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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5185/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI ED OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5185/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bandini del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
ER BA del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 10 novembre 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il 16 settembre 1987 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Palagiano (TA), il 16 settembre 1987, che dalla loro unione sono nati i due figli e , divenuti entrambi maggiorenni e indipendenti sotto il profilo Per_1 Per_2 economico, che la loro separazione era stata dichiarata con sentenza (n. 1214/2021) pubblicata da questo Tribunale il 16 settembre 2021 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla determinazione dell'assegno divorzile in favore di
, alla definizione di questioni economiche e a questioni a queste accessorie). Parte_2
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 10 novembre 2025 chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e il 16 settembre 1987 in Palagiano (TA), trascritto Parte_1 Parte_2 al Numero 56, Parte II, Serie A, Anno 1987 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto datato 19 giugno 2025 e depositato il 4 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palagiano (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
SI ED OT
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI ED OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5185/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bandini del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
ER BA del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 10 novembre 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il 16 settembre 1987 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Palagiano (TA), il 16 settembre 1987, che dalla loro unione sono nati i due figli e , divenuti entrambi maggiorenni e indipendenti sotto il profilo Per_1 Per_2 economico, che la loro separazione era stata dichiarata con sentenza (n. 1214/2021) pubblicata da questo Tribunale il 16 settembre 2021 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla determinazione dell'assegno divorzile in favore di
, alla definizione di questioni economiche e a questioni a queste accessorie). Parte_2
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 10 novembre 2025 chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e il 16 settembre 1987 in Palagiano (TA), trascritto Parte_1 Parte_2 al Numero 56, Parte II, Serie A, Anno 1987 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto datato 19 giugno 2025 e depositato il 4 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palagiano (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
SI ED OT
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