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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2192/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2192/2023 avente ad oggetto responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c., promossa DA (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul C.F._2 minore (C.F. ), con il patrocinio Dell'Avv. Persona_1 C.F._3
ON NO, come da procura in atti ATTORI CONTRO
), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Girardi, come da procura in atti
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE In via principale Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione dei
Controparte_1 danni subiti dal minore a seguito del sinistro occorso in data 30/01/2023 sul veicolo Persona_1 tg. FY392WE di proprietà della stessa e, per l'effetto condannare la al
Controparte_1 risarcimento dei danni tutti nella misura stabilita in sede di CTU medico – legale In via subordinata Accertare e dichiarare il concorso di colpa della nella causazione dei danni subiti dal
Controparte_1 minore a seguito del sinistro occorso in data 30/01/2023 sul veicolo tg. FY392WE di Persona_1 proprietà della stessa e, per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni tutti
Controparte_1 nella misura stabilita in sede di CTU medico – legale volta alla quantificazione dei danni e secondo il punto percentuale di responsabilità che verrà stabilito dal giudice.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cuneo, contrariis rejectis rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto
1 conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova che sono stati dedotti con la memoria ex art. 171ter n. 2 cpc di parte convenuta: 1 e ciò rileva anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. 1) "vero che in occasione del sinistro di data 30.01.2023 sullo scuolabus di
[...] sul quale era trasportato il minore erano presenti i simboli CP_1 Persona_1 grafici, di cui alle fotografie che mi si rammostrano sub doc.
1-6 fasc. convenuta, che istruiscono i trasportati a mantenere le cinture allacciate";
2) "vero che l'autista dello scuolabus conosce tutte le fermate ove deve far scendere o salire i bambini";
3) “vero che l'autista dello scuolabus arresta il mezzo ad ogni fermata al fine di verificare se se vi sono bambini che devono salire o scendere dal mezzo”
4) “vero che i bambini trasportati sul scuolabus debbono restare seduti con le cinture allacciate sino a quando il mezzo non si arresta alla fermata dove dovranno scendere”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Gli attori e in qualità di genitori esercenti la Parte_2 Parte_1 responsabilità genitoriale di , hanno promosso il presente giudizio nei Persona_1 confronti della convenuta società invocando la responsabilità ex art. 1681 c.c. e CP_1 chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni occorsi al minore, per l'importo di euro 12.000,00, in occasione di un sinistro verificatosi il 30 gennaio 2023. Secondo la prospettazione attorea, in tale occasione il minore era a bordo Persona_1 dell'autobus di proprietà della società convenuta, nel tragitto dalla scuola media inferiore alla fermata posta dinanzi alla sua residenza in Madonna dell'Olmo, quando l'autista, accortosi di aver omesso la fermata, aveva bruscamente frenato. In tale circostanza il minore, intento a segnalare all'autista di aver superato la fermata, aveva urtato il braccio contro il poggiatesta del sedile, cadendo a terra e procurandosi lesioni che avevano richiesto il trasporto presso l'Ospedale Santa Croce e Carle di ove era stata CP_1 riscontrata frattura dell'estremità distale di radio e ulna. Per l'effetto, gli attori avevano vanamente chiesto il risarcimento dei danni alla convenuta che, tuttavia, aveva negato il risarcimento, ritenendo insussistente la propria responsabilità. Gli attori hanno pertanto promosso il presente giudizio chiedendo il ristoro di tutti i danni subiti dal minore in conseguenza delle lesioni patite nel descritto sinistro.
1.1. Si è costituita la convenuta società, contestando fermamente la prospettazione attorea, respingendo gli addebiti di responsabilità e ritenendo il sinistro addebitabile alla condotta del minore danneggiato, che, al momento del sinistro, non era seduto con la cintura allacciata, ma in piedi, in violazione della segnaletica posta a bordo dell'autobus, in subordine, invocando il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c..
