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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Re
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale in capo alla sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1 condannare quest'ultima al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Parte_1
quantificati in Euro 11.338,00 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari>>.
Fatto e diritto
pagina 1 di 2 ha agito in giudizio invocando, in capo a , una Parte_1 Controparte_1
responsabilità precontrattuale da trattative.
La prospettazione contenuta in citazione (punto 1: le parti avevano concluso un accordo; punto 2:
l'attrice aveva versato una caparra; punto 3: l'attrice aveva invitato la convenuta alla stipula dell'atto notarile), in realtà, richiama termini propri dell'inadempimento del contratto preliminare
(cfr. Cass. 4013/1995, 7066/2004, 7545/2016, 20989/2020). Tuttavia, essendo nullo il preliminare di compravendita immobiliare stipulato in forma verbale (cfr. artt. 1350 e 1351 c.c.), può convenirsi sul fatto che le parti non potessero essere andate oltre mere puntuazioni o trattative.
La domanda, in ogni caso, è infondata, poiché l'attrice non ha dimostrato – né si è offerta di farlo
– il danno patito di cui chiede il risarcimento.
Dell'interesse negativo (cfr. Cass. 24625/2015), infatti, nulla è allegato in punto di spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e in vista della conclusione del contratto, mentre, quanto alla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, non basta osservare genericamente che l'attrice <non ha cercato altri immobili da acquistare>> (peraltro, nell'assai limitato periodo di affidamento nella conclusione del contratto, stimabile in circa due mesi, dal pagamento dei vaglia del 1° ottobre al loro rimborso del 1° dicembre), senza nulla dedurre in via istruttoria, ma occorre allegare le occasioni sul mercato perse. Solo soddisfatto tale onere, ossia provato il danno, è possibile procedere alla sua liquidazione, eventualmente in via equitativa.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della convenuta vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla sulle spese.
Como, 19/02/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Re
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale in capo alla sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1 condannare quest'ultima al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Parte_1
quantificati in Euro 11.338,00 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari>>.
Fatto e diritto
pagina 1 di 2 ha agito in giudizio invocando, in capo a , una Parte_1 Controparte_1
responsabilità precontrattuale da trattative.
La prospettazione contenuta in citazione (punto 1: le parti avevano concluso un accordo; punto 2:
l'attrice aveva versato una caparra; punto 3: l'attrice aveva invitato la convenuta alla stipula dell'atto notarile), in realtà, richiama termini propri dell'inadempimento del contratto preliminare
(cfr. Cass. 4013/1995, 7066/2004, 7545/2016, 20989/2020). Tuttavia, essendo nullo il preliminare di compravendita immobiliare stipulato in forma verbale (cfr. artt. 1350 e 1351 c.c.), può convenirsi sul fatto che le parti non potessero essere andate oltre mere puntuazioni o trattative.
La domanda, in ogni caso, è infondata, poiché l'attrice non ha dimostrato – né si è offerta di farlo
– il danno patito di cui chiede il risarcimento.
Dell'interesse negativo (cfr. Cass. 24625/2015), infatti, nulla è allegato in punto di spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e in vista della conclusione del contratto, mentre, quanto alla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, non basta osservare genericamente che l'attrice <non ha cercato altri immobili da acquistare>> (peraltro, nell'assai limitato periodo di affidamento nella conclusione del contratto, stimabile in circa due mesi, dal pagamento dei vaglia del 1° ottobre al loro rimborso del 1° dicembre), senza nulla dedurre in via istruttoria, ma occorre allegare le occasioni sul mercato perse. Solo soddisfatto tale onere, ossia provato il danno, è possibile procedere alla sua liquidazione, eventualmente in via equitativa.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della convenuta vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla sulle spese.
Como, 19/02/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 2 di 2