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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che, con decreto depositato in data 16.4.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 6.5.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 334/23, vertente
TRA (c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 CodiceFiscale_1
e/o disgiuntamente dagli avv.ti Antonietta Reale e Flavio Petrocelli
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario Trocino
APPELLATA
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 6.5.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: risarcimento danni (art. 2051 c.c.).
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato con raccomandata spedita in data 8.11.2014, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Lagonegro, l'Amministrazione Provinciale di
[...]
per chiedere: - di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. CP_1
2043 c.c., la responsabilità unica ed esclusiva dell'Amministrazione nella causazione del sinistro verificatosi in data 5.7.2013 e, per l'effetto, di condannarla all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione;
- di condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di causa con attribuzione all'antistatario; - in via istruttoria, di essere ammesso alla prova testimoniale.
Sosteneva:
- che in data 5.7.2013, l'istante, percorrendo la S.P. ex S.S. 19, in direzione Lauria Nemoli, all'altezza del Km 127+ 520 sx, veniva travolto da un enorme ramo di albero di ciliegio che spezzandosi cadeva sul tetto dell'autovettura, infrangendo completamente il parabrezza e conficcandosi ai piedi del sedile passeggeri;
che l'istante, non potendo evitare l'ostacolo, andava completamente fuori strada, in piena curva;
che a causa del sinistro aveva dovuto sopportare un esborso, per la riparazione dei danni subiti all'autovettura Fiat Grande Punto tg. DS617WW, pari ad € 9.262,77;
- che al caso in esame poteva essere applicato l'art. 2051 c.c., essendo la responsabilità dei danni patrimoniali subiti imputabile all'omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche da parte della Amministrazione, che, in quanto proprietaria della strada con potere-dovere di custodia, era obbligata a curare e mantenere anche le pertinenze della strada medesima;
che la mancata eliminazione di alberi e rami delle piante che si protraevano oltre il ciglio stradale esterno, non poteva essere indice di caso fortuito o forza maggiore, essendo, invece, segno della omessa manutenzione e dell'omesso rispetto di quanto imposto dal codice della strada, con conseguente violazione dell'art. 2051 c.c.;
- che sulla vittima dell'incidente non incombeva l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente la prova del nesso di causalità, che nel caso di specie si desumeva dalla dinamica dell'incidente e dalle cause che lo avevano determinato, come accertato dai
Carabinieri del nucleo radiomobile del Comando della Stazione di Lagonegro.
Con comparsa depositata all'udienza del 21.4.2015, si costituiva la , chiedendo: Controparte_1
- in via pregiudiziale, di ritenere e dichiarare non provata la legittimazione attiva di Parte_1 né la regolarità delle revisioni periodiche del veicolo, e per l'effetto, di rigettare la domanda;
- sempre in via pregiudiziale, di ritenere e dichiarare che l'Ente deducente non era legittimato passivamente, e per l'effetto, di rigettare la domanda;
- ancora in via pregiudiziale, di ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, di rigettare la domanda;
di ritenere e dichiarare che la domanda era infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, di ritenere e dichiarare che il sinistro era avvenuto per caso fortuito con esclusione di ogni responsabilità in capo all'Ente; - in estremo subordine, di ritenere e dichiarare eccessive e non provate le somme richieste da e, Parte_1 per l'effetto, rigettare la richiesta e quantificarla entro i limiti provati;
- di condannare l'attore al pagamento delle competenze di lite da distrarsi in favore dell'antistatario; - in via istruttoria, a) di rigettare le istanze istruttorie chieste dall'attore, in ogni caso di essere abilitato alla prova contraria sulle medesime circostanze se eventualmente ammesse;
b) senza invertire l'onere della prova, di deferire interrogatorio formale a sulle medesime circostanze eventualmente Parte_1 ammesse per la prova testimoniale da esso richiesta;
c) di ammettersi prova testimoniale su una ulteriore circostanza.
All'udienza del 4.10.2022, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Con sentenza n. 238/2023, depositata il 23.5.23, il Tribunale rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate d'ufficio secondo i parametri previsti dal Parte_1
D.M. 55/2014, sostenute dalla da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_1 antistatario.
Il primo Giudice, in particolare, affermava: • in via preliminare, che andava rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, non esistendo alcun dubbio né in merito al petitum della domanda iniziale, né in merito alle ragioni della stessa e al bene giuridico di cui si chiedeva il riconoscimento;
• in ordine alla legittimazione attiva dell'attore, che la contestazione era infondata, in quanto aveva provato di essere proprietario della vettura danneggiata a causa del Parte_1 sinistro oggetto di causa, producendo la carta di circolazione, dalla quale emergeva anche che il veicolo era stato sottoposto a revisione meno di un anno prima del sinistro;
• nel merito, che parte attrice aveva fondato la domanda di risarcimento dei danni subiti sulla fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., richiamando la norma in questione ed i presupposti costitutivi della stessa;
che la natura oggettiva della detta responsabilità non esimeva il danneggiato dall'onere di provare tutti gli altri elementi dell'illecito aquiliano, operando la norma in questione come fattispecie speciale solo in punto di elemento soggettivo, senza alcuna deroga agli altri elementi strutturali di cui alla fattispecie dell'art. 2043 c.c.;
• che l'attore non aveva provato il rapporto di custodia tra l'albero che aveva causato il danno e la Provincia convenuta;
che, infatti, pur non essendo stata contestata la circostanza che sull'autovettura dell'attore era caduto un ramo di un albero di ciliegio posto sul margine della strada, né la circostanza che la strada in questione era di competenza della Provincia, tuttavia ciò non era sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda, atteso che il bene che aveva causato il danno non era rappresentato dalla strada provinciale né da una sua pertinenza, bensì da un albero che si trovava a margine della strada;
• che, a fronte di una specifica contestazione della Provincia, la quale aveva eccepito che l'albero si trovava in un fondo alieno, l'attore non aveva fornito alcuna prova in merito alla esatta collocazione dell'albero e quindi al rapporto di custodia tra l'albero e l'Amministrazione convenuta.
3. Con atto di citazione notificato in data 29.6.23, proponeva appello chiedendo: - Parte_1 in via preliminare e cautelare, di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito, di dichiarare la responsabilità della , quale ente custode e CP_1 manutentore, nella causazione del sinistro avvenuto in data 5.7.2013 e, per l'effetto, di condannare l'appellata al risarcimento dei danni subiti.
Deduceva in sintesi: 3.1. che vi era stata violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2051 c.c., 99, 112, 155 c.p.c., in quanto, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la causa del danno che era stata dedotta non andava individuata nell'albero collocato a margine della strada su un fondo alieno, ma nella situazione di pericolosità della strada, sormontata da grossi rami dell'albero a rischio di caduta su autovetture o viandanti;
che non era stato contestato che il ramo si trovasse sull'area deputata alla circolazione stradale e che, anche prima di spezzarsi, il ramo costituisse un ostacolo all'interno della carreggiata, rappresentando una vera e propria insidia stradale;
che nel caso di specie la era tenuta a neutralizzare la pericolosità dei rami che si trovavano nello spazio Controparte_1 sovrastante la carreggiata, indipendentemente dal luogo da cui essi dipartivano;
3.2. che vi era stata violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era stata proposta già dall'atto introduttivo del giudizio una domanda subordinata ex art. 2043 c.c.; pertanto, esclusa l'esistenza di una relazione di custodia, non ci si poteva esimere dal valutare i fatti dedotti in giudizi ai sensi dell'art. 2043 c.c., tenuto conto dell'oggettiva situazione di pericolo che creavano i grossi rami sporgenti sulla carreggiata;
3.3. che, in merito alla liquidazione delle spese, il primo giudice aveva errato applicando i parametri medi, non presentando, il caso di specie, alcun profilo di complessità.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2023, si costituiva la CP_1
chiedendo: - di dichiarare l'appello inammissibile e, per l'effetto, di rigettarlo;
- in via
[...] pregiudiziale, di dichiarare inammissibile e/ o infondata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, per l'effetto, di rigettarla;
- di ritenere e dichiarare infondato l'appello, in fatto e in diritto e, per l'effetto, di rigettarlo;
- di accogliere le conclusioni e richieste rassegnate in verbali del 4.10.2022 e 23.5.2022, ribadite nelle note conclusionali;
- di condannare l'appellante al pagamento delle competenze del grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 9.1.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e fissata l'udienza del 6.5.2025 per la discussione davanti al collegio, con termine per note conclusionali fino a trenta giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c., la quale risultando infondata deve essere rigettata.
Ed invero, la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
6. Nel merito, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ha chiesto il risarcimento Pt_1
del danno materiale subito dalla sua autovettura, deducendo che, mentre percorreva alla guida della sua autovettura una strada provinciale, era stato travolto da un ramo di un albero di ciliegio che, spezzandosi, era caduto sul tetto della sua autovettura, infrangendone il parabrezza e conficcandosi ai piedi del sedile passeggeri;
ha invocato la responsabilità dell' per omessa o Controparte_2
insufficiente manutenzione della strada pubblica ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dal affermando che, benchè Pt_1
non fosse stata contestata la circostanza che sull'autovettura dell'attore era caduto un ramo di un albero di ciliegio posto sul margine della strada, né la circostanza che la strada percorsa dal Pt_1 era di competenza della , tuttavia ciò non era sufficiente ai fini dell'accoglimento della CP_1 domanda, atteso che il bene che aveva causato il danno non era rappresentato dalla strada provinciale né da una sua pertinenza, bensì da un albero che si trovava a margine della strada e il non Pt_1 aveva, a fronte di una specifica contestazione della , fornito alcuna prova in merito alla CP_1 esatta collocazione dell'albero e quindi in ordine al rapporto di custodia tra l'albero e l'Amministrazione convenuta.
