CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1045/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1045/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BARTALINI PAOLO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. MANFREDONIA MASSIMO (CF Controparte_1 P.IVA_2
C.F._1
(CF con il patrocinio dell'Avv. ZANCHI TULLIO (CF CP_2 P.IVA_3
C.F._2
APPELLATO/I
(CF ) Controparte_3 P.IVA_4
Controparte_4 APPELLATI-NON COSTITUITI
avverso la sentenza n. 334/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/05/2020
CONCLUSIONI
In data 12-20/06/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2 e 283 c.p.c. In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza, per i motivi sopra esposti, la sentenza n 334/2020, pronunciata dal Tribunale di Siena, in data 02.05.20, pubblicata il 14.05.2020, resa nella causa Rg.n 30602/2011 e pertanto, in via pregiudiziale di rito, accertare la legittimazione passiva della e dell'ammissibilità dell'azione nei confronti CP_1 della in via principale condannare in solido al risarcimento dei danni contrattuali per CP
e per i danni extra-contrattuali la Con vittoria di spese e compensi CP Controparte_1 professionali.”
Per parte appellata : “si richiede a Codesta On.le Corte di Appello, ogni contraria CP_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, di voler (i) dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dalla AN a contraddittorio non integro, e non integrato a seguito dell'invito rivoltole,
o comunque (ii) respingerlo in quanto infondato, nonché, (iii) dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla nei propri confronti, ovvero (iv) respingerlo nel merito, con CP_2 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi”.
Per parte appellata “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze respingere l'appello CP_2 proposto dalla avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Siena con il Parte_1 n. 334/2020 in data 2 maggio 2020, pubblicata il successivo 14 maggio 2020, confermandola integralmente con vittoria di spese e competenze oltre rimborso spese generali, Cassa e Iva, come per legge, anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Per il denegato e contestato caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla di conseguente accoglimento Parte_1 delle sue domande di risarcimento nei confronti della e di successivo accoglimento CP della domanda di manleva di quest'ultima società nei confronti della dichiarare la Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore tenuta a rilevare indenne Controparte_1 la da tutte le domande contro di essa spiegate ed accolte da parte della Controparte_2 CP
così condannandola a dare e pagare in favore di essa tutte le somme che
[...] Controparte_2 quest'ultima Società sarà tenuta a pagare in favore di qualunque delle altre parti in giudizio, comprese spese di causa, capitale ed interessi. Con vittoria, anche in questo caso di spese competenze oltre rimborso spese generali, Cassa e Iva, come per legge anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
[...
(di seguito anche solo “AN”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
, (di seguito anche solo “ ), e CP_1 Controparte_3 CP CP_2
(di seguito anche solo “ , proponendo Controparte_4 CP_4 gravame avverso la sentenza n. 334/2020, emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
14/05/2020, che aveva rigettato la domanda proposta da AN, con conseguente condanna al pagina 2 di 12 pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – AN aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, , e CP_1 CP
, esponendo: CP_5 che, in data 20.7.2005, aveva acquistato da un autocaravan Catamarano 5, immatricolato CP in data 27.7.2005, con targa CT14SX; che essa AN aveva stipulato, in data 5.8.2005, un contratto di noleggio del suddetto autoveicolo con per una durata di 25 giorni ed al prezzo di € 3.250,00; CP_6 che, mentre lo si trovava in vacanza in Francia, il motore dell'autoveicolo aveva presentato CP_6 un grave difetto di funzionamento;
che, recatosi presso l'officina RD “MÈ” di Chalon en Champagne, onde poter effettuare le necessarie riparazioni, lo si era visto costretto ad interrompere la vacanza e a chiamare CP_6
e , perché il titolare della predetta officina aveva affermato di non Controparte_7 CP_1 poter riparare il mezzo prima del 15 settembre;
che l'autocaravan era rientrato in Italia solo il 23.8.2024 e sopposto a verifica il giorno successivo, in occasione della quale era stata accertata un'anomalia degli iniettori che erano stati cambiati nella stessa giornata;
che, infatti, attraverso una semplice diagnosi elettronica, che l'officina francese non era stata in grado di eseguire, era stata appurata immediatamente l'anomalia degli iniettori che avrebbero potuto essere sostituiti nell'arco di una sola giornata di lavoro;
concludeva, quindi, chiedendo la condanna delle società convenute al pagamento dei seguenti importi: € 960,00 per esborsi alla;
€ 3.300,00 per storno del noleggio a favore Controparte_7 dello € 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale o in quella maggiore o minore somma CP_6 ritenuta di giustizia.
