Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.18839/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA in persona dell'Amministratore Delegato e legale Parte_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Irene Schettini e Melania Santoro.
opponente
E
Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Annarita Billwiller e Ivana Cervone. resistente oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Domanda riconvenzionale. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.09.2024 l'epigrafata società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1077/2024, depositato in data 24/07/2024 con cui le è stato ingiunto “il pagamento, in favore di della somma di € 6.375,68 oltre rivalutazione monetaria secondo Controparte_1 indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo nonché le competenze e spese della procedura monitoria liquidate in € 567,00 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv.
Annarita Billwiller e Ivana Cervone, dichiaratisi anticipatari”.
A sostegno dell'opposizione, contenente domanda riconvenzionale, la società ha dedotto che il credito azionato è inesistente per assoluta incertezza, illiquidità e inesigibilità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti e condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. e seguenti;
ha rappresentato di vantare crediti nei confronti dell'opposto a titolo risarcitorio per attività di concorrenza sleale, avendo egli violato dapprima l'obbligo di fedeltà del dipendente, ex art 2105
c.c., laddove, ancora in pendenza del rapporto di lavoro con essa società opponente, aveva agito nell'interesse di altra società concorrente, Da. inviando dal dominio di Controparte_2
inoltre, la memoria del computer è risultata completamente cancellata e, in parte, trasferita su una unità locale, senza alcuna autorizzazione del datore di lavoro. Ha quindi concluso chiedendo di “1) In via preliminare disattendere l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta. 2) Revocare il decreto ingiuntivo n. 1077/2024 reso dal
Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro - Giudice dr.ssa Amalia Urzini, depositato in data 24 luglio 2024 e notificato addì 26.07.2024 in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa;
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità di nella distruzione Controparte_1 dei beni aziendali, ivi compresi i documenti informatici e cartacei, tra cui, i contratti commerciali di somministrazione, succedutisi nel tempo, sottoscritti con Controparte_3 CP_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
di proprietà della società opponente. 4) Previa revoca del decreto CP_8 CP_6 ingiuntivo, condannare al risarcimento dei danni da quantificare in via equitativa oltre al Controparte_1 pagamento del costo dell'intervento del tecnico-informatico pari ad € 3.904,00 iva inclusa. 5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre oneri di legge”.
L'opposto si è costituito in giudizio, eccependo l'assoluta genericità ed infondatezza della presunta concorrenza sleale attuata in danno della società, quale presupposto del diritto di
“trattenere” il TFR quale compensazione della pretesa risarcitoria nonché l'assenza di prova della condotta violativa dell'obbligo di fedeltà e diligenza e, ritenuto pacifico l'inadempimento datoriale dell'obbligo di pagare il TFR, ha concluso chiedendo al Tribunale che “voglia rigettare il presente ricorso, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria ed attribuzione di spese del giudizio”.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso in opposizione è infondato.
In primo luogo, deve essere decisamente respinta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per assoluta incertezza, illiquidità e inesigibilità del credito azionato.
E' pacifico che il sig. è stato assunto da in Controparte_1 Parte_1 data 04.02.2019, con contratto a tempo determinato, poi trasformato in tempo indeterminato, per
40 ore settimanali con qualifica di impiegato, con mansioni semplici di segreteria presso lo sportello di Ravenna, inquadrato nel 5° livello CCNL Commercio, con sede di lavoro in Ravenna, alla Via Leon
Battisti Alberti n. 84; è allegato e non contestato che alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 24.04.2024, il non ha ricevuto il TFR, il cui importo è comprovato dal CUD depositato CP_1 nel fascicolo monitorio. Pertanto, il credito portato dal decreto ingiuntivo ha adeguatamente radicato il diritto del i ricevere a suo favore l'ingiunzione di pagamento. Né tampoco tale diritto CP_1 doveva essere azionato solo in un giudizio a cognizione piena, esistendo un ipotizzato controcredito, dal momento che tale questione attiene all'ambito della difesa del debitore che, per sottrarsi all'adempimento, alleghi l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi, estintivi del credito azionato nei suoi confronti.
Nel presente giudizio, introdotto con l'opposizione e idoneo a involgere, a cognizione piena, il tema d'indagine, la società sostiene di essere titolare di crediti di Parte_1 natura risarcitoria.
La società testualmente allega che “Il signor vanta nei confronti della società Controparte_1 opponente unicamente il TFR e, pertanto, il pagamento dello stesso avrebbe sottratto al creditore l'unica garanzia delle proprie ragioni ed è per tale motivo che la stessa ha inteso trattenerlo in acconto del maggior danno” (cfr pag. 10 del ricorso in opposizione).
È quindi evidente che la società ha trattenuto un credito certo, liquido ed esigibile del per soddisfare un controcredito di natura risarcitoria derivante da varie causali, vantato CP_1 nei confronti dell'ex dipendente.
La valutazione in sede giudiziale della correttezza di tale operazione risulta sollecitata dalla società con la proposta domanda riconvenzionale che mira, per come formulata, ad estinguere il suo debito per TFR con un suo credito nei confronti del proprio debitore.
