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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/04/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2645/2023 promosso da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Giovanni Moreni (C.F.:
; PEC: e dall'avv. Federico C.F._1 Email_1
Mattavelli (C.F.: PEC: ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Milano (MI), Via Freguglia n. 2
APPELLANTE
Nei confronti di
C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Paolo La Manna (C.F.:
; PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 Email_3
studio in Padula (SA), in via Nazionale n. 127
APPELLATA
pag. 1 OGGETTO: Parte_1
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, accertati i fatti esposti ed esaminati i documenti prodotti, respinta ogni contraria istanza e domanda, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano:
- nel merito, accogliere l'appello di ed in riforma della sentenza n. 6115/2023 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Milano, respingere l'opposizione di e confermare pertanto il decreto CP_2 ingiuntivo opposto (decreto n. 12872/2022 emesso dal Tribunale di Milano);
- condannare in ogni caso la a pagare a l'importo di € 241.800,00 oltre agli CP_2 Controparte_1 interessi moratori ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza della fattura n. 32 del 5.8.2021 all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per CP_2
“IN VIA PRELIMINARE:
-. accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc e, in ogni caso, per i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare la improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
IN VIA PRINCIPALE:
-. rigettare l'appello principale proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per tutto quanto gradatamente esposto nel presente atto, con conferma della sentenza appellata.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Salvo ogni diritto”.
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
La (d'ora in poi solo aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Controparte_1 CP_1
Milano decreto ingiuntivo n. 12872/2022, emesso in data 29 luglio 2022, nei confronti della società
a responsabilità limitata (d'ora in avanti solo per un credito di € 241.800,00. CP_2 CP_2
pag. 2 A fondamento della pretesa monitoria, la ricorrente esponeva:
− di aver aderito, in qualità di cessionaria acquirente dei crediti, alla piattaforma on line gestita dalla società CA s.r.l. (d'ora in poi CA), che consente a società e altre persone giuridiche di cedere, a titolo oneroso, i propri crediti commerciali attraverso un meccanismo di asta competitiva tra potenziali acquirenti (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio);
− di aver acquistato, in data 6 agosto 2021, tramite la piattaforma CA, un credito commerciale vantato dall'aderente (di seguito, semplicemente, Parte_2
nei confronti della in virtù di fattura, n. 32, emessa in data 5 agosto 2021, con Parte_2 CP_2 scadenza il 30 novembre 2021, per l'importo di € 241.800,00 (doc. 2 ibidem);
− che detta cessione era stata previamente accettata dalla nell'ambito della corrispondenza CP_2
intercorsa tra questa e il gestore CA: in particolare, la società ricorrente rilevava che il 5 agosto 2021, data di emissione della fattura n. 32/2021 e di suo caricamento sulla piattaforma informatica da parte della CA aveva chiesto alla debitrice di confermare l'esistenza Parte_2 del suo debito nei confronti della cedente fornitrice, l'inesistenza di contestazioni relative al medesimo e di accettare preventivamente la sua cessione;
la aveva risposto con PEC del CP_2
medesimo 5 agosto 2021, riconoscendo il debito nei confronti della fornitrice portato Parte_2
dalla fattura n. 32 (cfr. doc. 3) senza riserve e/o eccezioni;
− che la cessione del credito in favore della era stata notificata alla ceduta CP_1 CP_2
immediatamente dopo il perfezionamento della cessione, avvenuto in data 6 agosto 2021;
− che il credito, pur garantito come certo, liquido ed esigibile, e nonostante il suo espresso ed incondizionato riconoscimento da parte della società debitrice ceduta, era rimasto insoluto.
Si opponeva al decreto ingiuntivo così ottenuto la debitrice deducendo come la CP_2 Parte_2
avesse consegnato soltanto parte della merce ordinata, ed eccependo, quindi, la parziale inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 32/2021, per grave inadempimento della fornitrice cedente.
Rilevava l'opponente di aver trattenuto l'importo di € 36.270,00 a titolo di corrispettivo per la merce effettivamente consegnata “quale eccezione di inadempimento”, avendo la medesima “sempre avuto il primario interesse di ricevere la merce di cui alla somministrazione per intero e procedere al relativo pagamento” (cfr. p. 9 atto di opposizione a d.i.).
L'opponente chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di Parte_2
ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento, con condanna della stessa al pagamento dell'importo ingiunto.
La concludeva, quindi, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione CP_2
della sua provvisoria esecutività.
pag. 3 Si costituiva in giudizio l'opposta contestando le censure addotte dalla debitrice ceduta CP_1
ed insistendo per il rigetto della proposta opposizione.
Il giudice di primo grado, rigettata la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti della società cedente del credito non qualificabile come litisconsorte necessaria, rinviava la Parte_2 causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza svolgimento di attività istruttoria.
Con sentenza n. 6115/2023, pubblicata in data 18 luglio 2023, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il d. i. n. 12872/2022 ottenuto da CP_2 CP_1 condannando quest'ultima alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'opponente.
In motivazione, il giudice di prime cure:
− escludeva che, al momento dell'emissione della fattura n. 32, la società opponente avrebbe potuto eccepire la mancata consegna della merce, in quanto la conferma d'ordine in suo possesso – a differenza della corrispondente fattura caricata sulla piattaforma CA – individuava il termine dell'adempimento dell'obbligo di consegna della merce nella fine del mese di agosto;
− conseguentemente, escludeva che l'accettazione della cessione del credito effettuata dall'opponente con PEC del 5 agosto 2021 potesse considerarsi come riconoscimento di debito, o che la medesima potesse comportare la rinuncia ad ogni eccezione nei confronti della cessionaria: ciò in quanto, al momento dell'accettazione, da parte del ceduto, dell'operazione traslativa, il credito non poteva ancora dirsi sorto e non vi erano, conseguentemente, ragioni per muovere contestazioni in merito all'adempimento della prestazione, il cui termine era ancora pendente;
l'accettazione doveva piuttosto considerarsi una dichiarazione di scienza;
− rilevava come la debitrice ceduta avesse comunicato alla cessionaria CP_2 CP_1
l'inadempimento della cedente – tramite PEC indirizzata alla mandataria di quest'ultima CA
– non appena lo stesso si era verificato, ovvero in data 13 ottobre 2021 (doc. 6 fascicolo primo grado appellata);
− ammetteva l'opponibilità, da parte del cessionario, delle stesse eccezioni opponibili al cedente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1248 e 1263 c.c.;
− escludeva che, a fronte delle risultanze probatorie acquisite in atti, il credito oggetto del contratto di adesione stipulato dalla cessionaria potesse considerarsi “esistente, certo, liquido ed esigibile alla data di scadenza” e che si riferisse “a prestazioni effettivamente e puntualmente eseguite, nel rispetto delle modalità contrattuali pattuite con ciascun debitore”, come richiesto dall'art. 11, par.
8, n. (5.iii) del contratto di adesione;
− escludeva la rilevanza, in sede di opposizione, dell'affidamento riposto dalla cessionaria nella certezza, liquidità ed esigibilità del credito cedutole dalla inerendo tale affidamento ai Parte_2
rapporti intercorrenti tra cedente e cessionaria, anche alla luce dell'art. 11, par. 3, n. (3.iii) del pag. 4 contratto di adesione, secondo il quale “il Credito è liquido ed esigibile alla data di scadenza indicata nella fattura oggetto di cessione, e che non è oggetto di intervenuta o potenziale contestazione da parte del Ceduto e riferito a forniture di beni ovvero erogazione di prestazioni puntualmente eseguite”;
− escludeva altresì che l'opponente potesse essere condannata al pagamento della minor somma derivante dalla differenza tra l'importo portato dalla fattura azionata e la nota di credito successivamente emessa dalla cedente a storno della medesima fattura, in assenza di una Parte_2
domanda di condanna in tal senso da parte della cessionaria opposta;
− condannava alla rifusione delle spese di lite. CP_1
IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la cessionaria del credito
[...]
, chiedendone la riforma e, per l'effetto, la conferma del d. i. n. 12878/2022 e, in ogni CP_1
caso, la condanna della al pagamento, a proprio favore, dell'importo di € 241.800,00 oltre CP_2
interessi e spese.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure con tre motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura di ricognizione di debito dell'accettazione espressa in data 5 agosto 2021 dalla debitrice ceduta al gestore della piattaforma CA. CP_2
In particolare, nella prospettazione della cessionaria, la società appellata, con la PEC del 5 agosto
2021, avrebbe confermato, incondizionatamente e senza riserve, l'esistenza e la debenza del credito sotteso alla fattura n. 32 emessa da nonché l'inesistenza di contestazioni relative al credito Parte_2
oggetto di cessione e di eventuali controcrediti da portare in compensazione: tale dichiarazione, secondo l'appellante, costituendo accettazione della cessione del credito, non sarebbe una semplice dichiarazione di scienza, ma un riconoscimento di debito verso il nuovo creditore.
Peraltro, la dichiarazione di disponibilità, da parte della debitrice, a pagare alle coordinate di pagamento indicate dal gestore della piattaforma, contenuta nella medesima PEC del 5 agosto, avrebbe permesso di qualificare il riconoscimento come titolato, coerentemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito.
2. Con il secondo motivo di doglianza, la cessionaria ha lamentato la violazione, da parte del giudice di primo grado, degli artt. 1260 ss. c.c. L'appellante ha eccepito l'inopponibilità, nei suoi confronti, della risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura originante il credito oggetto della cessione, anzitutto a fronte della incondizionata accettazione e dei plurimi riconoscimenti forniti dalla società ceduta. pag. 5 L'inopponibilità deriverebbe altresì dal fatto che l'inadempimento, con conseguente risoluzione e storno della fattura recante il credito ceduto, sarebbe intervenuto in un momento successivo al perfezionamento della cessione, avvenuto il 6 agosto 2021: in tal senso, le circostanze successive alla cessione riguarderebbero solo il rapporto contrattuale tra ceduto e cedente, cui rimarrebbe estraneo il cessionario, con conseguente errore del Tribunale nell'attribuire efficacia, nei confronti dell'appellante, all'inadempimento della e alla conseguente risoluzione parziale della Parte_2
fornitura, intervenuta tra e Parte_2 CP_2
3. Con il terzo motivo di gravame, si è doluta dell'omessa valutazione, da parte del CP_1
Tribunale di Milano, della domanda risarcitoria proposta in via subordinata in sede di opposizione, per il denegato caso di accoglimento dell'opposizione a d. i. avanzata da CP_2
In particolare, la società appellante ha evidenziato la contrarietà a buona fede del comportamento di che, dovendo conoscere la regolamentazione del proprio rapporto contrattuale con CP_2 Parte_2
– e, quindi, anche l'esistenza del termine di adempimento dell'obbligo di consegna delle merci –, avrebbe dovuto comunicare tale termine alla cessionaria del credito in sede di accettazione dell'operazione traslativa.
In tal senso, la stessa avrebbe indotto all'acquisto del credito, affermando la sua CP_2 CP_1 esigibilità, l'inesistenza di eccezioni e contestazioni sollevabili e la propria disponibilità a pagare il credito portato dalla fattura. L'appellante ha quindi prospettato l'esistenza di uno schema illecito derivante dalla collusione tra la società cedente e la ceduta, odierna appellata, finalizzato a pregiudicare il terzo cessionario.
Si è costituita nel procedimento di impugnazione la contestando l'ammissibilità e la CP_2 fondatezza dell'appello proposto da e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, la società appellata:
− ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., a fronte della genericità delle censure mosse dalla controparte alla decisione del Tribunale, concretantesi in una mera richiesta di riesame integrale della controversia;
− ha escluso che la consegna della merce dedotta nella fattura n. 32 fosse avvenuta prima della cessione del relativo credito (cfr. doc. 1 appellante), rilevando come la cessionaria potesse avvedersi del termine di consegna della merce dal corpo della fattura, reperibile sulla piattaforma CA;
− ha escluso, nel merito, la fondatezza del primo motivo di appello, qualificando l'accettazione della cessione di cui alla PEC del 5 agosto 2021, coerentemente a quanto rilevato dal
Tribunale, come dichiarazione di scienza;
pag. 6 − ha ritenuto infondato il secondo motivo di gravame, rilevando di aver eccepito alla mandataria CA la mancata consegna della merce di cui alla fattura n. 32/2021 con comunicazione PEC del 13 ottobre 2021 e di aver nuovamente denunciato, direttamente alla cessionaria l'inadempimento della cedente con successiva PEC del 3 CP_1 Parte_2
dicembre 2021 (cfr. doc. 6 primo grado appellata);
− ha eccepito la mancata coltivazione, nell'ambito del giudizio di opposizione, della domanda di risarcimento del danno, svolta dalla nella propria comparsa di costituzione CP_1
e non richiamata né negli scritti conclusivi, né nella successiva precisazione delle conclusioni della controparte. L'appellata ha comunque contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, richiamando, sul punto, le argomentazioni spese dal Tribunale in merito alla possibilità, per la cessionaria, di far valere l'affidamento riposto sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito nei confronti della cedente quale causa di inadempimento del contratto di cessione.
All'udienza del 28 febbraio 2024, il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 19 marzo
2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica.
In detta udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 348bis c.p.c. dall'appellata deve ritenersi superata sin dal momento in cui il Consigliere istruttore ha CP_2 disposto il rinvio della causa all'udienza del 19 marzo 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. Va ricordato infatti che l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza (fissando l'udienza di rimessione in decisione o, come avveniva nel regime previgente, di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/16).
Non può parimenti trovare accoglimento l'ulteriore eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 342
c.p.c. dalla stessa parte appellata, risultando l'appello articolato in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierna appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal D.Lgs. n.
