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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 493/2024 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.02.1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ta Daniela Toso del Foro di Milano;
- Ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.08.1964, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ta Grazia
Terzoli del Foro di Milano;
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da atto depositato telematicamente concordando le seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai IGnori, Parte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AU
[...] Controparte_1
pagina 1 di 7 (MI), celebrato in data 15.03.2008 in AU (MI), trascritto presso il Comune di AU (MI) – Atto
n. 2 – parte 1 – anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Zelo Buon Persico
e AU di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
1. il IGnor, corrisponderà alla IG, , a titolo Parte_1 Controparte_1
di contributo di mantenimento del solo figlio la somma di euro 500,00.= mensili Per_1
(cinquecento/00), da versare entro i primi 10 giorni del mese sul conto corrente “Monte Paschi” cointestato ai coniugi e ciò sino alla vendita dell'immobile, già casa coniugale.
Successivamente all'alienazione dell'immobile, già casa coniugale, il predetto importo di euro 500,00.= verrà corrisposto dal IGnor sul c/c intestato esclusivamente alla IG Pt_1
. CP_1
Oltre a tale somma il IGnor, contribuirà al 50% delle spese Parte_1 straordinarie del figlio secondo quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno di Per_1 mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” e di seguito meglio specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa la programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
gita scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 2 di 7 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati sa scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy.scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacenza senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
2. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
3. Il IGnor potrà stare con il figlio previo accordo con il Parte_1 Per_1
medesimo e compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, organizzandosi direttamente con il ragazzo in considerazione della sua quasi maggiore età ( compirà 18 anni l'anno prossimo); Per_1
4. Revoca a far data dal mese di luglio 2024 dell'obbligo di mantenimento in capo al IGnor in favore dei figli, e in quanto maggiorenni Parte_1 Per_2 Persona_3
ed economicamente autosufficienti, e dichiarare quindi che nessun assegno di mantenimento è da corrispondersi in favore dei figli, e da parte del padre, IGnor Per_2 Persona_3
Parte_1
5. La già casa coniugale, sito in AU (MI), Via Marchesi n. 10, di proprietà della IG
, resta assegnata alla medesima, la quale sarà tenuta al pagamento integrale della rate CP_1
pagina 3 di 7 mensile di mutuo, manlevando espressamente il IGnor riguardo, con l'Istituto di Credito Pt_1
erogante.
La IG si impegna ed obbliga a vendere l'immobile, sito in AU Controparte_1
(MI), Via Marchesi n. 10, entro e non oltre il 31.12.2025 (il termine del 31.12.2025 è da considerarsi essenziale) e ad utilizzare il corrispettivo della vendita per l'estinzione integrale del mutuo presso
l'Istituto di credito erogante.
A riguardo il IGnor dovrà essere tenuto a conoscenza delle modalità e termini Pt_1
della suddetta vendita – in particolare il prezzo di vendita – così da non subire ripercussioni economiche dalla predetta alienazione. Il IGnor on avrà più nulla a che pretendere dalla Pt_1
IG per nessun titolo. CP_1
6. Il IGnor corrisponderà alla IG la somma di euro 150,00.=, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo mensile della rata di mutuo sino alla vendita dello stesso immobile entro e non oltre il 31.12.2025.
Resta inteso che qualora per qualsiasi ragione, titolo, causa, dedotta e/o deducibile la vendita dell'immobile non dovesse realizzarsi e/o comunque perfezionarsi entro il 31.12.2025 la IG
[...]
sarà tenuta al pagamento integrale della rata di mutuo ed il presente contributo cesserà CP_1
comunque alla data del 31.12.2025 ed a decorrere da tale data il IGnor non sarà più Pt_1
tenuto al pagamento del suddetto importo mensile di euro 150,00.=.
7. La IG rinuncia alla richiesta di assegno divorzile. Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.03.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando lo scioglimento del matrimonio contratto con , dichiarandosi Controparte_1
disponibile a corrispondere un contributo a titolo di mantenimento del figlio minore di importo Per_1 pari a € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto inoltre la regolamentazione del diritto di visita, di revocare l'assegno di mantenimento corrisposto in favore dei figli e Per_2
in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti, di confermare l'assegnazione Per_3
della casa coniugale alla IG.ra , con pagamento delle rate del mutuo a carico della stessa, CP_1
esonerando il ricorrente, dal momento che la casa è di proprietà della IG.ra . CP_1
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha allegato che i coniugi si sono separati consensualmente e che la separazione è stata omologata dal Tribunale di Lodi con decreto del
03.12.2021 depositato il 15.12.2021; che attualmente egli vive in un'abitazione condotta in locazione pagina 4 di 7 con canone mensile di € 550,00 oltre a spese condominiali e che i figli maggiorenni e Per_2
hanno trovato occupazione e sono economicamente autosufficienti (mentre immutata è la Per_3
situazione dei figli già al tempo della separazione maggiorenne economicamente Per_4
autosufficiente, e di minorenne, studente presso un Istituto Tecnico). Ha inoltre dichiarato di Per_1 svolgere l'attività di amministratore di una Srl e di percepire uno stipendio mensile pari a € 3.000,00, mentre la IG.ra è impiegata come collaboratrice scolastica e percepisce uno stipendio CP_1 mensile di circa € 1.300,00.
2. Con comparsa di risposta depositata il 15.05.2024 si è costituita aderendo alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio. Ha inoltre domandato l'affido super esclusivo del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé e in subordine l'affido esclusivo dello stesso, Per_5
l'assegnazione della casa coniugale, la previsione in capo al ricorrente di un contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 550,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico nella misura del 100%, quale genitore collocatario del minore, la revoca degli assegni di mantenimento previsti in sede di separazione a favore dei figli ed ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la Per_3 Per_2
suddivisione a metà del mutuo gravante sulla casa coniugale e, in via riconvenzionale, la condanna del IG. al pagamento di un assegno divorzile di 300,00 euro al mese o in subordine di 285,00 Pt_1 euro al mese fino all'esaurimento del contratto di cessione del quinto.
3. All'udienza del 14.06.2024 le parti hanno chiesto la concessione di un termine ai fini di un confronto con finalità conciliativa. Con note scritte depositate per la successiva udienza del
08.11.2024, le parti hanno confermato la volontà di non volersi più riconciliare e hanno dichiarato esservi accordo sulla pronuncia di divorzio alle condizioni concordate di cui alle note depositate e sopra riportate insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'esito dell'udienza il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione con riserva di riferire al
Collegio in camera di conIGlio.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda relativa allo scioglimento del matrimonio.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in AU (MI), il 15.03.2008 (atto di matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AU, al Numero 2, Parte I, anno 2008) e dalla loro unione sono nati i figli il 21.02.2001, il 19.12.2001, Persona_6 Persona_7
il 19.12.2001 e il 11.10.2007. Persona_3 Persona_8
pagina 5 di 7 Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale
(decreto omologa 03.12.2021, pubblicato il 15.12.2021, nell'ambito del procedimento N. 2675/2021
R.G. Tribunale di Lodi). Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti in punto di regime di frequentazione con i genitori e mantenimento del figlio minore sono rispondenti all'interesse della prole e non presentano profili di criticità.
Quanto all'affido e al collocamento del minore a seguito della sentenza di Persona_8
separazione le parti non hanno dato atto di modifiche sopravvenute – fatta eccezione per la circostanza allegata dalla resistente che il minore non frequenta più il padre, che tuttavia non rileva ai fini dell'affidamento – e pertanto deve essere confermato l'affido di ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
L'affido condiviso, infatti, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole (337 quater c.c.), condizioni che nel caso di specie non sono emersi dagli atti di causa.
La resistente ha inoltre rinunciato alla domanda relativa all'assegno divorzile.