In primo luogo, la società allega la sussistenza di gravi condotte dallo stesso poste in essere dal in violazione dell'obbligo di fedeltà e rivendica un credito a suo favore- di cui non CP_1 specifica l'importo- a titolo risarcitorio per plurimi danni patiti a causa della condotta dell'ex dipendente, formulando domanda di condanna con determinazione equitativa del quantum, mediante una domanda riconvenzionale.
A tale riguardo, nelle conclusioni, essa formula richiesta di accertare la sola responsabilità di nella distruzione dei beni aziendali, ivi compresi tutti i documenti informatici, tra Controparte_1 cui, i contratti commerciali di somministrazione, succedutisi nel tempo (cfr. capo 3 delle conclusioni)
e quantifica il suo controcredito a titolo di risarcimento dei danni nel costo dell'intervento del tecnico- informatico pari ad € 3.904,00 iva inclusa;
aggiunge la locuzione “oltre ad un importo da quantificare in via equitativa”. A pag. 7 del ricorso essa dichiara che “siffatta situazione, tutt'ora in essere, è già all'attenzione di questo Tribunale”.
All'udienza odierna, il procuratore della società ha confermato di avere inteso richiedere in questa sede l'accertamento della responsabilità del limitatamente alla distruzione dei CP_1 beni aziendali e ha dedotto che la condotta di concorrenza sleale è stata prospettata per evidenziare l'animus nocendi del Essa ha quindi agito in questa sede solo per i danni da violazione CP_1 dell'obbligo di diligenza.
Ciò posto, in tema di compensazione, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del
5/11/2016 n° 23225, hanno affermato ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, i seguenti principi di diritto: “A) "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.".
Con specifico riferimento alla c.d compensazione atecnica di partite di dare ed avere, essa deve avere ad oggetto poste contabili analoghe e essa può essere effettuata anche d'ufficio, senza una specifica domanda giudiziale (cfr tra le altre Corte di Cassazione – Ordinanza 21 gennaio 2019,
n. 1513 secondo cui “in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. n. 14688 del 2012; Cass. n. 28855 del 2008; Cass. n. 16561 del
2002) ..la compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione
“propria”, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella “impropria”, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro, (Cass. n. 21646 del 2016; Cass. n. 5024 del 2009)”.
In tale evenienza, è stato più volte affermato dalla Cassazione, che anche ai fini della compensazione atecnica o impropria, è pur sempre necessario che il controcredito opposto in compensazione sia connotato da caratteri di certezza e non sia contestato fra le parti per cui per la sua operatività, resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza (cfr. da ultimo, Cass., n. 4794/2021; nonché Cass., n. 7474/2017; n. 21646/2016).
Alla stregua dei tali considerazioni, non è meritevole di condivisione la proposta della società Part di opporre al credito per il controcredito per i danni patiti per la distruzione di documenti e la cancellazione di dati aziendali dal PC, di cui non siano certi l'esistenza e l'importo e di cui difettano nel processo gli elementi per la sua determinazione.
Ed invero, in ordine alla pretesa risarcitoria, pari ad € 3.904,00 iva inclusa, quale costo dell'intervento del tecnico-informatico sul pc. del ricorrente e da lui restituito a seguito delle sue dimissioni, va evidenziato che il a riferito di avere consegnato i faldoni e il PC al preposto CP_1 sig. di Figola, il quale non ha mosso alcuna contestazione e ha espressamente lamentato Per_1 che l'addebito relativo al presunto ripristino dei dati, di cui al preventivo non è suffragato da alcuna prova dello svuotamento dei dati attraverso una perizia giurata e non vi neanche prova dell'avvenuto pagamento.
L'asserzione del è condividibile dal momento che la società si limita a dedurre, CP_1 senza fornire prova alcuna, che vi sia stata la distruzione dei contratti di somministrazione e che tale evento abbia cagionato danni, nella specie di gravi contestazioni da parte degli enti competenti, anzi riferisce che i danni potrebbero verificarsi, per cui allo stato essi non sussistono;
inoltre, in ordine allo svuotamento di dati dal PC, si è limitata a produrre una cartula su carta presuntivamente intestata a società “future office”, datata 06/08/2024, in cui è riportato il preventivo elaborato per l'attività di “recupero dati su vs. supporto elettr/clean e di ripristino su supporto ext usb 3.2” senza alcuna possibilità di evincere che il pc da riparare fosse quello assegnato al e che la CP_1 riparazione avesse riguardato il ripristino dei dati la cui distruzione viene attribuita al predetto. Sul capo R del ricorso (“La società opponente ha dato incarico per l'attività tecnica necessaria al CP_9 recupero dei dati e dei documenti cancellati dal P.C. aziendale, ad opera de ) non viene chiesta CP_1 la prova testimoniale (limitata ai capi da A) a Q) e il documento esaminato, per le ragioni sopra enunciate, non è idoneo a fini probatori.
All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione, da ritenersi non necessaria a fini decisionali, la domanda riconvenzionale va rigettata e va parimenti rigettata l'opposizione; il decreto ingiuntivo, da confermare, va dichiarato esecutivo.
Le spese sono a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1077/2024 e lo dichiara esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite liquidate in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 19.03.2025
IL Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini