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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. NC LA Presidente dott.ssa RI GI Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3935/2025 R.G.V.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Claudio Buccoleri Mangiaracina, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 6/11/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/8/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile a Palermo il 24/7/2020, in costanza del quale non sono nati figli, e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza di omologa n. 2237/2025 del 6/3/2025, emessa dal
Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 5199/2024 R.G., hanno chiesto lo scioglimento dello stesso.
1 Scaduto il termine perentorio del 20/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di voler divorziare congiuntamente alle condizioni della separazione riportate in ricorso, e segnatamente:
“1) Entrambi i coniugi, dato atto della loro indipendenza economica, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia contributo a titolo di mantenimento. Ciascuno di loro, quindi, provvederà al proprio sostentamento in piena autonomia.
2) I coniugi dichiarano che ogni altra questione patrimoniale che li riguarda è stata già risolta dagli stessi al di fuori di questo ricorso.
3) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo il 24/7/2020;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con sentenza di omologa n. 2237/2025 del 6/3/2025, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 5199/2024 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
24/7/2020 da nata a [...] il Parte_1
30/10/1989, e nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato Parte_2
civile del predetto Comune dell'anno 2020 al n. 26, parte I, alle condizioni riportate in
2 parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI GI NC LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. NC LA Presidente dott.ssa RI GI Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3935/2025 R.G.V.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Claudio Buccoleri Mangiaracina, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 6/11/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/8/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile a Palermo il 24/7/2020, in costanza del quale non sono nati figli, e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza di omologa n. 2237/2025 del 6/3/2025, emessa dal
Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 5199/2024 R.G., hanno chiesto lo scioglimento dello stesso.
1 Scaduto il termine perentorio del 20/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di voler divorziare congiuntamente alle condizioni della separazione riportate in ricorso, e segnatamente:
“1) Entrambi i coniugi, dato atto della loro indipendenza economica, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia contributo a titolo di mantenimento. Ciascuno di loro, quindi, provvederà al proprio sostentamento in piena autonomia.
2) I coniugi dichiarano che ogni altra questione patrimoniale che li riguarda è stata già risolta dagli stessi al di fuori di questo ricorso.
3) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo il 24/7/2020;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con sentenza di omologa n. 2237/2025 del 6/3/2025, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 5199/2024 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
24/7/2020 da nata a [...] il Parte_1
30/10/1989, e nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato Parte_2
civile del predetto Comune dell'anno 2020 al n. 26, parte I, alle condizioni riportate in
2 parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI GI NC LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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