149/2002.
Tanto premesso, proseguendo nel merito dell'appello, la Corte osserva come i primi due motivi di pag. 7 censura mossi dall'appellante si prestino ad una trattazione congiunta. CP_1
La questione principale posta al Collegio dalla attiene alla natura ed agli effetti da CP_1
riconoscersi alla dichiarazione con cui la in data 5 agosto 2021, aveva risposto a mezzo di CP_2
posta elettronica certificata alle richieste della società CA, mandataria della cedente Parte_2
In particolare, con PEC del medesimo 5 agosto, la gestrice della piattaforma di factoring aveva chiesto alla futura società ceduta di:
1. “voler confermare l'esistenza e la debenza del credito sotteso alla fattura n. 32 del 05/08/2021 emessa da […] per un importo totale di 241.800,00 € e scadenza il Parte_3
30/11/2021”;
2. “voler confermare l'inesistenza di contestazioni relative al credito oggetto di cessione e l'assenza di eccezioni sollevabili rispetto allo stesso, ivi comprese le eccezioni di incedibilità del credito e di compensazione”;
3. “voler confermare l'inesistenza di controcrediti da portare in compensazione”;
4. “voler confermare la disponibilità a pagare alle coordinate di pagamento che verranno indicate con notifica di cessione del credito a mezzo pec, alla conclusione della cessione del credito” (cfr. doc. 3 fascicolo appellata primo grado).
La debitrice ceduta destinataria della PEC, aveva risposto alle richieste della mandataria CP_2 dichiarando “come anticipato telefonicamente, la presente per confermarsi i punti 1, 2, 3 e 4 sotto riportati” (cfr. doc. 4 ibidem).
Le richieste della CA facevano espresso riferimento al credito vantato dalla futura cedente nei confronti della in virtù di fattura emessa alla medesima data del 5 agosto 2021, Parte_2 CP_2
avente ad oggetto la fornitura di materiale in resina per l'importo complessivo di € 241.800,00 (cfr. fattura n. 32, prodotta sub doc. 2 in sede monitoria dalla cessionaria, odierna appellante).
La conferma dell'ordine di acquisto prevedeva che la consegna della merce da parte della fornitrice sarebbe dovuta avvenire “entro fine agosto”, laddove, invece, la corresponsione del prezzo Parte_2 pattuito per il materiale sarebbe dovuta avvenire entro “90 GG [giorni] TRAMITE FACTORING” (cfr. p. 2 doc. 2 cit.) ovvero entro il novembre 2021.
Come evidenziato dal giudice di primo grado, la fattura n. 32/2021, contrariamente all'ordine di acquisto, non indica alcuna data di scadenza per la consegna della merce, ma soltanto la scadenza della fattura – ovvero il termine per il pagamento, da parte della della somma portata dalla CP_2
medesima – individuata alla data del 30 novembre 2021.
La cessione del contratto si perfezionava soltanto successivamente alla dichiarazione resa dalla con la PEC del 5 agosto 2021: con missiva del successivo 6 agosto, infatti, CA aveva CP_2 comunicato alla società ceduta l'avvenuta cessione pro soluto, da parte della ed in favore Parte_2
pag. 8 dell'odierna appellante del credito portato dalla fattura n. 32/2021, ricordando alla CP_1 società ceduta di essere tenuta “con decorrenza dalla data di ricevimento della presente comunicazione di notifica – ad effettuare il pagamento dei crediti ceduti, a scadenza, unicamente nei confronti di (cfr. doc. 5 appellata). CP_1
Dalla produzione offerta agli atti del giudizio si desume, inoltre, come avesse poi Parte_2
proceduto alla consegna soltanto di parte della merce ordinata dalla cliente: di tale solo parziale adempimento dà atto, nella mail del 13 ottobre 2021, la stessa significando alla mandataria CP_2
CA il preteso mutamento della consistenza del credito di cui alla fattura in oggetto, “avendo il cedente mancato nell'esecuzione della vendita” (cfr. doc. 6 appellata).
La circostanza del parziale inadempimento della cedente fornitrice è peraltro confermata: Parte_2
i) dalla mail inoltrata alla e all'amministrazione di CA con cui, in data 18 novembre Parte_2
2021, la acclarata la consegna di soli 23.400 kg di materiale in resina in data 24 agosto 2021 CP_2
(a fronte dei 156.000 kg ordinati e di cui alla fattura n. 32), chiedeva alla fornitrice l'emissione di una nota di credito per € 205.530,00, relativa alla merce mai consegnata (cfr. doc. 8 primo grado appellata); nonché ii) dalla nota di credito n. 6/C del 18 novembre 2021 per € 205.530,00, emessa dalla Parte_2
in favore della cliente/ceduta (doc. 10 ibidem). CP_2
Tanto considerato in fatto, la Corte osserva quanto segue.
Il giudice di primo grado, nell'escludere la qualificazione in termini di ricognizione di debito della dichiarazione resa da con PEC del 5 agosto 2021, ha rilevato come, al momento CP_2 dell'accettazione della cessione, il credito non potesse ancora dirsi sorto e non vi fossero, conseguentemente, ragioni per muovere contestazioni in merito all'adempimento della prestazione, il cui termine rimaneva pendente.
Deve tuttavia rilevarsi come nell'accettare la futura cessione del credito vantato nei suoi CP_2 confronti dalla fornitrice avesse confermato “l'esistenza e la debenza del credito sotteso Parte_2 alla fattura n. 32 del 05/08/2021 emessa da […] per un importo totale di € Parte_3
241.800,00 € e scadenza il 30/11/2021”, nonché “l'inesistenza di contestazioni relative al credito oggetto di cessione e l'assenza di eccezioni sollevabili rispetto allo stesso, ivi comprese le eccezioni di incedibilità del credito e di compensazione”.
Il tenore letterale delle richieste avanzate dalla mandataria CA, che hanno trovato espressa accettazione da parte della non permettono quindi di escludere che l'affidamento sorto in CP_2
capo alla cessionaria, proprio in virtù di tale piena ed incondizionata accettazione, sia legittimo e, conseguentemente, meritevole di tutela.
Invero, la dichiarazione resa dalla debitrice ceduta pur attestando falsamente – rispetto al CP_2
successivo evolversi degli eventi – l'esistenza (attuale) del credito e l'inesistenza di contestazioni pag. 9 relative allo stesso, ha originato, in capo alla cessionaria appellante, un legittimo affidamento in merito all'esistenza, alla certezza, alla liquidità e all'esigibilità del credito medesimo.
Va del resto evidenziato come, nell'accettare preventivamente la cessione, non abbia CP_2
sollevato alcuna eccezione relativamente alla natura e alle peculiarità del credito vantato nei suoi confronti dalla cedente non avendo, in particolare, evidenziato o reso noto alcunché in Parte_2
merito ai termini contrattualmente previsti ai fini dei rispettivi adempimenti agli obblighi di consegna e di pagamento.
Risulta inoltre dagli atti del giudizio che, a séguito della preventiva accettazione della cessione da parte di la mandataria CA, nel comunicare l'avvenuta cessione pro soluto in favore CP_2
della con PEC del 6 agosto 2021 (doc. n. 5 prodotto dall'attrice in prime cure), aveva CP_1 chiesto alla ceduta se sussistessero “crediti di alcun genere vantati dalla vostra Società nei confronti del Cedente, tali che possano in qualsiasi modo pregiudicare i diritti del Cessionario”, e, in caso affermativo, “di rispondere alla presente indicandone analiticamente i relativi dettagli a pena di decadenza entro e non oltre il termine di tre giorni dal ricevimento della presente”.
A tale richiesta non aveva replicato lasciando così intendere l'inesistenza di ragioni atte a CP_2
pregiudicare l'esistenza e l'entità del credito di solo successivamente alla cessione, in data Parte_2
13 ottobre 2021, la stessa aveva comunicato il preteso ridimensionamento del credito, in ragione del parziale adempimento della cedente e ciò addirittura oltre il termine finale stabilito per la Parte_2
consegna delle merci da parte di Parte_2
Ed invero, sotto tale profilo, l'interpretazione dell'accettazione incondizionata della cessione da parte di deve muoversi nel solco tracciato dall'art. 1248 c.c. che, in tema di cessione del credito, CP_2 esclude che il debitore che abbia accettato, come nel caso di specie, “puramente e semplicemente la cessione” possa opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
A conforto della legittimità dell'affidamento riposto dalla cessionaria sull'esistenza del credito acquisito da depone l'ulteriore circostanza, già evidenziata dal primo giudice, della Parte_2
mancata indicazione, nella fattura n. 32 caricata sulla piattaforma CA e recante il credito contestato (contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellata), del termine per la consegna della merce, termine invero individuato – peraltro genericamente – soltanto nell'ambito della conferma dell'ordine ricevuta da CP_2
Se ne desume che la cessionaria, nel partecipare all'asta per l'aggiudicazione del credito recato dalla fattura caricata in piattaforma, potesse avere contezza soltanto della scadenza per l'adempimento dell'obbligo di pagamento gravante sulla ma non anche dei termini previsti per la consegna CP_2
della merce da parte della cedente Parte_2
In altri termini, avrebbe potuto pretendersi maggior cautela da parte della cessionaria soltanto laddove pag. 10 la fattura avesse recato anche il termine previsto per l'adempimento dell'obbligazione gravante sulla cedente: solo in tal caso, infatti, la avrebbe potuto avere consapevolezza di acquistare un CP_1
credito relativo ad un contratto non ancora adempiuto – oltre che dal lato del debitore ceduto – anche dal lato del cedente, imponendosi conseguentemente in capo alla medesima un dovere di maggior prudenza nella definizione della cessione.
Ne deriva che l'affidamento riposto dalla cessionaria sull'esistenza del credito – affidamento fondato, del resto, non soltanto sull'accettazione preventiva resa dalla società ceduta, ma altresì sul sottoscritto contratto di adesione alla piattaforma CA, in virtù del quale i crediti trattabili sulla Piattaforma dovevano risultare certi, liquidi ed esigibili alla data di scadenza indicata in fattura (cfr. art. 4 – p. 10 doc. 13 appellante) – non possa in alcun modo essere minato dal successivo parziale inadempimento della cedente.
A fronte della preventiva accettazione all'operazione traslativa del credito, infatti, l'appellata, pur contestando l'esistenza del credito, non ha dimostrato che di tale circostanza la cessionaria potesse effettivamente avvedersi al momento del perfezionamento della cessione.
La condotta di inadempimento da parte della cedente, del resto, è maturata in un momento posteriore al perfezionamento della cessione, rispetto alla quale, peraltro, la debitrice ceduta aveva già prestato piena e incondizionata adesione, garantendo, peraltro, esistenza ed esigibilità del credito: se ne desume che le conseguenze negative della mancata consegna di parte della merce oggetto della fattura recante il credito ceduto, da parte della cedente, non possano gravare sulla posizione del cessionario, non potendosi far ricadere su quest'ultimo, che ha confidato sul nomen verum assicuratogli dal cedente, e sulle rassicurazioni espresse dal debitore ceduto, le conseguenze di una condotta contraria a diligenza sia da parte del cedente, ed altresì del debitore ceduto, nella stipulazione dell'operazione traslativa del credito.
Va rimarcato, infatti, che a norma dell'art. 1266 primo comma c.c. il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al momento della cessione e resta sempre “obbligato per il fatto proprio”, mentre, laddove si riconoscesse alla cessionaria appellante la sola somma dovuta dalla ceduta CP_2
per la merce effettivamente consegnata dalla cedente (all'esito della emissione, da parte di Parte_2
quest'ultima, di nota di credito per valore corrispondente alla merce non consegnata), si finirebbe ugualmente per permettere all'inadempimento della cedente-fornitrice – inadempimento di cui la cessionaria, per quanto già ampiamente argomentato, non poteva essere a conoscenza – di pregiudicare il legittimo affidamento riposto dalla nell'esistenza del credito ceduto, CP_1
garantito dalla medesima cedente, dalla piattaforma Cash.me, ed incondizionatamente riconosciuto dal debitore ceduto.
Il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata,
pag. 11 deve essere quindi confermato, impregiudicata la risoluzione delle ulteriori pendenze relative al rapporto contrattuale tra e la cedente nell'ambito del quale potranno trovare spazio CP_2 Parte_2
le rivendicazioni relative al mancato adempimento della cedente alle obbligazioni assunte.
Dall'accoglimento dell'appello consegue l'assorbimento dell'ulteriore doglianza proposta dall'appellante, con cui è stata reiterata la domanda di risarcimento del danno già svolta in via subordinata nel primo grado di giudizio.
Conclusioni e spese.
In conclusione, l'appello svolto da deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata CP_1
sentenza, il decreto ingiuntivo n. 12872/2022, emesso in data 29 luglio 2022 dal Tribunale di Milano, deve essere confermato.
