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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17772/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 17772 dell'anno 2017
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , con l'Avv. GIACOBINA Parte_2 P.IVA_1
ROBERTO
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore,
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, con l'avv. RICUPERATI ANDREA
CONVENUTE
OGGETTO: contratto di cessione d'azienda – risarcimento danni – pagamento somme rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
“Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Pagina 1 - Preso atto della sentenza n. 27/2015 emessa dal Tribunale di Torino prima sezione civile in data
02.01.2015, pubblicata in data 07.01.2015, dichiarativa della risoluzione per inadempimento contrattuale della scrittura privata 19 gennaio 2012 per fatto e colpa esclusivi di e CP_3 di e della successiva decisione n. 263/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Torino CP_1
e della sentenza numero 6156/2023 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione - seconda sezione civile in data in data 22.09.2022 e pubblicata in data 01.03.2023,
- Dichiarare tenute e condannare in via solidale e/o alternativa e/o concorrente e/o pro quota,
e al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, derivati a CP_3 CP_1
nella misura di euro 63.446,01 (50.000,00 + 13.446,01) o quella veriore Parte_1 accertanda, in misura maggiore o minore, in via equitativa ex art. 1223 c.c., oltre interessi ex art.
1284, IV comma c.c., e derivati a nella misura di euro 50.000,00 Parte_2
o quella veriore accertanda, in misura maggiore o minore, in via equitativa ex art. 1223 c.c. oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. ed accessori d'uso.
- Dichiarare tenute e condannare, in via solidale e/o alternativa e/o concorrente e/o pro-quota,
e al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, derivati a CP_3 CP_1
ed a nella misura di euro 911.995,90 o a Parte_1 Parte_2 quella veriore accertanda, anche in via equitativa ex art. 1223 c.c., oltre interessi ed accessori
d'uso.
Con vittoria di compenso e spese processuali tutte, oltre cpa ed iva.”
Per le parti convenute:
“Voglia l'adìto Tribunale ordinario di Torino, contrariis reiectis e previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;
in via pregiudiziale e principale, dichiarare improponibili – per violazione del divieto di frazionamento della tutela processuale – le domande tutte delle parti attrici;
In subordine:
- in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società e/o comunque il difetto in capo ad essa della titolarità del Parte_3 rapporto sostanziale azionato in giudizio, nonché – limitatamente alle domande indicate in comparsa di risposta 29.11.2017 (pagg. da 17 a 19 e da 21 a 24) – la carenza di legittimazione attiva della sig.ra e/o sostanziale azionato in giudizio, conseguentemente Parte_1 respingendo le domande proposte da costoro nei confronti di e Controparte_4 [...]
; Controparte_1
Pagina 2 - nel merito, rigettare integralmente – in quanto infondate in fatto e in diritto – tutte le domande formulate dalle attrici contro le convenute, assolvendo e Controparte_4
da ogni avversaria pretesa;
Controparte_1
- in ogni caso, condannare la e la sig.ra – Parte_3 Parte_1 in via fra loro solidale – a rifondere a ed a Controparte_1 Controparte_4
i compensi di avvocato e le spese processuali inerenti al presente giudizio, oltre
[...] rimborso forfetizzato ex art. 1310 L. n. 247/2012 (nella misura del 15% stabilita dall'art. 22 D.M.
Giustizia n. 55/2014), contributo integrativo (4%) e I.V.A. (se non Controparte_5 detraibile) di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 14.7.2017, e la società Parte_1 [...]
( di seguito per brevità ) convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_3 [...]
e la società semplice, chiedendone – previo espletamento di Controparte_1 CP_4 consulenza tecnica contabile – la condanna, in forza della sentenza n. 27/2015 del Tribunale di
Torino dichiarativa della risoluzione per inadempimento del contratto del 19.1.2012 e della sentenza n. 263/2017 della Corte d'Appello di Torino di parziale rigetto dell'impugnazione proposta avverso detta pronuncia, “al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, derivati a , Parte_1 nella misura di euro 63.446,01 (50.000,00+13.446,01) o quella veriore accertanda, in misura maggiore o minore, in via equitativa ex art. 1223 c.c., oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. ed
a nella misura di euro 50.000,00 o quella veriore accertanda, Parte_2 in misura maggiore o minore, in via equitativa ex art. 1223 c.c., oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. ed accessori d'uso”, nonché “al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, derivati
a ed a nella misura di euro 911.995,90 o Parte_1 Parte_2 quella veriore accertanda, oltre interessi ed accessori d'uso”; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese processuali.
In particolare, esponevano che:
- con scrittura del 19 gennaio 2012 – controfirmata per accettazione dai legali rappresentanti delle società e – aveva proposto (sotto CP_1 CP_1 CP_4 Parte_1 condizione dell'approvazione da parte della banca mutuante) di acquistare un immobile con destinazione d'uso commerciale, ubicato a Rivoli (TO), il terreno agricolo confinante (da adibire a parcheggio), di proprietà della e l'attività di ristorazione (comprensiva CP_4 dei relativi cespiti) esercitata in loco e di proprietà della Controparte_1
- il prezzo globale pattuito per la compravendita dei beni immobili e la cessione del ramo d'azienda ammontava a € 1.200.000,00, da pagarsi:
Pagina 3 a) per € 220.000,00, mediante trasferimento della proprietà (in permuta) di un appartamento – con annesso box-auto - sito a Rivoli, via Gatti n. 34/f;
b) per € 100.000,00, mediante trapasso della titolarità dell'azienda costituita da una pizzeria esercitata a Rivoli, viale Colli n. 1, libera da pesi e vincoli e con certificato fiscale negativo;
c) per € 610.878,00, mediante accollo (a partire dalla rata in scadenza il 10.2.2012) del mutuo ipotecario a suo tempo erogato dal a Controparte_6 CP_4
d) per € 149.122,00, mediante emissione di n. 52 cambiali dell'importo unitario di € 5.000,00 cadauna e di una di € 4.122,00, la prima delle quali con scadenza al 30.5.2012;
e) per il residuo (€ 120.000,00) in denaro, da corrispondersi – al netto della caparra - entro il 19 marzo 2012;
- il contratto preliminare di compravendita di immobili e ramo aziendale avrebbe dovuto essere stipulato entro il 19.3.2012, mentre nei 30 giorni successivi sarebbe stato sottoscritto il contratto definitivo (con spese, imposte e tasse a carico dell'acquirente); la relativa immissione nel possesso dei beni sarebbe avvenuta entro il 1° maggio 2012;
- con atto a rogito del notaio in data 14.4.2012 Persona_1 Persona_2 titolare della pizzeria di Rivoli, aveva ceduto - previo assenso di (che a lui lo Parte_3 aveva venduto riservandosi la proprietà) – detto compendio aziendale a 2010 s.r.l., CP_1 dopo che aveva provveduto a sanare la morosità (€ 13.059,84) accumulata Controparte_7 dal verso il proprietario dei locali condotti in locazione ( ) e a Per_2 Persona_3 corrispondere allo stesso una buonauscita di € 11.941,96; Per_2
- il 10.7.2012 aveva contestato alle convenute di non aver ricevuto la Parte_1 documentazione attestante la legittimità amministrativa degli immobili, in mancanza della quale non sarebbe stata possibile la stipula del contratto preliminare né di quello definitivo di compravendita, ed il 5 ottobre 2012 aveva fatto valere la risoluzione dell'accordo del
19.1.2012 esigendo la restituzione della caparra ed il rimborso degli acconti (€ 53.570,00) sino ad allora versati;
- con atto di citazione del 4.2.2013 e la Parte_1 Controparte_7 Parte_3 avevano evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la e la Controparte_1 CP_4
domandando testualmente di: “dichiarare risolta la lettera di impegno 19 gennaio 2012
[...] per fatto e colpa esclusivi di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e/o in persona del legale rappresentante pro tempore;
Accertata e CP_3 dichiarata l'esclusiva responsabilità di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e/o in persona del legale rappresentante pro CP_3
Pagina 4 tempore, per l'omessa successiva conclusione dell'affare, sia quanto alla sottoscrizione del contratto preliminare che quanto alla sottoscrizione del contratto definitivo, per i motivi di cui in atti, Ordinare, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, a in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la dismissione dell'azienda costituita dal complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande corrente in Rivoli (TO) via Colli n. 1, Dichiarare tenuta e condannare, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a trasferire in capo alla società in persona dei Parte_3 legali rappresentanti pro tempore, e , l'azienda di cui al capo Parte_2 Controparte_7 che precede, Dichiarare tenuta e condannare, a titolo restitutorio e/o risarcitorio,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di CP_1
Euro 35.000,00 a favore di e di cui alle somme versate per l'acquisto Controparte_7 della pizzeria stessa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio determinato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/02, dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in atti,
Dichiarare tenute e condannare, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore al pagamento, in solido, della somma di euro 33.570,00 a favore della sig.ra oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al Parte_1 saggio determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in atti, Dichiarare tenute e condannare, a titolo restitutorio e/o risarcitorio,
in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o in Controparte_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido, della somma di euro 10.000,00 a favore di , quale somma versata per il titolo in atti e di Parte_1 cui alla lettera di impegno 19.01.2012 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio determinato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002, dalla domanda al soddisfo. Con riserva di ripetere i danni conseguenti al mancato perfezionamento della proposta di cui alla lettera d'impegno 19.1.2012 con separato giudizio.”; il tutto con vittoria di onorari e spese (oltre accessori).”;
- tale procedimento, nel quale e si erano ritualmente costituite Controparte_1 CP_4 resistendo alle pretese avversarie, era stato definito dal Tribunale con sentenza n. 27/2015 con il seguente dispositivo: “Dichiara la risoluzione della scrittura 19.1.12 per fatto e colpa di parte convenuta;
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire e ritrasferire l'azienda per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande corrente in Rivoli (TO) via Colli n. 1 in capo alla società
Pagina 5 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_3
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1
la somma di euro 35.000,00 oltre interessi legali dal 14.3.12 al saldo;
Controparte_7
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, a pagare a
[...] Parte_1 la complessiva somma di euro 53.500,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, a CP_4 rimborsare a parte attrice le spese del giudizio, che liquida in euro 30.104,67, oltre iva, contributi fase di studio, euro 3.563,00 per la fase introduttiva, euro 12.000,00 per la fase istruttoria, euro 61.98 per spese imponibili, euro 79,60 per spese esenti ed il resto per la fase decisoria.”;
- le parti vittoriose, previa notifica di titolo esecutivo e precetto, avevano instaurato l'espropriazione presso terzi nei confronti di e quella immobiliare nei Controparte_1 confronti di CP_4
- e avevano proposto appello avverso la sentenza n. 27/2015 Controparte_1 CP_4 dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, la quale – dopo aver sospeso con ordinanza, limitatamente alla somma di € 10.000,00, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato – con sentenza n. 263/2017 (emessa in data 27.1.2017 e pubblicata il successivo
3 febbraio 2017) così aveva statuito nel merito: “definitivamente pronunciando;
a) In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla e dalla nei Controparte_1 CP_4 confronti di e della avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_7 Parte_3
27\2015, pubblicata il 7 gennaio 2015, del Tribunale di Torino ed in parziale riforma di tale sentenza, che conferma nel resto;
b) Condanna la e la , in via Controparte_1 CP_4 solidale, al pagamento in favore di della somma di € 43.500,00=, oltre ad Parte_1 interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
c) Condanna la e Controparte_1 la a rifondere alla parte appellata le spese di entrambi i gradi liquidate come CP_4 da motivazione in complessivi € 30.104,67= quanto al primo grado ed € 13.635,00= quanto al grado di appello, oltre a rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA.”;
- il 21 settembre 2016 e avevano presentato domanda di Parte_1 Parte_3 mediazione per le causali attualmente oggetto del contendere, ma la relativa procedura si era conclusa con esito negativo per mancata partecipazione delle parti invitate.
Tanto premesso, hanno dedotto che le pronunce di risoluzione della scrittura del 19.1.2012 e i conseguenti effetti restitutori non hanno ristorato integralmente i pregiudizi subiti e derivati
Pagina 6 dall'inadempimento delle convenute, permanendo i danni patrimoniali di danno emergente e lucro cessate non oggetto di domanda nel giudizio instaurato nel 2013 e rispetto ai quali era stata fatta espressa riserva di successiva azione. In particolare, hanno allegato che la società era stata Pt_2 costituita proprio al fine di avviare l'attività di ristorazione oggetto del contratto per cui i costi Per_ sostenuti per il conferimento dell'incarico all'arch. al notaio rogante e al legale nonché per i numerosi sopralluoghi eseguiti presso l'immobile avrebbero dovuto essere rimborsati a titolo di risarcimento, per l'ammontare complessivo di 13.446,01.
Hanno, altresì, chiesto, sempre a titolo di risarcimento del danno emergente, il “mancato guadagno Part sofferto dalla società allorchè nel dare in permuta la propria attività di pizzeria… CP_8 quale conto prezzo, e persa definitivamente la suddetta attività in quanto a terzi trasferita – con impossibilità di “retrocederla” in via restitutoria per effetto della dichiarata risoluzione contrattuale – per il periodo dal 14.3.2012, data in cui si perfezionava l'atto di cessione
d'azienda…a, quantomeno, il 7.1.2015, data di deposito della sentenza…”; il danno è stato quantificato in € 113.446,01, di cui € 63.446,01 in favore di e il residuo in favore Parte_1
Part della U'.
Hanno, infine, chiesto il riconoscimento del danno da lucro cessante integrato dall'utile che la PartContr società all'uopo costituita, avrebbe potuto conseguire esercitando l'attività di ristorazione oggetto del contratto risolto nel periodo dal settembre 2012 – data di presunta apertura dell'attività
– fino al settembre 2015, data in cui dopo la sentenza di primo grado, avrebbe effettivamente potuto PartContr prendere avvio l'attività di “non presso i locali di Via Rivalta”. Il danno è stato quantificato in € 888.780,90, utilizzando come parametro di riferimento l'utile operativo dell'Agriturismo Cascina Scola s.r.l. – presso cui i e la lavoravano come Pt_2 Parte_1 collaboratori dal 2010 - sul presupposto del trasferimento dell'intero parco clienti di detta attività presso la costituenda attività di ristorazione, applicata una riduzione prudenziale del 30% per perdita di clientela. Part Hanno allegato quale ulteriore voce di danno per lucro cessante in capo alla U il mancato guadagno nel periodo tra la cessione in permuta della pizzeria in favore di e la perdita CP_1 definitiva di sfruttamento commerciale conseguente alla cessione d'azienda posta in essere da CP_1
in favore di terzi, quantificato in € 23.215,00 corrispondente alla media ponderata del periodo
[...] dell'utile operativo della pizzeria negli anni 2005/2006/2007.
Hanno evidenziato la distinzione tra il rimedio risarcitorio azionato in via autonoma rispetto all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. già proposta con giudizio instaurato nel 2013.
e si costituivano in giudizio, eccependo in via Controparte_1 CP_4 preliminare, l'improponibilità/inammissibilità/improcedibilità della domanda e, nel merito,
Pagina 7 l'infondatezza della stessa. In particolare, evidenziavano, in via pregiudiziale di rito, la necessità di sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulla risoluzione (con gli annessi effetti restitutori) per inadempimento del contratto oggetto della scrittura 19.1.2012. Nel merito, eccepivano la carenza di legittimazione ad agire e titolarità sostanziale della posizione soggettiva della l'inesistenza dei danni lamentati;
Parte_3
l'avversario abuso dello strumento processuale per frazionamento delle azioni giudiziarie intentate.
La giudice che precedeva la scrivente, con ordinanza del 22.12.2017 sospendeva il processo ex art. 295 c.p.c.
La Corte di Cassazione con provvedimento n. 6156/2023 del 22.9.2022, pubblicato l'1.3.2023, respingeva il ricorso e la e hanno riassunto la causa con ricorso Parte_3 Parte_1 depositato il 25 maggio 2023, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
e si sono costitute in giudizio reiterando le difese già svolte. Controparte_1 CP_4
***
Sull'eccezione di improponibilità della domanda per abuso dello strumento processuale.
Le parti convenute hanno sollevato la questione della improponibilità della domanda risarcitoria deducendo che la parte attrice avrebbe agito con separate azioni per ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento e il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento stesso, così frazionando i crediti vantati e derivanti dalle azioni restitutoria e risarcitoria, con conseguente abuso del processo.
Nella comparsa conclusionale, le convenute hanno, altresì, specificato che, in realtà, l'azione risarcitoria sarebbe già stata azionata, seppur parzialmente, nell'ambito del primo processo instaurato nel 2013 e definito con la sentenza del Tribunale di Torino n. 27/2015; in tale sede, difatti, la parte attrice aveva già richiesto la condanna delle convenute “a titolo restitutorio e/o risarcitorio” di “cinque diverse somme di danaro”, formulando riserva “di ripetere gli ulteriori danni conseguenti al mancato perfezionamento della proposta di cui alla lettera di impegno
19.01.2012 con separato giudizio”.
L'eccezione deve essere respinta.
Sotto il primo profilo, occorre premettere che la disciplina dettata dall'art. 1453 c.c. delinea un modello di tutela completo in favore della parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive prevedendo plurimi rimedi: l'azione di adempimento, l'azione di risoluzione per inadempimento e l'azione risarcitoria.
Pagina 8 Mentre l'azione di adempimento e quella di risoluzione danno luogo a un concorso alternativo di rimedi, in parte tra loro surrogabili, con il solo limite della seconda parte del secondo comma (posto che "non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione"), la domanda di risarcimento può, a scelta dell'interessato, essere proposta insieme con quella di adempimento o di risoluzione o in maniera del tutto autonoma rispetto a entrambe.
La pretesa risarcitoria è distinta e autonoma rispetto all'eventuale domanda di risoluzione, differenziandosi da essa sia per petitum e causa petendi, sia in quanto, a differenza della domanda restitutoria, non è consequenziale a quella di risoluzione del contratto. Difatti, solo la domanda di restituzione, e non anche la domanda di risarcimento del danno, è propriamente accessoria alla domanda di risoluzione. “Soltanto la prima, infatti, pur essendo autonoma nell'oggetto (petitum), costituisce un effetto legale dello scioglimento del sinallagma contrattuale, avendo il proprio titolo immediato nell'effetto giuridico (recuperatorio ex tunc delle prestazioni eseguite) che forma oggetto della domanda principale di risoluzione. Questo rapporto di consequenzialità logico-giuridica manca con riguardo all'azione risarcitoria, la quale non solo non presuppone il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, ma neppure, a maggior ragione, il suo accoglimento (Sez. 3^ 10 giugno 1998, n. 5774; Sez. 3^ 23 luglio 2002, n. 10741; Sez. 1^ 27 ottobre
2006, n. 23273)” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8510/2014).
Posto, pertanto, che debba ammettersi la proponibilità disgiunta dell'azione di risoluzione e dell'azione di risarcimento del danno pur fondate entrambe sul disposto dell'art. 1453 c.c. e superato così il primo profilo di improponibilità sollevato dalla parte convenuta, occorre vagliare se, nel caso di specie, si sia verificato un abusivo frazionamento del credito risarcitorio nei termini su indicati.
Ritiene questo Tribunale che la risposta debba essere negativa.
Nel giudizio instaurato nel 2013, al di là della terminologia utilizzata nella redazione dell'atto di citazione e, segnatamente, dell'inserimento nelle conclusioni del titolo “risarcitorio” in aggiunta o alternativa con quello “restitutorio”, nonché della riserva di ripetizione degli “ulteriori danni” conseguiti all'inadempimento contrattuale, è stata in realtà proposta esclusivamente l'azione di risoluzione, con contestuale richiesta delle conseguenziali pronunce restitutorie, mentre non è stata formulata alcuna domanda di risarcimento del danno.
La qualificazione della domanda è un'attività riservata al giudice che ha il potere dovere di inquadrare la fattispecie concreta sottoposta al suo esame e procedere all'operazione di sussunzione nella fattispecie astratta, pronunciandosi nei limiti della domanda effettivamente proposta, nel
Pagina 9 rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nella fattispecie in oggetto, dall'esame congiunto dell'atto introduttivo del giudizio R.G. n. 5180/2013 e dal contenuto della sentenza n. 27/2015 emerge chiaramente che le uniche domande proposte e, quindi, prese in esame dal Tribunale siano state quelle di risoluzione per inadempimento e quella restitutoria, mentre alcuna pronuncia è stata emessa rispetto ad alcuna domanda risarcitoria, proprio perché non proposta. Il Tribunale, difatti, nel merito ha esaminato la “domanda di risoluzione” (capo 6) e “le domande restitutorie” (capo 7); null'altro, a conferma del fatto che, in realtà, non è stato allegato né richiesto in tale giudizio alcun danno derivante dall'inadempimento, avendo la parte attrice fatto espressa riserva di agire per il risarcimento in separato giudizio.
In ogni caso, occorre altresì considerare che, posto che il danno scaturente dalla rimozione degli effetti del contratto corrisponde alla differenza tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a ritrarre (cfr. Sez. 2^ 24 maggio
1978, n. 2599; Sez. 3^ 7 maggio 1982, n. 2850; Sez. Un. 25 luglio 1994, n. 6938; Sez. 2^ 7 febbraio
1998, n. 1298; Sez. 2^ 30 agosto 2012, n. 14714), non è infrequente che al momento della proposizione della domanda di risoluzione, il creditore adempiente non abbia contezza della sussistenza, della natura e dell'entità di tutti i possibili danni scaturiti dall'esito negativo dell'operazione contrattuale rimasta irrealizzata. Taluni danni, difatti, possono manifestarsi successivamente all'instaurazione del giudizio per ottenere la risoluzione, oppure possono aggravarsi o consolidarsi nelle more del processo o prodursi ex novo per fatti nuovi sopravvenuti;
è evidente che in tal caso, anche laddove fosse stata proposta una domanda risarcitoria unitamente a quella di risoluzione e restituzione – come prospettato da parte convenuta - non sarebbe precluso al creditore inadempiente danneggiato agire in separato giudizio per il risarcimento di tali voci di danno, ove non più proponibili nel giudizio già in corso.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della Parte_2
Sul punto la parte convenuta ha dedotto che la non avendo Parte_2 sottoscritto né essendo parte contraente della scrittura provata del 19.1.2012 intercorsa unicamente con non sarebbe titolare né del diritto azionato né del rapporto sostanziale posto a Parte_1 fondamento della pretesa giudiziale, non potendo, dunque, né in astratto né in concreto, esigere il risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal citato contratto, rispetto al quale è soggetto terzo del quale ha promesso ex art. 1381 c.c. il Parte_1 fatto del trasferimento in permuta dell'azienda – pizzeria di Rivoli, quale parte del prezzo di acquisto.
Pagina 10 Occorre premettere che l'eccezione va vagliata con riguardo alle singole domande risarcitorie proposte da parte attrice, tenendo conto di quanto già statuito nel giudizio presupposto (definito con sentenza passata in giudicato all'esito del rigetto del ricorso per Cassazione) che ha respinto l'eccezione già formulata rispetto alla domanda di risoluzione e restitutoria sulla base delle seguenti motivazioni. Con la pronuncia di primo grado, il Tribunale ha ritenuto che “l'adempimento della predetta scrittura richiedeva…una pluralità di atti collegati che coinvolgevano anche soggetti terzi
(e che, per quanto riguarda la pizzeria, vi hanno dato esecuzione)”. Con la pronuncia d'appello la
Corte, nel confermare il rigetto dell'eccezione e precisando che la cessione dell'azienda di cui era titolare la “rappresentava una delle modalità di pagamento del corrispettivo previste Parte_3 nella suddetta scrittura, accettata dalle cedenti e anche concretamente attuata” ha ritenuto
“evidente la legittimazione attiva della poiché, essendo stata chiesta la risoluzione del Parte_3 contratto 19 gennaio 2012 (in forza del quale… essa aveva ceduto a Roma 2010 l'azienda che costituiva parte del prezzo), proprio lei era legittimata a chiederne il ri-trasferimento, cosa che invece non avrebbe potuto fare la . Parte_1
Ciò posto, al netto della logica e giuridica conseguenzialità della infondatezza dell'eccezione di legittimazione alla proposizione della domanda risarcitoria laddove sia stata statuita l'infondatezza dell'eccezione rispetto alla domanda di risoluzione, appare evidente che proprio la titolarità in capo alla dell'attività di pizzeria trasferita in permuta alla Parte_2 CP_1
in esecuzione del contratto risolto, fondi la legittimazione di quest'ultima alla domanda
[...] risarcitoria conseguente all'inadempimento del contratto, avendo la Parte_2 dato esecuzione a una delle prestazioni ivi dedotte, sebbene soggetto terzo rispetto al
[...] contratto, e avendo, pertanto, subito le conseguenze negative derivate da tale trasferimento in permuta.
La domanda risarcitoria formulata da ha, difatti, ad oggetto: - Parte_2 il mancato guadagno sofferto nel dare in permuta l'attività di pizzeria, nel periodo che va dalla cessione in permuta (14.3.2012) al 7.1.2015, data di deposito della sentenza di primo grado e per la perdita definitiva di sfruttamento commerciale conseguente alla cessione di azienda posta in essere da in favore di terzi;
- il mancato guadagno costituito dall'utile operativo che avrebbe CP_1 potuto conseguire esercitando l'attività di ristorazione oggetto della cessione. Rispetto a entrambe le domande la legittimazione attiva è evidentemente sussistente in quanto la prima domanda ha ad oggetto proprio i danni derivanti dal mancato esercizio della pizzeria di cui la era titolare (nei Pt_3 termini che di seguito si esporranno), per cui è l'unico soggetto legittimato ad agire per i danni connessi al trasferimento;
la seconda domanda attiene alla perdita delle opportunità di guadagno connesse all'esercizio della acquisenda attività di ristorazione che, secondo la prospettazione attorea
Pagina 11 – rispetto alla quale va valutata la legittimazione – avrebbe dovuto essere esercitata dalla società stessa appositamente costituita.
Sulle domande formulate da Parte_1
In primo luogo va esaminata la domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute da per realizzare l'acquisto dell'attività di ristorazione comprensiva dei cespiti della Parte_1
2010 di cui alla scrittura privata risolta, così quantificate: - € 1.700 per l'incarico conferito al CP_1 legale avv. Peirani;
- € 420,00 per le spese di protesto cambiario;
- € 2.192,96 per le spese Per_2 notarili per la costituzione della per un totale di € 4.312,96, Parte_2
“oltre interessi calcolati in ragion del 7% annuo su tre anni, per complessivi € 13.446,01, ovvero con interessi computati ex art. 1284 IV comma , c.c.”.
Sul punto, parte convenuta ha eccepito la totale carenza di prova degli esborsi effettuati, della pertinenza delle spese sostenute con la realizzazione dell'operazione commerciale e della legittimazione attiva di a chiederne il rimborso. Parte_1
L'eccezione va accolta. Al netto di ogni considerazione sulla riferibilità causale delle spese indicate alla vicenda contrattuale in oggetto, non è stata fornita alcuna prova della sussistenza ed entità delle stesse e del soggetto che le abbia effettivamente sostenute. Difatti, sebbene risulti dagli atti Per_ l'attività svolta dal Notaio , dall'arch. e dai legali che si sono susseguiti nella gestione Per_1 della vicenda, non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa delle spese asseritamente sostenute, quali fatture, bonifici, ricevute di avvenuto pagamento o anche solo parcelle dei professionisti incaricati;
tutta documentazione agevolmente reperibile e che la parte avrebbe dovuto produrre a dimostrazione del danno emergente asseritamente subito. Trattandosi di un danno patrimoniale certo nella sua entità e agevolmente comprovabile, non è applicabile neanche il disposto dell'art. 1226 c.c.
La domanda risarcitoria per tali voci di danno va, pertanto, respinta.
In secondo luogo, deve essere respinta la richiesta di risarcimento del danno pari a € 63.446,01, qualificato da parte attrice sempre quale “danno emergente”. In base a quanto allegato dalla stessa parte attrice in atto di citazione, tale danno sarebbe costituito dal “mancato guadagno sofferto dalla società allorchè, nel dare in permuta la propria attività di pizzeria in Rivoli, Via Colli Parte_3
1, quale conto prezzo, e persa definitivamente tale attività in quanto a terzi trasferita …per il periodo dal 14.03.2012..a quanto meno il 07.01.2025, data di deposito della sentenza che ha previsto ed inserito nella condanna gli effetti restitutori della dichiarazione di risoluzione contrattuale. Detto danno può essere quantificato nella misura di euro 113.446,01”.
Pagina 12 La domanda, così come formulata, oltre a risultare poco comprensibile sia sotto il profilo della identificazione del danno richiesto sia sotto il profilo della quantificazione, deve essere respinta quanto a per difetto di titolarità del diritto azionato. Parte_1
In primo luogo, occorre rilevare che il danno richiesto viene contraddittoriamente qualificato come
“danno emergente” avente ad oggetto “il mancato guadagno sofferto” per la perdita definitiva dell'attività di pizzeria. L'allegazione del danno è, in realtà, incongruente e contraddittoria in quanto da un lato parte attrice indica quale soggetto che ha subito detto “mancato guadagno” solo la e dall'altro chiede il risarcimento anche per Parte_2 Parte_1 indicando una quantificazione complessiva di € 113.446,01, senza specificare in alcun modo a cosa corrisponda tale somma e senza fornire alcun elemento per comprendere né come si sia pervenuti alla suddetta quantificazione, né come sia stata operata la suddivisione del danno tra le parti, né in cosa consista effettivamente detto danno.
La domanda non è stata chiarita neanche nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. per divenire ancora più enigmatica in comparsa conclusionale laddove la parte attrice ha chiesto nella parte motiva dell'atto la restituzione della somma di € 100.000 quale controvalore dell'attività di pizzeria ceduta in permuta e successivamente trasferita a terzi e, dall'altro, ha richiamato le conclusioni già rassegnate, in cui non vi è traccia di tale domanda. Per inciso, va evidenziato che anche le conclusioni rassegnate con le note scritte depositate hanno ad oggetto le domande originariamente proposte e non anche quella di restituzione dell'importo di € 100.000,00.
Sul punto pare opportuno chiarire che detta domanda, ferma la scarna e contraddittoria allegazione e la conseguente difficoltà di intellegibilità, debba essere qualificata come domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, disciplinata dall'art. 2038 c.c., avendo ad oggetto il controvalore dell'attività di pizzeria definitivamente persa poiché ceduta a terzi dalla nelle more del CP_1 processo “presupposto” di primo grado definito con la sentenza del Tribunale di Torino n. 27/2015 che ha disposto, quale effetto restitutorio della pronuncia di risoluzione, la condanna di CP_1 alla restituzione della attività di pizzeria in favore di Parte_2 obbligazione rimasta ineseguita per impossibilità della “retrocessione” della stessa poiché definitivamente alienata a terzi.
