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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - giudice ausiliario-
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 93 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2025, avverso la sentenza n. 2034/2024(RG 5683/2024) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di Graduatorie di istituto del personale ATA, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. C. DORATO
- Appellante - contro
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
- Appellato –
NONCHE'
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., e
[...] Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
, in persona del Dirigente Controparte_5
-appellato
OGGETTO: “graduatoria ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 1/4/2025 la ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di inserimento nelle graduatorie territoriali della Provincia di , con il punteggio richiesto, non avendo CP_3
valutato adeguatamente alcuni titoli. Ha domandato pertanto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. Parte appellata non si è costituita.
Alla prima udienza nessuno è comparso per ambedue le parti e non vi è prova in atti che il ricorso e il decreto di fissazione udienza siano stati notificati alla controparte.
Non è necessario allora differire ulteriormente il giudizio e può dichiararsi l'improcedibilità dell'appello. Difatti per giurisprudenza consolidata “La prima verifica che il giudice deve porre in essere, infatti, è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto d'impugnazione; solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ..
Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione
d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass.,
SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013). Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art.
348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti. Dunque, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza (in tal senso già Cass. n. 385 del 1988)”1.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 28/5/2025
1 Cassazione civile, Sentenza 03 luglio 2018, n. 17368 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella