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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Rosolini - Via Roma, 2 96019 Rosolini SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Ispica - Corso Umberto I, 82 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500004639 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500004639 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500004639 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo, notificato il
04.02.2025, non dichiarando di non aver mai ricevuto le notifiche delle tre cartelle sottostanti, e deduce come unico motivo la prescrizione quinquennale delle TARI del 2014, 2015 e 2016 iscritte a ruolo dal comune di Ispica e Rosolini.
In particolare: 1) la cartella 29820220021858150000, notificata il 13/01/2023, riguarda la TARI anni
2014-2015, per ruolo emesso dal Comune di Ispica;
2) la cartella 29820230019146775000, notificata il
26/09/2023, riguarda la TARI anno 2015 per ruolo emesso da Comune di Rosolini;
3) la cartella
29820230023776256000, notificata il 05/02/2024 riguarda la TARI anno 2016 per ruolo emesso dal Comune di Ispica.
1.1.- La tesi del ricorrente è che al momento in cui sono state emesse le relative cartelle era già maturata la prescrizione quinquennale per tutte le partite e per tutti gli anni oggetto d'imposizione, per cui ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Si è costituita in data 04.07.2025 A.d.E.R. che ha confutato la tesi del ricorrente producendo atti a supporto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, con distrazione delle spese.
3.- In data 13.10.2025 si è costituito il comune di Rosolini il quale ha anch'esso confutato il ricorso e concluso per il suo rigetto con vittoria di spese, con distrazione in favore del difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Preliminarmente questa Corte deve farsi carico di esaminare la memoria, non notificata, con cui si è allargata la materia del contendere in difetto della rituale proposizione dei motivi aggiunti (art. 24 d.lgs.
546/1992), che deve essere dichiarata inammissibile.
Infatti, a fronte della produzione di nuovi documenti da parte del Comune di Rosolini era preciso dovere del ricorrente proporre motivi aggiunti e così estendere la “causa petendi” ai documenti ritenuto lesivi della propria tesi difensiva.
In difetto, però, ogni allegazione e deduzione relativa ai nuovi documenti è inammissibile.
5.- Il ricorso è infondato e va respinto.
5.1.- La tesi del ricorrente sottesa all'unica censura formulata, è destituita di fondamento giuridico, perché è lo stesso ricorrente ad ammettere (seppur implicitamente, perché in ricorso non contesta le notifiche delle tre cartelle) che le tre cartelle presupposte gli sono state regolarmente notificate e non sono state mai impugnate.
Secondo la prospettazione del ricorrente, però, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata computando tale arco di tempo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo di ogni singola annualità di maturazione della TARI, per cui secondo il suo ragionamento la TARI dell'anno 2014 si sarebbe prescritta il 31.12.2019, prescindendo da ogni effetto giuridico sopravvenuto derivante dalla notifica della cartella
298.2022.0021858150, avvenuta il 13/01/2023 (TARI anni 2014-2015, per ruolo emesso dal Comune di
Ispica) e dalla omessa impugnativa della medesima.
Identico ragionamento è stato prospettato per la cartella 298.2023.0019146775, notificata il 26/09/2023
(TARI anno 2015 per ruolo emesso da Comune di Rosolini) e per la cartella 298.2023.0023776256, notificata il 05/02/2024 (TARI anno 2016 per ruolo emesso dal Comune di Ispica) che sebbene regolarmente notificate non sono state mai impugnate.
5.2.- La tesi interpretativa sviluppata dal ricorrente non ha alcun serio fondamento giuridico, in quanto la notifica della cartella di pagamento con cui si chiede il pagamento di una determinata imposta, se non impugnata equivale a rinuncia della prescrizione già maturata (art. 2937 c.c.), con la conseguenza che dalla data di notifica di ogni singola cartella, qualora non impugnata, inizia a decorrere un nuovo quinquennio prescrizionale (art. 2943 c.c.).
Trasponendo nella materia del contendere il superiore principio, è consequenziale concludere che alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo (04.02.2025) per nessuna delle tre cartelle oggetto di esame
(le prime due notificate nel 2023 e l'ultima nel 2024) può essere maturata la prescrizione estintiva
(quinquennale) invocata dal ricorrente.
In altri termini, il ricorso è palesemente infondato e va respinto.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 1, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite A.
d.E.R. e Comune di Rosolini, nella misura di euro 1.065,00 oltre accessori di legge per ciascuno, con distrazione in favore dell'avv. Nominativo_1 (A.d.E.R.) e dei dottori Difensore_4 e Difensore_3 (Comune Rosolini).
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Rosolini - Via Roma, 2 96019 Rosolini SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Ispica - Corso Umberto I, 82 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500004639 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500004639 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500004639 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo, notificato il
04.02.2025, non dichiarando di non aver mai ricevuto le notifiche delle tre cartelle sottostanti, e deduce come unico motivo la prescrizione quinquennale delle TARI del 2014, 2015 e 2016 iscritte a ruolo dal comune di Ispica e Rosolini.
In particolare: 1) la cartella 29820220021858150000, notificata il 13/01/2023, riguarda la TARI anni
2014-2015, per ruolo emesso dal Comune di Ispica;
2) la cartella 29820230019146775000, notificata il
26/09/2023, riguarda la TARI anno 2015 per ruolo emesso da Comune di Rosolini;
3) la cartella
29820230023776256000, notificata il 05/02/2024 riguarda la TARI anno 2016 per ruolo emesso dal Comune di Ispica.
1.1.- La tesi del ricorrente è che al momento in cui sono state emesse le relative cartelle era già maturata la prescrizione quinquennale per tutte le partite e per tutti gli anni oggetto d'imposizione, per cui ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Si è costituita in data 04.07.2025 A.d.E.R. che ha confutato la tesi del ricorrente producendo atti a supporto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, con distrazione delle spese.
3.- In data 13.10.2025 si è costituito il comune di Rosolini il quale ha anch'esso confutato il ricorso e concluso per il suo rigetto con vittoria di spese, con distrazione in favore del difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Preliminarmente questa Corte deve farsi carico di esaminare la memoria, non notificata, con cui si è allargata la materia del contendere in difetto della rituale proposizione dei motivi aggiunti (art. 24 d.lgs.
546/1992), che deve essere dichiarata inammissibile.
Infatti, a fronte della produzione di nuovi documenti da parte del Comune di Rosolini era preciso dovere del ricorrente proporre motivi aggiunti e così estendere la “causa petendi” ai documenti ritenuto lesivi della propria tesi difensiva.
In difetto, però, ogni allegazione e deduzione relativa ai nuovi documenti è inammissibile.
5.- Il ricorso è infondato e va respinto.
5.1.- La tesi del ricorrente sottesa all'unica censura formulata, è destituita di fondamento giuridico, perché è lo stesso ricorrente ad ammettere (seppur implicitamente, perché in ricorso non contesta le notifiche delle tre cartelle) che le tre cartelle presupposte gli sono state regolarmente notificate e non sono state mai impugnate.
Secondo la prospettazione del ricorrente, però, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata computando tale arco di tempo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo di ogni singola annualità di maturazione della TARI, per cui secondo il suo ragionamento la TARI dell'anno 2014 si sarebbe prescritta il 31.12.2019, prescindendo da ogni effetto giuridico sopravvenuto derivante dalla notifica della cartella
298.2022.0021858150, avvenuta il 13/01/2023 (TARI anni 2014-2015, per ruolo emesso dal Comune di
Ispica) e dalla omessa impugnativa della medesima.
Identico ragionamento è stato prospettato per la cartella 298.2023.0019146775, notificata il 26/09/2023
(TARI anno 2015 per ruolo emesso da Comune di Rosolini) e per la cartella 298.2023.0023776256, notificata il 05/02/2024 (TARI anno 2016 per ruolo emesso dal Comune di Ispica) che sebbene regolarmente notificate non sono state mai impugnate.
5.2.- La tesi interpretativa sviluppata dal ricorrente non ha alcun serio fondamento giuridico, in quanto la notifica della cartella di pagamento con cui si chiede il pagamento di una determinata imposta, se non impugnata equivale a rinuncia della prescrizione già maturata (art. 2937 c.c.), con la conseguenza che dalla data di notifica di ogni singola cartella, qualora non impugnata, inizia a decorrere un nuovo quinquennio prescrizionale (art. 2943 c.c.).
Trasponendo nella materia del contendere il superiore principio, è consequenziale concludere che alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo (04.02.2025) per nessuna delle tre cartelle oggetto di esame
(le prime due notificate nel 2023 e l'ultima nel 2024) può essere maturata la prescrizione estintiva
(quinquennale) invocata dal ricorrente.
In altri termini, il ricorso è palesemente infondato e va respinto.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 1, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite A.
d.E.R. e Comune di Rosolini, nella misura di euro 1.065,00 oltre accessori di legge per ciascuno, con distrazione in favore dell'avv. Nominativo_1 (A.d.E.R.) e dei dottori Difensore_4 e Difensore_3 (Comune Rosolini).
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì