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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2105/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022CA000620 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento meglio in epigrafe di sentenza indicato, afferente il recupero dell'iva per decadenza dall'agevolazione per la prima casa.
Assume il pieno rispetto dei requisiti per godere dell'agevolazione “prima casa”.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, argomentando circa l'infondatezza del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'accertamento impugnato, l'ufficio provvedeva alla revoca dell'agevolazione dell'imposta IVA per l'acquisto della prima casa di abitazione ed al recupero dell'imposta integrale dovuta in relazione all'acquisto dell'immobile in Agrigento, Dati_catastali_1. Evidenzia, nell'avviso, la generica richiesta delle agevolazioni fiscali, senza la specificazione dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) della nota II-bis, co.1, all'art.1 della Tariffa allegata al DPR n.131/1986. Evidenzia l'omissione della dichiarazione di cui alla lettera c), succitata, e, in ogni caso, l'insussistenza del requisito ivi previsto, dal momento che la parte era proprietaria di altro immobile sito nel Comune di Agrigento ed acquistato con le agevolazioni prima casa, censito al Dati_catastali_2.
Deduce la ricorrente: che nel 2019, con un primo rogito, acquistava l'immobile identificato con il Dati_catastali_2 che il 29.7.2022, acquistava l'immobile oggetto di accertamento, con le agevolazioni prima casa;
che in data 6.10.2022 donava al fratello l'immobile acquistato nel 2019. Assume l'infondatezza dell'accertamento invocando il disposto del co.
4-bis della Nota II-bis dell'art.1 della Tariffa allegata al DPR n.131/86. Le mancate dichiarazioni in atto, afferenti le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) della nota II-bis, sono inconferenti a fondare l'assunto dell'ufficio, posto il dato obbiettivo della conformità dell'atto al disposto del co.
4-bis cit..
Agenzia delle Entrate rileva che nell'atto di acquisto non sono presenti le dichiarazioni necessarie – vale a dire quelle richieste dalle più volte citate lettere a), b) e c) – per potere godere dell'agevolazione richiesta, mentre è pacifico che, al momento dell'acquisto, la contribuente era già proprietaria di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa per cui non ricorrevano, in fatto, le condizioni per godere dell'agevolazione, in difetto di alcuna specificazione in atto.
L'asserto dell'Ufficio appare fondato. E' costante insegnamento della Corte di legittimità della necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il diritto all'agevolazione fiscale e, segnatamente, della generale subordinazione dell'agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all'esercizio di un diritto soggettivo, dall'altro lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l'amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi (cfr. Cass. n.8103/2017; n.5349/2020 e altre). Ne consegue che necessariamente, in atto, il contribuente deve esplicitare le ragioni, fondanti il presupposto agevolativo, indicate nel comma 4-bis della Tariffa. Orbene, nella fattispecie, nell'atto di acquisto, la clausola circa il regime fiscale è formulata in termini assolutamente generici: “Le spese del presente atto (...) sono a carico dell'assegnatario, il quale invoca tutte le agevolazioni fiscali previste in materia, trattandosi di assegnazione di prima abitazione fatta da cooperativa edilizia senza contributo erariale, con applicazione delle imposte di registro, ipotecarie catastali in misura fissa e sottoposta ad IVA ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 165 del 26 giugno 1990 e della legge n. 133 del 26 febbraio 1994”. Orbene, non viene mai menzionata la richiesta di agevolazione “prima casa”, né alcun riferimento normativo a detta agevolazione;
la dichiarazione appare mendace laddove riferisce di assegnazione di prima abitazione, laddove dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la stessa era stata assegnataria di altro alloggio nel 2019, ancora in proprietà alla data dell'atto del 2022; il riferimento in atto all'art.3 della L. n.165/1990 appare erroneo, in quanto trattasi di legge con articolo unico di conversione del D.L. n.90/1990, il cui articolo 3 introduce delle modificazioni all'art.6 DPR n.633/72, comma 2 e 4, senza contenere alcuna indicazione sull'aliquota applicabile;
il riferimento alla L. n.133/1994 è, anch'esso assolutamente generico e, quindi, inidoneo di per sé a fondare la richiesta agevolativa. Solo per scrupolo motivazionale si osserva che la L. n.133/1994 è di conversione del D.L. n.557/1993, il cui articolo 4 ha, tra l'altro, sostituito il n.26 della Tabella A, parte seconda, all. al DPR n.633/72, che concerne le assegnazioni ai soci da cooperative edilizie che però richiama il n.21 della stessa tabella che richiede i requisiti per l'agevolazione prima casa, per cui devono rilevarsi le medesime lacune formali – e sostanziali – dell'atto di acquisto in ordine alla mancata specificazione in atto dei presupposti normativi e fattuali per godere dell'agevolazione prima casa.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Agenzia delle Entrate, difesa da proprio funzionario in € 1.200,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione ad Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in € 1.200,00. Agrigento, 18 febbraio 2026 Il Presidente est. ES TT
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2105/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022CA000620 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento meglio in epigrafe di sentenza indicato, afferente il recupero dell'iva per decadenza dall'agevolazione per la prima casa.