L'inquadramento della domanda come ripetizione dell'indebito, sebbene parte attrice abbia inteso precisare che la domanda proposta in questo giudizio è di natura esclusivamente risarcitoria, discende sia dalla descrizione dell'oggetto del petitum, come sopra riportato, sia dal fatto che la parte stessa indica quale unico soggetto che avrebbe sofferto il “mancato guadagno” da perdita definitiva della pizzeria nella sia, infine, dal fatto che il Parte_2 danno (vero e proprio) da mancato guadagno per non aver potuto disporre ed esercitare l'attività di
Pagina 13 pizzeria nel periodo che va dalla cessione in permuta alla sentenza del 2015 è stato oggetto di ulteriore richiesta risarcitoria, quantificata nell'ulteriore importo di € 23.215,00 (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione); per cui ove si trattasse di una domanda di natura risarcitoria, si verterebbe in un'ipotesi di duplicazione della medesima domanda con una diversa quantificazione. Infine,
l'importo di € 113.446,01 appare compatibile con il controvalore della pizzeria quale desumibile dalla quantificazione in € 100.000 del valore della permuta di cui alla scrittura privata del 19.1.2012
(oltre interessi nel frattempo maturati), tanto più che l'importo di cui si chiede la condanna in favore della è di € 50.000, pari al 50% del suddetto importo. Parte_2
Così riqualificata la domanda, è evidente che, come già statuito dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza richiamata, è priva di legittimazione attiva rispetto a tale domanda. Sul
Parte_1 punto è sufficiente rilevare che la condanna restitutoria avente ad oggetto l'azienda in oggetto è stata pronunciata solo in favore della e non anche di Parte_2 [...] che è priva di titolo per richiederla. In sede di appello, è stato ulteriormente precisato che
Parte_1 non avrebbe potuto agire per chiedere il ri-trasferimento del bene: “Appare, quindi,
Parte_1 evidente, la legittimazione attiva della poiché, essendo stata chiesta la risoluzione del Parte_3 contratto 19 gennaio 2012 (in forza del quale, … essa aveva ceduto a 2010 l'azienda che CP_1 costituiva parte del prezzo), proprio lei era legittimata a chiederne il ri-trasferimento cosa che, invece, non avrebbe potuto fare ).
Parte_1
Ne consegue che la domanda deve essere respinta per difetto di titolarità di ad Parte_1 azionare il diritto alla ripetizione dell'indebito conseguente alla risoluzione.
Sulle domande proposte da Parte_2
La medesima domanda appena esaminata è stata proposta anche dalla Parte_2
per il minor importo di € 50.000, verosimilmente corrispondente al 50% del valore
[...] dell'attività di somministrazione di cibi e bevande esercitata in Rivoli Via Colli n.1 (pizzeria), come quantificato dalle parti nella scrittura privata del 19.1.2012, oggetto di risoluzione.
Ferma la qualificazione della domanda nei termini già indicati, ossia quale domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2038 c.c. conseguente alla pronuncia di risoluzione e all'impossibilità di conseguire la restituzione dell'azienda in quanto alienata a terzi, si osserva quanto segue.
In via generale, va rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. 15 gennaio 2018, n. 715; Cass. 6 giugno 2017, n. 14013; Cass. 7 febbraio 2011, n.
Pagina 14 2956; Cass. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27334). In particolare, secondo quanto è stato precisato dalle Sezioni Unite, l'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, nella cui motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi: Cass. 1° agosto 2001, n. 10498; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252; Cass. 13 aprile 1995, n. 4268).
In virtù della disciplina dettata dall'art. 1458 c.c. e degli obblighi restitutori conseguenti alla pronuncia di risoluzione, l'accipiens è, dunque, obbligato a restituire il bene in natura e, nel caso di impossibilità della riconsegna, a corrisponderne il controvalore in denaro, secondo i dettami di cui agli artt. 2037 e 2038 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18185 del 25/08/2014).
La corresponsione del controvalore in denaro del bene, quale prestazione per equivalente, è dunque possibile solo ove sia divenuta impossibile la restituzione in natura della cosa, come è avvenuto nella fattispecie in esame.
L'azienda ceduta in permuta alla con contratto del 14.3.201 è stata, difatti, alienata a CP_1 terzi con contratto del 3.12.2013 (la circostanza è pacifica e risulta dalla visura prodotta sub doc. n.
16, benchè non siano note le condizioni di cessione e il ricavato della stessa).
Ciò posto, in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, pur avendo la parte attrice già agito per la restituzione dell'azienda e ottenuto la pronuncia di condanna richiesta nell'ambito del giudizio “presupposto”.
Difatti, da un lato la domanda qui formulata è distinta dalla domanda restitutoria connessa alla pronuncia di risoluzione in quanto presuppone l'inadempimento dell'obbligo restitutorio derivante dal venire meno ex tunc degli effetti del contratto e, dall'altro, come dedotto dalla stessa parte convenuta, discende dal passaggio in giudicato della pronuncia suddetta, tanto che il presente giudizio è stato sospeso in attesa della definizione del giudizio presupposto (cfr. pag. 19 della comparsa “…chiunque avanzi pretese risarcitorie derivanti dalla mancata restituzione dell'azienda dovrebbe dapprima attendere il passaggio in giudicato della pronuncia (costitutiva) di risoluzione della scrittura 19.1.2012, dopodichè esperire la suddetta iniziativa di rilascio coattivo ex art. 605 e ss. c.p.c. ed infine – in caso di esito negativo di tale azione – dare prova del reale valore del compendio aziendale in discussione”).
Sebbene, dunque, debba considerarsi ammissibile, in caso di alienazione a terzi in corso di causa del bene oggetto della domanda restitutoria, la conversione, nell'ambito del medesimo procedimento,
Pagina 15 della domanda stessa in domanda di ripetizione del controvalore del bene venduto, il mancato esercizio di tale facoltà non preclude la possibilità per la parte rimasta privata del bene ceduto di agire in separato giudizio ai sensi dell'art. 2038 c.c.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'impossibilità giuridica di ottenere la restituzione in natura dell'attività di pizzeria discende dalla avvenuta cessione a terzi già dal 3.12.2013, atteso che ai sensi dell'.art. 1458 c.c. la risoluzione del contratto produce effetti retroattivi solamente nei confronti delle parti contraenti e non nei confronti dei terzi, i diritti dei quali vengono fatti salvi.
Detta impossibilità non è un elemento costitutivo del diritto nascente dall'indebito, ma viene in rilievo come fatto modificativo del contenuto della prestazione dell'obbligato, sicché si atteggia come eccezione in senso proprio, con onere della prova a carico dell'obbligato medesimo.
Sotto tale profilo, va disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la carenza di prova da parte dell'attrice di aver tentato il recupero forzoso della materiale disponibilità dell'azienda.
La cessione di un bene mobile, peraltro, è una vicenda inerente alla sfera del detentore, il quale soltanto la conosce o è in grado di conoscerla;
“addossarne la dimostrazione ad un soggetto diverso, quale condizione per il riconoscimento del suo diritto, si tradurrebbe nella elisione del diritto stesso, o quantomeno ne renderebbe arduo l'esercizio. L'indicato onere della prova non può essere invertito solo perché il "solvens", presupponendo la perdita del bene e prefigurandosi
l'eccezione dell'avversario, agisca chiedendo direttamente l'equivalente in denaro.
In tale caso, lo "accipiens" potrà contrastare la pretesa, deducendo l'attuale esistenza e restituibilità della cosa, ma non limitarsi a serbare il silenzio sulla sua sorte e pretendere che la parte istante la scopra e la dimostri, dovendosi considerare detto silenzio, con la mancata offerta in restituzione, come equipollente rispetto alla formulazione di quell'eccezione, con piena adesione alla tesi attrice sull'impossibilità della restituzione stessa”. (cfr. Cass. n. 5512/1996).
Ciò posto, secondo il disposto dell'.art. 2038 co. 2 c.c. “chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede
o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore”; lo stato soggettivo della buona fede (sussistente al momento della ricezione della cosa poiché avvenuta in esecuzione del contratto) - e che, nel caso di risoluzione del contratto, deve consistere nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio - “viene meno dopo la domanda del solvens, essendo questo l'atto tipico che fa venir meno - secondo il dettato normativo -
l'ignoranza dell'obbligo restitutorio (domanda da intendersi riferita al primo atto di messa in mora per Sez. Un. n. 15895/2019)”. (cfr. Cass 3762/2025).
Pagina 16 Ne consegue che, configurandosi l'ipotesi di cui all'art. 2038 comma 2 c.c. avendo l'attrice chiesto la restituzione dell'azienda già con la notifica dell'atto di citazione del giudizio presupposto del
4.2.2013, la ha diritto di ottenere dalla il Parte_2 CP_1 controvalore in denaro del valore dell'azienda al momento dell'adempimento della prestazione, ossia della cessione della dazione in premuta del 14.3.2012, al fine di rendere possibile la ricostituzione della situazione patrimoniale del creditore nell'originaria consistenza (cfr. Cass. n.
9579/1992).
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, reiterate le motivazioni già sopra esposte, si osserva, altresì, che, sebbene al momento della dazione in permuta la pizzeria fosse gestita da
– al quale era stata ceduta con patto di riservato dominio con atto notarile Persona_2
11.3.2011 – la aveva, appunto, su detta azienda il diritto di Parte_2 proprietà, secondo le disposizioni di cui agli artt. 1523 e ss. c.c., tanto che ha partecipato all'atto di cessione rinunciando espressamente al diritto di riservato dominio e restituendo a tutti gli Per_2 effetti cambiari in suo possesso e a ogni ulteriore azione;
ha, dunque, piena titolarità a esercitare la domanda in oggetto.
Quanto al valore dell'azienda, come già accennato nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 10.7.2024, è sufficiente rilevare che nella scrittura privata del
19.1.2012 i contraenti hanno convenuto che l'azienda sarebbe stata ceduta in permuta a titolo di pagamento di parte del corrispettivo, valutando detta dazione rispetto al prezzo complessivo di €
1.200.000,00 di valore pari a € 100.000,000 e così attribuendo, al momento della stipula del contratto, detto valore all'azienda che avrebbe dovuto essere successivamente ceduta. A nulla rileva ai fini della quantificazione il diverso e minor valore (€ 25.000) attribuito dalle parti alla cessione nel contratto di cessione d'azienda stipulato anche con , atteso che oggetto della Persona_2 presente domanda è la ripetizione per equivalente dell'azienda ceduta per effetto dell'inadempimento e conseguente risoluzione della scrittura privata del 19.1.2012, unica che rileva ai fini della determinazione di valore in esame. L'effetto restitutorio, per equivalente, che la presente domanda mira a realizzare, ha la finalità di riportare la parte adempiente nella stessa posizione patrimoniale di cui godeva al momento della conclusione del contratto. Se, pertanto, le parti hanno valutato e pattuito all'epoca che, nell'economia del contratto stipulato il 19.1.2012, la permuta dell'azienda aveva un valore rispetto al prezzo di € 100.000,00, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che il valore della stessa fosse corrispondente a tale importo.
