Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1969, n. 1188
CASS
Sentenza 14 aprile 1969

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L'inutile decorso del termine di quindici giorni stabilito dall'art. 24 della legge 25 settembre 1940 n.1424, per la mancata opposizione all'ingiunzione, preclude al contribuente la possibilita di contestare la pretesa dell' amministrazione finanziaria, perche importa la decadenza dal diritto di proporre le ragioni e le eccezioni contro l'accertamento tributario, che diviene definitivo ed incontestabile. Non puo sostenersi che la decadenza comminata dal citato art.24 riguardi solo l'Azione esecutiva e non anche la contestazione rivolta alla pretesa tributaria l'opposizione e il mezzo diretto a contestare la pretesa tributaria contenuta nell'ingiunzione, prima ancora di quella esecutiva sicche la decadenza dalla opposizione importa che l'accertamento tributario diviene definitivo ed incontestabile.*

Il procedimento ingiuntivo previsto dalla legge doganale e applicabile nel caso in cui il fatto generatore di imposta risulti accertato da una sentenza del giudice penale, il quale abbia poi pronunciato condanna al risarcimento dei danni a favore dell' amministrazione finanziaria (nella specie, per evasione dall'imposta di fabbricazione) i danni, in Mancanza di precisazioni espresse, si concretano nella mancata percezione dei Tributi, alla cui riscossione tende appunto la ingiunzione. ( V.164-64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1969, n. 1188
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1188
    Data del deposito : 14 aprile 1969

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