Ebbene, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (Cass. Civ., n. 23562/2011).
In applicazione del richiamato principio, è evidente che la circostanza che l'albero si trovasse in un terreno adiacente alla strada provinciale percorsa dal di proprietà di un privato - Pt_1
evidentemente inerte nella realizzazione di interventi idonei ad impedire che il ramo si spezzasse-, non è idonea ad escludere la responsabilità dell'ente provinciale per il danno causato dalla caduta del ramo sulla strada, gravando sulla Provincia proprietaria della strada il dovere di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli, adottando tutti i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio e conseguentemente provvedendo -o assicurandosi che altri provvedessero- alla manutenzione anche dei terreni laterali alla strada, appartenenti a privati.
Infatti, nella motivazione della pronuncia innanzi citata, la Suprema Corte ha spiegato che “per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apporti cambiamenti, situazione che, a ben vedere, integra proprio lo status di custode”, aggiungendo che “una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno” e che “l'ente proprietario (o concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art.2051 c.c.” e concludendo che “agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.”.
Nel caso di specie, la non ha provato il verificarsi di un caso fortuito ovvero la repentina e CP_1
non prevedibile alterazione dello stato della cosa custodita -la strada-; in altre parole non ha fornito alcun elemento per dimostrare che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la caduta del ramo dell'albero di ciliegio costituiva un rischio e, quindi, un pericolo non prevedibile che pertanto non necessitava di essere segnalato agli utenti della strada, né di essere rimosso.
Ne consegue la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'incidente occorso al la cui dinamica non è stata contestata dalla e comunque risulta provata all'esito Pt_1 CP_1 dell'istruttoria orale ed, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali rese da -che ha Testimone_1
assistito personalmente al sinistro- e da -brigadiere dei carabinieri intervenuto sul Testimone_2 luogo del sinistro-.
Accertata la sussistenza della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'incidente occorso il 5.7.2013, occorre ora verificare se sia risarcibile il danno di Euro 9.262,77, il cui ristoro è stato chiesto dal in relazione all'esborso sostenuto per la riparazione dei danni subiti dalla Pt_1
sua autovettura.
Ebbene, al fine di provare il danno subito, il ha prodotto il preventivo n. 18 del 8.7.2013 Pt_1 redatto dall'autocarrozzeria “Sinnica S.n.c.” dal quale risulta un costo previsto per le riparazioni pari ad Euro 9.262,77.
Occorre sul punto precisare che la parte appellata, nella comparsa di costituzione e risposta, ha disconosciuto “tutto quanto esibito dall'appellante in copia fotostatica non conforme all'originale”; tuttavia, detto generico disconoscimento, operato per la prima volta in sede di appello con riferimento alla documentazione riguardante le riparazioni effettuate al veicolo oggetto di causa, già prodotta in primo grado, non può ritenersi ammissibile.
Nel corso del primo grado di giudizio è stato escusso l'autore del detto preventivo, Tes_3 legale rappresentante dell'autocarrozzeria “Sinnica S.n.c.”, il quale ha confermato di aver redatto il preventivo di spesa per la riparazione dell'autovettura Fiat Grande Punto tg. DS617WW e ha aggiunto di aver provveduto anche ad eseguire le riparazioni dell'autovettura che ha riconosciuto nelle foto che gli sono state mostrate in udienza, allegate al fascicolo del verbale d'udienza del CP_3
31.5.2017-.
Il teste escusso all'udienza de 31.5.2017, in qualità di perito della Provincia di Testimone_4
ha dichiarato di aver visionato personalmente il veicolo e ha confermato di aver stimato il CP_1
valore del veicolo in Euro 6.850,00 e il valore del danno in Euro 9.226,01.
Alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, si deve ritenere provato che il abbia Pt_1
provveduto alle riparazioni del veicolo danneggiato -come risulta dalle dichiarazioni del teste
Tes_3
Ciò posto, osserva la Corte che la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni” (Cass. Civ., n.