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono regolamentante ex art. 91 c.p.c., e poste a carico della in favore dell'appellante CP_2 CP_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (valore indicato in € 241.800,00), all'attività istruttoria effettivamente espletata, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello formulato da ei confronti di Controparte_1 CP_2
2) per l'effetto, in riforma della sentenza R.G. n. 6115/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18 luglio 2023, conferma il decreto ingiuntivo n. 12872/2022, emesso in data 29 luglio 2022 dal
Tribunale di Milano, essendo debitrice dell'intera somma portata dal predetto CP_2
decreto nei confronti di Controparte_1
3) condanna l pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, CP_2 che liquida, in favore di in complessivi € 24.094,00 (di cui € 14.103,00 Controparte_1 per il primo grado di giudizio;
ed € 9.991,00 per il presente grado di appello) per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri pag. 12 Il Presidente
Domenico Bonaretti
pag. 13
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2645/2023 promosso da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Giovanni Moreni (C.F.:
; PEC: e dall'avv. Federico C.F._1 Email_1
Mattavelli (C.F.: PEC: ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Milano (MI), Via Freguglia n. 2
APPELLANTE
Nei confronti di
C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Paolo La Manna (C.F.:
; PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 Email_3
studio in Padula (SA), in via Nazionale n. 127
APPELLATA
pag. 1 OGGETTO: Parte_1
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, accertati i fatti esposti ed esaminati i documenti prodotti, respinta ogni contraria istanza e domanda, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano:
- nel merito, accogliere l'appello di ed in riforma della sentenza n. 6115/2023 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Milano, respingere l'opposizione di e confermare pertanto il decreto CP_2 ingiuntivo opposto (decreto n. 12872/2022 emesso dal Tribunale di Milano);
- condannare in ogni caso la a pagare a l'importo di € 241.800,00 oltre agli CP_2 Controparte_1 interessi moratori ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza della fattura n. 32 del 5.8.2021 all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per CP_2
“IN VIA PRELIMINARE:
-. accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc e, in ogni caso, per i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare la improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
IN VIA PRINCIPALE:
-. rigettare l'appello principale proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per tutto quanto gradatamente esposto nel presente atto, con conferma della sentenza appellata.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Salvo ogni diritto”.
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
La (d'ora in poi solo aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Controparte_1 CP_1
Milano decreto ingiuntivo n. 12872/2022, emesso in data 29 luglio 2022, nei confronti della società
a responsabilità limitata (d'ora in avanti solo per un credito di € 241.800,00. CP_2 CP_2
pag. 2 A fondamento della pretesa monitoria, la ricorrente esponeva:
− di aver aderito, in qualità di cessionaria acquirente dei crediti, alla piattaforma on line gestita dalla società CA s.r.l. (d'ora in poi CA), che consente a società e altre persone giuridiche di cedere, a titolo oneroso, i propri crediti commerciali attraverso un meccanismo di asta competitiva tra potenziali acquirenti (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio);
− di aver acquistato, in data 6 agosto 2021, tramite la piattaforma CA, un credito commerciale vantato dall'aderente (di seguito, semplicemente, Parte_2
nei confronti della in virtù di fattura, n. 32, emessa in data 5 agosto 2021, con Parte_2 CP_2 scadenza il 30 novembre 2021, per l'importo di € 241.800,00 (doc. 2 ibidem);
− che detta cessione era stata previamente accettata dalla nell'ambito della corrispondenza CP_2
intercorsa tra questa e il gestore CA: in particolare, la società ricorrente rilevava che il 5 agosto 2021, data di emissione della fattura n. 32/2021 e di suo caricamento sulla piattaforma informatica da parte della CA aveva chiesto alla debitrice di confermare l'esistenza Parte_2 del suo debito nei confronti della cedente fornitrice, l'inesistenza di contestazioni relative al medesimo e di accettare preventivamente la sua cessione;
la aveva risposto con PEC del CP_2
medesimo 5 agosto 2021, riconoscendo il debito nei confronti della fornitrice portato Parte_2
dalla fattura n. 32 (cfr. doc. 3) senza riserve e/o eccezioni;
− che la cessione del credito in favore della era stata notificata alla ceduta CP_1 CP_2
immediatamente dopo il perfezionamento della cessione, avvenuto in data 6 agosto 2021;
− che il credito, pur garantito come certo, liquido ed esigibile, e nonostante il suo espresso ed incondizionato riconoscimento da parte della società debitrice ceduta, era rimasto insoluto.
Si opponeva al decreto ingiuntivo così ottenuto la debitrice deducendo come la CP_2 Parte_2
avesse consegnato soltanto parte della merce ordinata, ed eccependo, quindi, la parziale inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 32/2021, per grave inadempimento della fornitrice cedente.
Rilevava l'opponente di aver trattenuto l'importo di € 36.270,00 a titolo di corrispettivo per la merce effettivamente consegnata “quale eccezione di inadempimento”, avendo la medesima “sempre avuto il primario interesse di ricevere la merce di cui alla somministrazione per intero e procedere al relativo pagamento” (cfr. p. 9 atto di opposizione a d.i.).
L'opponente chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di Parte_2
ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento, con condanna della stessa al pagamento dell'importo ingiunto.
La concludeva, quindi, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione CP_2
della sua provvisoria esecutività.
pag. 3 Si costituiva in giudizio l'opposta contestando le censure addotte dalla debitrice ceduta CP_1
ed insistendo per il rigetto della proposta opposizione.
Il giudice di primo grado, rigettata la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti della società cedente del credito non qualificabile come litisconsorte necessaria, rinviava la Parte_2 causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza svolgimento di attività istruttoria.
Con sentenza n. 6115/2023, pubblicata in data 18 luglio 2023, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il d. i. n. 12872/2022 ottenuto da CP_2 CP_1 condannando quest'ultima alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'opponente.
In motivazione, il giudice di prime cure:
− escludeva che, al momento dell'emissione della fattura n. 32, la società opponente avrebbe potuto eccepire la mancata consegna della merce, in quanto la conferma d'ordine in suo possesso – a differenza della corrispondente fattura caricata sulla piattaforma CA – individuava il termine dell'adempimento dell'obbligo di consegna della merce nella fine del mese di agosto;
− conseguentemente, escludeva che l'accettazione della cessione del credito effettuata dall'opponente con PEC del 5 agosto 2021 potesse considerarsi come riconoscimento di debito, o che la medesima potesse comportare la rinuncia ad ogni eccezione nei confronti della cessionaria: ciò in quanto, al momento dell'accettazione, da parte del ceduto, dell'operazione traslativa, il credito non poteva ancora dirsi sorto e non vi erano, conseguentemente, ragioni per muovere contestazioni in merito all'adempimento della prestazione, il cui termine era ancora pendente;
l'accettazione doveva piuttosto considerarsi una dichiarazione di scienza;
− rilevava come la debitrice ceduta avesse comunicato alla cessionaria CP_2 CP_1
l'inadempimento della cedente – tramite PEC indirizzata alla mandataria di quest'ultima CA
– non appena lo stesso si era verificato, ovvero in data 13 ottobre 2021 (doc. 6 fascicolo primo grado appellata);
− ammetteva l'opponibilità, da parte del cessionario, delle stesse eccezioni opponibili al cedente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1248 e 1263 c.c.;
− escludeva che, a fronte delle risultanze probatorie acquisite in atti, il credito oggetto del contratto di adesione stipulato dalla cessionaria potesse considerarsi “esistente, certo, liquido ed esigibile alla data di scadenza” e che si riferisse “a prestazioni effettivamente e puntualmente eseguite, nel rispetto delle modalità contrattuali pattuite con ciascun debitore”, come richiesto dall'art. 11, par.
8, n. (5.iii) del contratto di adesione;
− escludeva la rilevanza, in sede di opposizione, dell'affidamento riposto dalla cessionaria nella certezza, liquidità ed esigibilità del credito cedutole dalla inerendo tale affidamento ai Parte_2
rapporti intercorrenti tra cedente e cessionaria, anche alla luce dell'art. 11, par. 3, n. (3.iii) del pag. 4 contratto di adesione, secondo il quale “il Credito è liquido ed esigibile alla data di scadenza indicata nella fattura oggetto di cessione, e che non è oggetto di intervenuta o potenziale contestazione da parte del Ceduto e riferito a forniture di beni ovvero erogazione di prestazioni puntualmente eseguite”;
− escludeva altresì che l'opponente potesse essere condannata al pagamento della minor somma derivante dalla differenza tra l'importo portato dalla fattura azionata e la nota di credito successivamente emessa dalla cedente a storno della medesima fattura, in assenza di una Parte_2
domanda di condanna in tal senso da parte della cessionaria opposta;
− condannava alla rifusione delle spese di lite. CP_1
IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la cessionaria del credito
[...]
, chiedendone la riforma e, per l'effetto, la conferma del d. i. n. 12878/2022 e, in ogni CP_1
caso, la condanna della al pagamento, a proprio favore, dell'importo di € 241.800,00 oltre CP_2
interessi e spese.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure con tre motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura di ricognizione di debito dell'accettazione espressa in data 5 agosto 2021 dalla debitrice ceduta al gestore della piattaforma CA. CP_2
In particolare, nella prospettazione della cessionaria, la società appellata, con la PEC del 5 agosto
2021, avrebbe confermato, incondizionatamente e senza riserve, l'esistenza e la debenza del credito sotteso alla fattura n. 32 emessa da nonché l'inesistenza di contestazioni relative al credito Parte_2
oggetto di cessione e di eventuali controcrediti da portare in compensazione: tale dichiarazione, secondo l'appellante, costituendo accettazione della cessione del credito, non sarebbe una semplice dichiarazione di scienza, ma un riconoscimento di debito verso il nuovo creditore.
Peraltro, la dichiarazione di disponibilità, da parte della debitrice, a pagare alle coordinate di pagamento indicate dal gestore della piattaforma, contenuta nella medesima PEC del 5 agosto, avrebbe permesso di qualificare il riconoscimento come titolato, coerentemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito.
2. Con il secondo motivo di doglianza, la cessionaria ha lamentato la violazione, da parte del giudice di primo grado, degli artt. 1260 ss. c.c. L'appellante ha eccepito l'inopponibilità, nei suoi confronti, della risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura originante il credito oggetto della cessione, anzitutto a fronte della incondizionata accettazione e dei plurimi riconoscimenti forniti dalla società ceduta. pag. 5 L'inopponibilità deriverebbe altresì dal fatto che l'inadempimento, con conseguente risoluzione e storno della fattura recante il credito ceduto, sarebbe intervenuto in un momento successivo al perfezionamento della cessione, avvenuto il 6 agosto 2021: in tal senso, le circostanze successive alla cessione riguarderebbero solo il rapporto contrattuale tra ceduto e cedente, cui rimarrebbe estraneo il cessionario, con conseguente errore del Tribunale nell'attribuire efficacia, nei confronti dell'appellante, all'inadempimento della e alla conseguente risoluzione parziale della Parte_2
fornitura, intervenuta tra e Parte_2 CP_2
3. Con il terzo motivo di gravame, si è doluta dell'omessa valutazione, da parte del CP_1
Tribunale di Milano, della domanda risarcitoria proposta in via subordinata in sede di opposizione, per il denegato caso di accoglimento dell'opposizione a d. i. avanzata da CP_2
In particolare, la società appellante ha evidenziato la contrarietà a buona fede del comportamento di che, dovendo conoscere la regolamentazione del proprio rapporto contrattuale con CP_2 Parte_2
– e, quindi, anche l'esistenza del termine di adempimento dell'obbligo di consegna delle merci –, avrebbe dovuto comunicare tale termine alla cessionaria del credito in sede di accettazione dell'operazione traslativa.
In tal senso, la stessa avrebbe indotto all'acquisto del credito, affermando la sua CP_2 CP_1 esigibilità, l'inesistenza di eccezioni e contestazioni sollevabili e la propria disponibilità a pagare il credito portato dalla fattura. L'appellante ha quindi prospettato l'esistenza di uno schema illecito derivante dalla collusione tra la società cedente e la ceduta, odierna appellata, finalizzato a pregiudicare il terzo cessionario.
Si è costituita nel procedimento di impugnazione la contestando l'ammissibilità e la CP_2 fondatezza dell'appello proposto da e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, la società appellata:
− ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., a fronte della genericità delle censure mosse dalla controparte alla decisione del Tribunale, concretantesi in una mera richiesta di riesame integrale della controversia;
− ha escluso che la consegna della merce dedotta nella fattura n. 32 fosse avvenuta prima della cessione del relativo credito (cfr. doc. 1 appellante), rilevando come la cessionaria potesse avvedersi del termine di consegna della merce dal corpo della fattura, reperibile sulla piattaforma CA;
− ha escluso, nel merito, la fondatezza del primo motivo di appello, qualificando l'accettazione della cessione di cui alla PEC del 5 agosto 2021, coerentemente a quanto rilevato dal
Tribunale, come dichiarazione di scienza;
pag. 6 − ha ritenuto infondato il secondo motivo di gravame, rilevando di aver eccepito alla mandataria CA la mancata consegna della merce di cui alla fattura n. 32/2021 con comunicazione PEC del 13 ottobre 2021 e di aver nuovamente denunciato, direttamente alla cessionaria l'inadempimento della cedente con successiva PEC del 3 CP_1 Parte_2
dicembre 2021 (cfr. doc. 6 primo grado appellata);
− ha eccepito la mancata coltivazione, nell'ambito del giudizio di opposizione, della domanda di risarcimento del danno, svolta dalla nella propria comparsa di costituzione CP_1
e non richiamata né negli scritti conclusivi, né nella successiva precisazione delle conclusioni della controparte. L'appellata ha comunque contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, richiamando, sul punto, le argomentazioni spese dal Tribunale in merito alla possibilità, per la cessionaria, di far valere l'affidamento riposto sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito nei confronti della cedente quale causa di inadempimento del contratto di cessione.
All'udienza del 28 febbraio 2024, il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 19 marzo
2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica.
In detta udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 348bis c.p.c. dall'appellata deve ritenersi superata sin dal momento in cui il Consigliere istruttore ha CP_2 disposto il rinvio della causa all'udienza del 19 marzo 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. Va ricordato infatti che l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza (fissando l'udienza di rimessione in decisione o, come avveniva nel regime previgente, di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/16).
Non può parimenti trovare accoglimento l'ulteriore eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 342
c.p.c. dalla stessa parte appellata, risultando l'appello articolato in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierna appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal D.Lgs. n.
149/2002.
Tanto premesso, proseguendo nel merito dell'appello, la Corte osserva come i primi due motivi di pag. 7 censura mossi dall'appellante si prestino ad una trattazione congiunta. CP_1
La questione principale posta al Collegio dalla attiene alla natura ed agli effetti da CP_1
riconoscersi alla dichiarazione con cui la in data 5 agosto 2021, aveva risposto a mezzo di CP_2
posta elettronica certificata alle richieste della società CA, mandataria della cedente Parte_2
In particolare, con PEC del medesimo 5 agosto, la gestrice della piattaforma di factoring aveva chiesto alla futura società ceduta di:
1. “voler confermare l'esistenza e la debenza del credito sotteso alla fattura n. 32 del 05/08/2021 emessa da […] per un importo totale di 241.800,00 € e scadenza il Parte_3
30/11/2021”;
2. “voler confermare l'inesistenza di contestazioni relative al credito oggetto di cessione e l'assenza di eccezioni sollevabili rispetto allo stesso, ivi comprese le eccezioni di incedibilità del credito e di compensazione”;
3. “voler confermare l'inesistenza di controcrediti da portare in compensazione”;
4. “voler confermare la disponibilità a pagare alle coordinate di pagamento che verranno indicate con notifica di cessione del credito a mezzo pec, alla conclusione della cessione del credito” (cfr. doc. 3 fascicolo appellata primo grado).
La debitrice ceduta destinataria della PEC, aveva risposto alle richieste della mandataria CP_2 dichiarando “come anticipato telefonicamente, la presente per confermarsi i punti 1, 2, 3 e 4 sotto riportati” (cfr. doc. 4 ibidem).
Le richieste della CA facevano espresso riferimento al credito vantato dalla futura cedente nei confronti della in virtù di fattura emessa alla medesima data del 5 agosto 2021, Parte_2 CP_2
avente ad oggetto la fornitura di materiale in resina per l'importo complessivo di € 241.800,00 (cfr. fattura n. 32, prodotta sub doc. 2 in sede monitoria dalla cessionaria, odierna appellante).
La conferma dell'ordine di acquisto prevedeva che la consegna della merce da parte della fornitrice sarebbe dovuta avvenire “entro fine agosto”, laddove, invece, la corresponsione del prezzo Parte_2 pattuito per il materiale sarebbe dovuta avvenire entro “90 GG [giorni] TRAMITE FACTORING” (cfr. p. 2 doc. 2 cit.) ovvero entro il novembre 2021.
Come evidenziato dal giudice di primo grado, la fattura n. 32/2021, contrariamente all'ordine di acquisto, non indica alcuna data di scadenza per la consegna della merce, ma soltanto la scadenza della fattura – ovvero il termine per il pagamento, da parte della della somma portata dalla CP_2
medesima – individuata alla data del 30 novembre 2021.
La cessione del contratto si perfezionava soltanto successivamente alla dichiarazione resa dalla con la PEC del 5 agosto 2021: con missiva del successivo 6 agosto, infatti, CA aveva CP_2 comunicato alla società ceduta l'avvenuta cessione pro soluto, da parte della ed in favore Parte_2
pag. 8 dell'odierna appellante del credito portato dalla fattura n. 32/2021, ricordando alla CP_1 società ceduta di essere tenuta “con decorrenza dalla data di ricevimento della presente comunicazione di notifica – ad effettuare il pagamento dei crediti ceduti, a scadenza, unicamente nei confronti di (cfr. doc. 5 appellata). CP_1
Dalla produzione offerta agli atti del giudizio si desume, inoltre, come avesse poi Parte_2
proceduto alla consegna soltanto di parte della merce ordinata dalla cliente: di tale solo parziale adempimento dà atto, nella mail del 13 ottobre 2021, la stessa significando alla mandataria CP_2
CA il preteso mutamento della consistenza del credito di cui alla fattura in oggetto, “avendo il cedente mancato nell'esecuzione della vendita” (cfr. doc. 6 appellata).
La circostanza del parziale inadempimento della cedente fornitrice è peraltro confermata: Parte_2
i) dalla mail inoltrata alla e all'amministrazione di CA con cui, in data 18 novembre Parte_2
2021, la acclarata la consegna di soli 23.400 kg di materiale in resina in data 24 agosto 2021 CP_2
(a fronte dei 156.000 kg ordinati e di cui alla fattura n. 32), chiedeva alla fornitrice l'emissione di una nota di credito per € 205.530,00, relativa alla merce mai consegnata (cfr. doc. 8 primo grado appellata); nonché ii) dalla nota di credito n. 6/C del 18 novembre 2021 per € 205.530,00, emessa dalla Parte_2
in favore della cliente/ceduta (doc. 10 ibidem). CP_2
Tanto considerato in fatto, la Corte osserva quanto segue.
Il giudice di primo grado, nell'escludere la qualificazione in termini di ricognizione di debito della dichiarazione resa da con PEC del 5 agosto 2021, ha rilevato come, al momento CP_2 dell'accettazione della cessione, il credito non potesse ancora dirsi sorto e non vi fossero, conseguentemente, ragioni per muovere contestazioni in merito all'adempimento della prestazione, il cui termine rimaneva pendente.
Deve tuttavia rilevarsi come nell'accettare la futura cessione del credito vantato nei suoi CP_2 confronti dalla fornitrice avesse confermato “l'esistenza e la debenza del credito sotteso Parte_2 alla fattura n. 32 del 05/08/2021 emessa da […] per un importo totale di € Parte_3
241.800,00 € e scadenza il 30/11/2021”, nonché “l'inesistenza di contestazioni relative al credito oggetto di cessione e l'assenza di eccezioni sollevabili rispetto allo stesso, ivi comprese le eccezioni di incedibilità del credito e di compensazione”.
Il tenore letterale delle richieste avanzate dalla mandataria CA, che hanno trovato espressa accettazione da parte della non permettono quindi di escludere che l'affidamento sorto in CP_2
capo alla cessionaria, proprio in virtù di tale piena ed incondizionata accettazione, sia legittimo e, conseguentemente, meritevole di tutela.
Invero, la dichiarazione resa dalla debitrice ceduta pur attestando falsamente – rispetto al CP_2
successivo evolversi degli eventi – l'esistenza (attuale) del credito e l'inesistenza di contestazioni pag. 9 relative allo stesso, ha originato, in capo alla cessionaria appellante, un legittimo affidamento in merito all'esistenza, alla certezza, alla liquidità e all'esigibilità del credito medesimo.
Va del resto evidenziato come, nell'accettare preventivamente la cessione, non abbia CP_2
sollevato alcuna eccezione relativamente alla natura e alle peculiarità del credito vantato nei suoi confronti dalla cedente non avendo, in particolare, evidenziato o reso noto alcunché in Parte_2
merito ai termini contrattualmente previsti ai fini dei rispettivi adempimenti agli obblighi di consegna e di pagamento.
