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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 528 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
IN PERSONA DEI MAGISTRATI dott. Monica Zema Presidente rel. dott. Nicolo' Crasci' Consigliere dott. Claudia Cottini Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 528 / 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] rappres. e dif. dall'Avv. VACCARELLA MARIO (C.F. C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
nato ad [...] il [...]
elettivamente domicil. in VIA P. UMBERTO N. 104 96011 AUGUSTA;
rappres. e dif. dall'Avv. MAIOLINO DIEGO (C.F. ) C.F._4
APPELLATO pagina 1 di 9 All'udienza di discussione orale del 24.6 2024 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n.153/2013, depositata il 25.1.2023 e notificata 24.3.2023, il Tribunale di
Siracusa ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
proprio fratello, Controparte_1
La stessa aveva chiesto di dichiarare la nullità, per assenza dell'alea, del contratto di assistenza stipulato, per atto pubblico a rogito del notaio rep. 1042/670, in Persona_1
data 23.10.2015 tra il fratello e la propria madre, deceduta il Persona_2
3.12.2015; in subordine, aveva chiesto di dichiarare che il contratto di assistenza dissimulava una donazione di beni immobili in favore del fratello, lesiva dei propri diritti successori e, per l'effetto, dichiarare il convenuto tenuto alla collazione e al conferimento, in natura o imputazione, degli immobili contestati essendo gli stessi parte dell'asse ereditario della madre;
infine, di dichiarare aperta la successione e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, con assegnazione delle quote, in natura o in denaro.
Con atto notificato il 17/04/2023, ha proposto appello avverso Parte_1
la suddetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, di accogliere le conclusioni avanzate in primo grado.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza di discussione del 24.6.2024 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
---------
1. SENTENZA APPELLATA
La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di nullità del contratto di assistenza stipulato in data 23.10.2015 tra il convenuto e la propria madre, deceduta il 3.12.2015, in quanto ha ritenuto che, al momento della stipula dello stesso, vi fosse la necessaria pagina 2 di 9 doppia alea e, precisamente, << un'obiettiva incertezza iniziale circa la durata di vita del beneficiario e la correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute in merito alle esigenze assistenziali ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo >>.
Il Tribunale ha ritenuto che il nominato ctu medico legale ha ritenuto incerta la durata della vita della vitaliziata e la documentazione medica deficitaria e non comprovante la gravità della salute della madre della attrice tale da escludere la sussistenza dell'alea al momento della conclusione del contratto.
Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, l'atto pubblico di assistenza perfettamente valido fino a querela di falso laddove dà atto dell'attività assistenziale già eseguita dall'obbligato, di quella che questi si obbligava ad eseguire, del fatto che la beneficiaria, sebbene anziana, al momento della conclusione del contratto, fosse pienamente capace e consapevole del contratto che stava stipulando e delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, Notaio rogante.
Infine, ha ritenuto inammissibile la domanda di riduzione della non provata donazione per mancata quantificazione della lesione.
2. MOTIVI DI APPELLO e RAGIONI DELLA DECISIONE
A) Con il primo motivo di appello la sostiene che il Tribunale ha errato nel Pt_1
ritenere che vi fosse incertezza sulla durata della vita della de cuius Persona_2
in quanto il ctu, diversamente da quanto affermato in sentenza, ha quantificato l'aspettativa di vita di quest'ultima in 6-12 mesi stante le condizioni di salute precarie ed instabili della vitaliziata, con evidente sproporzione tra il valore degli immobili trasferiti, pari a non meno di € 150.000,00, e quello delle prestazioni corrispettive assunte dall'appellato.
L'appellante evidenzia che il decesso è stato ritenuto dal ctu conseguente allo stato patologico preesistente e alla condizione di “allettamento” nonchè all'età di 88 anni con la conseguenza che, al momento della conclusione del contratto, era estremamente probabile un esito letale che si è in effetti realizzato dopo soli 41 giorni.
pagina 3 di 9 L'appellata afferma, inoltre, che la madre, stante il proprio patrimonio, non aveva bisogno di alcun aiuto economico, che era assistita da una badante, che non aveva potuto sottoscrivere l'atto per un forte dolore all'arto destro a causa di un ematoma e che ciò era sintomo di mancanza di volontà effettiva di disporre dei propri beni.
Deduce, altresì, che le prestazioni poste a carico del fratello erano indicate con una formula tanto generica da essere priva di qualsiasi contenuto.