1.2. – Si costituiva in giudizio , eccependo l'incompetenza del Tribunale di Venezia in CP_1 favore di quello di Roma, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, il suo difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, rilevando come nessun rapporto fosse mai intervenuto tra e l'attrice, avendo quest'ultima acquistato il CP_1 mezzo dalla soggetto distinto da né sussistendo in capo a quest'ultima la c.d. CP CP_1 responsabilità del produttore, essendosi essa limitata alla importazione e distribuzione di veicoli CP_
in territorio italiano;
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio eccependo, innanzi tutto, il difetto di giurisdizione CP del giudice italiano a favore di quello francese, asserendo che, sulla base dei fatti come prospettati dalla società attrice, i danni lamentati traevano origine dall'operato dell'officina MÈ che pagina 3 di 12 non era stato in grado di individuare e risolvere un malfunzionamento degli iniettori del camper noleggiato dallo eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del tribunale di Venezia a CP_6 favore di quello di Siena – Sezione Distaccata di Poggibonsi – o di Roma nonché la nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza;
rilevava la decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., per essere il difetto stato tardivamente denunciato;
chiedeva, in ogni caso,
l'autorizzazione alla chiamata in causa di fornitrice del telaio completo di motore, Controparte_2 per essere da questa manlevata nell'ipotesi di condanna.
1.4. – Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio associandosi alle Controparte_2 eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale nonché a quella di decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.; nel merito, rilevava l'infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti.
1.5. – Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1289/2011, depositata il 27.5.2011, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Siena, Sezione Distaccata di Poggibonsi, nella cui circoscrizione aveva sede ovvero a favore del Tribunale di Roma, nella cui CP circoscrizione aveva sede , dando termine di tre mesi per la riassunzione e condannando CP_1
l'attrice al pagamento delle spese di lite.
1.6. – Con comparsa ex art. 50 c.p.c., AN riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Siena
– Sezione Distaccata di Poggibonsi.
1.7. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) preliminarmente, doveva escludersi l'applicabilità della disciplina del codice del consumo, dal momento che l'acquirente AN non era una persona fisica, bensì una società che aveva agito nell'ambito della propria attività commerciale;
(-) pertanto, trovando applicazione la disciplina del codice civile, risultava fondata l'eccezione di decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.;
(-) infatti, la conoscenza del vizio doveva ritenersi acquisita da parte di in data Pt_1
24.8.2005, quando quest'ultima ebbe modo di constatare l'anomalia degli iniettori che vennero CP_ cambiati nell'arco di una giornata di lavoro da parte dell'officina di Parte_2
(-) quindi, la denuncia dei vizi avvenuta con lettera raccomandata del 7.9.2005 doveva considerarsi tardiva;
(-) per quanto riguardava la responsabilità del produttore, alcun addebito poteva essere rivolto nei confronti di , in quanto essa era solo l'importatore/rivenditore dell'autoveicolo, mentre CP_1 il suo fabbricante era da individuarsi nella RD RK BH, società tedesca con sede a Colonia;
pagina 4 di 12 (-) non risultava provata neppure la responsabilità della ditta AR, sia perché il rapporto contrattuale era sorto tra quest'ultima e lo sia perché, ai fini dell'applicazione dell'art. CP_6
2043 c.c.., la società attrice non aveva fornito nessuna dimostrazione del fatto illecito e del danno che ne sarebbe derivato;
(-) le spese seguivano la soccombenza e, al riguardo, AN doveva essere condannata al pagamento anche nei confronti di dal momento che la sua chiamata in causa, da parte CP_2 di non poteva considerarsi ingiustificata. CP
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello AN per i seguenti motivi:
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione per non avere ritenuto applicabile il codice del consumo, al contrario di quanto affermato dal Tribunale di Venezia nella sentenza con la quale aveva declinato la sua competenza territoriale.
Difatti, il giudice della città lagunare aveva escluso la qualità di produttrice in capo a CP_1 proprio con riferimento al d.lgs n. 206/2005, di talché aveva errato il tribunale di Siena nel fare applicazione dell'art. 1495 c.c.
Peraltro, il primo giudice aveva ritenuto valevole, per la l'art. 1495 c.c. e, nei confronti di CP
, la disciplina di cui al codice del consumo, così finendo per applicare normative diverse CP_1 per situazioni identiche.
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva errato anche nel ritenere insussistente la legittimazione passiva e la responsabilità di . CP_1
Invero, sulla base dell'art. 116 del codice del consumo, era onerata di indicare CP_1
l'effettivo legittimato passivo (RD RK BH) nonché di chiedere la sospensione del procedimento per la chiamata in causa di quest'ultimo.
In ogni caso, , su cui ricadeva una responsabilità di carattere oggettivo ex art. 3 lett. d) CP_1 del d.lgs n. 206/2005, era tenuta a fornire la prova di aver importato il mezzo in Italia e di averlo messo in circolazione funzionante.
3) Con il terzo, denunciava l'erroneità della decisione per non avere condannato in solido e CP
al risarcimento dei danni. CP_1
Difatti, a fronte della dimostrazione del malfunzionamento degli iniettori, sussisteva sia la responsabilità di quale venditore, sia di per l'accertato difetto di fabbricazione. CP CP_1
4) Con il quarto, si doleva della regolamentazione delle spese di lite, con specifico riferimento alla condanna emessa nei confronti di in quanto il tribunale non aveva considerato Controparte_2 quello che sarebbe stato l'esito della lite tra il chiamante ed il terzo chiamato.
pagina 5 di 12 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava , Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , contestando integralmente il gravame e CP_2 proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato, in caso di accoglimento dell'impugnazione principale e della domanda di manleva avanzata da nei suoi confronti, CP per non avere il tribunale di Siena accolto la domanda di garanzia proposta da essa CP_2 contro , da cui la medesima aveva acquistato l'autoveicolo in questione. CP_1 CP_2
2.4. – Non si costituiva in giudizio . Controparte_3
2.5. – Con ordinanza del 14.10.2021 e del 6.7.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.6. – Con ordinanza dell' 11.1.2023, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , con termine per la notifica sia dell'appello principale Controparte_4 che dell'appello incidentale proposto da Controparte_8
[...
. – Con ordinanza del 12.7.2023, la Corte rilevava la mancata dimostrazione del perfezionamento della notifica nei confronti di AR, invitando parte appellante a fornire prova in tal senso ovvero a procedere alla sua rinnovazione entro il termine perentorio del
12.6.2024.
2.8. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12-20/06/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di non Controparte_3 essendosi la stessa costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
3.2. – Per quanto riguarda, invece, la posizione di , l'appellante, Controparte_4 sia pur sollecitata dalla Corte con l'ordinanza del 12.7.2023, non ha fornito la prova della regolarità della notifica della quale, anzi, si dubita seriamente sia per la mancata produzione dell'avviso di ricevimento sia perché l'Avv. Isabelle Penaud, per conto della società , Parte_3 pagina 6 di 12 ha inviato a questo Ufficio una missiva con cui ha rappresentato che è stata la propria assistita a ricevere la notifica della citazione in appello diretta alla MÈ, società con la quale ha affermato di non avere alcun rapporto.
Tale omissione, tuttavia, non determina l'inammissibilità dell'appello, stante l'inapplicabilità dell'art. 331 c.p.c., per essersi in presenza di un litisconsorzio facoltativo derivante da un'obbligazione solidale e, quindi, di rapporti scindibili (cfr. Cassazione civile, sentenza del
21.11.2006 onde “l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale,
l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che se sia uno solo di essi a proporre appello (o questo sia formulato solo nei confronti di uno solo di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 331 cod. proc. civ.”).
Peraltro, AN, nell'atto di impugnazione, ha affermato espressamente di rinunciare al gravame nei confronti di MÈ, sicché la notifica ad essa indirizzata aveva valore solo di litis denuntiatio (cfr. atto di appello, pag. 23).
Sul punto, vale richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per
l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 12.3.2020, n. 7031).
pagina 7 di 12 Nella specie, non solo l'ordine di integrazione del contraddittorio risulta dato dalla Corte quando erano già ampiamente decorsi i termini per proporre impugnazione da parte di AR, ma, inoltre, quest'ultima non aveva interesse ad appellare, essendo risultata integralmente vittoriosa all'esito del giudizio di primo grado.
3.3. – Sempre in via preliminare, mette conto di evidenziare che la reiterazione delle richieste istruttorie operata dall'appellante, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio, deve considerarsi inammissibile.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
3.4. – Palesemente inammissibili sono, poi, le critiche rivolte dall'appellante – sempre nella suddetta comparsa conclusionale – nei confronti della decisione con cui il Tribunale di Venezia si è dichiarato territorialmente incompetente, non avendo proceduto ad impugnarla ex art. 43 c.p.c., di talché la relativa statuizione deve ritenersi coperta da giudicato.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame
4.1. – Il primo motivo è palesemente infondato.
4.1.1. – Nessuna rilevanza, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al rapporto sostanziale dedotto in causa, può attribuirsi alla sentenza di incompetenza pronunciata dal tribunale di Venezia.
Si applica, infatti, il seguente principio: “la sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 26.11.2014, n. 25144; in senso conforme anche
Cass. civ. n. 19472/2019).
pagina 8 di 12 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rileva che il Tribunale di Venezia abbia ritenuto che la qualità di produttrice in capo a “risulta prima facie non plausibile CP_1 poiché, con tutta evidenza l'automezzo non è stato prodotto da ma in territorio Controparte_1 europeo da altro soggetto ben individuabile, sicché si è al di fuori, anche quanto ad individuazione del foro competente, dalla fattispecie di cui al D.lgs 206/2005 regolante la responsabilità per prodotto difettoso”, affermazione dalla quale, peraltro, non è dato desumere l'applicazione, alla fattispecie per cui è causa, del codice del consumo.
4.1.2. – Correttamente, quindi, il Tribunale di Siena ha fatto applicazione dell'art. 1495 c.c., al fine di accertare la tardività della denuncia dei vizi da parte di , trattandosi di persona CP_9 giuridica che ha agito proprio nell'ambito della sua attività commerciale, con conseguente inapplicabilità della disciplina in materia di tutela del consumatore.
Anche con riferimento a tale profilo, solo nella comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio l'appellante ha, per la prima volta, contestato la valutazione del primo giudice, sostenendo che doveva essere la a dimostrare che essa avrebbe raggiunto la CP CP_9 consapevolezza del vizio in data 24.8.2005 (con conseguente tardività della denuncia effettuata il
7.9.2005).
