Art. 10.
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, e' liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennita' chilometrica di lire 1, 20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in prima, in seconda e in terza classe.
Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, e' liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennita' chilometrica di lire 1, 20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in prima, in seconda e in terza classe.
Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.