Non si è provveduto all'audizione del minore, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti e della rispondenza al suo interesse delle condizioni concordate dai genitori.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in AU (MI) il 15.03.2008, atto di matrimonio trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di AU, al Numero 2, Parte I, anno 2008;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile de Comune di AU (MI) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_8
collocamento prevalente presso la madre;
pagina 6 di 7 4) Dispone che la casa familiare, sita in AU (MI), Via Marchesi n. 10, resti assegnata alla IG.ra
; CP_1
5) Prende atto dell'accordo cui le parti hanno stabilito che la IG.ra sarà tenuta al CP_1
pagamento integrale della rate mensili di mutuo, manlevando il IGnor e si impegna a Pt_1 vendere l'immobile sito in AU (MI), Via Marchesi n. 10 entro e non oltre il 31.12.2025, e che sino a tale data il IG. verserà alla IG.ra un importo pari a € 150,00 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo mensile della rata di mutuo;
6) Pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , entro il giorno Pt_1 CP_1
10 di ogni mese tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie di cui ai criteri e modalità in uso presso il protocollo del Tribunale di
Milano;
7) Prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'assegno di mantenimento del figlio sarà versato entro i primi 10 giorni del mese sul conto corrente “Monte Paschi” cointestato ai coniugi e ciò sino alla vendita dell'immobile già casa coniugale, e, successivamente all'alienazione dell'immobile, il predetto importo verrà corrisposto dal IGnor sul conto Pt_1
corrente intestato esclusivamente alla IG . CP_1
8) Dispone le frequentazioni del figlio minore con il padre secondo le modalità individuate dalle parti al punto 3) delle conclusioni congiunte delle parti;
9) Dispone la revoca, a partire da luglio 2024, dell'assegno di mantenimento corrisposto dal IG.
[...]
per i figli e Pt_1 Per_2 Persona_3
10) Prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che la IG.ra rinuncia alla CP_1
richiesta di assegno divorzile;
11) Prende atto dell'accordo con cui le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
12) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di conIGlio del 21.01.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 493/2024 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.02.1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ta Daniela Toso del Foro di Milano;
- Ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.08.1964, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ta Grazia
Terzoli del Foro di Milano;
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da atto depositato telematicamente concordando le seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai IGnori, Parte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AU
[...] Controparte_1
pagina 1 di 7 (MI), celebrato in data 15.03.2008 in AU (MI), trascritto presso il Comune di AU (MI) – Atto
n. 2 – parte 1 – anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Zelo Buon Persico
e AU di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
1. il IGnor, corrisponderà alla IG, , a titolo Parte_1 Controparte_1
di contributo di mantenimento del solo figlio la somma di euro 500,00.= mensili Per_1
(cinquecento/00), da versare entro i primi 10 giorni del mese sul conto corrente “Monte Paschi” cointestato ai coniugi e ciò sino alla vendita dell'immobile, già casa coniugale.
Successivamente all'alienazione dell'immobile, già casa coniugale, il predetto importo di euro 500,00.= verrà corrisposto dal IGnor sul c/c intestato esclusivamente alla IG Pt_1
. CP_1
Oltre a tale somma il IGnor, contribuirà al 50% delle spese Parte_1 straordinarie del figlio secondo quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno di Per_1 mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” e di seguito meglio specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa la programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
gita scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 2 di 7 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati sa scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy.scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacenza senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
2. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
3. Il IGnor potrà stare con il figlio previo accordo con il Parte_1 Per_1
medesimo e compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, organizzandosi direttamente con il ragazzo in considerazione della sua quasi maggiore età ( compirà 18 anni l'anno prossimo); Per_1
4. Revoca a far data dal mese di luglio 2024 dell'obbligo di mantenimento in capo al IGnor in favore dei figli, e in quanto maggiorenni Parte_1 Per_2 Persona_3
ed economicamente autosufficienti, e dichiarare quindi che nessun assegno di mantenimento è da corrispondersi in favore dei figli, e da parte del padre, IGnor Per_2 Persona_3
Parte_1
5. La già casa coniugale, sito in AU (MI), Via Marchesi n. 10, di proprietà della IG
, resta assegnata alla medesima, la quale sarà tenuta al pagamento integrale della rate CP_1
pagina 3 di 7 mensile di mutuo, manlevando espressamente il IGnor riguardo, con l'Istituto di Credito Pt_1
erogante.
La IG si impegna ed obbliga a vendere l'immobile, sito in AU Controparte_1
(MI), Via Marchesi n. 10, entro e non oltre il 31.12.2025 (il termine del 31.12.2025 è da considerarsi essenziale) e ad utilizzare il corrispettivo della vendita per l'estinzione integrale del mutuo presso
l'Istituto di credito erogante.
A riguardo il IGnor dovrà essere tenuto a conoscenza delle modalità e termini Pt_1
della suddetta vendita – in particolare il prezzo di vendita – così da non subire ripercussioni economiche dalla predetta alienazione. Il IGnor on avrà più nulla a che pretendere dalla Pt_1
IG per nessun titolo. CP_1
6. Il IGnor corrisponderà alla IG la somma di euro 150,00.=, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo mensile della rata di mutuo sino alla vendita dello stesso immobile entro e non oltre il 31.12.2025.
Resta inteso che qualora per qualsiasi ragione, titolo, causa, dedotta e/o deducibile la vendita dell'immobile non dovesse realizzarsi e/o comunque perfezionarsi entro il 31.12.2025 la IG
[...]
sarà tenuta al pagamento integrale della rata di mutuo ed il presente contributo cesserà CP_1
comunque alla data del 31.12.2025 ed a decorrere da tale data il IGnor non sarà più Pt_1
tenuto al pagamento del suddetto importo mensile di euro 150,00.=.
7. La IG rinuncia alla richiesta di assegno divorzile. Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.03.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando lo scioglimento del matrimonio contratto con , dichiarandosi Controparte_1
disponibile a corrispondere un contributo a titolo di mantenimento del figlio minore di importo Per_1 pari a € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto inoltre la regolamentazione del diritto di visita, di revocare l'assegno di mantenimento corrisposto in favore dei figli e Per_2
in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti, di confermare l'assegnazione Per_3
della casa coniugale alla IG.ra , con pagamento delle rate del mutuo a carico della stessa, CP_1
esonerando il ricorrente, dal momento che la casa è di proprietà della IG.ra . CP_1
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha allegato che i coniugi si sono separati consensualmente e che la separazione è stata omologata dal Tribunale di Lodi con decreto del
03.12.2021 depositato il 15.12.2021; che attualmente egli vive in un'abitazione condotta in locazione pagina 4 di 7 con canone mensile di € 550,00 oltre a spese condominiali e che i figli maggiorenni e Per_2
hanno trovato occupazione e sono economicamente autosufficienti (mentre immutata è la Per_3
situazione dei figli già al tempo della separazione maggiorenne economicamente Per_4
autosufficiente, e di minorenne, studente presso un Istituto Tecnico). Ha inoltre dichiarato di Per_1 svolgere l'attività di amministratore di una Srl e di percepire uno stipendio mensile pari a € 3.000,00, mentre la IG.ra è impiegata come collaboratrice scolastica e percepisce uno stipendio CP_1 mensile di circa € 1.300,00.
2. Con comparsa di risposta depositata il 15.05.2024 si è costituita aderendo alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio. Ha inoltre domandato l'affido super esclusivo del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé e in subordine l'affido esclusivo dello stesso, Per_5
l'assegnazione della casa coniugale, la previsione in capo al ricorrente di un contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 550,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico nella misura del 100%, quale genitore collocatario del minore, la revoca degli assegni di mantenimento previsti in sede di separazione a favore dei figli ed ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la Per_3 Per_2
suddivisione a metà del mutuo gravante sulla casa coniugale e, in via riconvenzionale, la condanna del IG. al pagamento di un assegno divorzile di 300,00 euro al mese o in subordine di 285,00 Pt_1 euro al mese fino all'esaurimento del contratto di cessione del quinto.
3. All'udienza del 14.06.2024 le parti hanno chiesto la concessione di un termine ai fini di un confronto con finalità conciliativa. Con note scritte depositate per la successiva udienza del
08.11.2024, le parti hanno confermato la volontà di non volersi più riconciliare e hanno dichiarato esservi accordo sulla pronuncia di divorzio alle condizioni concordate di cui alle note depositate e sopra riportate insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'esito dell'udienza il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione con riserva di riferire al
Collegio in camera di conIGlio.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda relativa allo scioglimento del matrimonio.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in AU (MI), il 15.03.2008 (atto di matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AU, al Numero 2, Parte I, anno 2008) e dalla loro unione sono nati i figli il 21.02.2001, il 19.12.2001, Persona_6 Persona_7
il 19.12.2001 e il 11.10.2007. Persona_3 Persona_8
pagina 5 di 7 Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale
(decreto omologa 03.12.2021, pubblicato il 15.12.2021, nell'ambito del procedimento N. 2675/2021
R.G. Tribunale di Lodi). Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti in punto di regime di frequentazione con i genitori e mantenimento del figlio minore sono rispondenti all'interesse della prole e non presentano profili di criticità.
Quanto all'affido e al collocamento del minore a seguito della sentenza di Persona_8
separazione le parti non hanno dato atto di modifiche sopravvenute – fatta eccezione per la circostanza allegata dalla resistente che il minore non frequenta più il padre, che tuttavia non rileva ai fini dell'affidamento – e pertanto deve essere confermato l'affido di ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
L'affido condiviso, infatti, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole (337 quater c.c.), condizioni che nel caso di specie non sono emersi dagli atti di causa.
La resistente ha inoltre rinunciato alla domanda relativa all'assegno divorzile.
Non si è provveduto all'audizione del minore, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti e della rispondenza al suo interesse delle condizioni concordate dai genitori.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in AU (MI) il 15.03.2008, atto di matrimonio trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di AU, al Numero 2, Parte I, anno 2008;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile de Comune di AU (MI) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_8
collocamento prevalente presso la madre;
pagina 6 di 7 4) Dispone che la casa familiare, sita in AU (MI), Via Marchesi n. 10, resti assegnata alla IG.ra
; CP_1
5) Prende atto dell'accordo cui le parti hanno stabilito che la IG.ra sarà tenuta al CP_1
pagamento integrale della rate mensili di mutuo, manlevando il IGnor e si impegna a Pt_1 vendere l'immobile sito in AU (MI), Via Marchesi n. 10 entro e non oltre il 31.12.2025, e che sino a tale data il IG. verserà alla IG.ra un importo pari a € 150,00 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo mensile della rata di mutuo;
6) Pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , entro il giorno Pt_1 CP_1
10 di ogni mese tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie di cui ai criteri e modalità in uso presso il protocollo del Tribunale di
Milano;
7) Prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'assegno di mantenimento del figlio sarà versato entro i primi 10 giorni del mese sul conto corrente “Monte Paschi” cointestato ai coniugi e ciò sino alla vendita dell'immobile già casa coniugale, e, successivamente all'alienazione dell'immobile, il predetto importo verrà corrisposto dal IGnor sul conto Pt_1
corrente intestato esclusivamente alla IG . CP_1
8) Dispone le frequentazioni del figlio minore con il padre secondo le modalità individuate dalle parti al punto 3) delle conclusioni congiunte delle parti;
9) Dispone la revoca, a partire da luglio 2024, dell'assegno di mantenimento corrisposto dal IG.
[...]
per i figli e Pt_1 Per_2 Persona_3
10) Prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che la IG.ra rinuncia alla CP_1
richiesta di assegno divorzile;
11) Prende atto dell'accordo con cui le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
12) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di conIGlio del 21.01.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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