A parte la tardività della censura (con conseguente inammissibilità ex art. 342 c.p.c.), giova considerare che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
30.9.2019, n. 24348).
Spettava, quindi, a AN (in qualità di acquirente) e non a (venditrice) dare la prova CP della tempestività della denuncia dei vizi.
Del resto, per ammissione della medesima appellante, la sostituzione degli iniettori del mezzo risulta avvenuta in data 24.8.2005 sicché, in mancanza di elementi di segno contrario, tale è il momento in cui essa ha acquistato la piena conoscenza dell'esistenza del vizio, come dimostra anche la nota di credito emessa il giorno dopo (25.8.2005) da a favore di per CP_9 CP_6
l'importo di € 3.350,00, in cui si dà atto della “rottura” del veicolo verificatasi il 6.8.2005 in
Francia.
In proposito, l'impugnante non ha nemmeno spiegato per quale motivo la conoscenza del vizio sarebbe intervenuta solo il 5.9.2005, circostanza, anche questa, dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale.
pagina 9 di 12 Ne deriva che senz'altro tardiva è la denuncia effettuata a mezzo lettera raccomandata del
7.9.2005, poiché avvenuta oltre il termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.2. – Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.2.1. – Esclusa l'applicabilità della disciplina in materia di tutela del consumatore, non può
l'appellante utilmente invocare il ricorso all'art. 116 del d.lgs n. 206/2005 al fine di far valere la responsabilità di . CP_1
4.2.2. – Ciò chiarito, va osservato che nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente l'azione contrattuale esclusivamente nei confronti del suo diretto venditore e quella extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa (Cass. Sez. 2 27-7-2017 n. 18610 Rv. 644988-01, Cass. Sez. 2 5-2-
2015 n. 2115 Rv. 634178-01, Cass. Sez. 3 31-5-2005 n. 11612 Rv. 58245101, Cass. Sez. 2 15-4-
2002 n. 5428 Rv. 553746-01, Cass. Sez. 2 612-1995 n. 12577 Rv. 494970-01).
Questo significa che la responsabilità extracontrattuale del produttore sussiste se il prodotto, a causa della sua difettosità, rechi danno;
in tale caso le disposizioni del codice del consumo prevedono ipotesi di responsabilità di natura presunta, che prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla prova del collegamento causale tra difetto e danno, che incombe sul soggetto danneggiato (Cass. Sez. 3 7-4-2022 n. 11317 Rv. 664512-01,
Cass. Sez. 3 20-11-2018 n. 298828 Rv. 651844-02).
4.2.2.a. – Ora, per quanto riguarda la posizione di esclusa la configurabilità di una sua CP responsabilità contrattuale per la decadenza di AN dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.
(cfr. Cass. civ. n. 36052/2021 onde “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495
c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi”), non risulta utilmente invocabile, nei suoi confronti, neppure una responsabilità ex art. 2043 c.c. per non essere la stessa la produttrice del bene venduto.
4.2.2.b. – Per quanto riguarda, poi, la posizione di , se, da un lato, è pacifica l'assenza CP_1 di un rapporto contrattuale con , dall'altro deve ritenersi incontestato che essa non fosse Pt_1 la produttrice dell'autocaravan, in quanto, per ammissione della medesima società appellante, quest'ultima era da individuarsi nella tedesca RD RK BH (cfr. atto di appello, pag. 13).
Difatti, solo in comparsa conclusionale (e perciò tardivamente) l'impugnante ha contestato l'affermazione del tribunale secondo cui la suddetta società tedesca era la produttrice dell'autoveicolo.
pagina 10 di 12 Ad ogni modo, vertendosi al di fuori del campo di applicazione del codice del consumo, spettava a
AN fornire la prova della responsabilità di . CP_1
In particolare, non risulta dimostrato che il problema agli iniettori fosse ascrivibile ad un difetto di costruzione dell'autoveicolo, potendo lo stesso derivare da una pluralità di cause (quale, a titolo esemplificativo, un'impurità del carburante impiegato per il rifornimento).
Del resto, nello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si era Pt_1 lamentata della mancata risoluzione del problema da parte dell'officina AR, problema che, per sua stessa ammissione, si sarebbe potuto accertare mediante la diagnosi elettronica del mezzo e con sostituzione degli iniettori nell'arco di una giornata, il che mal si concilia con l'esistenza di un difetto di fabbricazione idoneo a cagionare un danno nella sfera giuridica dell'odierna appellante.
4.3. – Infondato è, infine, il quarto motivo di appello.
Correttamente le spese del terzo chiamato sono state poste a carico di AN. Controparte_2
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.12.2019, n. 31889).
Nella specie, la chiamata in causa di da parte di era tutt'altro che CP_2 CP manifestamente infondata o arbitraria, in quanto in tal modo quest'ultima intendeva far valere la responsabilità del suo venditore, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale citato al § 4.2.2.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidando secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
pagina 11 di 12 Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 334/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/05/2020,
[...] così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte appellata costituita, in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante principale.
