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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1285/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1285 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da nato a [...] il [...], (C.F. ) res.te in Parte_1 C.F._1
CA (RM), Via Tommaso Campanella n.1, elettivamente domiciliato in Roma via Raffaele
Caverni n.6, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Moroni, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Ricorrente
contro (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
AM (VS) Via Don Minzoni n. 12, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Malta 25 presso lo studio dell'avvocato Marco Caddeo che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con il ricorso depositato il 1.03.2024 è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
E' infatti risultato provato che i coniugi, alla data del deposito del ricorso introduttivo 1.03.2024,
erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale consensuale, sono trascorsi termini di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e deve ritenersi, in assenza di contestazioni ed eccezioni sul punto, come previsto dalla legge, che la convivenza non sia mai ripresa.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e dalla L.
6.5.2015 n.55 per pronunciare il divorzio tra le parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione. Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AM il 27.06.2009, tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] il, Parte_1 CP_1
2.06.1977 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AM, anno 2009, atto n.
9 parte II, seria A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 24.09.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Il giudice estensore dott. Mario Farina TRIBUNALE DI CAGLIARI
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1285 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da nato a [...] il [...], (C.F. ) res.te in Parte_1 C.F._1
CA (RM), Via Tommaso Campanella n.1, elettivamente domiciliato in Roma via Raffaele
Caverni n.6, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Moroni, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Ricorrente
contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
AM (VS) Via Don Minzoni n. 12, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Malta 25 presso lo studio dell'avvocato Marco Caddeo, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo e rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza
del 26.1.2026 ore 11,00 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Dispone che l'udienza si tenga nelle forme della trattazione scritta con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note d'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 24.09.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1285 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da nato a [...] il [...], (C.F. ) res.te in Parte_1 C.F._1
CA (RM), Via Tommaso Campanella n.1, elettivamente domiciliato in Roma via Raffaele
Caverni n.6, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Moroni, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Ricorrente
contro (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
AM (VS) Via Don Minzoni n. 12, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Malta 25 presso lo studio dell'avvocato Marco Caddeo che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con il ricorso depositato il 1.03.2024 è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
E' infatti risultato provato che i coniugi, alla data del deposito del ricorso introduttivo 1.03.2024,
erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale consensuale, sono trascorsi termini di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e deve ritenersi, in assenza di contestazioni ed eccezioni sul punto, come previsto dalla legge, che la convivenza non sia mai ripresa.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e dalla L.
6.5.2015 n.55 per pronunciare il divorzio tra le parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione. Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AM il 27.06.2009, tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] il, Parte_1 CP_1
2.06.1977 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AM, anno 2009, atto n.
9 parte II, seria A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 24.09.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Il giudice estensore dott. Mario Farina TRIBUNALE DI CAGLIARI
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1285 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da nato a [...] il [...], (C.F. ) res.te in Parte_1 C.F._1
CA (RM), Via Tommaso Campanella n.1, elettivamente domiciliato in Roma via Raffaele
Caverni n.6, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Moroni, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Ricorrente
contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
AM (VS) Via Don Minzoni n. 12, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Malta 25 presso lo studio dell'avvocato Marco Caddeo, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo e rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza
del 26.1.2026 ore 11,00 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Dispone che l'udienza si tenga nelle forme della trattazione scritta con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note d'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 24.09.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti