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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
GALIOTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 38062/2023 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da
, rappresentato e difeso dall'avv. CASALINO GILBERTO e Parte_1
GISONDA MICHAEL, ed elettivamente domiciliato presso i difensori,
- appellante -
CONTRO
“ , Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. GIUDICI FRANCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore non costituita Controparte_3
- appellate -
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO Preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 5805/2023 resa in data 22.05.2023 dal Giudice di Pace di Milano, nella persona della Dott.ssa Laura
1 Maria Finazzi, pubblicata in data 05.10.2023, nella causa di primo grado iscritta al n.° 26003 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2022, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare l'impugnata sentenza. Indi a ché, accertare e dichiarare che alla data di notifica – avvenuta in data 29.06.2021/01.07.2021 – dell'atto di pignoramento presso terzi del 07.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino nessun pagamento risultava ancora essere stato effettuato dalla società debitrice in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in favore della SI.ra che non ha mai incassato alcun assegno. Parte_1
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 04.10.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuto invio nel mese di giugno del corrente anno dell'assegno dell'importo di € 1.062,14= intestato alla SI.ra presso lo studio dello scrivente procuratore. Parte_1
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 04.10.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuta ricezione da parte dello scrivente procuratore dell'assegno dell'importo di € 1.062,14= intestato alla SI.ra . Parte_1 Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 04.10.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuto incasso dell'assegno dell'importo di € 1.062,14= da parte della SI.ra . Parte_1
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, non ha provveduto al pagamento della sorte capitale in favore della SI.ra – così come Pt_1 Parte_1 liquidata con la sentenza n. 839/2021 del 04.05.2021 resa dal Giudice di Pace di Bari – nemmeno dopo la notifica, avvenuta in data 31.05.2021, dell'atto di precetto del 18.05.2021. Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, non ha provveduto al pagamento della sorte capitale in favore della SI.ra – così come Parte_1 liquidata con la sentenza n. 839/2021 del 04.05.2021 resa dal Giudice di Pace di Bari – nemmeno dopo la notifica, avvenuta in data 29.06.2021/01.07.2021, dell'atto di pignoramento presso terzi del 07.06.2021. Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2
2 legale rappresentante pro tempore, non ha provveduto al pagamento della sorte capitale in favore della SI.ra – così come Parte_1 liquidata con la sentenza n. 839/2021 del 04.05.2021 resa dal Giudice di Pace di Bari – nemmeno dopo il deposito, avvenuto in data 04.10.2021, del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 04.10.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici. Indi a ché, per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla società opponente - con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 04.10.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase di merito che della precedente fase camerale del giudizio di opposizione all'esecuzione oltre che del presente giudizio di gravame, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.
CONCLUSIONI PER CP_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare:
1) In via principale: rigettare, in quanto del tutto infondata e comunque inammissibile, l'impugnazione interposta dalla sig.ra avverso Parte_1 la sentenza n. 5805/2023 del Giudice di Pace di Milano;
per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 5805/2023 del Giudice di Pace di Milano.
2) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Va dichiarata la contumacia di che non Controparte_3 si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica.
aveva intrapreso azione esecutiva presso terzi nei confronti di Parte_1 con pignoramento notificato il 29 giugno 2021, con terzo pignorato CP_4
sulla base del titolo esecutivo Controparte_5 rappresentato dalla sentenza del Giudice di pace di Bari n. 839/2021.
ha proposto ricorso in opposizione avanti al g.e. deducendo che il CP_2 pagamento del dovuto era già stato eseguito in data 1° giugno 2021 a seguito di precetto ricevuto il giorno precedente, peraltro intimato senza che la creditrice avesse dato risposta alle preventive reiterate richieste da parte di di CP_2 trasmissione dei conteggi.
Il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione con riferimento alle spese di precetto e pignoramento, e ha assegnato il credito alla creditrice sig.ra Pt_1
La creditrice procedente ha quindi introdotto il giudizio di merito avanti al giudice di pace di Milano che ha accolto l'opposizione con sentenza n. 5805/2023, sul presupposto della dimostrazione dell'avvenuto pagamento tramite invio dell'assegno e tramite bonifico, osservando che del mancato incasso avrebbe dovuto dare prova la creditrice. Il primo giudice ha poi condannato la sig. al pagamento di Pt_1 un'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cpc.
La sig.ra propone ora appello chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta Pt_1 da in riforma della sentenza del giudice di pace. Con l'unico motivo di CP_2 appello la parte ha lamentato l'errore del primo giudice nell'affermare Pt_1 avvenuto e provato il pagamento del credito da parte di , in violazione del CP_2 disposto degli artt. 115 e 116 cpc e 2697 cc.
Costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che la CP_2 prova dei pagamenti si ricava dai documenti prodotti sia avanti al g.e., sia avanti al giudice del merito.
L'appello è fondato.
L'attrice, già nella memoria difensiva avanti al g.e. ha esposto che le somme dovute in forza della sentenza n. 839/2021 pronunciata dal giudice di pace di Bari non erano state pagate (v. note scritte in data 19 ottobre 20213) e avanti al giudice di pace (v. citazione al pag. 6).
A fronte di tale contestazione non ha dato idonea dimostrazione CP_2 dell'avvenuto pagamento delle somme portate dalla sentenza n. 839/2021 del giudice di pace di Bari, né di compensi e spese di precetto e pignoramento dovute in ragione dell'inadempimento. Già nella fase avanti al giudice dell'esecuzione non aveva dato alcuna prova CP_2 del pagamento a favore della sig. e del difensore, poiché i documenti allora Pt_1 prodotti erano attinenti ad altro titolo (sentenza 856/2021 del gdp di Bari) e altro creditore ( e a comunicazioni di posta elettronica tra difensori Persona_1 relative a detta ultima posizione.
I documenti ora richiamati dalla parte appellata riguardano una missiva con allegato assegno a favore della sig. (peraltro recante data successiva all'ordinanza del Pt_1
g.e.) priva di ogni riscontro di spedizione e dunque, a maggior ragione, di consegna al destinatario (v. doc. 10 di ). E ancora, si noti che l'appellata non solo non CP_2 dimostra, ma neppure allega che l'assegno sia stato incassato.
Circa l'emissione dell'assegno e la disposizione di bonifico, ha prodotto solo CP_2 dei resoconti interni, che risultano privi di valenza probatoria perché di formazione unilaterale ad opera della debitrice (v. docc. 9 e 11).
In proposito, la giurisprudenza ha spiegato che in caso di assegno bancario “l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo…”
(Cass. n. 17749 del 2009).
Si veda inoltre, in senso condivisibile, Cass. n. 14372 del 2018 secondo cui “In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari,
l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo".
Alla luce dei rilievi che precedono deve concludersi che non ha dato idonea CP_2 dimostrazione della consegna dell'assegno e dell'esecuzione del bonifico.
5 La sentenza del giudice di pace deve essere riformata e, per l'effetto, l'opposizione proposta da va respinta. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
€ 500,00 per la fase sommaria avanti al g.e.;
€ 900,00 per il giudizio avanti al giudice di pace;
€ 1.100,00 per il giudizio d'appello, oltre, su tutto, IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario per le spese generali con distrazione ex art. 93 cpc a favore dell'avv. Gilberto Casalino che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti di Controparte_8
e di con atto di citazione
[...] Controparte_3 ritualmente notificato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara la contumacia di Controparte_3 accoglie l'appello, e, per l'effetto, respinge l'opposizione proposta da;
CP_2 condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da CP_2 Parte_1 che si liquidano come segue:
[...]
€ 500,00 per la fase sommaria avanti al g.e.;
€ 900,00 per il giudizio avanti al giudice di pace;
€ 1.100,00 per il giudizio d'appello, oltre, su tutto, IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario per le spese generali con distrazione ex art. 93 cpc a favore dell'avv. Gilberto Casalino che ne ha fatto richiesta.
Milano, 3 gennaio 2025. Il Giudice Marianna Galioto
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 più oltre solo CP_6 CP_ 2 di seguito
[...]