17670/2024); pertanto, la circostanza che non sia stata prodotta alcuna fattura o comunque alcuna prova di un pagamento tracciabile delle riparazioni in questione, non esclude che il danno subito dal risulti risarcibile. Pt_1 Nel caso di specie, in forza di un ragionamento presuntivo, deve peraltro ritenersi provato che il predetto abbia sostenuto l'esborso di Euro 9.262,77 per le riparazioni;
infatti, la prova del pagamento come fatto storico può essere fornita mediante presunzioni e rientra nella comune esperienza che il titolare di un'autocarrozzeria che esegua delle riparazioni esiga poi il pagamento dei lavori eseguiti, come preventivati, in assenza di elementi particolari quali, ad esempio, l'esistenza di rapporti parentali con il cliente;
peraltro, il costo delle riparazioni resesi necessarie a seguito del sinistro è stato quantificato anche dal perito della Provincia di , in Euro 9.226,01 CP_1 Testimone_4
ovverosia in un importo sostanzialmente coincidente con quello oggetto del preventivo redatto dal e confermato da quest'ultimo, escusso in qualità di teste, importo che deve quindi ritenersi Tes_3
corrispondente al prezzo di mercato delle dette riparazioni;
sul punto, occorre precisare che non si riscontrano ostacoli alla prova presuntiva del pagamento eseguito dal in favore del titolare Pt_1 dell'autocarrozzeria che ha eseguito le riparazioni, atteso che il divieto di cui all'art. 2729 c.c., che richiama a sua volta l'art. 2726 c.c., opera solo con riferimento alla prova del pagamento inteso come fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in causa e non quale circostanza esterna alla stessa (cfr. sul punto, Cass. Civ., n. 20257 del 2014); dunque, i limiti legali alla prova presuntiva del pagamento
(artt. 2729 e 2726 c.c.) non si attagliano all'ipotesi in cui il pagamento venga evocato –come nel caso di specie- quale fatto storico, che incide, cioè, sulla misura di una pretesa creditoria diversa rispetto a quella estinta col pagamento oggetto di prova presuntiva (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 7090 del
2015).
La circostanza che il teste -perito della abbia stimato il valore Tes_4 Controparte_1
commerciale del veicolo in Euro 6.850,00 non è sufficiente a ritenere provato che la riparazione abbia comportato un aumento significativo di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro, elemento necessario ai fini della verifica dell'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica (in relazione al costo delle riparazioni effettuate) -come statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
10686/2023, ove è stato affermato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2° co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore
a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” e la sentenza
è stata, nel caso di specie, cassata in ragione del fatto “che il Tribunale non ha considerato se la reintegrazione in forma specifica determinasse una locupletazione per il danneggiato, essendosi limitato a rilevare che la riparazione comportava il pagamento, a carico dei danneggianti, di «una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo», senza nulla dire circa il fatto che la riparazione comportasse un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro”-. Ne consegue che spetti a (proprietario del veicolo danneggiato) il risarcimento del Parte_1
danno in forma specifica pari ad Euro 9.262,77.
Detta somma, espressa in valori monetari sostanzialmente coevi alla data dell'elaborazione del preventivo -8.7.2013- va necessariamente rivalutata all'attualità; trattandosi, infatti, di credito di valore, la somma determinata a titolo risarcitorio deve essere rivalutata dalla data in cui è stata monetariamente determinata fino alla data odierna della sua liquidazione definitiva, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
e così, il quantum risarcitorio, valutato all'attualità, è determinabile in complessivi Euro
11.235,74.
Trattandosi di debito di valore, gli interessi -richiesti dal andranno calcolati al tasso legale Parte_1 ed applicati sull'importo di Euro 11.235,74 devalutato al dì dell'illecito -5.7.2013- ed annualmente rivalutato in applicazione degli indici Istat, dalla data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sull'importo totale così risultante –comprensivo del capitale liquidato all'attualità pari ad Euro 11.235,74 e degli interessi calcolati come innanzi indicato-, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, sino al soddisfo.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l'effetto, la deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 dell'importo di Euro 11.235,74, oltre interessi e rivalutazione come innanzi indicato.
Tutte le altre questioni risultano assorbite.
7. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza di primo grado, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Ne consegue che la soccombente dovrà corrispondere alla controparte le spese Controparte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e dei parametri minimi-.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della , avverso la sentenza n. 238/2023 del Tribunale di Lagonegro, così CP_1 CP_1 provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al Controparte_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di Euro 11.235,74, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
b) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
, così liquidate:
[...]
• per il primo grado di giudizio: Euro 2.540,00 per compensi ed Euro 264,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonietta
Reale, che si è dichiarato antistatario;
• per il secondo grado di giudizio: Euro 2.906,00 per compensi ed Euro 355,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Antonietta
Reale e Flavio Petrocelli, che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che, con decreto depositato in data 16.4.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 6.5.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 334/23, vertente
TRA (c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 CodiceFiscale_1
e/o disgiuntamente dagli avv.ti Antonietta Reale e Flavio Petrocelli
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario Trocino
APPELLATA
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 6.5.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: risarcimento danni (art. 2051 c.c.).
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato con raccomandata spedita in data 8.11.2014, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Lagonegro, l'Amministrazione Provinciale di
[...]
per chiedere: - di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. CP_1
2043 c.c., la responsabilità unica ed esclusiva dell'Amministrazione nella causazione del sinistro verificatosi in data 5.7.2013 e, per l'effetto, di condannarla all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione;
- di condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di causa con attribuzione all'antistatario; - in via istruttoria, di essere ammesso alla prova testimoniale.
Sosteneva:
- che in data 5.7.2013, l'istante, percorrendo la S.P. ex S.S. 19, in direzione Lauria Nemoli, all'altezza del Km 127+ 520 sx, veniva travolto da un enorme ramo di albero di ciliegio che spezzandosi cadeva sul tetto dell'autovettura, infrangendo completamente il parabrezza e conficcandosi ai piedi del sedile passeggeri;
che l'istante, non potendo evitare l'ostacolo, andava completamente fuori strada, in piena curva;
che a causa del sinistro aveva dovuto sopportare un esborso, per la riparazione dei danni subiti all'autovettura Fiat Grande Punto tg. DS617WW, pari ad € 9.262,77;
- che al caso in esame poteva essere applicato l'art. 2051 c.c., essendo la responsabilità dei danni patrimoniali subiti imputabile all'omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche da parte della Amministrazione, che, in quanto proprietaria della strada con potere-dovere di custodia, era obbligata a curare e mantenere anche le pertinenze della strada medesima;
che la mancata eliminazione di alberi e rami delle piante che si protraevano oltre il ciglio stradale esterno, non poteva essere indice di caso fortuito o forza maggiore, essendo, invece, segno della omessa manutenzione e dell'omesso rispetto di quanto imposto dal codice della strada, con conseguente violazione dell'art. 2051 c.c.;
- che sulla vittima dell'incidente non incombeva l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente la prova del nesso di causalità, che nel caso di specie si desumeva dalla dinamica dell'incidente e dalle cause che lo avevano determinato, come accertato dai
Carabinieri del nucleo radiomobile del Comando della Stazione di Lagonegro.
Con comparsa depositata all'udienza del 21.4.2015, si costituiva la , chiedendo: Controparte_1
- in via pregiudiziale, di ritenere e dichiarare non provata la legittimazione attiva di Parte_1 né la regolarità delle revisioni periodiche del veicolo, e per l'effetto, di rigettare la domanda;
- sempre in via pregiudiziale, di ritenere e dichiarare che l'Ente deducente non era legittimato passivamente, e per l'effetto, di rigettare la domanda;
- ancora in via pregiudiziale, di ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, di rigettare la domanda;
di ritenere e dichiarare che la domanda era infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, di ritenere e dichiarare che il sinistro era avvenuto per caso fortuito con esclusione di ogni responsabilità in capo all'Ente; - in estremo subordine, di ritenere e dichiarare eccessive e non provate le somme richieste da e, Parte_1 per l'effetto, rigettare la richiesta e quantificarla entro i limiti provati;
- di condannare l'attore al pagamento delle competenze di lite da distrarsi in favore dell'antistatario; - in via istruttoria, a) di rigettare le istanze istruttorie chieste dall'attore, in ogni caso di essere abilitato alla prova contraria sulle medesime circostanze se eventualmente ammesse;
b) senza invertire l'onere della prova, di deferire interrogatorio formale a sulle medesime circostanze eventualmente Parte_1 ammesse per la prova testimoniale da esso richiesta;
c) di ammettersi prova testimoniale su una ulteriore circostanza.
All'udienza del 4.10.2022, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Con sentenza n. 238/2023, depositata il 23.5.23, il Tribunale rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate d'ufficio secondo i parametri previsti dal Parte_1
D.M. 55/2014, sostenute dalla da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_1 antistatario.
Il primo Giudice, in particolare, affermava: • in via preliminare, che andava rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, non esistendo alcun dubbio né in merito al petitum della domanda iniziale, né in merito alle ragioni della stessa e al bene giuridico di cui si chiedeva il riconoscimento;
• in ordine alla legittimazione attiva dell'attore, che la contestazione era infondata, in quanto aveva provato di essere proprietario della vettura danneggiata a causa del Parte_1 sinistro oggetto di causa, producendo la carta di circolazione, dalla quale emergeva anche che il veicolo era stato sottoposto a revisione meno di un anno prima del sinistro;
• nel merito, che parte attrice aveva fondato la domanda di risarcimento dei danni subiti sulla fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., richiamando la norma in questione ed i presupposti costitutivi della stessa;
che la natura oggettiva della detta responsabilità non esimeva il danneggiato dall'onere di provare tutti gli altri elementi dell'illecito aquiliano, operando la norma in questione come fattispecie speciale solo in punto di elemento soggettivo, senza alcuna deroga agli altri elementi strutturali di cui alla fattispecie dell'art. 2043 c.c.;
• che l'attore non aveva provato il rapporto di custodia tra l'albero che aveva causato il danno e la Provincia convenuta;
che, infatti, pur non essendo stata contestata la circostanza che sull'autovettura dell'attore era caduto un ramo di un albero di ciliegio posto sul margine della strada, né la circostanza che la strada in questione era di competenza della Provincia, tuttavia ciò non era sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda, atteso che il bene che aveva causato il danno non era rappresentato dalla strada provinciale né da una sua pertinenza, bensì da un albero che si trovava a margine della strada;
• che, a fronte di una specifica contestazione della Provincia, la quale aveva eccepito che l'albero si trovava in un fondo alieno, l'attore non aveva fornito alcuna prova in merito alla esatta collocazione dell'albero e quindi al rapporto di custodia tra l'albero e l'Amministrazione convenuta.
3. Con atto di citazione notificato in data 29.6.23, proponeva appello chiedendo: - Parte_1 in via preliminare e cautelare, di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito, di dichiarare la responsabilità della , quale ente custode e CP_1 manutentore, nella causazione del sinistro avvenuto in data 5.7.2013 e, per l'effetto, di condannare l'appellata al risarcimento dei danni subiti.
Deduceva in sintesi: 3.1. che vi era stata violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2051 c.c., 99, 112, 155 c.p.c., in quanto, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la causa del danno che era stata dedotta non andava individuata nell'albero collocato a margine della strada su un fondo alieno, ma nella situazione di pericolosità della strada, sormontata da grossi rami dell'albero a rischio di caduta su autovetture o viandanti;
che non era stato contestato che il ramo si trovasse sull'area deputata alla circolazione stradale e che, anche prima di spezzarsi, il ramo costituisse un ostacolo all'interno della carreggiata, rappresentando una vera e propria insidia stradale;
che nel caso di specie la era tenuta a neutralizzare la pericolosità dei rami che si trovavano nello spazio Controparte_1 sovrastante la carreggiata, indipendentemente dal luogo da cui essi dipartivano;
3.2. che vi era stata violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era stata proposta già dall'atto introduttivo del giudizio una domanda subordinata ex art. 2043 c.c.; pertanto, esclusa l'esistenza di una relazione di custodia, non ci si poteva esimere dal valutare i fatti dedotti in giudizi ai sensi dell'art. 2043 c.c., tenuto conto dell'oggettiva situazione di pericolo che creavano i grossi rami sporgenti sulla carreggiata;
3.3. che, in merito alla liquidazione delle spese, il primo giudice aveva errato applicando i parametri medi, non presentando, il caso di specie, alcun profilo di complessità.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2023, si costituiva la CP_1
chiedendo: - di dichiarare l'appello inammissibile e, per l'effetto, di rigettarlo;
- in via
[...] pregiudiziale, di dichiarare inammissibile e/ o infondata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, per l'effetto, di rigettarla;
- di ritenere e dichiarare infondato l'appello, in fatto e in diritto e, per l'effetto, di rigettarlo;
- di accogliere le conclusioni e richieste rassegnate in verbali del 4.10.2022 e 23.5.2022, ribadite nelle note conclusionali;
- di condannare l'appellante al pagamento delle competenze del grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 9.1.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e fissata l'udienza del 6.5.2025 per la discussione davanti al collegio, con termine per note conclusionali fino a trenta giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c., la quale risultando infondata deve essere rigettata.
Ed invero, la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
6. Nel merito, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ha chiesto il risarcimento Pt_1
del danno materiale subito dalla sua autovettura, deducendo che, mentre percorreva alla guida della sua autovettura una strada provinciale, era stato travolto da un ramo di un albero di ciliegio che, spezzandosi, era caduto sul tetto della sua autovettura, infrangendone il parabrezza e conficcandosi ai piedi del sedile passeggeri;
ha invocato la responsabilità dell' per omessa o Controparte_2
insufficiente manutenzione della strada pubblica ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dal affermando che, benchè Pt_1
non fosse stata contestata la circostanza che sull'autovettura dell'attore era caduto un ramo di un albero di ciliegio posto sul margine della strada, né la circostanza che la strada percorsa dal Pt_1 era di competenza della , tuttavia ciò non era sufficiente ai fini dell'accoglimento della CP_1 domanda, atteso che il bene che aveva causato il danno non era rappresentato dalla strada provinciale né da una sua pertinenza, bensì da un albero che si trovava a margine della strada e il non Pt_1 aveva, a fronte di una specifica contestazione della , fornito alcuna prova in merito alla CP_1 esatta collocazione dell'albero e quindi in ordine al rapporto di custodia tra l'albero e l'Amministrazione convenuta.