B) Con il secondo motivo di appello la lamenta l'erroneità della Pt_1
dichiarazione di inammissibilità di una domanda di riduzione mai formulata e l'erroneità del rigetto della domanda di simulazione. Infatti, deduce che l'atto oggetto di causa simulava una donazione remuneratoria soggetta a collazione in quanto faceva riferimento anche all'assistenza materiale e morale prestata antecedentemente alla conclusione del contratto di assistenza.
C) L'appello è infondato.
C.1 Primo motivo di appello
Il primo motivo di appello è infondato.
Sul punto di osserva che la giurisprudenza di merito e di legittimità afferma, condivisibilmente, che, per poter escludere l'alea al momento della stipula del contratto di assistenza, è necessario che appaia sicura o estremamente probabile la morte del vitaliziando in un arco di tempo determinabile.
Deve apparire tale agli stipulanti e, quindi, a persone non dotate necessariamente di cognizioni mediche.
Trattasi, cioè, di un rischio, quello relativo alla durata della vita del vitaliziante, che deve essere compreso ed accettato dalle parti coinvolte in base a criteri di ragionevolezza e di normale prudenza, pur senza competenze specialistiche.
Nel caso di specie, come accertato dal ctu, la de cuius usufruiva dal 2004 dell'indennità di accompagnamento in quanto invalida civile;
era guarita da un tumore al colon al quale, al momento della stipula del contratto oggetto di causa, era sopravvissuta per 11
pagina 4 di 9 anni;
aveva subito la frattura del femore in data 12.10.2014 a causa della quale il ricovero era durato fino al 3.11.2014.
Durante il citato ricovero, i medici avevano attestato uno stato anasarcatico (gonfiore diffuso dei tessuti sottocutanei), un'insufficienza renale cronica e anemia post operatoria.
Va evidenziato che i medici ritennero di dover sottoporre la paziente ad intervento chirurgico di osteosintesi metallica, valutando evidentemente sufficientemente buone le sue condizioni di salute.
Inoltre, al momento della conclusione del contratto, il 23.10.2015, la - Per_2
secondo le deduzioni dell'appellante - era “allettata” da circa un anno (essendo stata dimessa in data 3.11.2014) e, come riferito dalla medica curante Ines Padua, sentita come teste (la quale ha dichiarato che, dopo l'intervento di osteosintesi metallica, la sua assistita << non ha potuto deambulare fino ad un parziale recupero dopo la riabilitazione, ma sempre con ausilio e sostegno per mantenere la posizione eretta;
… da sola non andava neanche in bagno>>), aveva avuto un recupero, seppur modesto, grazie alla riabilitazione.
Ne consegue che le condizioni di salute della de cuius - che perduravano da un anno - non potevano escludere un'ulteriore sopravvivenza per un tempo indeterminato agli occhi di una persona di normale diligenza.
Né è stato dedotto, e tanto meno provato, dall'appellante - sulla quale gravava l'onere della prova – che, rispetto all'anno trascorso, vi erano stati, al momento della stipula del contratto, aggravamenti tali da far pensare che la situazione clinica fosse o stesse precipitando da un momento all'altro.
In mancanza di prova di un aggravamento delle condizioni di salute della che, Per_2
come ripetuto, perduravano stabili da un anno (nè tale può considerarsi, stante l'assenza di qualsivoglia elemento di valutazione clinica, l'edema alla mano destra di cui dà atto il notaio e che impedì alla stessa di firmare), non può che ritenersi che, secondo una valutazione di comune ragionevolezza, la durata della vita della de cuius non era pagina 5 di 9 determinabile al momento della conclusione del contratto di assistenza. Con la conseguenza che non lo erano neppure i reciproci vantaggi e svantaggi.
Va, anzi, a riprova della stabilità delle condizioni di salute della madre delle parti in causa, va rilevato che la stessa si trovava a casa e non ricoverata in ospedale.
Lo stesso ctu – persona dotata di cognizioni mediche - ha effettuato, ex post, una previsione di sopravvivenza al momento della conclusione del contratto di 6/12 mesi: ciò conferma, da un lato, che non vi era alcun imminente pericolo di morte della de cuius e che non potesse prevedersi il suo decesso dopo soli 41 giorni e, dall'altro, che alla valutazione di una persona comune (nel caso di specie, l'appellato) le condizioni della non lasciavano prefigurare, con ragionevole certezza, il tempo del Per_2
decesso della stessa e quindi non consentivano di calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite ( Cass., n. 19763 del 12/10/2005).
La stessa parte appellante fa riferimento a condizioni patologiche pregresse da cui la de cuius era affetta da anni e alle quali, però, sopravviveva pur se “allettata”.
Né il fatto che la de cuius avesse 88 anni esclude di per sé, com'è noto, una sopravvivenza di diversi anni, ormai sempre più frequente relativamente a persone molto anziane e non in piena salute.
D'altro canto, le condizioni di salute della e la sua permanenza a letto Per_2
nell'ultimo anno, rendevano sicuramente necessario un maggiore accudimento che evidentemente la stessa voleva assicurarsi anche per il futuro.
Si osserva, inoltre, che la sentenza è passata in giudicato nella parte in cui ha ritenuto la vitaliziata pienamente capace di intendere e volere al momento dell'atto.
Infatti, l'appellante nessuna critica ha mosso alla decisione appellata laddove ha ritenuto
<l'atto pubblico di assistenza perfettamente valido fino a querela di falso laddove dà atto … del fatto che la beneficiaria, sebbene anziana, al momento della conclusione del contratto, fosse pienamente capace e consapevole del contratto che stava stipulando e delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, Notaio rogante >> (v. pag. 4 della sentenza).
pagina 6 di 9 Infondato è pure il rilievo secondo cui nel contratto in esame le prestazioni poste a carico del fratello sono indicate con una formula tanto generica da essere priva di qualsiasi contenuto.
Invero, all'art. 5 si dispone che il cessionario si obbliga a prestare << servizi e
…assistenza materiale e morale … che dovrà essere prestata continuativamente fino al momento del decesso sia in casa sia in ospedale sia eventualmente in casa di cura se necessario >> e consistente nel << nel fare la spesa, andare dal medico, in farmacia, o ovunque sia necessario per il benessere della cedente, nonché a fare compagnia alla stessa e ad occuparsi della pulizia della casa e della persona, con personale idoneo >>.
Trattasi di prestazioni ben individuate.
L'appellata afferma, inoltre, che la madre, stante il proprio consistente patrimonio, non aveva bisogno di alcun aiuto economico, che era assistita da una badante e che, sostanzialmente, non aveva bisogno di nulla.
Anche detto rilievo è infondato.
La presenza di disponibilità economica da parte di persona anziana ed invalida non consente alla stessa di sopravvivere se non in presenza di una persona che si occupi di tutto quanto è necessario per la vita della medesima, dall'assunzione di badanti, alla spesa, all'assistenza medica e farmacologica, all'accesso ai propri averi e all'uso degli stessi ecc…
Trattasi, peraltro, queste ultime, di attività materiali e non di mera assistenza morale.
C.2 Secondo motivo di appello
Infondato è pure il secondo motivo di appello con cui la lamenta l'erroneità del Pt_1
rigetto della domanda di simulazione.
L'appellante deduce che l'atto oggetto di causa simula una donazione remuneratoria soggetta a collazione in quanto fa riferimento anche all'assistenza materiale e morale prestata antecedentemente alla conclusione del contratto di assistenza.
pagina 7 di 9 Dalla lettura del contratto de quo emerge la natura onerosa dello stesso da cui derivano per i contraenti obbligazioni reciproche, contrapposte, tra loro interdipendenti.
Si legge, infatti, che il corrispettivo consiste anche << nei servizi e nell'assistenza materiale e morale prestata fino ad oggi alla Signora >> (v. art. 5).
Nessuna prova ha fornito l'appellante in ordine al carattere gratuito dell'attribuzione.
Non essendo provata la simulazione e non potendo il trasferimento della nuda proprietà dell'appartamento e del garage siti in Augusta essere preso in considerazione ai fini della riunione fittizia di cui all'art. 556 cc, l'ulteriore domanda di divisione va rigettata.
Infine, privo di interesse va ritenuto il motivo con cui l'appellante chiede di modificare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile una domanda (quella di riduzione della donazione) mai non formulata.
3. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
4. SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex D.M. n. 147 del 2022, sulla base allo scaglione di valore ( da €
52.000,01 ad € 260.000,00) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre
- la fase istruttoria.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n.
30219/2023).
Stante l'espletamento della sola trattazione, per la fase istruttoria i compensi vanno liquidati nei minimi.
pagina 8 di 9 Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta l'appello; condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida in € 12.154,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002,
n. 115.
