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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1947/2018 del R.G. di questa Corte di Appello
tra
, nata il [...] a [...] e ivi residente in [...]
Torre n. 7, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano C.F._1
Catuara, C.F.: , PEC: con C.F._2 Email_1
elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Giglia Lucia Linda, sito in Palermo, piazza
Vittorio Emanuele Orlando n. 27; parte appellante – ricorrente in riassunzione e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Palermo, domicilio digitale: Email_2
parte appellata
***
Conclusioni per la parte appellante:
1 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
- in applicazione del principio di diritto enunciato della Suprema Corte ritenere e dichiarare che la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 898/2009 del 10/10/2009,
depositata in cancelleria il 27/10/2009 è nulla per mancanza degli elementi di diritto e/o insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione;
- quindi ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha diritto al risarcimento del Parte_1
danno, non essendo maturata alcuna prescrizione;
- per l'effetto accogliere le domande già avanzate dall'odierna attrice in riassunzione nell'atto di citazione del 05/11/2003;
- ritenere e dichiarare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
responsabile, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 c.c., di tutti i danni subiti dalla Sig.ra n. q. di erede del Sig. , danni irreversibili che, come Parte_1 Persona_1
documentalmente provato e risultato in corso di giudizio di merito, sono derivati dalle trasfusioni di sangue;
- per l'effetto condannare il , in persona del , Controparte_1 Controparte_2
all'integrale risarcimento di tutti i danni morali, biologici, esistenziali e patrimoniali subiti dal de cuius e risarcibili all'odierna parte attrice in riassunzione, liquidati sulla base del danno biologico determinato dal CTU nella Relazione di Consulenza Tecnica
Medico Legale del 14/06/2011, nonché, in via equitativa, del danno morale, alla vita di relazione, del danno esistenziale e del danno patrimoniale subito a causa della malattia che ha comportato sia il mancato guadagno derivante dall'attività lavorativa, sia le spese materiali affrontate per curare la stessa, oltre gli interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia per i danni risarcibili iure hereditatis, oltre alla rivalutazione monetaria;
- in via subordinata disporre l'integrazione della CTU e/o la nomina del CTU al fine di quantificare i predetti danni subiti dalla Sig.ra iure hereditatis;
Parte_1
- con vittoria di spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
2 Conclusioni per la parte appellata:
Reiectis Adversis
Rigettare il proposto appello in riassunzione e per l'effetto confermare la pronunciata impugnata nella parte in cui ha rigettato le avverse domande perché inammissibili ed infondate sia nell'an che nel quantum per tutto quanto rassegnato in parte motiva;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4,
del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.
Salvis Iuribus
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 898 dei giorni 10/27 ottobre 2009, il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica dichiarava la prescrizione del diritto azionato in giudizio da
– con atto di citazione del 17 novembre 2003 - al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni patiti dal coniuge , che era deceduto il 3 febbraio 2003 Persona_1
- in conseguenza di una infezione da epatite HCV dallo stesso contratta per effetto di diverse emotrasfusioni cui era stato sottoposto durante un ricovero ospedaliero subito tra il 17 e il 29 gennaio 1982 presso l'Ospedale Civile di Legnano.
A sostegno della decisione il Tribunale considerava trascorso più di un quinquennio fra la data di conoscenza o conoscibilità del nesso eziologico tra le trasfusioni subite e l'infezione da
HCV, individuata nel 1996, e la presentazione della domanda giudiziale, avanzata con citazione notificata il 14 novembre 2003.
2. Il tempestivo appello proposto dall'interessata è stato rigettato da questa Corte di
Appello, in diversa composizione rispetto all'odierno collegio decidente, giusta sentenza n.
211/2015 dei giorni 21.01/11.02.2015.
Dopo aver confermato la sentenza di primo grado con riguardo all'azione esercitata iure hereditatis dalla , condividendone le motivazioni, il Giudice d'Appello ha riformato la Pt_1
sentenza gravata in merito alla declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione esercitata iure proprio, ritenendola tempestiva ma rigettandola per esclusione del nesso causale tra il
3 contagio subito dal e il suo decesso. ER
3. Con ordinanza n. 13745/2018, dei giorni 18.10.2017/31.05.2018, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla parte risultata soccombente e, nel cassare la sentenza impugnata, ha rinviato a questa Corte anche per ogni statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione, chiarendo preliminarmente che le statuizioni sulla domanda iure proprio erano ormai coperte dal giudicato siccome non fatte oggetto di ricorso, ha affermato l'erroneità della decisione adottata dalla Corte territoriale laddove questa aveva sussunto la percezione, o quantomeno la percepibilità, da parte del de cuius, della riconducibilità sul piano causale della malattia diagnosticatagli alle trasfusioni in occasione del referto di visita specialistica del 1° marzo 1996.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: «in tema di individuazione del decorso della prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria per contagio da emotrasfusione contro il , commette un errore di Controparte_1
sussunzione e, dunque, di falsa applicazione della norma dell'art. 2935 cod. civ., il giudice di merito che ravvisi nel danneggiato la consapevolezza o l'esigibilità della stessa riguardo alla ascrivibilità del contagio alla trasfusione e, dunque, il dies a quo della prescrizione, nel fatto che dal referto che abbia diagnosticato una malattia da contrazione di virus di HCV risulti che in sede di anamnesi il medesimo abbia dichiarato di avere subito anni prima una trasfusione, qualora dal referto non emerga l'indicazione da parte del medico redigente della ascrivibilità della malattia diagnosticata alla trasfusione e non risulti un grado di conoscenze mediche del danneggiato tale da giustificare la percepibilità di essa».
Gli stessi Giudici, pertanto, hanno rinviato il procedimento a questa Corte, indicando di decidere «sulla controversia per quanto attiene all'azione iure hereditatis astenendosi dall'individuare il decorso della prescrizione nei termini censurati».
4. Il giudizio è stato riassunto da con atto di citazione notificato il Parte_1
26.9.2018.
5. Nel contraddittorio col , costituito e resistente, il procedimento è stato CP_1
rimesso all'udienza collegiale del 02.10.2024 e quindi assunto in deliberazione sulle
4 conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, venuti a scadenza il giorno
23.12.2024.
***
6. Nel rispetto delle descritte latitudini decisionali tracciate dalla Corte di Cassazione, e ribadendo, dunque, che l'azione esercitata da è volta ad acclarare la Parte_1
responsabilità del per i danni arrecati ad , determinati Controparte_1 Persona_1
dalle trasfusioni di sangue infetto a cui lo stesso fu sottoposto nel 1982, si conferma che tale ipotesi di responsabilità ha natura extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. e, pertanto, il connesso diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile alla configurazione del reato di lesioni, anche gravissime, è soggetto al termine prescrizionale di cinque anni, così
come disposto dalla normativa vigente all'epoca dei fatti. Si chiarirà tra breve come non sia configurabile, invece, il reato di omicidio colposo, la cui eventuale configurazione avrebbe comunque determinato un periodo prescrizionale più lungo.
Ciò premesso, aderendo a quanto statuito dai Giudici di legittimità, questa Corte, con riguardo al caso di specie, deve escludere che il ON abbia avuto effettiva conoscenza, già nel marzo del 1996, del nesso eziologico tra la patologia contratta e le subite emotrasfusioni,
dovendosi invece ritenere, così come emerge dalla documentazione prodotta, che lo stesso acquisì tale consapevolezza solo attraverso la relazione del Dott. , datata 3 Persona_2
marzo 2000, mediante la quale quest'ultimo affermò espressamente la sussistenza del nesso eziologico tra l'infezione da virus C dell'epatite e le emotrasfusioni del 1982. La relazione medica appena citata, tenendo conto che la notificazione dell'atto di citazione innanzi al
Tribunale di Agrigento risale al 14 novembre 2003, è, quindi, un atto infraquinquennale avente valore interruttivo del corso della prescrizione, con valenza assorbente rispetto ad ogni eventuale considerazione ulteriore.
7. Dichiarata, pertanto, la tempestività dell'azione risarcitoria proposta iure hereditatis da
, deve rilevarsi che, con comparsa di costituzione, il Parte_1 Controparte_1
ripropone in sostanza la questione già trattata nei precedenti gradi di giudizio, relativa all'impredicabilità di una responsabilità da comportamento omissivo consistente nel non aver
5 assolto ai doveri connessi all'attività di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria e, in particolare, nella produzione e commercializzazione di prodotti emoderivati.
Secondo il consolidato e più recente orientamento della Corte di Cassazione (ex multis,
Cass. n. 1566/2019, n. 3721/2019 e, da ultimo, Cass. n. 14748/2022 in relazione ad emotrasfusione praticata nel 1970), condiviso da questa Corte territoriale, «in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità de
[...]
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di CP_1
tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto su , in adempimento degli obblighi specifici Controparte_1
di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno
1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi».
Inoltre, occorre sottolineare l'erroneità del richiamo operato dal in merito al CP_1
principio di causalità. Invero, così come affermato dalla Corte di Cassazione, la causalità «si collega solo alla circostanza, obiettiva e pacifica, per cui dal fatto “trasfusione” (causa) è derivato l'evento dannoso “malattia”. Ma è evidente che il non “esegue” CP_1
direttamente le trasfusioni;
ne deriva che la sua responsabilità involge il problema della colpa e non quello della causalità, perché ciò di cui il risponde è l'omissione dei CP_1
comportamenti doverosi da esso esigibili in considerazione dello stato delle conoscenze scientifiche in quel determinato momento storico. Il che, appunto, significa che viene in esame il profilo della colpa e non quello del nesso causale» (Cass. Sez. III Civ. n. 16808/2023).
8. Poste tali premesse, nel caso di specie il nesso eziologico tra le trasfusioni subite dal e la contrazione del virus HCV è stato riconosciuto sia nel verbale n. 171/210/22 del 7 ER
novembre 2002 della di Palermo chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di Pt_2
indennizzo ex L. 210/1992, sia dal C.T.U. intervenuto nel giudizio di primo grado, il quale,
6 evidenziando che «il trattamento trasfusionale fu effettuato nel 1982, prima dell'identificazione dell'HCV, allorquando le trasfusioni di sangue intero e la somministrazione di emocomponenti ed emoderivati, rappresentavano la modalità più
efficiente di trasmissione del virus HCV», affermava, a pag. 13 della consulenza, che «al trattamento trasfusionale effettuato nel 1982, in epoca presierologica, deve essere attribuito il ruolo di fattore causale nella trasmissione dell'infezione virale, in assenza di fattori di rischio alternativi desumibili dagli atti e in accordo, quindi, col giudizio espresso dalla di Pt_2
Palermo col verbale n. 171/2002».
A tali conclusioni la Corte ritiene di dover aderire, affermando, conseguentemente, la responsabilità del per i danni alla salute subiti da Controparte_1 Persona_1
derivanti dalla contrazione dell'Epatite HCV a seguito di trasfusione di sangue infetto.
9. Ciò posto, con riguardo alla liquidazione del pregiudizio sofferto in vita dal de cuius, va premesso che il C.T.U. intervenuto nel giudizio di primo grado - le cui conclusioni sono condivise dalla Corte - ha innanzitutto escluso che la cirrosi epatica HCV correlata abbia avuto un ruolo causale o concausale sul decesso di , in considerazione del Persona_1
fatto che la dipartita di quest'ultimo, avvenuta il 3 marzo 2003, si verificò per complicanze relative ad un adenocarcinoma della prostata diagnosticatogli nel maggio 1999, così come espresso nel relativo certificato necroscopico.
10. Esclusa, pertanto, la connessione tra la patologia e il decesso, ed esclusa (ancorchè si tratti di circostanza sostanzialmente irrilevante nella prospettiva di prescrizione precedentemente trattata) la configurabilità del reato di omicidio colposo, lo stesso C.T.U. ha accertato che, in ragione dell'emotrasfusione, il danneggiato ha contratto un'epatite cronica da HCV che, nei sei mesi immediatamente successivi alle emotrasfusioni, non gli ha arrecato alcun danno. Diversamente, nel periodo intercorrente tra il luglio 1982 e il gennaio 1996, ha riscontrato un'epatite cronica HCV correlata a lieve attività bioumorale, valutabile in misura del 15% del danno biologico permanente;
nel lasso temporale tra il febbraio 1996 e il febbraio
2000, la cirrosi epatica correlata con segni ecografici di ipertensione portale, sempre a parere del C.T.U., ha comportato a carico del un danno biologico permanente valutabile in ER
misura del 45%; infine, il medesimo C.T.U. ha riscontrato tra il marzo 2000 e il 24 febbraio
7 2003, data del decesso, che il fosse affetto da cirrosi epatica HCV correlata con ER
scompenso idrosalino, valutabile nella misura del 70% del danno biologico.
11. Passando alla liquidazione, va innanzitutto escluso il criterio, proposto dall'appellante, che dovrebbe risolversi nel riconoscimento di un risarcimento di circa euro 65.000,00 per il danno sofferto nel periodo compreso tra il luglio 1982 ed il gennaio 1996; di circa euro
375.000,00 per quello sofferto nel periodo compreso tra il febbraio 1996 e il febbraio 2000; e di euro 751.491,00 per quello sofferto nel periodo nel periodo compreso tra il marzo 2000 e la data dell'exitus finale, oltre ai danni morali, alla vita di relazione ed esistenziali da liquidare in via equitativa.
Nella responsabilità civile, a differenza che nel sistema delle assicurazioni sociali delle malattie professionali che risponde prevalentemente a esigenze solidaristiche e previdenziali
(nella infortunistica del lavoro, infatti, è prevista espressamente la possibilità, in caso di aggravamento di una "revisione" della indennità erogabile in rendita, che può anche essere soppressa "nel caso di recupero della integrità psicofisica"), alla progressiva ingravescenza della "menomazione" della salute non corrisponde, infatti, un analogo modo di essere e di modificazione incrementativa del "danno biologico risarcibile". Se così fosse, nessun accertamento giudiziale del danno sarebbe suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, e il danno liquidato in sentenza, anche nel caso di adempimento spontaneo od eseguito coattivamente mediante corresponsione della somma di denaro equivalente, non potrebbe produrre l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria che continuerebbe a gravare sine die sul debitore rendendo attualizzabile all'infinito la prestazione risarcitoria, ipotesi queste entrambe configgenti con i principi della certezza del diritto e della tendenziale stabilità
delle situazioni giuridiche ai quali è informato l'ordinamento giuridico e che trova diretta espressione nell'istituto della prescrizione dei diritti.
Il danno che va preso in considerazione, ai fini che in questa sede interessano, è pertanto quello accertato al momento della sua massima espressione, coincidente col decesso - per altra indipendente causa - del e trasmesso all'erede, odierna appellante in riassunzione. ER
12. Per la liquidazione, la Corte ritiene di dover utilizzare, come parametro “generale” di riferimento, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, la cui applicazione è stata
8 espressamente chiesta dall'appellante. Secondo il condiviso maggioritario orientamento della
Corte di Cassazione, infatti, «in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
“Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti» (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 17018 del 28/06/2018); inoltre, «per la liquidazione del danno biologico, devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione» (così, più di recente, Cass., Sez. VI, ord. del 23/06/2022, n. 20292).
Nella specie, l'adozione dei principi adottati dall'Osservatorio milanese consente di pervenire a valori risarcitori senz'altro congrui rispetto al pregiudizio patito dal né sussistono ER
ragioni eccezionali che giustifichino il discostamento da criteri generalmente ormai condivisi.
13. Ora: è noto che, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno solitamente operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta. Nella specie si verte tuttavia in ipotesi di risarcimento spettante all'odierna appellante iure hereditatis, ed è perciò evidente che la liquidazione va operata con riferimento al momento del decesso del nella specie addirittura precedente alla stessa instaurazione del giudizio di primo ER
grado, atteso che questi avrebbe potuto trasmettere agli eredi solo il diritto al risarcimento del danno da lui stesso subito in vita e nella consistenza che la liquidazione avrebbe avuto nel momento dell'exitus, restando il “profilo temporale successivo” assorbito nella maturazione degli interessi ai quali l'erede ha sicuramente diritto;
trasmodandosi altrimenti nei criteri di risarcimento del danno iure proprio che nel caso in questione è invece, come detto, escluso.
In assenza di tabelle specificamente riferibili all'anno 2003, e tenuto conto che l'applicazione delle prime tabelle disponibili, del 2009 (per un danneggiato di 69 anni e 70
punti di validità, qual era la condizione del , darebbe luogo alla liquidazione di euro ER
319.687,00, e l'applicazione di quelle del 2024 darebbe luogo alla liquidazione di euro
416.793,00, appare corretto liquidare, con riferimento all'anno 2003, un danno di euro
9 300.000,00, aumentato nella misura del 12,50% - pervenendosi così al risultato di euro
337.500,00 - in un'ottica di personalizzazione del danno (personalizzazione, così come espresso nelle conclusione del C.T.U., connessa alla necessità di adottare in ambito intrafamiliare accorgimenti atti a non diffondere l'infezione quali l'utilizzo strettamente personale di forbici, pettini, rasoi e spazzolini da denti;
all'assoluta astensione da alcolici;
alla necessità di adottare un determinato regime dietetico;
all'attenzione rivolta all'assunzione di farmaci per la nota controindicazione di molti tipi di molecole nelle epatopatie) comprensivo di quello morale e di quelli che l'appellante definisce “esistenziale” e “alla vita di relazione”
(sottolineandosi in proposito che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore,
quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche).
14. Va pure risarcito, sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra l'epoca in cui è stata rilevata per la prima volta la patologia causata dal contagio, quella cui si riferisce la valutazione e la data della presente liquidazione.
A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “interessi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma, dapprima devalutata alla data in cui è stata rilevata per la prima volta la patologia causata dal contagio (marzo 1996) e quindi rivalutata di anno in anno sino alla data della presente decisione, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, può essere individuato nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato
Si perviene così alla data odierna, al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi: capitale iniziale: euro 337.500 capitale devalutato (dalla data del decesso alla data della manifestazione della patologia):
euro 290.197,76 rivalutazione: euro 212.714,40 interessi: euro 250.755,27
10 capitale rivalutato + interessi: euro 753.666,67
15. Il risarcimento, che tende a compensare il pregiudizio subito dal danneggiato a far data dall'insorgenza della malattia tenendo conto della vita media statisticamente determinata, va poi equitativamente ridotto in misura di un terzo, atteso che il ON è deceduto - per cause indipendenti dall'epatite - all'età di 69 anni, e cioè 13 anni prima che si completasse il ciclo medio della vita di un uomo in Italia, pari a 82 anni. Il danneggiato, invero, ha subito le conseguenze della malattia per 21 anni (dai 48 ai 69 anni) anziché per 34 (dai 48 agli 82
anni).
A tal proposito, è bene chiarire che tale operazione è necessaria perché il decesso è avvenuto per cause indipendenti dalla malattia contratta a seguito delle emotrasfusioni con sangue infetto. E' noto infatti, in proposito che in tema di liquidazione del danno biologico iure successionis il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, come è avvenuto appunto nel caso di specie, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente (cfr. tra le più recenti, Cass. 10902/2023 e giur. ivi citata).
16. Si liquida, in definitiva, la somma di euro 502.444,44.
Su tale ultima somma andranno infine calcolati interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
17. In merito alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale patito da ER
la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che «l'accertamento di postumi,
[...]
incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto, un'attività
11 produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che, in presenza di specifiche allegazioni, può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica» (Cass. 5 febbraio
2013, n. 2644; cfr Cass. 10 luglio 2015, n. 14517, Cass. 20 gennaio 2006, n. 1120, e Cass. 14 novembre 2011, n. 23761).
Poste tali premesse, nel caso di specie la parte appellante in riassunzione non ha fornito alcun elemento di prova circa le conseguenze negative derivanti dalla contrazione del virus
HCV sull'attività lavorativa svolta dal de cuius o sulla riduzione della capacità lavorativa dello stesso, non soddisfacendo, pertanto, l'onere probatorio su di lei incombente.
Conseguentemente, nulla si riconosce a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
18. Infine, dovendosi procedere alla riliquidazione delle spese processuali, quelle del primo grado del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, avuto riguardo all'incerto stato della giurisprudenza all'epoca della sentenza appellata.
Quelle del primo procedimento di appello, del procedimento di legittimità, e del giudizio di rinvio definito con la presente sentenza, vanno invece poste a carico del
, secondo le regole proprie della soccombenza, nei termini specificati in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti,
giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 13745/2018,
dei giorni 18.10.2017/31.05.2018, sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
n. 898 dei giorni 10/27 ottobre 2009 del Tribunale di Agrigento, in riforma della predetta sentenza, e in accoglimento della domanda avanzata dalla stessa iure hereditatis nel giudizio di rinvio, condanna il in persona del pro-tempore al Controparte_1 CP_2
pagamento della somma di euro 502.444,44, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
Dichiara le spese del giudizio di primo grado interamente compensate tra le parti.
12 Condanna il alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del Controparte_1
primo giudizio di appello, del giudizio di legittimità, e del giudizio di rinvio, che liquida:
- per il primo giudizio di appello, in complessivi euro 13.078,00, oltre euro
1.961,70 per spese generali, nonché C.P.A. e I.V.A come per legge se dovute, e oltre al rimborso del contributo unificato;
- per il giudizio di legittimità, in complessivi euro 7.003,00, oltre euro 1.050,45 per spese generali, nonché C.P.A. e I.V.A come per legge se dovute, e oltre al rimborso del contributo unificato;
- per il giudizio di rinvio, in complessivi euro 13.883,50, oltre euro 2.082,45 per spese generali, nonché C.P.A. e I.V.A come per legge se dovute, e oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di
Appello, il 16 aprile 2025
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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