Risulta inoltre dagli atti del giudizio che, a séguito della preventiva accettazione della cessione da parte di la mandataria CA, nel comunicare l'avvenuta cessione pro soluto in favore CP_2
della con PEC del 6 agosto 2021 (doc. n. 5 prodotto dall'attrice in prime cure), aveva CP_1 chiesto alla ceduta se sussistessero “crediti di alcun genere vantati dalla vostra Società nei confronti del Cedente, tali che possano in qualsiasi modo pregiudicare i diritti del Cessionario”, e, in caso affermativo, “di rispondere alla presente indicandone analiticamente i relativi dettagli a pena di decadenza entro e non oltre il termine di tre giorni dal ricevimento della presente”.
A tale richiesta non aveva replicato lasciando così intendere l'inesistenza di ragioni atte a CP_2
pregiudicare l'esistenza e l'entità del credito di solo successivamente alla cessione, in data Parte_2
13 ottobre 2021, la stessa aveva comunicato il preteso ridimensionamento del credito, in ragione del parziale adempimento della cedente e ciò addirittura oltre il termine finale stabilito per la Parte_2
consegna delle merci da parte di Parte_2
Ed invero, sotto tale profilo, l'interpretazione dell'accettazione incondizionata della cessione da parte di deve muoversi nel solco tracciato dall'art. 1248 c.c. che, in tema di cessione del credito, CP_2 esclude che il debitore che abbia accettato, come nel caso di specie, “puramente e semplicemente la cessione” possa opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
A conforto della legittimità dell'affidamento riposto dalla cessionaria sull'esistenza del credito acquisito da depone l'ulteriore circostanza, già evidenziata dal primo giudice, della Parte_2
mancata indicazione, nella fattura n. 32 caricata sulla piattaforma CA e recante il credito contestato (contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellata), del termine per la consegna della merce, termine invero individuato – peraltro genericamente – soltanto nell'ambito della conferma dell'ordine ricevuta da CP_2
Se ne desume che la cessionaria, nel partecipare all'asta per l'aggiudicazione del credito recato dalla fattura caricata in piattaforma, potesse avere contezza soltanto della scadenza per l'adempimento dell'obbligo di pagamento gravante sulla ma non anche dei termini previsti per la consegna CP_2
della merce da parte della cedente Parte_2
In altri termini, avrebbe potuto pretendersi maggior cautela da parte della cessionaria soltanto laddove pag. 10 la fattura avesse recato anche il termine previsto per l'adempimento dell'obbligazione gravante sulla cedente: solo in tal caso, infatti, la avrebbe potuto avere consapevolezza di acquistare un CP_1
credito relativo ad un contratto non ancora adempiuto – oltre che dal lato del debitore ceduto – anche dal lato del cedente, imponendosi conseguentemente in capo alla medesima un dovere di maggior prudenza nella definizione della cessione.
Ne deriva che l'affidamento riposto dalla cessionaria sull'esistenza del credito – affidamento fondato, del resto, non soltanto sull'accettazione preventiva resa dalla società ceduta, ma altresì sul sottoscritto contratto di adesione alla piattaforma CA, in virtù del quale i crediti trattabili sulla Piattaforma dovevano risultare certi, liquidi ed esigibili alla data di scadenza indicata in fattura (cfr. art. 4 – p. 10 doc. 13 appellante) – non possa in alcun modo essere minato dal successivo parziale inadempimento della cedente.
A fronte della preventiva accettazione all'operazione traslativa del credito, infatti, l'appellata, pur contestando l'esistenza del credito, non ha dimostrato che di tale circostanza la cessionaria potesse effettivamente avvedersi al momento del perfezionamento della cessione.
La condotta di inadempimento da parte della cedente, del resto, è maturata in un momento posteriore al perfezionamento della cessione, rispetto alla quale, peraltro, la debitrice ceduta aveva già prestato piena e incondizionata adesione, garantendo, peraltro, esistenza ed esigibilità del credito: se ne desume che le conseguenze negative della mancata consegna di parte della merce oggetto della fattura recante il credito ceduto, da parte della cedente, non possano gravare sulla posizione del cessionario, non potendosi far ricadere su quest'ultimo, che ha confidato sul nomen verum assicuratogli dal cedente, e sulle rassicurazioni espresse dal debitore ceduto, le conseguenze di una condotta contraria a diligenza sia da parte del cedente, ed altresì del debitore ceduto, nella stipulazione dell'operazione traslativa del credito.
Va rimarcato, infatti, che a norma dell'art. 1266 primo comma c.c. il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al momento della cessione e resta sempre “obbligato per il fatto proprio”, mentre, laddove si riconoscesse alla cessionaria appellante la sola somma dovuta dalla ceduta CP_2
per la merce effettivamente consegnata dalla cedente (all'esito della emissione, da parte di Parte_2
quest'ultima, di nota di credito per valore corrispondente alla merce non consegnata), si finirebbe ugualmente per permettere all'inadempimento della cedente-fornitrice – inadempimento di cui la cessionaria, per quanto già ampiamente argomentato, non poteva essere a conoscenza – di pregiudicare il legittimo affidamento riposto dalla nell'esistenza del credito ceduto, CP_1
garantito dalla medesima cedente, dalla piattaforma Cash.me, ed incondizionatamente riconosciuto dal debitore ceduto.
Il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata,
pag. 11 deve essere quindi confermato, impregiudicata la risoluzione delle ulteriori pendenze relative al rapporto contrattuale tra e la cedente nell'ambito del quale potranno trovare spazio CP_2 Parte_2
le rivendicazioni relative al mancato adempimento della cedente alle obbligazioni assunte.
Dall'accoglimento dell'appello consegue l'assorbimento dell'ulteriore doglianza proposta dall'appellante, con cui è stata reiterata la domanda di risarcimento del danno già svolta in via subordinata nel primo grado di giudizio.
Conclusioni e spese.
In conclusione, l'appello svolto da deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata CP_1
sentenza, il decreto ingiuntivo n. 12872/2022, emesso in data 29 luglio 2022 dal Tribunale di Milano, deve essere confermato.
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono regolamentante ex art. 91 c.p.c., e poste a carico della in favore dell'appellante CP_2 CP_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (valore indicato in € 241.800,00), all'attività istruttoria effettivamente espletata, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello formulato da ei confronti di Controparte_1 CP_2
2) per l'effetto, in riforma della sentenza R.G. n. 6115/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18 luglio 2023, conferma il decreto ingiuntivo n. 12872/2022, emesso in data 29 luglio 2022 dal
Tribunale di Milano, essendo debitrice dell'intera somma portata dal predetto CP_2
decreto nei confronti di Controparte_1
3) condanna l pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, CP_2 che liquida, in favore di in complessivi € 24.094,00 (di cui € 14.103,00 Controparte_1 per il primo grado di giudizio;
ed € 9.991,00 per il presente grado di appello) per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri pag. 12 Il Presidente
Domenico Bonaretti
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