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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
con l'avv. AGRUSTA CARLO
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento di quanto in ricorso, nello specifico del diritto a fruire della pensione di vecchiaia anticipata (ex art. 1, comma 8, del dlgs 503 del 1992) - denegato dall'ente previdenziale in sede amministrativa per difetto del requisito sanitario - sostenendo di essere invalida nella misura non inferiore all'80%.
La stessa, quindi, censurando la suddetta decisione, inoltrava dapprima ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale Inps, pure respinto, ed infine instaurava il presente giudizio.
L' si costituiva e contestava l'avversa pretesa. CP_1
Istruita la causa con l'espletamento della TU, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è fondata e deve esser accolta per quanto di ragione.
Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 503 “L'elevazione dei limiti di età di cui al 1° comma non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”. Il comma 1 - cui la disposizione de qua opera espresso rinvio – prescrive che “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”.
In estrema sintesi, si può affermare che la disciplina sopra menzionata è quella attraverso la quale il
Legislatore, con la riforma operata nel 1992, ha stabilito il progressivo innalzamento del limite di età per accedere alla pensione di vecchiaia, elevando gradualmente detto limite a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Si rammenta che fino all'emanazione del Decreto Legislativo n. 503/1992, l'età minima di accesso alla pensione di vecchiaia era di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.
L'aumento dell'età pensionabile introdotto dalla disposizione in parola è stato graduale ed ha previsto una serie di passaggi intermedi, conclusi alla data del 31 dicembre 1999: dal successivo 1° gennaio
2000 l'età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia a carico dell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti è dunque quella già ricordata di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini. In tale contesto legislativo, la norma di cui al comma 8 ha salvaguardato la posizione dei soggetti svantaggiati, in quanto invalidi, mantenendo immutati per costoro i più favorevoli requisiti anagrafici previgenti.
Tanto premesso, in via preliminare, il Tribunale osserva come dall'estratto contributivo allegato emerge la sussistenza del requisito contributivo e assicurativo utile per l'accesso alla misura richiesta, comunque non contestato da CP_2
[.
ordine, invece, alla fondatezza del requisito sanitario qui in contestazione, il TU nominato, Dott.
, in sede di operazioni peritali ha motivato circa le ragioni del riconoscimento del Persona_1 beneficio per cui è causa, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 così come ampiamente argomentato nella perizia resa, alla quale interamente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “• La SI , allo stato attuale, è affetta da infermità, Parte_1 difetti fisici e mentali tali da ridurre di una percentuale non inferiore all'80% la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. La ricorrente è altresì invalida all'82% secondo
i criteri dettati dalla L. 118/71 e dalle tabelle annesse al DM 5/2/92. Sono pertanto presenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione anticipata di cui all'art. 1, comma 8, D. Lgs. n.
503 del 30.12.1992. • Con elevata probabilità, considerato il probabile aggravamento delle infermità già presenti, la riduzione della capacità lavorativa della SI in Parte_1 occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative e della capacità lavorativa generica, di una percentuale non inferiore all'80%, si è concretizzata nel mese di febbraio 2024, quando è stata diagnosticata la “deambulazione con difficoltà per brevi tratti”. • Ne deriva, che dalla data della domanda amministrativa (31.01.2023) e fino al mese di gennaio 2024, con elevata probabilità, non erano ancora presenti infermità tanto gravi da realizzare la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini e della capacità lavorativa generica di una percentuale non inferiore all'80%. In detto periodo, pertanto, non erano presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della pensione anticipata di cui all'art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503 del 30.12.1992.”
Avverso la relazione peritale, pure trasmessa in bozza alle parti in data 07/09/2025, pervenivano le CP_ sole note concordi dell' ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Ciò detto, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente essendo stato accertato lo stato di inabilità utile ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dal mese di febbraio 2024.
Tuttavia, tale beneficio non potrà esser erogato in via immediata, atteso il recente orientamento maturato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29191/2018, che ha confermato la tesi dell' secondo cui l'estensione del meccanismo della finestra mobile di 12 mesi opererebbe anche CP_1 per gli invalidi, per via dell'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
(il quale prevede uno slittamento nella decorrenza delle prestazioni pensionistiche di 12 mesi per i dipendenti del settore privato e di 18 mesi per gli autonomi).
La Corte ha affermato che il perimetro di applicazione delle finestre mobili (di cui al predetto articolo
12 del Dl 78/2010) è atto a ricomprendere non solo i "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ", secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia
"alle età previste dagli specifici ordinamenti".
Pertanto, secondo il giudizio della Corte, anche la disposizione di cui all'articolo 1, co. 8 del Dlgs
503/1992 è coinvolta nel predetto meccanismo di differimento ancorchè il legislatore non abbia espressamente menzionato nell'articolo 12 del Dl 78/2010 il suddetto trattamento tra quelli che soggiacciono al differimento. "Non è corretto sostenere - precisa il Collegio - che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 sopra citato". CP_ Le Spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di atteso che il requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione risultava sussistere dapprima dell'introduzione del presente giudizio. CP_ Spese di TU a carico dell' P.T.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c., così provvede:
a) accoglie il ricorso;
b) riconosce che la ricorrente versa nello stato di inabilità utile per il beneficio della pensione di vecchiaia anticipata ex dlgs 503 del 1992 per cui è causa con decorrenza come per legge (ovvero a CP_ decorrere dal 12mo mese successivo alla data accertata dal TU ) e per l'effetto condanna all'erogazione della prestazione con decorrenza ex lege;
CP_ c) condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2697,00 oltre accessori per compensi professionali, in favore del procuratore antistatario della ricorrente;
CP_ d) spese di TU a carico dell'
Brindisi, 02.12.2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)