Ebbene, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (Cass. Civ., n. 23562/2011).
In applicazione del richiamato principio, è evidente che la circostanza che l'albero si trovasse in un terreno adiacente alla strada provinciale percorsa dal di proprietà di un privato - Pt_1
evidentemente inerte nella realizzazione di interventi idonei ad impedire che il ramo si spezzasse-, non è idonea ad escludere la responsabilità dell'ente provinciale per il danno causato dalla caduta del ramo sulla strada, gravando sulla Provincia proprietaria della strada il dovere di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli, adottando tutti i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio e conseguentemente provvedendo -o assicurandosi che altri provvedessero- alla manutenzione anche dei terreni laterali alla strada, appartenenti a privati.
Infatti, nella motivazione della pronuncia innanzi citata, la Suprema Corte ha spiegato che “per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apporti cambiamenti, situazione che, a ben vedere, integra proprio lo status di custode”, aggiungendo che “una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno” e che “l'ente proprietario (o concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art.2051 c.c.” e concludendo che “agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.”.
Nel caso di specie, la non ha provato il verificarsi di un caso fortuito ovvero la repentina e CP_1
non prevedibile alterazione dello stato della cosa custodita -la strada-; in altre parole non ha fornito alcun elemento per dimostrare che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la caduta del ramo dell'albero di ciliegio costituiva un rischio e, quindi, un pericolo non prevedibile che pertanto non necessitava di essere segnalato agli utenti della strada, né di essere rimosso.
Ne consegue la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'incidente occorso al la cui dinamica non è stata contestata dalla e comunque risulta provata all'esito Pt_1 CP_1 dell'istruttoria orale ed, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali rese da -che ha Testimone_1
assistito personalmente al sinistro- e da -brigadiere dei carabinieri intervenuto sul Testimone_2 luogo del sinistro-.
Accertata la sussistenza della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'incidente occorso il 5.7.2013, occorre ora verificare se sia risarcibile il danno di Euro 9.262,77, il cui ristoro è stato chiesto dal in relazione all'esborso sostenuto per la riparazione dei danni subiti dalla Pt_1
sua autovettura.
Ebbene, al fine di provare il danno subito, il ha prodotto il preventivo n. 18 del 8.7.2013 Pt_1 redatto dall'autocarrozzeria “Sinnica S.n.c.” dal quale risulta un costo previsto per le riparazioni pari ad Euro 9.262,77.
Occorre sul punto precisare che la parte appellata, nella comparsa di costituzione e risposta, ha disconosciuto “tutto quanto esibito dall'appellante in copia fotostatica non conforme all'originale”; tuttavia, detto generico disconoscimento, operato per la prima volta in sede di appello con riferimento alla documentazione riguardante le riparazioni effettuate al veicolo oggetto di causa, già prodotta in primo grado, non può ritenersi ammissibile.
Nel corso del primo grado di giudizio è stato escusso l'autore del detto preventivo, Tes_3 legale rappresentante dell'autocarrozzeria “Sinnica S.n.c.”, il quale ha confermato di aver redatto il preventivo di spesa per la riparazione dell'autovettura Fiat Grande Punto tg. DS617WW e ha aggiunto di aver provveduto anche ad eseguire le riparazioni dell'autovettura che ha riconosciuto nelle foto che gli sono state mostrate in udienza, allegate al fascicolo del verbale d'udienza del CP_3
31.5.2017-.
Il teste escusso all'udienza de 31.5.2017, in qualità di perito della Provincia di Testimone_4
ha dichiarato di aver visionato personalmente il veicolo e ha confermato di aver stimato il CP_1
valore del veicolo in Euro 6.850,00 e il valore del danno in Euro 9.226,01.
Alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, si deve ritenere provato che il abbia Pt_1
provveduto alle riparazioni del veicolo danneggiato -come risulta dalle dichiarazioni del teste
Tes_3
Ciò posto, osserva la Corte che la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni” (Cass. Civ., n.