3 3 il fascicolo è acquisito di diritto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
GALIOTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 38062/2023 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da
, rappresentato e difeso dall'avv. CASALINO GILBERTO e Parte_1
GISONDA MICHAEL, ed elettivamente domiciliato presso i difensori,
- appellante -
CONTRO
“ , Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. GIUDICI FRANCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore non costituita Controparte_3
- appellate -
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO Preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 5805/2023 resa in data 22.05.2023 dal Giudice di Pace di Milano, nella persona della Dott.ssa Laura
1 Maria Finazzi, pubblicata in data 05.10.2023, nella causa di primo grado iscritta al n.° 26003 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2022, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare l'impugnata sentenza. Indi a ché, accertare e dichiarare che alla data di notifica – avvenuta in data 29.06.2021/01.07.2021 – dell'atto di pignoramento presso terzi del 07.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino nessun pagamento risultava ancora essere stato effettuato dalla società debitrice in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in favore della SI.ra che non ha mai incassato alcun assegno. Parte_1
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 04.10.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuto invio nel mese di giugno del corrente anno dell'assegno dell'importo di € 1.062,14= intestato alla SI.ra presso lo studio dello scrivente procuratore. Parte_1
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 04.10.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuta ricezione da parte dello scrivente procuratore dell'assegno dell'importo di € 1.062,14= intestato alla SI.ra . Parte_1 Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 04.10.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuto incasso dell'assegno dell'importo di € 1.062,14= da parte della SI.ra . Parte_1
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, non ha provveduto al pagamento della sorte capitale in favore della SI.ra – così come Pt_1 Parte_1 liquidata con la sentenza n. 839/2021 del 04.05.2021 resa dal Giudice di Pace di Bari – nemmeno dopo la notifica, avvenuta in data 31.05.2021, dell'atto di precetto del 18.05.2021. Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, non ha provveduto al pagamento della sorte capitale in favore della SI.ra – così come Parte_1 liquidata con la sentenza n. 839/2021 del 04.05.2021 resa dal Giudice di Pace di Bari – nemmeno dopo la notifica, avvenuta in data 29.06.2021/01.07.2021, dell'atto di pignoramento presso terzi del 07.06.2021. Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo CP_2
2 legale rappresentante pro tempore, non ha provveduto al pagamento della sorte capitale in favore della SI.ra – così come Parte_1 liquidata con la sentenza n. 839/2021 del 04.05.2021 resa dal Giudice di Pace di Bari – nemmeno dopo il deposito, avvenuto in data 04.10.2021, del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 04.10.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici. Indi a ché, per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla società opponente - con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 04.10.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase di merito che della precedente fase camerale del giudizio di opposizione all'esecuzione oltre che del presente giudizio di gravame, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.
CONCLUSIONI PER CP_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare:
1) In via principale: rigettare, in quanto del tutto infondata e comunque inammissibile, l'impugnazione interposta dalla sig.ra avverso Parte_1 la sentenza n. 5805/2023 del Giudice di Pace di Milano;
per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 5805/2023 del Giudice di Pace di Milano.
2) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Va dichiarata la contumacia di che non Controparte_3 si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica.
aveva intrapreso azione esecutiva presso terzi nei confronti di Parte_1 con pignoramento notificato il 29 giugno 2021, con terzo pignorato CP_4
sulla base del titolo esecutivo Controparte_5 rappresentato dalla sentenza del Giudice di pace di Bari n. 839/2021.
ha proposto ricorso in opposizione avanti al g.e. deducendo che il CP_2 pagamento del dovuto era già stato eseguito in data 1° giugno 2021 a seguito di precetto ricevuto il giorno precedente, peraltro intimato senza che la creditrice avesse dato risposta alle preventive reiterate richieste da parte di di CP_2 trasmissione dei conteggi.
Il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione con riferimento alle spese di precetto e pignoramento, e ha assegnato il credito alla creditrice sig.ra Pt_1
La creditrice procedente ha quindi introdotto il giudizio di merito avanti al giudice di pace di Milano che ha accolto l'opposizione con sentenza n. 5805/2023, sul presupposto della dimostrazione dell'avvenuto pagamento tramite invio dell'assegno e tramite bonifico, osservando che del mancato incasso avrebbe dovuto dare prova la creditrice. Il primo giudice ha poi condannato la sig. al pagamento di Pt_1 un'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cpc.
La sig.ra propone ora appello chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta Pt_1 da in riforma della sentenza del giudice di pace. Con l'unico motivo di CP_2 appello la parte ha lamentato l'errore del primo giudice nell'affermare Pt_1 avvenuto e provato il pagamento del credito da parte di , in violazione del CP_2 disposto degli artt. 115 e 116 cpc e 2697 cc.
Costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che la CP_2 prova dei pagamenti si ricava dai documenti prodotti sia avanti al g.e., sia avanti al giudice del merito.
L'appello è fondato.
L'attrice, già nella memoria difensiva avanti al g.e. ha esposto che le somme dovute in forza della sentenza n. 839/2021 pronunciata dal giudice di pace di Bari non erano state pagate (v. note scritte in data 19 ottobre 20213) e avanti al giudice di pace (v. citazione al pag. 6).
A fronte di tale contestazione non ha dato idonea dimostrazione CP_2 dell'avvenuto pagamento delle somme portate dalla sentenza n. 839/2021 del giudice di pace di Bari, né di compensi e spese di precetto e pignoramento dovute in ragione dell'inadempimento. Già nella fase avanti al giudice dell'esecuzione non aveva dato alcuna prova CP_2 del pagamento a favore della sig. e del difensore, poiché i documenti allora Pt_1 prodotti erano attinenti ad altro titolo (sentenza 856/2021 del gdp di Bari) e altro creditore ( e a comunicazioni di posta elettronica tra difensori Persona_1 relative a detta ultima posizione.
I documenti ora richiamati dalla parte appellata riguardano una missiva con allegato assegno a favore della sig. (peraltro recante data successiva all'ordinanza del Pt_1
g.e.) priva di ogni riscontro di spedizione e dunque, a maggior ragione, di consegna al destinatario (v. doc. 10 di ). E ancora, si noti che l'appellata non solo non CP_2 dimostra, ma neppure allega che l'assegno sia stato incassato.
Circa l'emissione dell'assegno e la disposizione di bonifico, ha prodotto solo CP_2 dei resoconti interni, che risultano privi di valenza probatoria perché di formazione unilaterale ad opera della debitrice (v. docc. 9 e 11).
In proposito, la giurisprudenza ha spiegato che in caso di assegno bancario “l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo…”
(Cass. n. 17749 del 2009).
Si veda inoltre, in senso condivisibile, Cass. n. 14372 del 2018 secondo cui “In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari,
l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo".
Alla luce dei rilievi che precedono deve concludersi che non ha dato idonea CP_2 dimostrazione della consegna dell'assegno e dell'esecuzione del bonifico.
5 La sentenza del giudice di pace deve essere riformata e, per l'effetto, l'opposizione proposta da va respinta. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
€ 500,00 per la fase sommaria avanti al g.e.;
€ 900,00 per il giudizio avanti al giudice di pace;
€ 1.100,00 per il giudizio d'appello, oltre, su tutto, IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario per le spese generali con distrazione ex art. 93 cpc a favore dell'avv. Gilberto Casalino che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti di Controparte_8
e di con atto di citazione
[...] Controparte_3 ritualmente notificato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara la contumacia di Controparte_3 accoglie l'appello, e, per l'effetto, respinge l'opposizione proposta da;
CP_2 condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da CP_2 Parte_1 che si liquidano come segue:
[...]
€ 500,00 per la fase sommaria avanti al g.e.;
€ 900,00 per il giudizio avanti al giudice di pace;
€ 1.100,00 per il giudizio d'appello, oltre, su tutto, IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario per le spese generali con distrazione ex art. 93 cpc a favore dell'avv. Gilberto Casalino che ne ha fatto richiesta.
Milano, 3 gennaio 2025. Il Giudice Marianna Galioto
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 più oltre solo CP_6 CP_ 2 di seguito
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3 3 il fascicolo è acquisito di diritto
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