2 La convenuta ha in ogni caso contestato la quantificazione dei danni effettuata dagli attori, in difetto di prova della sussistenza di postumi permanenti, contestando altresì la richiesta di risarcimento del danno morale e la personalizzazione del danno pretesa da parte attrice, concludendo per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
1.2. Fissata udienza di trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita con CTU medico-legale al fine di verificare la consistenza delle lesioni subite dal minore e la compatibilità con il sinistro oggetto di causa. Esauriti gli incombenti istruttori, la causa è stata rinviata per discussione orale, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive e all'esito trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Gli attori invocano la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 1681 c.c., a mente del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La norma delinea una presunzione di responsabilità a carico del vettore, in base alla quale il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe sul vettore, al fine di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico, la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del danno (C. Civ. n. 13958/2022). In tal senso, la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che “l'art. 1681 c.c. pone, a carico del vettore e per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio, una presunzione di responsabilità, la quale opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta in esecuzione del trasporto, senza che sia necessaria l'individuazione, da parte del passeggero, della precisa anormalità del servizio reso ed essendo invece sufficiente la prova che l'evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto” (C. Civ. n. 7151/2023).
2.1. Con riferimento alla nozione di viaggio, si è altresì osservato che, “…in tema di trasporto di persone su di un veicolo, in particolare su un di filobus o (come nel caso di specie) su di un tram, la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante l'interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri che, nelle fermate a richiesta, discendano o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all'art. 1681 c.c., che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta” (C. Civ. 2496/2004). 3. Trattasi pertanto di responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c., relativamente alla quale gli attori hanno allegato il titolo costituito dall'abbonamento dell'autobus intestato al minore (doc. 1 fascicolo parte attrice), dovendosi peraltro osservare Persona_1 come non sia in contestazione il fatto storico dell'avvenuto sinistro, quanto la dinamica dello stesso, posto che, secondo la ricostruzione degli attori, il minore ha urtato il poggiatesta di un sedile a seguito di una brusca frenata effettuata dall'autista dell'autobus, che si era accorto di aver superato la fermata posta in prossimità dell'abitazione degli
3 attori. In tale occasione il minore aveva richiamato l'attenzione dell'autista che, frenando bruscamente, aveva provocato la caduta, provocando le conseguenze lesive di cui gli attori chiedono il ristoro. Sotto tale profilo, si deve osservare che parte convenuta ha contestato tale ricostruzione, in primo luogo, rappresentando che a seguito degli accertamenti interni compiuti dalla società, tale circostanza non si fosse verificata. 3.1. È appena il caso di osservare che tali accertamenti non risultano documentati da parte convenuta, che nulla ha prodotto in tal senso, e ciò al fine di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Trattasi di allegazione che, in mancanza di specifici elementi probatori, resta confinata allo stadio di mera prospettazione. Né tale dimostrazione poteva essere offerta con la prova orale richiesta da parte convenuta, atteso che i capitoli articolati con memoria istruttoria avevano ad oggetto circostanze del tutto generiche e come tali irrilevanti, in quanto non aventi alcuna pertinenza rispetto al caso di specie.
3.2. Stesso a dirsi per il generico rilievo secondo cui l'autista avrebbe tenuto una diligente e prudente condotta di guida, relativamente al quale valgono le medesime considerazioni, non essendo sufficiente la dimostrazione della circostanza che l'autista conoscesse “tutte le fermate ove deve far scendere o salire i bambini”, del tutto irrilevante rispetto al caso concreto. Alcun rilievo può assumere la circostanza che a bordo dell'autobus fosse presente la segnaletica relativa all'obbligo di indossare le cinture di sicurezza;
in mancanza di ulteriori elementi di riscontro, tale circostanza non può assumere alcun rilievo decisivo, al fine di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla convenuta, nei termini innanzi descritti, nemmeno ai fini della rilevanza di un concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., come preteso da parte convenuta, non sussistendo alcun elemento da cui desumere un contegno negligente e imprudente del minore nelle descritte circostanze di fatto. Deve pertanto essere accertata la responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1681 c.c.