17670/2024); pertanto, la circostanza che non sia stata prodotta alcuna fattura o comunque alcuna prova di un pagamento tracciabile delle riparazioni in questione, non esclude che il danno subito dal risulti risarcibile. Pt_1 Nel caso di specie, in forza di un ragionamento presuntivo, deve peraltro ritenersi provato che il predetto abbia sostenuto l'esborso di Euro 9.262,77 per le riparazioni;
infatti, la prova del pagamento come fatto storico può essere fornita mediante presunzioni e rientra nella comune esperienza che il titolare di un'autocarrozzeria che esegua delle riparazioni esiga poi il pagamento dei lavori eseguiti, come preventivati, in assenza di elementi particolari quali, ad esempio, l'esistenza di rapporti parentali con il cliente;
peraltro, il costo delle riparazioni resesi necessarie a seguito del sinistro è stato quantificato anche dal perito della Provincia di , in Euro 9.226,01 CP_1 Testimone_4
ovverosia in un importo sostanzialmente coincidente con quello oggetto del preventivo redatto dal e confermato da quest'ultimo, escusso in qualità di teste, importo che deve quindi ritenersi Tes_3
corrispondente al prezzo di mercato delle dette riparazioni;
sul punto, occorre precisare che non si riscontrano ostacoli alla prova presuntiva del pagamento eseguito dal in favore del titolare Pt_1 dell'autocarrozzeria che ha eseguito le riparazioni, atteso che il divieto di cui all'art. 2729 c.c., che richiama a sua volta l'art. 2726 c.c., opera solo con riferimento alla prova del pagamento inteso come fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in causa e non quale circostanza esterna alla stessa (cfr. sul punto, Cass. Civ., n. 20257 del 2014); dunque, i limiti legali alla prova presuntiva del pagamento
(artt. 2729 e 2726 c.c.) non si attagliano all'ipotesi in cui il pagamento venga evocato –come nel caso di specie- quale fatto storico, che incide, cioè, sulla misura di una pretesa creditoria diversa rispetto a quella estinta col pagamento oggetto di prova presuntiva (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 7090 del
2015).
La circostanza che il teste -perito della abbia stimato il valore Tes_4 Controparte_1
commerciale del veicolo in Euro 6.850,00 non è sufficiente a ritenere provato che la riparazione abbia comportato un aumento significativo di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro, elemento necessario ai fini della verifica dell'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica (in relazione al costo delle riparazioni effettuate) -come statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
10686/2023, ove è stato affermato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2° co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore
a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” e la sentenza
è stata, nel caso di specie, cassata in ragione del fatto “che il Tribunale non ha considerato se la reintegrazione in forma specifica determinasse una locupletazione per il danneggiato, essendosi limitato a rilevare che la riparazione comportava il pagamento, a carico dei danneggianti, di «una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo», senza nulla dire circa il fatto che la riparazione comportasse un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro”-. Ne consegue che spetti a (proprietario del veicolo danneggiato) il risarcimento del Parte_1
danno in forma specifica pari ad Euro 9.262,77.
Detta somma, espressa in valori monetari sostanzialmente coevi alla data dell'elaborazione del preventivo -8.7.2013- va necessariamente rivalutata all'attualità; trattandosi, infatti, di credito di valore, la somma determinata a titolo risarcitorio deve essere rivalutata dalla data in cui è stata monetariamente determinata fino alla data odierna della sua liquidazione definitiva, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
e così, il quantum risarcitorio, valutato all'attualità, è determinabile in complessivi Euro
11.235,74.
Trattandosi di debito di valore, gli interessi -richiesti dal andranno calcolati al tasso legale Parte_1 ed applicati sull'importo di Euro 11.235,74 devalutato al dì dell'illecito -5.7.2013- ed annualmente rivalutato in applicazione degli indici Istat, dalla data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sull'importo totale così risultante –comprensivo del capitale liquidato all'attualità pari ad Euro 11.235,74 e degli interessi calcolati come innanzi indicato-, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, sino al soddisfo.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l'effetto, la deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 dell'importo di Euro 11.235,74, oltre interessi e rivalutazione come innanzi indicato.
Tutte le altre questioni risultano assorbite.
7. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza di primo grado, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Ne consegue che la soccombente dovrà corrispondere alla controparte le spese Controparte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e dei parametri minimi-.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della , avverso la sentenza n. 238/2023 del Tribunale di Lagonegro, così CP_1 CP_1 provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al Controparte_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di Euro 11.235,74, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
b) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
, così liquidate:
[...]
• per il primo grado di giudizio: Euro 2.540,00 per compensi ed Euro 264,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonietta
Reale, che si è dichiarato antistatario;
• per il secondo grado di giudizio: Euro 2.906,00 per compensi ed Euro 355,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Antonietta
Reale e Flavio Petrocelli, che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta