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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 15 aprile 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte ricorrente il 14.04.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2911 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/09/1979, ivi residente, nella qualità di erede di (c.f.: Persona_1
) nata a [...] il [...] e deceduta a Canicattì (AG) il C.F._2
19/03/2022, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Guccione, presso il cui studio in Canicattì
(AG), via Piave n. 128 è elettivamente domiciliata, giusta procura ad litem depositata il
03/06/2024 unitamente a “comparsa costituzione erede”
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in
Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_2
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c., la sig.ra dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Persona_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, promuoveva il presente giudizio di merito con cui chiedeva il riconoscimento
“del proprio diritto alla concessione dell'assegno mensile di assistenza a far data dal 01/03/2018,
o, subordinatamente, dalla data che verrà accertata dal CTU nominando”.
1 L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio, depositando il 21 gennaio 2022 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta con la quale contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Con comparsa depositata il 03 giugno 2024, si costituiva in giudizio Parte_1
nella qualità di erede di deceduta a Canicattì (AG) il 19 marzo 2022.
[...] Persona_1
Nel corso del presente procedimento veniva disposta C.T.U. medico-legale affidata, da ultimo, al dott. Persona_3
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 14 aprile 2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente sentenza.
2. In via preliminare deve essere rigettata la richiesta di “nomina di nuovo Ctu” avanzata dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate il 14.04.2025, sulla base del rilievo “che le spiegazioni rese alle contestazioni, dal Dottor risultano essere non Per_3
esaustive, non essendo riuscito a spiegare come delle patologie tanto gravi da condurre a morte un soggetto di soli sessuntuno anni siano valutabili al di sotto del 74% di invalidità (vedasi anche ultimi certificati medici che si allegano)”.
Tale richiesta non può trovare accoglimento considerato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dalla lettura della relazione depositata dal ctu emerge che i certificati medici del 09.12.2021 e del 01.12.2021 allegati alle dette note di trattazione scritta sono stati oggetto di esame da parte del CTU dott. (cfr. pag. 7 della relazione depositata) e che Per_3
nessuna osservazione è stata formulata alla bozza della relazione regolarmente trasmessa dal ctu alle parti il 23 febbraio 2025 (v. ricevuta email - pag. 16 della relazione ctu).
Inoltre, si rileva che non rientrava tra i quesiti formulati al ctu quello di relazionare sulle cause del decesso della sig.ra Persona_1
3. Venendo al merito, il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente privo di fondamento e non può trovare accoglimento.
Invero, nel caso di specie, sia la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile (cfr. verbale di revisione n. 39308377100391 del 02/11/2020), sia il C.T.U. dott. Per_4
, nominato nel corso della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (v. relazione
[...]
depositata in data 01.09.2021 nel giudizio ATP portante R.G. n. 3085/2020), sia, infine, il C.T.U. dott. nominato nel presente giudizio di merito (v. relazione depositata il Persona_3
27.03.2025), hanno concluso ritenendo che le patologie di cui soffriva la sig.ra le Persona_1
2 conferivano una percentuale di invalidità (rispettivamente del 67%, del 55% e del 67%) inferiore a quella del 74%, prevista dall'art. 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 quale requisito minimo per usufruire dell'assegno mensile di assistenza richiesto.
In altri termini da ben tre accertamenti diversi è emersa, seppure con alcune differenze nella percentuale di invalidità riconosciuta, l'insussistenza in capo alla sig.ra dei Persona_1
requisiti sanitari stabiliti dalla legge appena richiamata per accedere al beneficio richiesto.
4. La sig.ra nella qualità di erede di seppure Parte_1 Persona_1 soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto - così come precedentemente fatto dalla stessa sig.ra Per_1
- la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003,
[...]
convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Anche, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la sig.ra Per_1
prodotto, pure in tale ambito, la prescritta dichiarazione.
[...]
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel citato procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e quelle della ctu espletata nel presente giudizio, liquidate come da separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando che la signora Persona_1
non si trovava nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per poter usufruire dell'assegno mensile di assistenza richiesto;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.;
- pone, infine, definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio sia CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, sia del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento il 15/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 15 aprile 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte ricorrente il 14.04.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2911 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/09/1979, ivi residente, nella qualità di erede di (c.f.: Persona_1
) nata a [...] il [...] e deceduta a Canicattì (AG) il C.F._2
19/03/2022, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Guccione, presso il cui studio in Canicattì
(AG), via Piave n. 128 è elettivamente domiciliata, giusta procura ad litem depositata il
03/06/2024 unitamente a “comparsa costituzione erede”
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in
Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_2
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c., la sig.ra dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Persona_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, promuoveva il presente giudizio di merito con cui chiedeva il riconoscimento
“del proprio diritto alla concessione dell'assegno mensile di assistenza a far data dal 01/03/2018,
o, subordinatamente, dalla data che verrà accertata dal CTU nominando”.
1 L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio, depositando il 21 gennaio 2022 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta con la quale contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Con comparsa depositata il 03 giugno 2024, si costituiva in giudizio Parte_1
nella qualità di erede di deceduta a Canicattì (AG) il 19 marzo 2022.
[...] Persona_1
Nel corso del presente procedimento veniva disposta C.T.U. medico-legale affidata, da ultimo, al dott. Persona_3
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 14 aprile 2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente sentenza.
2. In via preliminare deve essere rigettata la richiesta di “nomina di nuovo Ctu” avanzata dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate il 14.04.2025, sulla base del rilievo “che le spiegazioni rese alle contestazioni, dal Dottor risultano essere non Per_3
esaustive, non essendo riuscito a spiegare come delle patologie tanto gravi da condurre a morte un soggetto di soli sessuntuno anni siano valutabili al di sotto del 74% di invalidità (vedasi anche ultimi certificati medici che si allegano)”.
Tale richiesta non può trovare accoglimento considerato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dalla lettura della relazione depositata dal ctu emerge che i certificati medici del 09.12.2021 e del 01.12.2021 allegati alle dette note di trattazione scritta sono stati oggetto di esame da parte del CTU dott. (cfr. pag. 7 della relazione depositata) e che Per_3
nessuna osservazione è stata formulata alla bozza della relazione regolarmente trasmessa dal ctu alle parti il 23 febbraio 2025 (v. ricevuta email - pag. 16 della relazione ctu).
Inoltre, si rileva che non rientrava tra i quesiti formulati al ctu quello di relazionare sulle cause del decesso della sig.ra Persona_1
3. Venendo al merito, il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente privo di fondamento e non può trovare accoglimento.
Invero, nel caso di specie, sia la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile (cfr. verbale di revisione n. 39308377100391 del 02/11/2020), sia il C.T.U. dott. Per_4
, nominato nel corso della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (v. relazione
[...]
depositata in data 01.09.2021 nel giudizio ATP portante R.G. n. 3085/2020), sia, infine, il C.T.U. dott. nominato nel presente giudizio di merito (v. relazione depositata il Persona_3
27.03.2025), hanno concluso ritenendo che le patologie di cui soffriva la sig.ra le Persona_1
2 conferivano una percentuale di invalidità (rispettivamente del 67%, del 55% e del 67%) inferiore a quella del 74%, prevista dall'art. 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 quale requisito minimo per usufruire dell'assegno mensile di assistenza richiesto.
In altri termini da ben tre accertamenti diversi è emersa, seppure con alcune differenze nella percentuale di invalidità riconosciuta, l'insussistenza in capo alla sig.ra dei Persona_1
requisiti sanitari stabiliti dalla legge appena richiamata per accedere al beneficio richiesto.
4. La sig.ra nella qualità di erede di seppure Parte_1 Persona_1 soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto - così come precedentemente fatto dalla stessa sig.ra Per_1
- la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003,
[...]
convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Anche, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la sig.ra Per_1
prodotto, pure in tale ambito, la prescritta dichiarazione.
[...]
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel citato procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e quelle della ctu espletata nel presente giudizio, liquidate come da separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando che la signora Persona_1
non si trovava nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per poter usufruire dell'assegno mensile di assistenza richiesto;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.;
- pone, infine, definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio sia CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, sia del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento il 15/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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