4. In ordine al quantum risarcitorio, soccorrono le risultanze dell'elaborato peritale depositato in corso di causa all'esito della CTU espletata sulla persona del minore, al fine di verificare l'entità delle lesioni da questi subite nel sinistro occorso, e le cui conclusioni vanno integralmente condivise e recepite, essendo l'elaborato esente da vizi logici e motivazionali e pienamente rispettosa del contraddittorio. Il CTU ha in primo luogo valutato la documentazione clinica depositata in atti, in particolare le radiografie eseguite dall'attore alla spalla destra, che hanno evidenziato il trauma subito e la visita ortopedica alla quale si era successivamente sottoposto.
4.1. All'esito delle valutazioni, il CTU ha quindi accertato la compatibilità delle lesioni subite dall'attore con il sinistro occorso, ritenute in rapporto causale diretto con il rauma da caduta occorso in data 30 gennaio 2023, concludendo che il minore aveva riportato
“…frattura biossea del radio ed ulna a dx da caduta sullo scuolabus. Tali lesioni sono state trattate con riduzione incruenta con successivo gesso antibrachiometacarpale. Allo stato attuale risultano sufficientemente stabilizzate e, considerando la natura ed entità della lesione in relazione all'età, si può ragionevolmente ipotizzare una buona evoluzione…”. Il CTU ha quindi quantificato il danno biologico nella misura del 4% e la inabilità temporanea al 75% per 15 giorni, al 50% per
4 18 giorni e al 25% per 10 giorni. Le spese rimborsabili sono unicamente quelle documentate e direttamente riconducibili al sinistro. Escluse pertanto le spese sostenute per l'acquisto di un farmaco non specificamente identificato e come tale non riconducibile alle cure (doc. 5 fascicolo parte attrice), le spese oggetto di rimborso ammontano a complessivi euro 63,90. In ordine a tali conclusioni, alcuna osservazione è pervenuta dai consulenti nominati dalle parti.
4.2. In conformità a tali conclusioni, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, trattandosi di danno che occorre valutare e liquidare all'attualità, tabelle cui questo Tribunale ordinariamente si richiama e che considera, nella relativa liquidazione degli importi ivi previsti, che il pregiudizio subito comprenda in sé anche le conseguenze in ordine al peggioramento della qualità della vita del danneggiato, con la doverosa precisazione che i criteri di liquidazione del danno biologico di lieve entità, previsti dall'art. 139 cod. ass. per il caso di danno derivante da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale e come tale insuscettibile di applicazione analogica, al di fuori dei casi previsti da detta norma (C. Civ. n. 25922/2023).
4.3. In applicazione delle richiamate tabelle milanesi, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (12 anni), la complessiva quantificazione in punto di danno non patrimoniale può essere così effettuata, considerando un punto base del danno non patrimoniale pari ad euro 2.068,15, considerate le conclusioni della CTU e una percentuale per invalidità permanente del 4%:
- Euro 7.818,00 per invalidità permanente;
- Euro 1.293,75 per inabilità temporanea al 75%;
- Euro 1.035,00 per inabilità temporanea al 50%;
- Euro 287,50 per inabilità temporanea al 25%, oltre euro 63,90 per spese mediche, per un totale di euro 10.498,15. Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
4.4. Non vi è spazio per il riconoscimento di ulteriori voci di danno. Parte attrice chiede la liquidazione del danno morale, quale pregiudizio patito dal minore per non aver potuto svolgere le attività sportive e scolastico sportive, da considerarsi a parte rispetto al danno biologico. Sul punto si deve in primo luogo richiamare quanto evidenziato in premessa, in ordine alla inapplicabilità delle tabelle del danno biologico di lieve entità, per quanto innanzi si è evidenziato. In secondo luogo, correlativamente, le Tabelle Milanesi, nel calcolo del punto base del danno non patrimoniale contempla anche le conseguenze in ordine al peggioramento della qualità della vita. In tal senso, si deve
5 inoltre rammentare che C. Civ. Sez. Un. 26972/2008 ha definitivamente consacrato l'unitarietà del danno non patrimoniale, nella cui liquidazione devono intendersi ricomprese anche le conseguenze dannose che precedentemente venivano liquidate distintamente sotto le voci di danno morale e danno esistenziale;
muovendo pertanto dal presupposto della integralità del ristoro del danno non patrimoniale, è opportuno richiamare i recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, volti a chiarire e precisare quanto già espresso dalle Sezioni Unite.
4.5. Partendo dal presupposto che il danno non patrimoniale costituisce categoria unica e omnicomprensiva e che la liquidazione del danno deve essere idonea a ristorare integralmente il pregiudizio patito dal danneggiato, la recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, al di là delle definizioni utilizzate ai fini descrittivi, per selezionare i danni subiti occorre verificare che il pregiudizio sia stato effettivamente e seriamente risarcito e che, al contempo, non risulti risarcito due volte il medesimo pregiudizio (in tal senso C. Civ. 16788/2015). A tal proposito la Suprema Corte ritiene che una volta monetizzato il pregiudizio subito e consistito nella permanente compromissione dell'integrità psicofisica, in applicazione delle tabelle, ciò non implica che qualsiasi altro vulnus possa ritenersi compensato;
secondo la Corte: “il principio secondo cui la categoria giuridica “danno non patrimoniale” ha natura unitaria ed omnicomprensiva … vieta all'interprete di moltiplicare le categorie di danni risarcibili semplicemente cambiando nome. Così, ad esempio, il dolore fisico provocato da una lombosciatalgia causata da un fatto illecito è un danno risarcibile: ma il fatto storico rappresentato dal dolore fisico che una lombosciatalgia provoca non produce plurimi effetti risarcitori, sol perché lo si definisca di volta in volta “danno biologico”, “danno morale”,
“danno alla vita di relazione” o altro. Uno è il fatto materiale provocato dall'illecito (il dolore fisico) ed uno deve essere il credito risarcitorio … L'unitarietà del danno non patrimoniale è concetto giuridico, posto a presidio del divieto di duplicazioni risarcitorie. Esso non c'entra nulla con il polimorfismo con cui il danno può manifestarsi, che è anche questione di fatto … quando, invece si tratta di stabilire quanto valga economicamente il danno patito dalla vittima, il giudice non deve andar dietro a categorie astratte, ma accertare in concreto cosa e come il danneggiato abbia perduto e per quanto tempo”.
4.6. Ne consegue, pertanto, che, in applicazione dei canoni ermeneutici innanzi richiamati, che precisano quanto già affermato in C. Civ. Sez. Un. 26792/2008, si deve dapprima operare una “monetizzazione standard” del risarcimento basata sulle tabelle e quindi si procederà alla personalizzazione in ragione della sussistenza di conseguenze ulteriori e specifiche, concretamente sofferte dalla vittima nello specifico caso. Pertanto, una volta monetizzato il pregiudizio subito - consistente nella permanente compromissione dell'integrità psicofisica, in applicazione delle tabelle, si procederà alla personalizzazione solamente laddove vi siano conseguenze ulteriori e specifiche, che siano state concretamente sofferte dalla vittima nello specifico caso. Tali conseguenze non sono state provate da parte attrice, che si è limitata genericamente ad invocare il disagio patito dal minore per non aver potuto svolgere le attività ludico-ricreative. Per l'effetto, fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine al danno morale, alcuna personalizzazione potrà essere riconosciuta.
