Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8144 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.10.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata come Parte_1 C.F._1 in atti presso lo studio dell'avv. Elisabetta Anna Russo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 come in atti presso lo studio dell'avv. Elisabetta Anna Russo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 12.12.2024 il difensore costituito chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 18.09.2023, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 22.03.2011, dal quale è nato un unico figlio, allo stato minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 09.01.2024 e pubblicata in data 29.01.2024 (recante n. cron.
504/2024 con attestazione del passaggio in giudicato depositata il 11.12.2024) le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al Giudice relatore per l'udienza cartolare del 12.09.2024 (rinviata al 10.10.2024 per incompletezza delle dichiarazioni di rinuncia alla comparizione).
All'udienza del 12.12.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note congiunte per la trattazione scritta, le parti ribadivano la volontà di divorziare alle stesse condizioni della separazione. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza del 09.01.2024 e pubblicata in data
29.01.2024 (recante n. cron. 504/2024) con attestazione del passaggio in giudicato depositata in data 9.12.24; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- Affidare il minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con prevalenza di dimora presso la madre;
- La casa coniugale resterà assegnata alla sig.ra che continuerà ad Parte_1 abitare unitamente al figlio minore;
- Il minore frequenta la scuola secondaria presso l'Istituto Comprensivo Per_1
Statale Socrate-Mallardo in Marano di Napoli, alla Via Giovanni Falcone n.103, dalle ore 8.10 del mattino alle 14.10, pratica nuoto agonistico presso Rhyfel Village in
Mugnano di Napoli, dal Lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle 19.40 (salvo eventuali cambiamenti di orario corsi);
- Il minore viene portato in vacanza una volta all'anno nel mese di Agosto per una settimana massimo 15 giorni. Esce raramente il sabato sera dalle ore 19.00 e rientra alle ore 22.00 e viene accompagnato dal genitore disponibile. Non ha alcuna patologia.
-I nonni materni, in assenza dei genitori, prelevano il minore dalla scuola e lo riaccompagnano a casa provvedendo analogamente per l'attività sportiva;
-Il sig. avrà diritto/dovere di frequentazione con il minore Controparte_1 Per_1 due pomeriggi a settimana individuati nel martedì e nel giovedì dalle ore 14 alle ore
21, ed a week-end alterni dalle ore 20 del venerdì alle ore 18 della domenica;
ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre ed il 31 o il 1 gennaio, ad anni alterni il 5 o il 6 gennaio, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in albis;
- Il minore starà con il padre durante la stagione estiva (bimestre Per_1 luglio/agosto) per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), da concordarsi con la madre entro la fine di maggio. Il minore trascorrerà, altresì, ad anni alterni, con il padre o con la madre, il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico, inoltre trascorrerà con il papà il compleanno del papà e la festa del papà, il tutto compatibilmente con le esigenze del minore e previo accordo con la madre.
- Il sig. corrisponderà mensilmente, alla sig.ra entro e Controparte_1 Parte_1 non oltre il giorno 3 di ogni mese, la somma di €.300,00, adeguata agli aggiornamenti istat, a mezzo bonifico bancario, quale mantenimento del figlio minore oltre Per_1 il 50% delle spese straordinarie documentate così come previsto dal protocollo di intesta del Tribunale di Napoli Nord(di cui i sigg. e sono stati resi CP_1 Parte_2 edotti);
3 - I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento poiché entrambi economicamente indipendenti;
- I coniugi con il presente accordo dichiarano altresì di aver già provveduto ad una equa divisione dei propri beni ed effetti personali.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni concordate.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] C.F._1 Controparte_1
), contratto in Napoli (NA) il 22.03.2011 (atto n.19, Parte I, C.F._2
Serie /, anno 2011);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 2.1.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4 5