Così deciso il 03/02/2025
LA PRESIDENTE REL.
dott. Monica Zema
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
IN PERSONA DEI MAGISTRATI dott. Monica Zema Presidente rel. dott. Nicolo' Crasci' Consigliere dott. Claudia Cottini Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 528 / 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] rappres. e dif. dall'Avv. VACCARELLA MARIO (C.F. C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
nato ad [...] il [...]
elettivamente domicil. in VIA P. UMBERTO N. 104 96011 AUGUSTA;
rappres. e dif. dall'Avv. MAIOLINO DIEGO (C.F. ) C.F._4
APPELLATO pagina 1 di 9 All'udienza di discussione orale del 24.6 2024 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n.153/2013, depositata il 25.1.2023 e notificata 24.3.2023, il Tribunale di
Siracusa ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
proprio fratello, Controparte_1
La stessa aveva chiesto di dichiarare la nullità, per assenza dell'alea, del contratto di assistenza stipulato, per atto pubblico a rogito del notaio rep. 1042/670, in Persona_1
data 23.10.2015 tra il fratello e la propria madre, deceduta il Persona_2
3.12.2015; in subordine, aveva chiesto di dichiarare che il contratto di assistenza dissimulava una donazione di beni immobili in favore del fratello, lesiva dei propri diritti successori e, per l'effetto, dichiarare il convenuto tenuto alla collazione e al conferimento, in natura o imputazione, degli immobili contestati essendo gli stessi parte dell'asse ereditario della madre;
infine, di dichiarare aperta la successione e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, con assegnazione delle quote, in natura o in denaro.
Con atto notificato il 17/04/2023, ha proposto appello avverso Parte_1
la suddetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, di accogliere le conclusioni avanzate in primo grado.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza di discussione del 24.6.2024 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
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1. SENTENZA APPELLATA
La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di nullità del contratto di assistenza stipulato in data 23.10.2015 tra il convenuto e la propria madre, deceduta il 3.12.2015, in quanto ha ritenuto che, al momento della stipula dello stesso, vi fosse la necessaria pagina 2 di 9 doppia alea e, precisamente, << un'obiettiva incertezza iniziale circa la durata di vita del beneficiario e la correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute in merito alle esigenze assistenziali ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo >>.
Il Tribunale ha ritenuto che il nominato ctu medico legale ha ritenuto incerta la durata della vita della vitaliziata e la documentazione medica deficitaria e non comprovante la gravità della salute della madre della attrice tale da escludere la sussistenza dell'alea al momento della conclusione del contratto.
Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, l'atto pubblico di assistenza perfettamente valido fino a querela di falso laddove dà atto dell'attività assistenziale già eseguita dall'obbligato, di quella che questi si obbligava ad eseguire, del fatto che la beneficiaria, sebbene anziana, al momento della conclusione del contratto, fosse pienamente capace e consapevole del contratto che stava stipulando e delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, Notaio rogante.
Infine, ha ritenuto inammissibile la domanda di riduzione della non provata donazione per mancata quantificazione della lesione.
2. MOTIVI DI APPELLO e RAGIONI DELLA DECISIONE
A) Con il primo motivo di appello la sostiene che il Tribunale ha errato nel Pt_1
ritenere che vi fosse incertezza sulla durata della vita della de cuius Persona_2
in quanto il ctu, diversamente da quanto affermato in sentenza, ha quantificato l'aspettativa di vita di quest'ultima in 6-12 mesi stante le condizioni di salute precarie ed instabili della vitaliziata, con evidente sproporzione tra il valore degli immobili trasferiti, pari a non meno di € 150.000,00, e quello delle prestazioni corrispettive assunte dall'appellato.
L'appellante evidenzia che il decesso è stato ritenuto dal ctu conseguente allo stato patologico preesistente e alla condizione di “allettamento” nonchè all'età di 88 anni con la conseguenza che, al momento della conclusione del contratto, era estremamente probabile un esito letale che si è in effetti realizzato dopo soli 41 giorni.
pagina 3 di 9 L'appellata afferma, inoltre, che la madre, stante il proprio patrimonio, non aveva bisogno di alcun aiuto economico, che era assistita da una badante, che non aveva potuto sottoscrivere l'atto per un forte dolore all'arto destro a causa di un ematoma e che ciò era sintomo di mancanza di volontà effettiva di disporre dei propri beni.
Deduce, altresì, che le prestazioni poste a carico del fratello erano indicate con una formula tanto generica da essere priva di qualsiasi contenuto.
B) Con il secondo motivo di appello la lamenta l'erroneità della Pt_1
dichiarazione di inammissibilità di una domanda di riduzione mai formulata e l'erroneità del rigetto della domanda di simulazione. Infatti, deduce che l'atto oggetto di causa simulava una donazione remuneratoria soggetta a collazione in quanto faceva riferimento anche all'assistenza materiale e morale prestata antecedentemente alla conclusione del contratto di assistenza.
C) L'appello è infondato.
C.1 Primo motivo di appello
Il primo motivo di appello è infondato.
Sul punto di osserva che la giurisprudenza di merito e di legittimità afferma, condivisibilmente, che, per poter escludere l'alea al momento della stipula del contratto di assistenza, è necessario che appaia sicura o estremamente probabile la morte del vitaliziando in un arco di tempo determinabile.
Deve apparire tale agli stipulanti e, quindi, a persone non dotate necessariamente di cognizioni mediche.
Trattasi, cioè, di un rischio, quello relativo alla durata della vita del vitaliziante, che deve essere compreso ed accettato dalle parti coinvolte in base a criteri di ragionevolezza e di normale prudenza, pur senza competenze specialistiche.
Nel caso di specie, come accertato dal ctu, la de cuius usufruiva dal 2004 dell'indennità di accompagnamento in quanto invalida civile;
era guarita da un tumore al colon al quale, al momento della stipula del contratto oggetto di causa, era sopravvissuta per 11
pagina 4 di 9 anni;
aveva subito la frattura del femore in data 12.10.2014 a causa della quale il ricovero era durato fino al 3.11.2014.
Durante il citato ricovero, i medici avevano attestato uno stato anasarcatico (gonfiore diffuso dei tessuti sottocutanei), un'insufficienza renale cronica e anemia post operatoria.
Va evidenziato che i medici ritennero di dover sottoporre la paziente ad intervento chirurgico di osteosintesi metallica, valutando evidentemente sufficientemente buone le sue condizioni di salute.
Inoltre, al momento della conclusione del contratto, il 23.10.2015, la - Per_2
secondo le deduzioni dell'appellante - era “allettata” da circa un anno (essendo stata dimessa in data 3.11.2014) e, come riferito dalla medica curante Ines Padua, sentita come teste (la quale ha dichiarato che, dopo l'intervento di osteosintesi metallica, la sua assistita << non ha potuto deambulare fino ad un parziale recupero dopo la riabilitazione, ma sempre con ausilio e sostegno per mantenere la posizione eretta;
… da sola non andava neanche in bagno>>), aveva avuto un recupero, seppur modesto, grazie alla riabilitazione.
Ne consegue che le condizioni di salute della de cuius - che perduravano da un anno - non potevano escludere un'ulteriore sopravvivenza per un tempo indeterminato agli occhi di una persona di normale diligenza.
Né è stato dedotto, e tanto meno provato, dall'appellante - sulla quale gravava l'onere della prova – che, rispetto all'anno trascorso, vi erano stati, al momento della stipula del contratto, aggravamenti tali da far pensare che la situazione clinica fosse o stesse precipitando da un momento all'altro.
In mancanza di prova di un aggravamento delle condizioni di salute della che, Per_2
come ripetuto, perduravano stabili da un anno (nè tale può considerarsi, stante l'assenza di qualsivoglia elemento di valutazione clinica, l'edema alla mano destra di cui dà atto il notaio e che impedì alla stessa di firmare), non può che ritenersi che, secondo una valutazione di comune ragionevolezza, la durata della vita della de cuius non era pagina 5 di 9 determinabile al momento della conclusione del contratto di assistenza. Con la conseguenza che non lo erano neppure i reciproci vantaggi e svantaggi.
Va, anzi, a riprova della stabilità delle condizioni di salute della madre delle parti in causa, va rilevato che la stessa si trovava a casa e non ricoverata in ospedale.
Lo stesso ctu – persona dotata di cognizioni mediche - ha effettuato, ex post, una previsione di sopravvivenza al momento della conclusione del contratto di 6/12 mesi: ciò conferma, da un lato, che non vi era alcun imminente pericolo di morte della de cuius e che non potesse prevedersi il suo decesso dopo soli 41 giorni e, dall'altro, che alla valutazione di una persona comune (nel caso di specie, l'appellato) le condizioni della non lasciavano prefigurare, con ragionevole certezza, il tempo del Per_2
decesso della stessa e quindi non consentivano di calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite ( Cass., n. 19763 del 12/10/2005).