6 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenuto conto della complessiva attività processuale svolta e delle questioni affrontate. In considerazione dell'accoglimento della domanda attorea, la società convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese legali in favore di parte attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori. Nulla sulle spese di CTU, non avendo il Consulente depositato nota spese e né richiesto acconti in sede di conferimento dell'incarico.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea così dispone: in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta società in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 10.498,15 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, spese che si liquidano, in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
nulla sulle spese di CTU. Cuneo, 12 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2192/2023 avente ad oggetto responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c., promossa DA (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul C.F._2 minore (C.F. ), con il patrocinio Dell'Avv. Persona_1 C.F._3
ON NO, come da procura in atti ATTORI CONTRO
), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Girardi, come da procura in atti
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE In via principale Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione dei
Controparte_1 danni subiti dal minore a seguito del sinistro occorso in data 30/01/2023 sul veicolo Persona_1 tg. FY392WE di proprietà della stessa e, per l'effetto condannare la al
Controparte_1 risarcimento dei danni tutti nella misura stabilita in sede di CTU medico – legale In via subordinata Accertare e dichiarare il concorso di colpa della nella causazione dei danni subiti dal
Controparte_1 minore a seguito del sinistro occorso in data 30/01/2023 sul veicolo tg. FY392WE di Persona_1 proprietà della stessa e, per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni tutti
Controparte_1 nella misura stabilita in sede di CTU medico – legale volta alla quantificazione dei danni e secondo il punto percentuale di responsabilità che verrà stabilito dal giudice.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cuneo, contrariis rejectis rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto
1 conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova che sono stati dedotti con la memoria ex art. 171ter n. 2 cpc di parte convenuta: 1 e ciò rileva anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. 1) "vero che in occasione del sinistro di data 30.01.2023 sullo scuolabus di
[...] sul quale era trasportato il minore erano presenti i simboli CP_1 Persona_1 grafici, di cui alle fotografie che mi si rammostrano sub doc.
1-6 fasc. convenuta, che istruiscono i trasportati a mantenere le cinture allacciate";
2) "vero che l'autista dello scuolabus conosce tutte le fermate ove deve far scendere o salire i bambini";
3) “vero che l'autista dello scuolabus arresta il mezzo ad ogni fermata al fine di verificare se se vi sono bambini che devono salire o scendere dal mezzo”
4) “vero che i bambini trasportati sul scuolabus debbono restare seduti con le cinture allacciate sino a quando il mezzo non si arresta alla fermata dove dovranno scendere”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Gli attori e in qualità di genitori esercenti la Parte_2 Parte_1 responsabilità genitoriale di , hanno promosso il presente giudizio nei Persona_1 confronti della convenuta società invocando la responsabilità ex art. 1681 c.c. e CP_1 chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni occorsi al minore, per l'importo di euro 12.000,00, in occasione di un sinistro verificatosi il 30 gennaio 2023. Secondo la prospettazione attorea, in tale occasione il minore era a bordo Persona_1 dell'autobus di proprietà della società convenuta, nel tragitto dalla scuola media inferiore alla fermata posta dinanzi alla sua residenza in Madonna dell'Olmo, quando l'autista, accortosi di aver omesso la fermata, aveva bruscamente frenato. In tale circostanza il minore, intento a segnalare all'autista di aver superato la fermata, aveva urtato il braccio contro il poggiatesta del sedile, cadendo a terra e procurandosi lesioni che avevano richiesto il trasporto presso l'Ospedale Santa Croce e Carle di ove era stata CP_1 riscontrata frattura dell'estremità distale di radio e ulna. Per l'effetto, gli attori avevano vanamente chiesto il risarcimento dei danni alla convenuta che, tuttavia, aveva negato il risarcimento, ritenendo insussistente la propria responsabilità. Gli attori hanno pertanto promosso il presente giudizio chiedendo il ristoro di tutti i danni subiti dal minore in conseguenza delle lesioni patite nel descritto sinistro.
1.1. Si è costituita la convenuta società, contestando fermamente la prospettazione attorea, respingendo gli addebiti di responsabilità e ritenendo il sinistro addebitabile alla condotta del minore danneggiato, che, al momento del sinistro, non era seduto con la cintura allacciata, ma in piedi, in violazione della segnaletica posta a bordo dell'autobus, in subordine, invocando il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c..
