Articolo 6 della Legge 4 agosto 1984, n. 467
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 settembre 1984
Art. 6.

Ai fini della determinazione del reddito, le imprese di cui all' articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, i cui titolari sono intestatari di autorizzazioni all'autotrasporto di merci per conto di terzi, possono dedurre, a titolo di costi ed oneri non documentati, un importo forfettario di L. 15.000 o di L. 30.000, per i trasporti personalmente effettuati dal titolare dell'autorizzazione, rispettivamente, oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o di quelle confinanti, ovvero oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante in cui sono indicati i viaggi effettuati e le rispettive localita' di destinazione, la loro durata, nonche' gli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all' articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298 . Gli esemplari delle bolle di accompagnamento, delle fatture e delle lettere di vettura devono essere conservati dal dichiarante fino al termine indicato nell' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento a trasporti effettuati dopo tale data.
Entrata in vigore il 2 settembre 1984
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