La stessa parte appellante fa riferimento a condizioni patologiche pregresse da cui la de cuius era affetta da anni e alle quali, però, sopravviveva pur se “allettata”.
Né il fatto che la de cuius avesse 88 anni esclude di per sé, com'è noto, una sopravvivenza di diversi anni, ormai sempre più frequente relativamente a persone molto anziane e non in piena salute.
D'altro canto, le condizioni di salute della e la sua permanenza a letto Per_2
nell'ultimo anno, rendevano sicuramente necessario un maggiore accudimento che evidentemente la stessa voleva assicurarsi anche per il futuro.
Si osserva, inoltre, che la sentenza è passata in giudicato nella parte in cui ha ritenuto la vitaliziata pienamente capace di intendere e volere al momento dell'atto.
Infatti, l'appellante nessuna critica ha mosso alla decisione appellata laddove ha ritenuto
<l'atto pubblico di assistenza perfettamente valido fino a querela di falso laddove dà atto … del fatto che la beneficiaria, sebbene anziana, al momento della conclusione del contratto, fosse pienamente capace e consapevole del contratto che stava stipulando e delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, Notaio rogante >> (v. pag. 4 della sentenza).
pagina 6 di 9 Infondato è pure il rilievo secondo cui nel contratto in esame le prestazioni poste a carico del fratello sono indicate con una formula tanto generica da essere priva di qualsiasi contenuto.
Invero, all'art. 5 si dispone che il cessionario si obbliga a prestare << servizi e
…assistenza materiale e morale … che dovrà essere prestata continuativamente fino al momento del decesso sia in casa sia in ospedale sia eventualmente in casa di cura se necessario >> e consistente nel << nel fare la spesa, andare dal medico, in farmacia, o ovunque sia necessario per il benessere della cedente, nonché a fare compagnia alla stessa e ad occuparsi della pulizia della casa e della persona, con personale idoneo >>.
Trattasi di prestazioni ben individuate.
L'appellata afferma, inoltre, che la madre, stante il proprio consistente patrimonio, non aveva bisogno di alcun aiuto economico, che era assistita da una badante e che, sostanzialmente, non aveva bisogno di nulla.
Anche detto rilievo è infondato.
La presenza di disponibilità economica da parte di persona anziana ed invalida non consente alla stessa di sopravvivere se non in presenza di una persona che si occupi di tutto quanto è necessario per la vita della medesima, dall'assunzione di badanti, alla spesa, all'assistenza medica e farmacologica, all'accesso ai propri averi e all'uso degli stessi ecc…
Trattasi, peraltro, queste ultime, di attività materiali e non di mera assistenza morale.
C.2 Secondo motivo di appello
Infondato è pure il secondo motivo di appello con cui la lamenta l'erroneità del Pt_1
rigetto della domanda di simulazione.
L'appellante deduce che l'atto oggetto di causa simula una donazione remuneratoria soggetta a collazione in quanto fa riferimento anche all'assistenza materiale e morale prestata antecedentemente alla conclusione del contratto di assistenza.
pagina 7 di 9 Dalla lettura del contratto de quo emerge la natura onerosa dello stesso da cui derivano per i contraenti obbligazioni reciproche, contrapposte, tra loro interdipendenti.
Si legge, infatti, che il corrispettivo consiste anche << nei servizi e nell'assistenza materiale e morale prestata fino ad oggi alla Signora >> (v. art. 5).
Nessuna prova ha fornito l'appellante in ordine al carattere gratuito dell'attribuzione.
Non essendo provata la simulazione e non potendo il trasferimento della nuda proprietà dell'appartamento e del garage siti in Augusta essere preso in considerazione ai fini della riunione fittizia di cui all'art. 556 cc, l'ulteriore domanda di divisione va rigettata.
Infine, privo di interesse va ritenuto il motivo con cui l'appellante chiede di modificare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile una domanda (quella di riduzione della donazione) mai non formulata.
3. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
4. SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex D.M. n. 147 del 2022, sulla base allo scaglione di valore ( da €
52.000,01 ad € 260.000,00) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre
- la fase istruttoria.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n.
30219/2023).
Stante l'espletamento della sola trattazione, per la fase istruttoria i compensi vanno liquidati nei minimi.
pagina 8 di 9 Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta l'appello; condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida in € 12.154,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002,
n. 115.
Così deciso il 03/02/2025
LA PRESIDENTE REL.
dott. Monica Zema
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