2 La convenuta ha in ogni caso contestato la quantificazione dei danni effettuata dagli attori, in difetto di prova della sussistenza di postumi permanenti, contestando altresì la richiesta di risarcimento del danno morale e la personalizzazione del danno pretesa da parte attrice, concludendo per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
1.2. Fissata udienza di trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita con CTU medico-legale al fine di verificare la consistenza delle lesioni subite dal minore e la compatibilità con il sinistro oggetto di causa. Esauriti gli incombenti istruttori, la causa è stata rinviata per discussione orale, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive e all'esito trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Gli attori invocano la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 1681 c.c., a mente del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La norma delinea una presunzione di responsabilità a carico del vettore, in base alla quale il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe sul vettore, al fine di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico, la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del danno (C. Civ. n. 13958/2022). In tal senso, la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che “l'art. 1681 c.c. pone, a carico del vettore e per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio, una presunzione di responsabilità, la quale opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta in esecuzione del trasporto, senza che sia necessaria l'individuazione, da parte del passeggero, della precisa anormalità del servizio reso ed essendo invece sufficiente la prova che l'evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto” (C. Civ. n. 7151/2023).
2.1. Con riferimento alla nozione di viaggio, si è altresì osservato che, “…in tema di trasporto di persone su di un veicolo, in particolare su un di filobus o (come nel caso di specie) su di un tram, la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante l'interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri che, nelle fermate a richiesta, discendano o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all'art. 1681 c.c., che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta” (C. Civ. 2496/2004). 3. Trattasi pertanto di responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c., relativamente alla quale gli attori hanno allegato il titolo costituito dall'abbonamento dell'autobus intestato al minore (doc. 1 fascicolo parte attrice), dovendosi peraltro osservare Persona_1 come non sia in contestazione il fatto storico dell'avvenuto sinistro, quanto la dinamica dello stesso, posto che, secondo la ricostruzione degli attori, il minore ha urtato il poggiatesta di un sedile a seguito di una brusca frenata effettuata dall'autista dell'autobus, che si era accorto di aver superato la fermata posta in prossimità dell'abitazione degli
3 attori. In tale occasione il minore aveva richiamato l'attenzione dell'autista che, frenando bruscamente, aveva provocato la caduta, provocando le conseguenze lesive di cui gli attori chiedono il ristoro. Sotto tale profilo, si deve osservare che parte convenuta ha contestato tale ricostruzione, in primo luogo, rappresentando che a seguito degli accertamenti interni compiuti dalla società, tale circostanza non si fosse verificata. 3.1. È appena il caso di osservare che tali accertamenti non risultano documentati da parte convenuta, che nulla ha prodotto in tal senso, e ciò al fine di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Trattasi di allegazione che, in mancanza di specifici elementi probatori, resta confinata allo stadio di mera prospettazione. Né tale dimostrazione poteva essere offerta con la prova orale richiesta da parte convenuta, atteso che i capitoli articolati con memoria istruttoria avevano ad oggetto circostanze del tutto generiche e come tali irrilevanti, in quanto non aventi alcuna pertinenza rispetto al caso di specie.
3.2. Stesso a dirsi per il generico rilievo secondo cui l'autista avrebbe tenuto una diligente e prudente condotta di guida, relativamente al quale valgono le medesime considerazioni, non essendo sufficiente la dimostrazione della circostanza che l'autista conoscesse “tutte le fermate ove deve far scendere o salire i bambini”, del tutto irrilevante rispetto al caso concreto. Alcun rilievo può assumere la circostanza che a bordo dell'autobus fosse presente la segnaletica relativa all'obbligo di indossare le cinture di sicurezza;
in mancanza di ulteriori elementi di riscontro, tale circostanza non può assumere alcun rilievo decisivo, al fine di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla convenuta, nei termini innanzi descritti, nemmeno ai fini della rilevanza di un concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., come preteso da parte convenuta, non sussistendo alcun elemento da cui desumere un contegno negligente e imprudente del minore nelle descritte circostanze di fatto. Deve pertanto essere accertata la responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1681 c.c.