Assume il pieno rispetto dei requisiti per godere dell'agevolazione “prima casa”.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, argomentando circa l'infondatezza del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'accertamento impugnato, l'ufficio provvedeva alla revoca dell'agevolazione dell'imposta IVA per l'acquisto della prima casa di abitazione ed al recupero dell'imposta integrale dovuta in relazione all'acquisto dell'immobile in Agrigento, Dati_catastali_1. Evidenzia, nell'avviso, la generica richiesta delle agevolazioni fiscali, senza la specificazione dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) della nota II-bis, co.1, all'art.1 della Tariffa allegata al DPR n.131/1986. Evidenzia l'omissione della dichiarazione di cui alla lettera c), succitata, e, in ogni caso, l'insussistenza del requisito ivi previsto, dal momento che la parte era proprietaria di altro immobile sito nel Comune di Agrigento ed acquistato con le agevolazioni prima casa, censito al Dati_catastali_2.
Deduce la ricorrente: che nel 2019, con un primo rogito, acquistava l'immobile identificato con il Dati_catastali_2 che il 29.7.2022, acquistava l'immobile oggetto di accertamento, con le agevolazioni prima casa;
che in data 6.10.2022 donava al fratello l'immobile acquistato nel 2019. Assume l'infondatezza dell'accertamento invocando il disposto del co.
4-bis della Nota II-bis dell'art.1 della Tariffa allegata al DPR n.131/86. Le mancate dichiarazioni in atto, afferenti le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) della nota II-bis, sono inconferenti a fondare l'assunto dell'ufficio, posto il dato obbiettivo della conformità dell'atto al disposto del co.
4-bis cit..
Agenzia delle Entrate rileva che nell'atto di acquisto non sono presenti le dichiarazioni necessarie – vale a dire quelle richieste dalle più volte citate lettere a), b) e c) – per potere godere dell'agevolazione richiesta, mentre è pacifico che, al momento dell'acquisto, la contribuente era già proprietaria di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa per cui non ricorrevano, in fatto, le condizioni per godere dell'agevolazione, in difetto di alcuna specificazione in atto.
L'asserto dell'Ufficio appare fondato. E' costante insegnamento della Corte di legittimità della necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il diritto all'agevolazione fiscale e, segnatamente, della generale subordinazione dell'agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all'esercizio di un diritto soggettivo, dall'altro lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l'amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi (cfr. Cass. n.8103/2017; n.5349/2020 e altre). Ne consegue che necessariamente, in atto, il contribuente deve esplicitare le ragioni, fondanti il presupposto agevolativo, indicate nel comma 4-bis della Tariffa. Orbene, nella fattispecie, nell'atto di acquisto, la clausola circa il regime fiscale è formulata in termini assolutamente generici: “Le spese del presente atto (...) sono a carico dell'assegnatario, il quale invoca tutte le agevolazioni fiscali previste in materia, trattandosi di assegnazione di prima abitazione fatta da cooperativa edilizia senza contributo erariale, con applicazione delle imposte di registro, ipotecarie catastali in misura fissa e sottoposta ad IVA ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 165 del 26 giugno 1990 e della legge n. 133 del 26 febbraio 1994”. Orbene, non viene mai menzionata la richiesta di agevolazione “prima casa”, né alcun riferimento normativo a detta agevolazione;
la dichiarazione appare mendace laddove riferisce di assegnazione di prima abitazione, laddove dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la stessa era stata assegnataria di altro alloggio nel 2019, ancora in proprietà alla data dell'atto del 2022; il riferimento in atto all'art.3 della L. n.165/1990 appare erroneo, in quanto trattasi di legge con articolo unico di conversione del D.L. n.90/1990, il cui articolo 3 introduce delle modificazioni all'art.6 DPR n.633/72, comma 2 e 4, senza contenere alcuna indicazione sull'aliquota applicabile;
il riferimento alla L. n.133/1994 è, anch'esso assolutamente generico e, quindi, inidoneo di per sé a fondare la richiesta agevolativa. Solo per scrupolo motivazionale si osserva che la L. n.133/1994 è di conversione del D.L. n.557/1993, il cui articolo 4 ha, tra l'altro, sostituito il n.26 della Tabella A, parte seconda, all. al DPR n.633/72, che concerne le assegnazioni ai soci da cooperative edilizie che però richiama il n.21 della stessa tabella che richiede i requisiti per l'agevolazione prima casa, per cui devono rilevarsi le medesime lacune formali – e sostanziali – dell'atto di acquisto in ordine alla mancata specificazione in atto dei presupposti normativi e fattuali per godere dell'agevolazione prima casa.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Agenzia delle Entrate, difesa da proprio funzionario in € 1.200,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione ad Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in € 1.200,00. Agrigento, 18 febbraio 2026 Il Presidente est. ES TT