TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 751/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 751/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
ROCCO SS ( CORSO MARRUCINO 168 CHIETI;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. SIMONA FERRETTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DI C.F._3
ROCCO SS ( CORSO MARRUCINO 168 CHIETI;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DI CP_1 C.F._4
ROCCO SS ( CORSO MARRUCINO 168 CHIETI;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIAGIO Controparte_2 C.F._5 ANTONELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.COMI N.18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI BIAGIO ANTONELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIAGIO Controparte_3 C.F._6
ANTONELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.COMI N.18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI BIAGIO ANTONELLO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Teramo Parte_2 CP_1 con rito sommario di ordinare a e di rimuovere la recinzione ed Controparte_2 Parte_3 il cancello che i resistenti hanno posto in modo tale da ostruire la strada di passaggio che conduce ad immobili di comproprietà fra gli attori ed i convenuti siti in Isola di Gran Sasso contrada Pacciano. Fu anche posta una catena alle colonne del cancello in modo tale da impedire ai ricorrenti di usare la strada da loro costruita vent'anni fa e sempre usata. I Resistenti chiedono di dichiarare inammissibile o respingere la domanda e contestano la legittimazione attiva degli attori ricorrenti in quanto la strada è di loro esclusiva proprietà. Furono loro a farla costruire e a consentirne l'uso a al solo Parte_1 scopo per cui egli si recasse nella loro proprietà ristrutturanda , dato che ne curava la ristrutturazione, e non aveva alcun altra autorizzazione;
quindi non poteva nascere alcun diritto degli attori sulla Pt_1 strada dei convenuti. Negata la tutela possessoria, condotta istruttoria con prove orali, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Le parti originariamente ricorrenti concludono per la costituzione di una servitù coattiva, previa remissione della causa per una ctu. Come affermato da Cassazione, 24236/22, In tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una
"causa petendi" e un "petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.
In particolare, la citata sentenza così ricostruisce il procedimento possessorio: Ancorché il giudizio possessorio sia assoggettato alle norme scaturenti dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, prima delle modifiche apportate dalla L. n. 80 del 2005 all'art. 703 c.p.c. (rendendo in tal modo del tutto eventuale anche il cd. merito possessorio), e sebbene la soluzione praticata dal Tribunale, che ha ritenuto di fissare un termine per l'introduzione a cura delle parti del merito possessorio, sia in contrasto con la soluzione cui erano già pervenute le Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 1984/1998, secondo cui le modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ed in particolare, la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., non incidono sulla struttura del procedimento possessorio che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, con la conseguenza che, concesse o negate con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio deve proseguire innanzi allo stesso giudice all'udienza da questi all'uopo fissata, per l'esame del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale domanda accessoria di risarcimento del danno, restando estranea al delineato schema procedimentale la introduzione di una fase di merito mediante la notifica di una nuova citazione ai sensi dell'art. 669 - octies cit. codice), resta però evidente che l'ordinanza è stata considerata dal giudice e dalle parti come avente carattere solo interdittale, e priva quindi di definitività, e che era specifico interesse degli originari ricorrenti, conseguire la conferma dei provvedimenti possessori a sé favorevoli, all'esito del cd. merito possessorio (in termini si veda Cass. n. 1142/2005, secondo cui il procedimento possessorio, pur essendo caratterizzato da una fase sommaria - che si conclude con la emanazione o il diniego della tutela interdittale - e da quella successiva relativa al merito, ha conservato, anche dopo la novella di cui alla L. n. 353 del 1990, struttura unitaria, sicché con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, il giudice deve fissare l'udienza per la prosecuzione dinanzi a sé del giudizio relativamente pagina 2 di 3 alla fase di merito;
peraltro, qualora invece il giudice abbia erroneamente assegnato un termine per la proposizione del giudizio di merito, l'atto di impulso di parte non dà luogo a un nuovo procedimento ma alla riassunzione di quello instaurato con il ricorso introduttivo, definito soltanto nella prima fase ed ancora pendente, perché non esaurito;
conf. Cass. n. 12702/2002). Ora, qui la causa è proseguita per il giudizio di merito a seguito di istanza dei ricorrenti del 12.9.18. E' evidente quindi che in questo contenitore processuale la domanda relativa alla costituzione di una servitù coattiva perché il fondo è intercluso, che ha presupposti di fatto e diritto radicalmente diversi rispetto alla domanda posta a tutela del possesso, è preclusa;
gli attori dovranno coltivare questa istanza in separato giudizio, come insegna la Cassazione con la sentenza sopra citata. Venendo al merito, già nella fase interdittoria è stato appurato il passaggio;
tuttavia, sono emersi elementi che hanno fatto concludere, sia pur a livello indiziario, il giudice della cautela nel senso che i ricorrenti facevano uso della strada soltanto perché i resistenti glielo avevano concesso. Anche le prove successive hanno attestato di un passaggio, ed hanno detto che senza quel passaggio il fondo degli attori non avrebbe accesso alla via pubblica;
per cui è rimasto non provato quello che il giudice della cautela ha ritenuto in fase interdittale, ovvero la mancanza di prova di uno stato di fatto corrispondente ad un diritto maggiore per cui gli attori usavano di quella strada. Nella stessa comparsa conclusionale gli attori ricorrenti sostanzialmente affermano di aver derivato il passaggio da una originaria concessione dei resistenti. Per cui, ferma ed impregiudicata la successiva azione petitoria, se e come riterranno i ricorrenti di proporla, nella stessa comparsa conclusionale non è superato il punto focale della ordinanza interdittiva, ovvero che gli attori passavano per quella via, riparata anche a loro spese, a seguito di tolleranza e permesso dei resistenti.
Non resta che respingere la domanda, dichiarata inammissibile la domanda relativa alla costituzione della servitù coattiva, con spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda relativa alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio;
respinge le ulteriori domande proposte in via subordinata. Condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%.
Teramo 26 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 751/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
ROCCO SS ( CORSO MARRUCINO 168 CHIETI;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. SIMONA FERRETTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DI C.F._3
ROCCO SS ( CORSO MARRUCINO 168 CHIETI;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DI CP_1 C.F._4
ROCCO SS ( CORSO MARRUCINO 168 CHIETI;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIAGIO Controparte_2 C.F._5 ANTONELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.COMI N.18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI BIAGIO ANTONELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIAGIO Controparte_3 C.F._6
ANTONELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V.COMI N.18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI BIAGIO ANTONELLO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Teramo Parte_2 CP_1 con rito sommario di ordinare a e di rimuovere la recinzione ed Controparte_2 Parte_3 il cancello che i resistenti hanno posto in modo tale da ostruire la strada di passaggio che conduce ad immobili di comproprietà fra gli attori ed i convenuti siti in Isola di Gran Sasso contrada Pacciano. Fu anche posta una catena alle colonne del cancello in modo tale da impedire ai ricorrenti di usare la strada da loro costruita vent'anni fa e sempre usata. I Resistenti chiedono di dichiarare inammissibile o respingere la domanda e contestano la legittimazione attiva degli attori ricorrenti in quanto la strada è di loro esclusiva proprietà. Furono loro a farla costruire e a consentirne l'uso a al solo Parte_1 scopo per cui egli si recasse nella loro proprietà ristrutturanda , dato che ne curava la ristrutturazione, e non aveva alcun altra autorizzazione;
quindi non poteva nascere alcun diritto degli attori sulla Pt_1 strada dei convenuti. Negata la tutela possessoria, condotta istruttoria con prove orali, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Le parti originariamente ricorrenti concludono per la costituzione di una servitù coattiva, previa remissione della causa per una ctu. Come affermato da Cassazione, 24236/22, In tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una
"causa petendi" e un "petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.
In particolare, la citata sentenza così ricostruisce il procedimento possessorio: Ancorché il giudizio possessorio sia assoggettato alle norme scaturenti dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, prima delle modifiche apportate dalla L. n. 80 del 2005 all'art. 703 c.p.c. (rendendo in tal modo del tutto eventuale anche il cd. merito possessorio), e sebbene la soluzione praticata dal Tribunale, che ha ritenuto di fissare un termine per l'introduzione a cura delle parti del merito possessorio, sia in contrasto con la soluzione cui erano già pervenute le Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 1984/1998, secondo cui le modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ed in particolare, la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., non incidono sulla struttura del procedimento possessorio che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, con la conseguenza che, concesse o negate con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio deve proseguire innanzi allo stesso giudice all'udienza da questi all'uopo fissata, per l'esame del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale domanda accessoria di risarcimento del danno, restando estranea al delineato schema procedimentale la introduzione di una fase di merito mediante la notifica di una nuova citazione ai sensi dell'art. 669 - octies cit. codice), resta però evidente che l'ordinanza è stata considerata dal giudice e dalle parti come avente carattere solo interdittale, e priva quindi di definitività, e che era specifico interesse degli originari ricorrenti, conseguire la conferma dei provvedimenti possessori a sé favorevoli, all'esito del cd. merito possessorio (in termini si veda Cass. n. 1142/2005, secondo cui il procedimento possessorio, pur essendo caratterizzato da una fase sommaria - che si conclude con la emanazione o il diniego della tutela interdittale - e da quella successiva relativa al merito, ha conservato, anche dopo la novella di cui alla L. n. 353 del 1990, struttura unitaria, sicché con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, il giudice deve fissare l'udienza per la prosecuzione dinanzi a sé del giudizio relativamente pagina 2 di 3 alla fase di merito;
peraltro, qualora invece il giudice abbia erroneamente assegnato un termine per la proposizione del giudizio di merito, l'atto di impulso di parte non dà luogo a un nuovo procedimento ma alla riassunzione di quello instaurato con il ricorso introduttivo, definito soltanto nella prima fase ed ancora pendente, perché non esaurito;
conf. Cass. n. 12702/2002). Ora, qui la causa è proseguita per il giudizio di merito a seguito di istanza dei ricorrenti del 12.9.18. E' evidente quindi che in questo contenitore processuale la domanda relativa alla costituzione di una servitù coattiva perché il fondo è intercluso, che ha presupposti di fatto e diritto radicalmente diversi rispetto alla domanda posta a tutela del possesso, è preclusa;
gli attori dovranno coltivare questa istanza in separato giudizio, come insegna la Cassazione con la sentenza sopra citata. Venendo al merito, già nella fase interdittoria è stato appurato il passaggio;
tuttavia, sono emersi elementi che hanno fatto concludere, sia pur a livello indiziario, il giudice della cautela nel senso che i ricorrenti facevano uso della strada soltanto perché i resistenti glielo avevano concesso. Anche le prove successive hanno attestato di un passaggio, ed hanno detto che senza quel passaggio il fondo degli attori non avrebbe accesso alla via pubblica;
per cui è rimasto non provato quello che il giudice della cautela ha ritenuto in fase interdittale, ovvero la mancanza di prova di uno stato di fatto corrispondente ad un diritto maggiore per cui gli attori usavano di quella strada. Nella stessa comparsa conclusionale gli attori ricorrenti sostanzialmente affermano di aver derivato il passaggio da una originaria concessione dei resistenti. Per cui, ferma ed impregiudicata la successiva azione petitoria, se e come riterranno i ricorrenti di proporla, nella stessa comparsa conclusionale non è superato il punto focale della ordinanza interdittiva, ovvero che gli attori passavano per quella via, riparata anche a loro spese, a seguito di tolleranza e permesso dei resistenti.
Non resta che respingere la domanda, dichiarata inammissibile la domanda relativa alla costituzione della servitù coattiva, con spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda relativa alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio;
respinge le ulteriori domande proposte in via subordinata. Condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%.
Teramo 26 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3