Firenze, 11.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1045/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BARTALINI PAOLO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. MANFREDONIA MASSIMO (CF Controparte_1 P.IVA_2
C.F._1
(CF con il patrocinio dell'Avv. ZANCHI TULLIO (CF CP_2 P.IVA_3
C.F._2
APPELLATO/I
(CF ) Controparte_3 P.IVA_4
Controparte_4 APPELLATI-NON COSTITUITI
avverso la sentenza n. 334/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/05/2020
CONCLUSIONI
In data 12-20/06/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2 e 283 c.p.c. In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza, per i motivi sopra esposti, la sentenza n 334/2020, pronunciata dal Tribunale di Siena, in data 02.05.20, pubblicata il 14.05.2020, resa nella causa Rg.n 30602/2011 e pertanto, in via pregiudiziale di rito, accertare la legittimazione passiva della e dell'ammissibilità dell'azione nei confronti CP_1 della in via principale condannare in solido al risarcimento dei danni contrattuali per CP
e per i danni extra-contrattuali la Con vittoria di spese e compensi CP Controparte_1 professionali.”
Per parte appellata : “si richiede a Codesta On.le Corte di Appello, ogni contraria CP_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, di voler (i) dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dalla AN a contraddittorio non integro, e non integrato a seguito dell'invito rivoltole,
o comunque (ii) respingerlo in quanto infondato, nonché, (iii) dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla nei propri confronti, ovvero (iv) respingerlo nel merito, con CP_2 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi”.
Per parte appellata “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze respingere l'appello CP_2 proposto dalla avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Siena con il Parte_1 n. 334/2020 in data 2 maggio 2020, pubblicata il successivo 14 maggio 2020, confermandola integralmente con vittoria di spese e competenze oltre rimborso spese generali, Cassa e Iva, come per legge, anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Per il denegato e contestato caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla di conseguente accoglimento Parte_1 delle sue domande di risarcimento nei confronti della e di successivo accoglimento CP della domanda di manleva di quest'ultima società nei confronti della dichiarare la Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore tenuta a rilevare indenne Controparte_1 la da tutte le domande contro di essa spiegate ed accolte da parte della Controparte_2 CP
così condannandola a dare e pagare in favore di essa tutte le somme che
[...] Controparte_2 quest'ultima Società sarà tenuta a pagare in favore di qualunque delle altre parti in giudizio, comprese spese di causa, capitale ed interessi. Con vittoria, anche in questo caso di spese competenze oltre rimborso spese generali, Cassa e Iva, come per legge anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
[...
(di seguito anche solo “AN”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
, (di seguito anche solo “ ), e CP_1 Controparte_3 CP CP_2
(di seguito anche solo “ , proponendo Controparte_4 CP_4 gravame avverso la sentenza n. 334/2020, emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
14/05/2020, che aveva rigettato la domanda proposta da AN, con conseguente condanna al pagina 2 di 12 pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – AN aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, , e CP_1 CP
, esponendo: CP_5 che, in data 20.7.2005, aveva acquistato da un autocaravan Catamarano 5, immatricolato CP in data 27.7.2005, con targa CT14SX; che essa AN aveva stipulato, in data 5.8.2005, un contratto di noleggio del suddetto autoveicolo con per una durata di 25 giorni ed al prezzo di € 3.250,00; CP_6 che, mentre lo si trovava in vacanza in Francia, il motore dell'autoveicolo aveva presentato CP_6 un grave difetto di funzionamento;
che, recatosi presso l'officina RD “MÈ” di Chalon en Champagne, onde poter effettuare le necessarie riparazioni, lo si era visto costretto ad interrompere la vacanza e a chiamare CP_6
e , perché il titolare della predetta officina aveva affermato di non Controparte_7 CP_1 poter riparare il mezzo prima del 15 settembre;
che l'autocaravan era rientrato in Italia solo il 23.8.2024 e sopposto a verifica il giorno successivo, in occasione della quale era stata accertata un'anomalia degli iniettori che erano stati cambiati nella stessa giornata;
che, infatti, attraverso una semplice diagnosi elettronica, che l'officina francese non era stata in grado di eseguire, era stata appurata immediatamente l'anomalia degli iniettori che avrebbero potuto essere sostituiti nell'arco di una sola giornata di lavoro;
concludeva, quindi, chiedendo la condanna delle società convenute al pagamento dei seguenti importi: € 960,00 per esborsi alla;
€ 3.300,00 per storno del noleggio a favore Controparte_7 dello € 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale o in quella maggiore o minore somma CP_6 ritenuta di giustizia.
1.2. – Si costituiva in giudizio , eccependo l'incompetenza del Tribunale di Venezia in CP_1 favore di quello di Roma, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, il suo difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, rilevando come nessun rapporto fosse mai intervenuto tra e l'attrice, avendo quest'ultima acquistato il CP_1 mezzo dalla soggetto distinto da né sussistendo in capo a quest'ultima la c.d. CP CP_1 responsabilità del produttore, essendosi essa limitata alla importazione e distribuzione di veicoli CP_
in territorio italiano;
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio eccependo, innanzi tutto, il difetto di giurisdizione CP del giudice italiano a favore di quello francese, asserendo che, sulla base dei fatti come prospettati dalla società attrice, i danni lamentati traevano origine dall'operato dell'officina MÈ che pagina 3 di 12 non era stato in grado di individuare e risolvere un malfunzionamento degli iniettori del camper noleggiato dallo eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del tribunale di Venezia a CP_6 favore di quello di Siena – Sezione Distaccata di Poggibonsi – o di Roma nonché la nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza;
rilevava la decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., per essere il difetto stato tardivamente denunciato;
chiedeva, in ogni caso,
l'autorizzazione alla chiamata in causa di fornitrice del telaio completo di motore, Controparte_2 per essere da questa manlevata nell'ipotesi di condanna.
1.4. – Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio associandosi alle Controparte_2 eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale nonché a quella di decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.; nel merito, rilevava l'infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti.
1.5. – Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1289/2011, depositata il 27.5.2011, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Siena, Sezione Distaccata di Poggibonsi, nella cui circoscrizione aveva sede ovvero a favore del Tribunale di Roma, nella cui CP circoscrizione aveva sede , dando termine di tre mesi per la riassunzione e condannando CP_1
l'attrice al pagamento delle spese di lite.
1.6. – Con comparsa ex art. 50 c.p.c., AN riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Siena
– Sezione Distaccata di Poggibonsi.
1.7. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) preliminarmente, doveva escludersi l'applicabilità della disciplina del codice del consumo, dal momento che l'acquirente AN non era una persona fisica, bensì una società che aveva agito nell'ambito della propria attività commerciale;
(-) pertanto, trovando applicazione la disciplina del codice civile, risultava fondata l'eccezione di decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.;
(-) infatti, la conoscenza del vizio doveva ritenersi acquisita da parte di in data Pt_1
24.8.2005, quando quest'ultima ebbe modo di constatare l'anomalia degli iniettori che vennero CP_ cambiati nell'arco di una giornata di lavoro da parte dell'officina di Parte_2
(-) quindi, la denuncia dei vizi avvenuta con lettera raccomandata del 7.9.2005 doveva considerarsi tardiva;
(-) per quanto riguardava la responsabilità del produttore, alcun addebito poteva essere rivolto nei confronti di , in quanto essa era solo l'importatore/rivenditore dell'autoveicolo, mentre CP_1 il suo fabbricante era da individuarsi nella RD RK BH, società tedesca con sede a Colonia;
pagina 4 di 12 (-) non risultava provata neppure la responsabilità della ditta AR, sia perché il rapporto contrattuale era sorto tra quest'ultima e lo sia perché, ai fini dell'applicazione dell'art. CP_6
2043 c.c.., la società attrice non aveva fornito nessuna dimostrazione del fatto illecito e del danno che ne sarebbe derivato;
(-) le spese seguivano la soccombenza e, al riguardo, AN doveva essere condannata al pagamento anche nei confronti di dal momento che la sua chiamata in causa, da parte CP_2 di non poteva considerarsi ingiustificata. CP
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello AN per i seguenti motivi:
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione per non avere ritenuto applicabile il codice del consumo, al contrario di quanto affermato dal Tribunale di Venezia nella sentenza con la quale aveva declinato la sua competenza territoriale.
Difatti, il giudice della città lagunare aveva escluso la qualità di produttrice in capo a CP_1 proprio con riferimento al d.lgs n. 206/2005, di talché aveva errato il tribunale di Siena nel fare applicazione dell'art. 1495 c.c.
Peraltro, il primo giudice aveva ritenuto valevole, per la l'art. 1495 c.c. e, nei confronti di CP
, la disciplina di cui al codice del consumo, così finendo per applicare normative diverse CP_1 per situazioni identiche.
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva errato anche nel ritenere insussistente la legittimazione passiva e la responsabilità di . CP_1
Invero, sulla base dell'art. 116 del codice del consumo, era onerata di indicare CP_1
l'effettivo legittimato passivo (RD RK BH) nonché di chiedere la sospensione del procedimento per la chiamata in causa di quest'ultimo.
In ogni caso, , su cui ricadeva una responsabilità di carattere oggettivo ex art. 3 lett. d) CP_1 del d.lgs n. 206/2005, era tenuta a fornire la prova di aver importato il mezzo in Italia e di averlo messo in circolazione funzionante.
3) Con il terzo, denunciava l'erroneità della decisione per non avere condannato in solido e CP
al risarcimento dei danni. CP_1
Difatti, a fronte della dimostrazione del malfunzionamento degli iniettori, sussisteva sia la responsabilità di quale venditore, sia di per l'accertato difetto di fabbricazione. CP CP_1
4) Con il quarto, si doleva della regolamentazione delle spese di lite, con specifico riferimento alla condanna emessa nei confronti di in quanto il tribunale non aveva considerato Controparte_2 quello che sarebbe stato l'esito della lite tra il chiamante ed il terzo chiamato.
pagina 5 di 12 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava , Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , contestando integralmente il gravame e CP_2 proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato, in caso di accoglimento dell'impugnazione principale e della domanda di manleva avanzata da nei suoi confronti, CP per non avere il tribunale di Siena accolto la domanda di garanzia proposta da essa CP_2 contro , da cui la medesima aveva acquistato l'autoveicolo in questione. CP_1 CP_2
2.4. – Non si costituiva in giudizio . Controparte_3
2.5. – Con ordinanza del 14.10.2021 e del 6.7.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.6. – Con ordinanza dell' 11.1.2023, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , con termine per la notifica sia dell'appello principale Controparte_4 che dell'appello incidentale proposto da Controparte_8
[...
. – Con ordinanza del 12.7.2023, la Corte rilevava la mancata dimostrazione del perfezionamento della notifica nei confronti di AR, invitando parte appellante a fornire prova in tal senso ovvero a procedere alla sua rinnovazione entro il termine perentorio del
12.6.2024.
2.8. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12-20/06/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di non Controparte_3 essendosi la stessa costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
3.2. – Per quanto riguarda, invece, la posizione di , l'appellante, Controparte_4 sia pur sollecitata dalla Corte con l'ordinanza del 12.7.2023, non ha fornito la prova della regolarità della notifica della quale, anzi, si dubita seriamente sia per la mancata produzione dell'avviso di ricevimento sia perché l'Avv. Isabelle Penaud, per conto della società , Parte_3 pagina 6 di 12 ha inviato a questo Ufficio una missiva con cui ha rappresentato che è stata la propria assistita a ricevere la notifica della citazione in appello diretta alla MÈ, società con la quale ha affermato di non avere alcun rapporto.
Tale omissione, tuttavia, non determina l'inammissibilità dell'appello, stante l'inapplicabilità dell'art. 331 c.p.c., per essersi in presenza di un litisconsorzio facoltativo derivante da un'obbligazione solidale e, quindi, di rapporti scindibili (cfr. Cassazione civile, sentenza del
21.11.2006 onde “l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale,
l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che se sia uno solo di essi a proporre appello (o questo sia formulato solo nei confronti di uno solo di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 331 cod. proc. civ.”).
Peraltro, AN, nell'atto di impugnazione, ha affermato espressamente di rinunciare al gravame nei confronti di MÈ, sicché la notifica ad essa indirizzata aveva valore solo di litis denuntiatio (cfr. atto di appello, pag. 23).
Sul punto, vale richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per
l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 12.3.2020, n. 7031).
pagina 7 di 12 Nella specie, non solo l'ordine di integrazione del contraddittorio risulta dato dalla Corte quando erano già ampiamente decorsi i termini per proporre impugnazione da parte di AR, ma, inoltre, quest'ultima non aveva interesse ad appellare, essendo risultata integralmente vittoriosa all'esito del giudizio di primo grado.
3.3. – Sempre in via preliminare, mette conto di evidenziare che la reiterazione delle richieste istruttorie operata dall'appellante, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio, deve considerarsi inammissibile.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
3.4. – Palesemente inammissibili sono, poi, le critiche rivolte dall'appellante – sempre nella suddetta comparsa conclusionale – nei confronti della decisione con cui il Tribunale di Venezia si è dichiarato territorialmente incompetente, non avendo proceduto ad impugnarla ex art. 43 c.p.c., di talché la relativa statuizione deve ritenersi coperta da giudicato.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame
4.1. – Il primo motivo è palesemente infondato.
4.1.1. – Nessuna rilevanza, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al rapporto sostanziale dedotto in causa, può attribuirsi alla sentenza di incompetenza pronunciata dal tribunale di Venezia.
Si applica, infatti, il seguente principio: “la sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 26.11.2014, n. 25144; in senso conforme anche
Cass. civ. n. 19472/2019).
pagina 8 di 12 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rileva che il Tribunale di Venezia abbia ritenuto che la qualità di produttrice in capo a “risulta prima facie non plausibile CP_1 poiché, con tutta evidenza l'automezzo non è stato prodotto da ma in territorio Controparte_1 europeo da altro soggetto ben individuabile, sicché si è al di fuori, anche quanto ad individuazione del foro competente, dalla fattispecie di cui al D.lgs 206/2005 regolante la responsabilità per prodotto difettoso”, affermazione dalla quale, peraltro, non è dato desumere l'applicazione, alla fattispecie per cui è causa, del codice del consumo.
4.1.2. – Correttamente, quindi, il Tribunale di Siena ha fatto applicazione dell'art. 1495 c.c., al fine di accertare la tardività della denuncia dei vizi da parte di , trattandosi di persona CP_9 giuridica che ha agito proprio nell'ambito della sua attività commerciale, con conseguente inapplicabilità della disciplina in materia di tutela del consumatore.
Anche con riferimento a tale profilo, solo nella comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio l'appellante ha, per la prima volta, contestato la valutazione del primo giudice, sostenendo che doveva essere la a dimostrare che essa avrebbe raggiunto la CP CP_9 consapevolezza del vizio in data 24.8.2005 (con conseguente tardività della denuncia effettuata il
7.9.2005).
A parte la tardività della censura (con conseguente inammissibilità ex art. 342 c.p.c.), giova considerare che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
30.9.2019, n. 24348).
Spettava, quindi, a AN (in qualità di acquirente) e non a (venditrice) dare la prova CP della tempestività della denuncia dei vizi.
Del resto, per ammissione della medesima appellante, la sostituzione degli iniettori del mezzo risulta avvenuta in data 24.8.2005 sicché, in mancanza di elementi di segno contrario, tale è il momento in cui essa ha acquistato la piena conoscenza dell'esistenza del vizio, come dimostra anche la nota di credito emessa il giorno dopo (25.8.2005) da a favore di per CP_9 CP_6
l'importo di € 3.350,00, in cui si dà atto della “rottura” del veicolo verificatasi il 6.8.2005 in
Francia.
In proposito, l'impugnante non ha nemmeno spiegato per quale motivo la conoscenza del vizio sarebbe intervenuta solo il 5.9.2005, circostanza, anche questa, dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale.
pagina 9 di 12 Ne deriva che senz'altro tardiva è la denuncia effettuata a mezzo lettera raccomandata del
7.9.2005, poiché avvenuta oltre il termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.2. – Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.2.1. – Esclusa l'applicabilità della disciplina in materia di tutela del consumatore, non può
l'appellante utilmente invocare il ricorso all'art. 116 del d.lgs n. 206/2005 al fine di far valere la responsabilità di . CP_1
4.2.2. – Ciò chiarito, va osservato che nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente l'azione contrattuale esclusivamente nei confronti del suo diretto venditore e quella extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa (Cass. Sez. 2 27-7-2017 n. 18610 Rv. 644988-01, Cass. Sez. 2 5-2-
2015 n. 2115 Rv. 634178-01, Cass. Sez. 3 31-5-2005 n. 11612 Rv. 58245101, Cass. Sez. 2 15-4-
2002 n. 5428 Rv. 553746-01, Cass. Sez. 2 612-1995 n. 12577 Rv. 494970-01).
Questo significa che la responsabilità extracontrattuale del produttore sussiste se il prodotto, a causa della sua difettosità, rechi danno;
in tale caso le disposizioni del codice del consumo prevedono ipotesi di responsabilità di natura presunta, che prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla prova del collegamento causale tra difetto e danno, che incombe sul soggetto danneggiato (Cass. Sez. 3 7-4-2022 n. 11317 Rv. 664512-01,
Cass. Sez. 3 20-11-2018 n. 298828 Rv. 651844-02).
4.2.2.a. – Ora, per quanto riguarda la posizione di esclusa la configurabilità di una sua CP responsabilità contrattuale per la decadenza di AN dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.
(cfr. Cass. civ. n. 36052/2021 onde “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495
c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi”), non risulta utilmente invocabile, nei suoi confronti, neppure una responsabilità ex art. 2043 c.c. per non essere la stessa la produttrice del bene venduto.
4.2.2.b. – Per quanto riguarda, poi, la posizione di , se, da un lato, è pacifica l'assenza CP_1 di un rapporto contrattuale con , dall'altro deve ritenersi incontestato che essa non fosse Pt_1 la produttrice dell'autocaravan, in quanto, per ammissione della medesima società appellante, quest'ultima era da individuarsi nella tedesca RD RK BH (cfr. atto di appello, pag. 13).
Difatti, solo in comparsa conclusionale (e perciò tardivamente) l'impugnante ha contestato l'affermazione del tribunale secondo cui la suddetta società tedesca era la produttrice dell'autoveicolo.
pagina 10 di 12 Ad ogni modo, vertendosi al di fuori del campo di applicazione del codice del consumo, spettava a
AN fornire la prova della responsabilità di . CP_1
In particolare, non risulta dimostrato che il problema agli iniettori fosse ascrivibile ad un difetto di costruzione dell'autoveicolo, potendo lo stesso derivare da una pluralità di cause (quale, a titolo esemplificativo, un'impurità del carburante impiegato per il rifornimento).
Del resto, nello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si era Pt_1 lamentata della mancata risoluzione del problema da parte dell'officina AR, problema che, per sua stessa ammissione, si sarebbe potuto accertare mediante la diagnosi elettronica del mezzo e con sostituzione degli iniettori nell'arco di una giornata, il che mal si concilia con l'esistenza di un difetto di fabbricazione idoneo a cagionare un danno nella sfera giuridica dell'odierna appellante.
4.3. – Infondato è, infine, il quarto motivo di appello.
Correttamente le spese del terzo chiamato sono state poste a carico di AN. Controparte_2
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.12.2019, n. 31889).
Nella specie, la chiamata in causa di da parte di era tutt'altro che CP_2 CP manifestamente infondata o arbitraria, in quanto in tal modo quest'ultima intendeva far valere la responsabilità del suo venditore, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale citato al § 4.2.2.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidando secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
pagina 11 di 12 Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 334/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/05/2020,
[...] così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte appellata costituita, in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante principale.
Firenze, 11.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12