4. In ordine al quantum risarcitorio, soccorrono le risultanze dell'elaborato peritale depositato in corso di causa all'esito della CTU espletata sulla persona del minore, al fine di verificare l'entità delle lesioni da questi subite nel sinistro occorso, e le cui conclusioni vanno integralmente condivise e recepite, essendo l'elaborato esente da vizi logici e motivazionali e pienamente rispettosa del contraddittorio. Il CTU ha in primo luogo valutato la documentazione clinica depositata in atti, in particolare le radiografie eseguite dall'attore alla spalla destra, che hanno evidenziato il trauma subito e la visita ortopedica alla quale si era successivamente sottoposto.
4.1. All'esito delle valutazioni, il CTU ha quindi accertato la compatibilità delle lesioni subite dall'attore con il sinistro occorso, ritenute in rapporto causale diretto con il rauma da caduta occorso in data 30 gennaio 2023, concludendo che il minore aveva riportato
“…frattura biossea del radio ed ulna a dx da caduta sullo scuolabus. Tali lesioni sono state trattate con riduzione incruenta con successivo gesso antibrachiometacarpale. Allo stato attuale risultano sufficientemente stabilizzate e, considerando la natura ed entità della lesione in relazione all'età, si può ragionevolmente ipotizzare una buona evoluzione…”. Il CTU ha quindi quantificato il danno biologico nella misura del 4% e la inabilità temporanea al 75% per 15 giorni, al 50% per
4 18 giorni e al 25% per 10 giorni. Le spese rimborsabili sono unicamente quelle documentate e direttamente riconducibili al sinistro. Escluse pertanto le spese sostenute per l'acquisto di un farmaco non specificamente identificato e come tale non riconducibile alle cure (doc. 5 fascicolo parte attrice), le spese oggetto di rimborso ammontano a complessivi euro 63,90. In ordine a tali conclusioni, alcuna osservazione è pervenuta dai consulenti nominati dalle parti.
4.2. In conformità a tali conclusioni, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, trattandosi di danno che occorre valutare e liquidare all'attualità, tabelle cui questo Tribunale ordinariamente si richiama e che considera, nella relativa liquidazione degli importi ivi previsti, che il pregiudizio subito comprenda in sé anche le conseguenze in ordine al peggioramento della qualità della vita del danneggiato, con la doverosa precisazione che i criteri di liquidazione del danno biologico di lieve entità, previsti dall'art. 139 cod. ass. per il caso di danno derivante da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale e come tale insuscettibile di applicazione analogica, al di fuori dei casi previsti da detta norma (C. Civ. n. 25922/2023).
4.3. In applicazione delle richiamate tabelle milanesi, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (12 anni), la complessiva quantificazione in punto di danno non patrimoniale può essere così effettuata, considerando un punto base del danno non patrimoniale pari ad euro 2.068,15, considerate le conclusioni della CTU e una percentuale per invalidità permanente del 4%:
- Euro 7.818,00 per invalidità permanente;
- Euro 1.293,75 per inabilità temporanea al 75%;
- Euro 1.035,00 per inabilità temporanea al 50%;
- Euro 287,50 per inabilità temporanea al 25%, oltre euro 63,90 per spese mediche, per un totale di euro 10.498,15. Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
4.4. Non vi è spazio per il riconoscimento di ulteriori voci di danno. Parte attrice chiede la liquidazione del danno morale, quale pregiudizio patito dal minore per non aver potuto svolgere le attività sportive e scolastico sportive, da considerarsi a parte rispetto al danno biologico. Sul punto si deve in primo luogo richiamare quanto evidenziato in premessa, in ordine alla inapplicabilità delle tabelle del danno biologico di lieve entità, per quanto innanzi si è evidenziato. In secondo luogo, correlativamente, le Tabelle Milanesi, nel calcolo del punto base del danno non patrimoniale contempla anche le conseguenze in ordine al peggioramento della qualità della vita. In tal senso, si deve
5 inoltre rammentare che C. Civ. Sez. Un. 26972/2008 ha definitivamente consacrato l'unitarietà del danno non patrimoniale, nella cui liquidazione devono intendersi ricomprese anche le conseguenze dannose che precedentemente venivano liquidate distintamente sotto le voci di danno morale e danno esistenziale;
muovendo pertanto dal presupposto della integralità del ristoro del danno non patrimoniale, è opportuno richiamare i recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, volti a chiarire e precisare quanto già espresso dalle Sezioni Unite.
4.5. Partendo dal presupposto che il danno non patrimoniale costituisce categoria unica e omnicomprensiva e che la liquidazione del danno deve essere idonea a ristorare integralmente il pregiudizio patito dal danneggiato, la recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, al di là delle definizioni utilizzate ai fini descrittivi, per selezionare i danni subiti occorre verificare che il pregiudizio sia stato effettivamente e seriamente risarcito e che, al contempo, non risulti risarcito due volte il medesimo pregiudizio (in tal senso C. Civ. 16788/2015). A tal proposito la Suprema Corte ritiene che una volta monetizzato il pregiudizio subito e consistito nella permanente compromissione dell'integrità psicofisica, in applicazione delle tabelle, ciò non implica che qualsiasi altro vulnus possa ritenersi compensato;
secondo la Corte: “il principio secondo cui la categoria giuridica “danno non patrimoniale” ha natura unitaria ed omnicomprensiva … vieta all'interprete di moltiplicare le categorie di danni risarcibili semplicemente cambiando nome. Così, ad esempio, il dolore fisico provocato da una lombosciatalgia causata da un fatto illecito è un danno risarcibile: ma il fatto storico rappresentato dal dolore fisico che una lombosciatalgia provoca non produce plurimi effetti risarcitori, sol perché lo si definisca di volta in volta “danno biologico”, “danno morale”,
“danno alla vita di relazione” o altro. Uno è il fatto materiale provocato dall'illecito (il dolore fisico) ed uno deve essere il credito risarcitorio … L'unitarietà del danno non patrimoniale è concetto giuridico, posto a presidio del divieto di duplicazioni risarcitorie. Esso non c'entra nulla con il polimorfismo con cui il danno può manifestarsi, che è anche questione di fatto … quando, invece si tratta di stabilire quanto valga economicamente il danno patito dalla vittima, il giudice non deve andar dietro a categorie astratte, ma accertare in concreto cosa e come il danneggiato abbia perduto e per quanto tempo”.
4.6. Ne consegue, pertanto, che, in applicazione dei canoni ermeneutici innanzi richiamati, che precisano quanto già affermato in C. Civ. Sez. Un. 26792/2008, si deve dapprima operare una “monetizzazione standard” del risarcimento basata sulle tabelle e quindi si procederà alla personalizzazione in ragione della sussistenza di conseguenze ulteriori e specifiche, concretamente sofferte dalla vittima nello specifico caso. Pertanto, una volta monetizzato il pregiudizio subito - consistente nella permanente compromissione dell'integrità psicofisica, in applicazione delle tabelle, si procederà alla personalizzazione solamente laddove vi siano conseguenze ulteriori e specifiche, che siano state concretamente sofferte dalla vittima nello specifico caso. Tali conseguenze non sono state provate da parte attrice, che si è limitata genericamente ad invocare il disagio patito dal minore per non aver potuto svolgere le attività ludico-ricreative. Per l'effetto, fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine al danno morale, alcuna personalizzazione potrà essere riconosciuta.
6 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenuto conto della complessiva attività processuale svolta e delle questioni affrontate. In considerazione dell'accoglimento della domanda attorea, la società convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese legali in favore di parte attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori. Nulla sulle spese di CTU, non avendo il Consulente depositato nota spese e né richiesto acconti in sede di conferimento dell'incarico.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea così dispone: in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta società in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 10.498,15 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, spese che si liquidano, in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
nulla sulle spese di CTU. Cuneo, 12 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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