Pagina 17 Avendo la limitato la domanda all'importo di € 50.000, la Parte_2
“R” va, dunque, condannata al pagamento in favore di di Parte_2 detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. Cass. 4005/1968).
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, poiché l'obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta (cfr. Cass. n. n. 14289/2018).
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno avente ad oggetto il mancato guadagno subito dalla “nel periodo della cessione in permuta della Parte_2 pizzeria in favore di 2010, rapportato al … triennio 2012/2015, e la perdita definitiva di CP_1 sfruttamento commerciale conseguente alla cessione d'azienda posta in essere da a CP_1 favore di terzi”, dato anche dalla perdita definitiva dell'avviamento quantificata nell'importo di €
23.215,00, sulla base della “media ponderata del periodo dell'utile operativo degli anni
2005/2006/2007”.
La domanda, oltre a essere del tutto generica sotto il profilo della descrizione del danno allegato e dei criteri di quantificazione utilizzati per la quantificazione – nonché della totale assenza di quantificazione o di indici oggettivi in relazione alla voce di “perdita di sfruttamento commerciale –
è infondata essendo rimasta totalmente indimostrata.
Quanto alla voce di danno relativa alla perdita di “sfruttamento commerciale” nel periodo tra la cessione e la sentenza di primo grado, va in primo luogo rilevato che non è stato in alcun modo allegato in cosa sarebbe consistito detto “sfruttamento commerciale” e quale sia stata, dunque, la perdita subita, tenuto conto che, prima della permuta l'attività era esercitata da un soggetto terzo
, al quale era stata ceduta con patto di riservato dominio nel 2011. Persona_2
Sotto tale profilo, parte attrice non ha allegato, ad esempio, che ove avesse mantenuto o riottenuto l'azienda avrebbe potuto cederla nuovamente a o, eventualmente, affittarla o venderla a Per_2 terzi a un maggior valore;
né ha specificato quali fossero le condizioni della vendita con patto di riservato dominio e, dunque, quali utilità abbia perso cedendo tutti i diritti derivanti dal precedente contratto in essere, ovvero se corrispondesse un canone di locazione che avrebbe potuto Per_2 continuare a percepire nel suddetto periodo. Non vi è alcuna indicazione di alcun tipo, né sono stati offerti elementi di prova del danno asseritamente subito, non sufficientemente descritto né in alcun modo dimostrato.
Anzi, per quanto emerge dal contratto di cessione d'azienda sulla stessa gravavano debiti per l'importo di € 12193,34 e non ci erano rapporti in corso con personale dipendente;
indici certamente non sintomatici di una fiorente attività.
Pagina 18 Quanto alla domanda di risarcimento per la “perdita di avviamento”, deve ritenersi che la relativa voce di danno sia già assorbita dalla somma riconosciuta a titolo di controvalore dell'azienda, atteso che l'avviamento è una posta che compone il suddetto valore.
Sulle domande proposte congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
[...]
Parte attrice ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, la somma di €
888.780,90, corrispondente a una stima dell'utile “operativo” che la costituenda società avrebbe potuto conseguire, ove l'affare fosse stato positivamente concluso, nel triennio che va dal settembre
2012 – data in cui si sarebbe potuta avviare l'attività – al settembre 2015, data di definizione del processo di primo grado con l'emissione della sentenza di risoluzione (si precisa che l'importo di €
911.995,90, pur richiesto nelle conclusioni in favore di entrambe le parti, equivale alla somma di €
888,780 ed € 23.215,00 chiesta in favore della sola nel corso dell'atto e poi cumulata nelle Pt_3 conclusioni).
La quantificazione del danno è stata operata prendendo a riferimento “il ricavo medio e la media ponderata dei clienti serviti dall'Agriturismo Scola s.r.l., distante 1 Km circa dal nuovo sito di Via
Rivalta”, presso cui “i e la lavoravano dal 2010 quali collaboratori, in forza di Pt_2 Parte_1 contratto di somministrazione di servizi, e di cui si “sarebbero portati appresso” l'intero parco clienti, tenuto, altresì, conto che la 2010 avrebbe promesso, sempre a detta di parte attrice, un CP_1 numero di posti a sedere pari a 500, decisamente più alto di quelli di cui disponeva l'agriturismo, pari a 120.
La domanda, così come formulata, non può essere accolta.
Va premesso che la finalità del risarcimento del danno è quella di porre la parte adempiente nelle medesima situazione nella quale si sarebbe venuta a trovare ove la controparte avesse a sua volta adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto, per cui il danno scaturente dalla rimozione degli effetti del contratto è pari alla differenza tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a ritrarre (cfr. Sez. 2^ 24 maggio 1978,
n. 2599; Sez. 3^ 7 maggio 1982, n. 2850; Sez. Un. 25 luglio 1994, n. 6938; Sez. 2^ 7 febbraio 1998,
n. 1298; Sez. 2^ 30 agosto 2012, n. 14714).
Più precisamente, secondo i principi dettati dalla S.C.,“ il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità)
Pagina 19 il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”. (cfr. Cass. n. 2125/2017).
Il risarcimento del danno va, dunque, commisurato, ex art. 1223 c.c., all'incremento patrimoniale netto che la parte adempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto, escluso il pregiudizio che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
3598/2004; Cass. n. 4473/2001; Cass. n. 3750/1994).
Con specifico riguardo al risarcimento del danno imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile (oggetto insieme all'azienda della scrittura privata in esame), lo stesso si liquida nella misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene medesimo, al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito. (cfr. Cass. n. 22979/2015); si tratta, però, di una voce di danno non oggetto di domanda.
Va, ancora, premesso, con riguardo alla individuazione dell'epoca alla quale farsi riferimento per la determinazione del risarcimento, che essa va riferita al momento in cui il compratore ha proposto la domanda di risoluzione, cioè al tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo (cfr. Cass. n.
1956/2007; n. 18498/2021). Difatti, l'art. 1453 c.c. indica nella data della domanda di risoluzione il momento in cui l'altra non può più adempiere la propria obbligazione;
pertanto, da tale disposizione si deduce, da un lato, che fino alla proposizione della domanda di risoluzione il debitore può adempiere, sicché è solo con la domanda di risoluzione che il danno conseguente al mancato acquisto del bene si produce nel patrimonio del creditore e, dall'altro, che proposta la domanda di risoluzione il risolvente dimostra di non avere più interesse all'adempimento, sicché questi non potrebbe ottenere dalla risoluzione del contratto più di quanto avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto medesimo (il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che la parte avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto).
Il contraente adempiente, rinunziando (con la richiesta di risoluzione) alla pretesa di adempimento del rapporto contrattuale, non può, difatti, pretendere quell'eventuale superiore guadagno che il contratto gli avrebbe reso nel tempo successivo alla sua rinunzia (ossia alla domanda di risoluzione): l'interesse del creditore all'adempimento dopo tale momento non è suscettibile di ulteriori lesioni, non avendo egli più diritto all'esecuzione del contratto, e, per altro verso, ai fini risarcitori, non può essere assunta la violazione di un interesse alla esecuzione del contratto che
Pagina 20 vada oltre il momento in cui a tale esecuzione si è rinunziato. Ne consegue che, nella valutazione della sussistenza ed entità del danno, non può tenersi conto di quell'ulteriore lucro che il compratore, successivamente alla domanda di risoluzione, avrebbe realizzato utilizzando la prestazione rinunziata.
Nella fattispecie in esame, pertanto, il periodo da prendere in considerazione per l'accertamento della sussistenza del danno non è il triennio indicato da parte attrice, bensì l'arco temporale che va dal momento in cui l'azienda avrebbe dovuto essere consegnata alla Parte_2 per l'inizio dell'esercizio dell'attività, o meglio avrebbe potuto essere attivata (come allegato
[...] dalla stessa parte attrice) e la proposizione della domanda di risoluzione giudiziale con la notifica dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio presupposto e, dunque, il periodo che va dal settembre 2012 al 14 febbraio 2013.
Sul punto, occorre ancora premettere, sotto il profilo dell'onere probatorio, che grava sulla parte attrice ha chiede il riconoscimento del danno la relativa prova sia dell'esistenza sia dell'ammontare dello stesso, in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c. (cfr. Cass. 2020/20532; n.
2019/8571; n. 2017/22657).
Ritiene questo Tribunale che detta prova non sia stata fornita.
In primo luogo, i parametri di riferimento proposti per il calcolo del possibile utile che la società appositamente costituita avrebbe potuto ricavare Parte_2 dall'esercizio dell'attività di ristorazione oggetto della scrittura privata – ossia l'utile operativo” di una società terza (Agriturismo Scola) nell'ultimo triennio - appaiono del tutto inconferenti e inutilizzabili.
Le circostanze di fatto allegate da parte attrice a sostegno della liquidazione proposta ossia che “i
(non meglio identificati da parte attrice) lavorassero presso il suddetto agriturismo come Pt_2
“collaboratori” e che lo stesso fosse distante circa 1 km dal nuovo sito di Via Rivalta, non paiono elementi sufficienti a far ipotizzare o desumere che la nuova società avrebbe potuto realizzare il medesimo utile, sfruttando lo stesso parco clienti che frequentava l'agriturismo; si tratta di mere ipotesi e valutazioni soggettivistiche del tutto prive di riscontri oggettivi. Ciò soprattutto alla luce del fatto che l'attività acquisenda era un'altra, ossia l'attività di ristorazione già esercitata dalla
2010, motivo per cui, al fine di procedere alla quantificazione del danno, è stata disposta una CP_1 ctu estimativa con ordinanza del 21.10.2024. Il CTU nominato, tuttavia, ha ritenuto impossibile procedere all'espletamento del mandato, stante l'assenza della necessaria documentazione relativa alla (cfr. verbale di udienza del 26.11.2024 “ho esaminato gli atti di causa e la CP_1
Pagina 21 documentazione prodotta, ad eccezione degli allegati della citazione, probabilmente depositati in formato cartaceo, e ritendo che allo stato degli atti sua impossibile esperire la CTU contabile, a meno che ai sensi dell'art. 198 c.p.c le parti siano in grado di fornirmi la documentazione e segnatamente il legale di fornisca almeno i modelli Unico della società CP_1 CP_1 relativi agli anni di imposta 2012 e 2013 oggetto del quesito”).
Detta documentazione, che avrebbe potuto fornire degli elementi oggettivi per l'accertamento della sussistenza ed entità del danno, avrebbe potuto essere richiesta da parte attrice formulando un'istanza ex art. 210 c.p.c.
In assenza di prova dello stato patrimoniale e finanziario dell'acquisenda attività d'impresa e, dunque, dell'acquisizione di elementi certi su cui fondare una valutazione, necessariamente equitativa, del danno, e in assenza di ulteriori elementi idonei a procedere a tale valutazione, come ritenuto anche dal CTU all'uopo nominato, la domanda risarcitoria deve essere necessariamente respinta.
Né sussistono i presupposti per procedere a una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., atteso che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'esercizio di detto potere discrezionale dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma a un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare – circostanza che, per le esposte ragioni, non pare sussistere nel caso in esame - e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (cfr. Cass. n. 4310/2018; n. 16344/2020).
Il giudizio equitativo, difatti, non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (cfr. Cass. n. 28075/2021).
Nella fattispecie in esame, in assenza di tali elementi e della effettiva sussistenza di un danno maturato nel periodo come sopra delimitato, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M.
10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
Pagina 22 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
[...] Controparte_2 così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] della somma di € 50.000, oltre interessi legali dalla Parte_2 domanda al saldo
• Respinge le altre domande.
• Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso sulle spese generali nella misura del
15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Torino, 16 luglio 2025
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 17772 dell'anno 2017
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , con l'Avv. GIACOBINA Parte_2 P.IVA_1
ROBERTO
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore,
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, con l'avv. RICUPERATI ANDREA
CONVENUTE
OGGETTO: contratto di cessione d'azienda – risarcimento danni – pagamento somme rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
“Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Pagina 1 - Preso atto della sentenza n. 27/2015 emessa dal Tribunale di Torino prima sezione civile in data
02.01.2015, pubblicata in data 07.01.2015, dichiarativa della risoluzione per inadempimento contrattuale della scrittura privata 19 gennaio 2012 per fatto e colpa esclusivi di e CP_3 di e della successiva decisione n. 263/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Torino CP_1
e della sentenza numero 6156/2023 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione - seconda sezione civile in data in data 22.09.2022 e pubblicata in data 01.03.2023,
- Dichiarare tenute e condannare in via solidale e/o alternativa e/o concorrente e/o pro quota,
e al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, derivati a CP_3 CP_1
nella misura di euro 63.446,01 (50.000,00 + 13.446,01) o quella veriore Parte_1 accertanda, in misura maggiore o minore, in via equitativa ex art. 1223 c.c., oltre interessi ex art.
1284, IV comma c.c., e derivati a nella misura di euro 50.000,00 Parte_2
o quella veriore accertanda, in misura maggiore o minore, in via equitativa ex art. 1223 c.c. oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. ed accessori d'uso.
- Dichiarare tenute e condannare, in via solidale e/o alternativa e/o concorrente e/o pro-quota,
e al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, derivati a CP_3 CP_1
ed a nella misura di euro 911.995,90 o a Parte_1 Parte_2 quella veriore accertanda, anche in via equitativa ex art. 1223 c.c., oltre interessi ed accessori
d'uso.
Con vittoria di compenso e spese processuali tutte, oltre cpa ed iva.”
Per le parti convenute:
“Voglia l'adìto Tribunale ordinario di Torino, contrariis reiectis e previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;
in via pregiudiziale e principale, dichiarare improponibili – per violazione del divieto di frazionamento della tutela processuale – le domande tutte delle parti attrici;
In subordine:
- in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società e/o comunque il difetto in capo ad essa della titolarità del Parte_3 rapporto sostanziale azionato in giudizio, nonché – limitatamente alle domande indicate in comparsa di risposta 29.11.2017 (pagg. da 17 a 19 e da 21 a 24) – la carenza di legittimazione attiva della sig.ra e/o sostanziale azionato in giudizio, conseguentemente Parte_1 respingendo le domande proposte da costoro nei confronti di e Controparte_4 [...]
; Controparte_1
Pagina 2 - nel merito, rigettare integralmente – in quanto infondate in fatto e in diritto – tutte le domande formulate dalle attrici contro le convenute, assolvendo e Controparte_4
da ogni avversaria pretesa;
Controparte_1
- in ogni caso, condannare la e la sig.ra – Parte_3 Parte_1 in via fra loro solidale – a rifondere a ed a Controparte_1 Controparte_4
i compensi di avvocato e le spese processuali inerenti al presente giudizio, oltre
[...] rimborso forfetizzato ex art. 1310 L. n. 247/2012 (nella misura del 15% stabilita dall'art. 22 D.M.
Giustizia n. 55/2014), contributo integrativo (4%) e I.V.A. (se non Controparte_5 detraibile) di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 14.7.2017, e la società Parte_1 [...]
( di seguito per brevità ) convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_3 [...]
e la società semplice, chiedendone – previo espletamento di Controparte_1 CP_4 consulenza tecnica contabile – la condanna, in forza della sentenza n. 27/2015 del Tribunale di
Torino dichiarativa della risoluzione per inadempimento del contratto del 19.1.2012 e della sentenza n. 263/2017 della Corte d'Appello di Torino di parziale rigetto dell'impugnazione proposta avverso detta pronuncia, “al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, derivati a , Parte_1 nella misura di euro 63.446,01 (50.000,00+13.446,01) o quella veriore accertanda, in misura maggiore o minore, in via equitativa ex art. 1223 c.c., oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. ed
a nella misura di euro 50.000,00 o quella veriore accertanda, Parte_2 in misura maggiore o minore, in via equitativa ex art. 1223 c.c., oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. ed accessori d'uso”, nonché “al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, derivati
a ed a nella misura di euro 911.995,90 o Parte_1 Parte_2 quella veriore accertanda, oltre interessi ed accessori d'uso”; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese processuali.
In particolare, esponevano che:
- con scrittura del 19 gennaio 2012 – controfirmata per accettazione dai legali rappresentanti delle società e – aveva proposto (sotto CP_1 CP_1 CP_4 Parte_1 condizione dell'approvazione da parte della banca mutuante) di acquistare un immobile con destinazione d'uso commerciale, ubicato a Rivoli (TO), il terreno agricolo confinante (da adibire a parcheggio), di proprietà della e l'attività di ristorazione (comprensiva CP_4 dei relativi cespiti) esercitata in loco e di proprietà della Controparte_1
- il prezzo globale pattuito per la compravendita dei beni immobili e la cessione del ramo d'azienda ammontava a € 1.200.000,00, da pagarsi:
Pagina 3 a) per € 220.000,00, mediante trasferimento della proprietà (in permuta) di un appartamento – con annesso box-auto - sito a Rivoli, via Gatti n. 34/f;
b) per € 100.000,00, mediante trapasso della titolarità dell'azienda costituita da una pizzeria esercitata a Rivoli, viale Colli n. 1, libera da pesi e vincoli e con certificato fiscale negativo;
c) per € 610.878,00, mediante accollo (a partire dalla rata in scadenza il 10.2.2012) del mutuo ipotecario a suo tempo erogato dal a Controparte_6 CP_4
d) per € 149.122,00, mediante emissione di n. 52 cambiali dell'importo unitario di € 5.000,00 cadauna e di una di € 4.122,00, la prima delle quali con scadenza al 30.5.2012;
e) per il residuo (€ 120.000,00) in denaro, da corrispondersi – al netto della caparra - entro il 19 marzo 2012;
- il contratto preliminare di compravendita di immobili e ramo aziendale avrebbe dovuto essere stipulato entro il 19.3.2012, mentre nei 30 giorni successivi sarebbe stato sottoscritto il contratto definitivo (con spese, imposte e tasse a carico dell'acquirente); la relativa immissione nel possesso dei beni sarebbe avvenuta entro il 1° maggio 2012;
- con atto a rogito del notaio in data 14.4.2012 Persona_1 Persona_2 titolare della pizzeria di Rivoli, aveva ceduto - previo assenso di (che a lui lo Parte_3 aveva venduto riservandosi la proprietà) – detto compendio aziendale a 2010 s.r.l., CP_1 dopo che aveva provveduto a sanare la morosità (€ 13.059,84) accumulata Controparte_7 dal verso il proprietario dei locali condotti in locazione ( ) e a Per_2 Persona_3 corrispondere allo stesso una buonauscita di € 11.941,96; Per_2
- il 10.7.2012 aveva contestato alle convenute di non aver ricevuto la Parte_1 documentazione attestante la legittimità amministrativa degli immobili, in mancanza della quale non sarebbe stata possibile la stipula del contratto preliminare né di quello definitivo di compravendita, ed il 5 ottobre 2012 aveva fatto valere la risoluzione dell'accordo del
19.1.2012 esigendo la restituzione della caparra ed il rimborso degli acconti (€ 53.570,00) sino ad allora versati;
- con atto di citazione del 4.2.2013 e la Parte_1 Controparte_7 Parte_3 avevano evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la e la Controparte_1 CP_4
domandando testualmente di: “dichiarare risolta la lettera di impegno 19 gennaio 2012
[...] per fatto e colpa esclusivi di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e/o in persona del legale rappresentante pro tempore;
Accertata e CP_3 dichiarata l'esclusiva responsabilità di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e/o in persona del legale rappresentante pro CP_3
Pagina 4 tempore, per l'omessa successiva conclusione dell'affare, sia quanto alla sottoscrizione del contratto preliminare che quanto alla sottoscrizione del contratto definitivo, per i motivi di cui in atti, Ordinare, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, a in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la dismissione dell'azienda costituita dal complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande corrente in Rivoli (TO) via Colli n. 1, Dichiarare tenuta e condannare, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a trasferire in capo alla società in persona dei Parte_3 legali rappresentanti pro tempore, e , l'azienda di cui al capo Parte_2 Controparte_7 che precede, Dichiarare tenuta e condannare, a titolo restitutorio e/o risarcitorio,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di CP_1
Euro 35.000,00 a favore di e di cui alle somme versate per l'acquisto Controparte_7 della pizzeria stessa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio determinato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/02, dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in atti,
Dichiarare tenute e condannare, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore al pagamento, in solido, della somma di euro 33.570,00 a favore della sig.ra oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al Parte_1 saggio determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in atti, Dichiarare tenute e condannare, a titolo restitutorio e/o risarcitorio,
in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o in Controparte_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido, della somma di euro 10.000,00 a favore di , quale somma versata per il titolo in atti e di Parte_1 cui alla lettera di impegno 19.01.2012 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio determinato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002, dalla domanda al soddisfo. Con riserva di ripetere i danni conseguenti al mancato perfezionamento della proposta di cui alla lettera d'impegno 19.1.2012 con separato giudizio.”; il tutto con vittoria di onorari e spese (oltre accessori).”;
- tale procedimento, nel quale e si erano ritualmente costituite Controparte_1 CP_4 resistendo alle pretese avversarie, era stato definito dal Tribunale con sentenza n. 27/2015 con il seguente dispositivo: “Dichiara la risoluzione della scrittura 19.1.12 per fatto e colpa di parte convenuta;
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire e ritrasferire l'azienda per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande corrente in Rivoli (TO) via Colli n. 1 in capo alla società
Pagina 5 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_3
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1
la somma di euro 35.000,00 oltre interessi legali dal 14.3.12 al saldo;
Controparte_7
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, a pagare a
[...] Parte_1 la complessiva somma di euro 53.500,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, a CP_4 rimborsare a parte attrice le spese del giudizio, che liquida in euro 30.104,67, oltre iva, contributi fase di studio, euro 3.563,00 per la fase introduttiva, euro 12.000,00 per la fase istruttoria, euro 61.98 per spese imponibili, euro 79,60 per spese esenti ed il resto per la fase decisoria.”;
- le parti vittoriose, previa notifica di titolo esecutivo e precetto, avevano instaurato l'espropriazione presso terzi nei confronti di e quella immobiliare nei Controparte_1 confronti di CP_4
- e avevano proposto appello avverso la sentenza n. 27/2015 Controparte_1 CP_4 dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, la quale – dopo aver sospeso con ordinanza, limitatamente alla somma di € 10.000,00, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato – con sentenza n. 263/2017 (emessa in data 27.1.2017 e pubblicata il successivo
3 febbraio 2017) così aveva statuito nel merito: “definitivamente pronunciando;
a) In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla e dalla nei Controparte_1 CP_4 confronti di e della avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_7 Parte_3
27\2015, pubblicata il 7 gennaio 2015, del Tribunale di Torino ed in parziale riforma di tale sentenza, che conferma nel resto;
b) Condanna la e la , in via Controparte_1 CP_4 solidale, al pagamento in favore di della somma di € 43.500,00=, oltre ad Parte_1 interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
c) Condanna la e Controparte_1 la a rifondere alla parte appellata le spese di entrambi i gradi liquidate come CP_4 da motivazione in complessivi € 30.104,67= quanto al primo grado ed € 13.635,00= quanto al grado di appello, oltre a rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA.”;
- il 21 settembre 2016 e avevano presentato domanda di Parte_1 Parte_3 mediazione per le causali attualmente oggetto del contendere, ma la relativa procedura si era conclusa con esito negativo per mancata partecipazione delle parti invitate.
Tanto premesso, hanno dedotto che le pronunce di risoluzione della scrittura del 19.1.2012 e i conseguenti effetti restitutori non hanno ristorato integralmente i pregiudizi subiti e derivati
Pagina 6 dall'inadempimento delle convenute, permanendo i danni patrimoniali di danno emergente e lucro cessate non oggetto di domanda nel giudizio instaurato nel 2013 e rispetto ai quali era stata fatta espressa riserva di successiva azione. In particolare, hanno allegato che la società era stata Pt_2 costituita proprio al fine di avviare l'attività di ristorazione oggetto del contratto per cui i costi Per_ sostenuti per il conferimento dell'incarico all'arch. al notaio rogante e al legale nonché per i numerosi sopralluoghi eseguiti presso l'immobile avrebbero dovuto essere rimborsati a titolo di risarcimento, per l'ammontare complessivo di 13.446,01.
Hanno, altresì, chiesto, sempre a titolo di risarcimento del danno emergente, il “mancato guadagno Part sofferto dalla società allorchè nel dare in permuta la propria attività di pizzeria… CP_8 quale conto prezzo, e persa definitivamente la suddetta attività in quanto a terzi trasferita – con impossibilità di “retrocederla” in via restitutoria per effetto della dichiarata risoluzione contrattuale – per il periodo dal 14.3.2012, data in cui si perfezionava l'atto di cessione
d'azienda…a, quantomeno, il 7.1.2015, data di deposito della sentenza…”; il danno è stato quantificato in € 113.446,01, di cui € 63.446,01 in favore di e il residuo in favore Parte_1
Part della U'.
Hanno, infine, chiesto il riconoscimento del danno da lucro cessante integrato dall'utile che la PartContr società all'uopo costituita, avrebbe potuto conseguire esercitando l'attività di ristorazione oggetto del contratto risolto nel periodo dal settembre 2012 – data di presunta apertura dell'attività
– fino al settembre 2015, data in cui dopo la sentenza di primo grado, avrebbe effettivamente potuto PartContr prendere avvio l'attività di “non presso i locali di Via Rivalta”. Il danno è stato quantificato in € 888.780,90, utilizzando come parametro di riferimento l'utile operativo dell'Agriturismo Cascina Scola s.r.l. – presso cui i e la lavoravano come Pt_2 Parte_1 collaboratori dal 2010 - sul presupposto del trasferimento dell'intero parco clienti di detta attività presso la costituenda attività di ristorazione, applicata una riduzione prudenziale del 30% per perdita di clientela. Part Hanno allegato quale ulteriore voce di danno per lucro cessante in capo alla U il mancato guadagno nel periodo tra la cessione in permuta della pizzeria in favore di e la perdita CP_1 definitiva di sfruttamento commerciale conseguente alla cessione d'azienda posta in essere da CP_1
in favore di terzi, quantificato in € 23.215,00 corrispondente alla media ponderata del periodo
[...] dell'utile operativo della pizzeria negli anni 2005/2006/2007.
Hanno evidenziato la distinzione tra il rimedio risarcitorio azionato in via autonoma rispetto all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. già proposta con giudizio instaurato nel 2013.
e si costituivano in giudizio, eccependo in via Controparte_1 CP_4 preliminare, l'improponibilità/inammissibilità/improcedibilità della domanda e, nel merito,
Pagina 7 l'infondatezza della stessa. In particolare, evidenziavano, in via pregiudiziale di rito, la necessità di sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulla risoluzione (con gli annessi effetti restitutori) per inadempimento del contratto oggetto della scrittura 19.1.2012. Nel merito, eccepivano la carenza di legittimazione ad agire e titolarità sostanziale della posizione soggettiva della l'inesistenza dei danni lamentati;
Parte_3
l'avversario abuso dello strumento processuale per frazionamento delle azioni giudiziarie intentate.
La giudice che precedeva la scrivente, con ordinanza del 22.12.2017 sospendeva il processo ex art. 295 c.p.c.
La Corte di Cassazione con provvedimento n. 6156/2023 del 22.9.2022, pubblicato l'1.3.2023, respingeva il ricorso e la e hanno riassunto la causa con ricorso Parte_3 Parte_1 depositato il 25 maggio 2023, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
e si sono costitute in giudizio reiterando le difese già svolte. Controparte_1 CP_4
***
Sull'eccezione di improponibilità della domanda per abuso dello strumento processuale.
Le parti convenute hanno sollevato la questione della improponibilità della domanda risarcitoria deducendo che la parte attrice avrebbe agito con separate azioni per ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento e il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento stesso, così frazionando i crediti vantati e derivanti dalle azioni restitutoria e risarcitoria, con conseguente abuso del processo.
Nella comparsa conclusionale, le convenute hanno, altresì, specificato che, in realtà, l'azione risarcitoria sarebbe già stata azionata, seppur parzialmente, nell'ambito del primo processo instaurato nel 2013 e definito con la sentenza del Tribunale di Torino n. 27/2015; in tale sede, difatti, la parte attrice aveva già richiesto la condanna delle convenute “a titolo restitutorio e/o risarcitorio” di “cinque diverse somme di danaro”, formulando riserva “di ripetere gli ulteriori danni conseguenti al mancato perfezionamento della proposta di cui alla lettera di impegno
19.01.2012 con separato giudizio”.
L'eccezione deve essere respinta.
Sotto il primo profilo, occorre premettere che la disciplina dettata dall'art. 1453 c.c. delinea un modello di tutela completo in favore della parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive prevedendo plurimi rimedi: l'azione di adempimento, l'azione di risoluzione per inadempimento e l'azione risarcitoria.
Pagina 8 Mentre l'azione di adempimento e quella di risoluzione danno luogo a un concorso alternativo di rimedi, in parte tra loro surrogabili, con il solo limite della seconda parte del secondo comma (posto che "non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione"), la domanda di risarcimento può, a scelta dell'interessato, essere proposta insieme con quella di adempimento o di risoluzione o in maniera del tutto autonoma rispetto a entrambe.
La pretesa risarcitoria è distinta e autonoma rispetto all'eventuale domanda di risoluzione, differenziandosi da essa sia per petitum e causa petendi, sia in quanto, a differenza della domanda restitutoria, non è consequenziale a quella di risoluzione del contratto. Difatti, solo la domanda di restituzione, e non anche la domanda di risarcimento del danno, è propriamente accessoria alla domanda di risoluzione. “Soltanto la prima, infatti, pur essendo autonoma nell'oggetto (petitum), costituisce un effetto legale dello scioglimento del sinallagma contrattuale, avendo il proprio titolo immediato nell'effetto giuridico (recuperatorio ex tunc delle prestazioni eseguite) che forma oggetto della domanda principale di risoluzione. Questo rapporto di consequenzialità logico-giuridica manca con riguardo all'azione risarcitoria, la quale non solo non presuppone il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, ma neppure, a maggior ragione, il suo accoglimento (Sez. 3^ 10 giugno 1998, n. 5774; Sez. 3^ 23 luglio 2002, n. 10741; Sez. 1^ 27 ottobre
2006, n. 23273)” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8510/2014).
Posto, pertanto, che debba ammettersi la proponibilità disgiunta dell'azione di risoluzione e dell'azione di risarcimento del danno pur fondate entrambe sul disposto dell'art. 1453 c.c. e superato così il primo profilo di improponibilità sollevato dalla parte convenuta, occorre vagliare se, nel caso di specie, si sia verificato un abusivo frazionamento del credito risarcitorio nei termini su indicati.
Ritiene questo Tribunale che la risposta debba essere negativa.
Nel giudizio instaurato nel 2013, al di là della terminologia utilizzata nella redazione dell'atto di citazione e, segnatamente, dell'inserimento nelle conclusioni del titolo “risarcitorio” in aggiunta o alternativa con quello “restitutorio”, nonché della riserva di ripetizione degli “ulteriori danni” conseguiti all'inadempimento contrattuale, è stata in realtà proposta esclusivamente l'azione di risoluzione, con contestuale richiesta delle conseguenziali pronunce restitutorie, mentre non è stata formulata alcuna domanda di risarcimento del danno.
La qualificazione della domanda è un'attività riservata al giudice che ha il potere dovere di inquadrare la fattispecie concreta sottoposta al suo esame e procedere all'operazione di sussunzione nella fattispecie astratta, pronunciandosi nei limiti della domanda effettivamente proposta, nel
Pagina 9 rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nella fattispecie in oggetto, dall'esame congiunto dell'atto introduttivo del giudizio R.G. n. 5180/2013 e dal contenuto della sentenza n. 27/2015 emerge chiaramente che le uniche domande proposte e, quindi, prese in esame dal Tribunale siano state quelle di risoluzione per inadempimento e quella restitutoria, mentre alcuna pronuncia è stata emessa rispetto ad alcuna domanda risarcitoria, proprio perché non proposta. Il Tribunale, difatti, nel merito ha esaminato la “domanda di risoluzione” (capo 6) e “le domande restitutorie” (capo 7); null'altro, a conferma del fatto che, in realtà, non è stato allegato né richiesto in tale giudizio alcun danno derivante dall'inadempimento, avendo la parte attrice fatto espressa riserva di agire per il risarcimento in separato giudizio.
In ogni caso, occorre altresì considerare che, posto che il danno scaturente dalla rimozione degli effetti del contratto corrisponde alla differenza tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a ritrarre (cfr. Sez. 2^ 24 maggio
1978, n. 2599; Sez. 3^ 7 maggio 1982, n. 2850; Sez. Un. 25 luglio 1994, n. 6938; Sez. 2^ 7 febbraio
1998, n. 1298; Sez. 2^ 30 agosto 2012, n. 14714), non è infrequente che al momento della proposizione della domanda di risoluzione, il creditore adempiente non abbia contezza della sussistenza, della natura e dell'entità di tutti i possibili danni scaturiti dall'esito negativo dell'operazione contrattuale rimasta irrealizzata. Taluni danni, difatti, possono manifestarsi successivamente all'instaurazione del giudizio per ottenere la risoluzione, oppure possono aggravarsi o consolidarsi nelle more del processo o prodursi ex novo per fatti nuovi sopravvenuti;
è evidente che in tal caso, anche laddove fosse stata proposta una domanda risarcitoria unitamente a quella di risoluzione e restituzione – come prospettato da parte convenuta - non sarebbe precluso al creditore inadempiente danneggiato agire in separato giudizio per il risarcimento di tali voci di danno, ove non più proponibili nel giudizio già in corso.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della Parte_2
Sul punto la parte convenuta ha dedotto che la non avendo Parte_2 sottoscritto né essendo parte contraente della scrittura provata del 19.1.2012 intercorsa unicamente con non sarebbe titolare né del diritto azionato né del rapporto sostanziale posto a Parte_1 fondamento della pretesa giudiziale, non potendo, dunque, né in astratto né in concreto, esigere il risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal citato contratto, rispetto al quale è soggetto terzo del quale ha promesso ex art. 1381 c.c. il Parte_1 fatto del trasferimento in permuta dell'azienda – pizzeria di Rivoli, quale parte del prezzo di acquisto.
Pagina 10 Occorre premettere che l'eccezione va vagliata con riguardo alle singole domande risarcitorie proposte da parte attrice, tenendo conto di quanto già statuito nel giudizio presupposto (definito con sentenza passata in giudicato all'esito del rigetto del ricorso per Cassazione) che ha respinto l'eccezione già formulata rispetto alla domanda di risoluzione e restitutoria sulla base delle seguenti motivazioni. Con la pronuncia di primo grado, il Tribunale ha ritenuto che “l'adempimento della predetta scrittura richiedeva…una pluralità di atti collegati che coinvolgevano anche soggetti terzi
(e che, per quanto riguarda la pizzeria, vi hanno dato esecuzione)”. Con la pronuncia d'appello la
Corte, nel confermare il rigetto dell'eccezione e precisando che la cessione dell'azienda di cui era titolare la “rappresentava una delle modalità di pagamento del corrispettivo previste Parte_3 nella suddetta scrittura, accettata dalle cedenti e anche concretamente attuata” ha ritenuto
“evidente la legittimazione attiva della poiché, essendo stata chiesta la risoluzione del Parte_3 contratto 19 gennaio 2012 (in forza del quale… essa aveva ceduto a Roma 2010 l'azienda che costituiva parte del prezzo), proprio lei era legittimata a chiederne il ri-trasferimento, cosa che invece non avrebbe potuto fare la . Parte_1
Ciò posto, al netto della logica e giuridica conseguenzialità della infondatezza dell'eccezione di legittimazione alla proposizione della domanda risarcitoria laddove sia stata statuita l'infondatezza dell'eccezione rispetto alla domanda di risoluzione, appare evidente che proprio la titolarità in capo alla dell'attività di pizzeria trasferita in permuta alla Parte_2 CP_1
in esecuzione del contratto risolto, fondi la legittimazione di quest'ultima alla domanda
[...] risarcitoria conseguente all'inadempimento del contratto, avendo la Parte_2 dato esecuzione a una delle prestazioni ivi dedotte, sebbene soggetto terzo rispetto al
[...] contratto, e avendo, pertanto, subito le conseguenze negative derivate da tale trasferimento in permuta.
La domanda risarcitoria formulata da ha, difatti, ad oggetto: - Parte_2 il mancato guadagno sofferto nel dare in permuta l'attività di pizzeria, nel periodo che va dalla cessione in permuta (14.3.2012) al 7.1.2015, data di deposito della sentenza di primo grado e per la perdita definitiva di sfruttamento commerciale conseguente alla cessione di azienda posta in essere da in favore di terzi;
- il mancato guadagno costituito dall'utile operativo che avrebbe CP_1 potuto conseguire esercitando l'attività di ristorazione oggetto della cessione. Rispetto a entrambe le domande la legittimazione attiva è evidentemente sussistente in quanto la prima domanda ha ad oggetto proprio i danni derivanti dal mancato esercizio della pizzeria di cui la era titolare (nei Pt_3 termini che di seguito si esporranno), per cui è l'unico soggetto legittimato ad agire per i danni connessi al trasferimento;
la seconda domanda attiene alla perdita delle opportunità di guadagno connesse all'esercizio della acquisenda attività di ristorazione che, secondo la prospettazione attorea
Pagina 11 – rispetto alla quale va valutata la legittimazione – avrebbe dovuto essere esercitata dalla società stessa appositamente costituita.
Sulle domande formulate da Parte_1
In primo luogo va esaminata la domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute da per realizzare l'acquisto dell'attività di ristorazione comprensiva dei cespiti della Parte_1
2010 di cui alla scrittura privata risolta, così quantificate: - € 1.700 per l'incarico conferito al CP_1 legale avv. Peirani;
- € 420,00 per le spese di protesto cambiario;
- € 2.192,96 per le spese Per_2 notarili per la costituzione della per un totale di € 4.312,96, Parte_2
“oltre interessi calcolati in ragion del 7% annuo su tre anni, per complessivi € 13.446,01, ovvero con interessi computati ex art. 1284 IV comma , c.c.”.
Sul punto, parte convenuta ha eccepito la totale carenza di prova degli esborsi effettuati, della pertinenza delle spese sostenute con la realizzazione dell'operazione commerciale e della legittimazione attiva di a chiederne il rimborso. Parte_1
L'eccezione va accolta. Al netto di ogni considerazione sulla riferibilità causale delle spese indicate alla vicenda contrattuale in oggetto, non è stata fornita alcuna prova della sussistenza ed entità delle stesse e del soggetto che le abbia effettivamente sostenute. Difatti, sebbene risulti dagli atti Per_ l'attività svolta dal Notaio , dall'arch. e dai legali che si sono susseguiti nella gestione Per_1 della vicenda, non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa delle spese asseritamente sostenute, quali fatture, bonifici, ricevute di avvenuto pagamento o anche solo parcelle dei professionisti incaricati;
tutta documentazione agevolmente reperibile e che la parte avrebbe dovuto produrre a dimostrazione del danno emergente asseritamente subito. Trattandosi di un danno patrimoniale certo nella sua entità e agevolmente comprovabile, non è applicabile neanche il disposto dell'art. 1226 c.c.
La domanda risarcitoria per tali voci di danno va, pertanto, respinta.
In secondo luogo, deve essere respinta la richiesta di risarcimento del danno pari a € 63.446,01, qualificato da parte attrice sempre quale “danno emergente”. In base a quanto allegato dalla stessa parte attrice in atto di citazione, tale danno sarebbe costituito dal “mancato guadagno sofferto dalla società allorchè, nel dare in permuta la propria attività di pizzeria in Rivoli, Via Colli Parte_3
1, quale conto prezzo, e persa definitivamente tale attività in quanto a terzi trasferita …per il periodo dal 14.03.2012..a quanto meno il 07.01.2025, data di deposito della sentenza che ha previsto ed inserito nella condanna gli effetti restitutori della dichiarazione di risoluzione contrattuale. Detto danno può essere quantificato nella misura di euro 113.446,01”.
Pagina 12 La domanda, così come formulata, oltre a risultare poco comprensibile sia sotto il profilo della identificazione del danno richiesto sia sotto il profilo della quantificazione, deve essere respinta quanto a per difetto di titolarità del diritto azionato. Parte_1
In primo luogo, occorre rilevare che il danno richiesto viene contraddittoriamente qualificato come
“danno emergente” avente ad oggetto “il mancato guadagno sofferto” per la perdita definitiva dell'attività di pizzeria. L'allegazione del danno è, in realtà, incongruente e contraddittoria in quanto da un lato parte attrice indica quale soggetto che ha subito detto “mancato guadagno” solo la e dall'altro chiede il risarcimento anche per Parte_2 Parte_1 indicando una quantificazione complessiva di € 113.446,01, senza specificare in alcun modo a cosa corrisponda tale somma e senza fornire alcun elemento per comprendere né come si sia pervenuti alla suddetta quantificazione, né come sia stata operata la suddivisione del danno tra le parti, né in cosa consista effettivamente detto danno.
La domanda non è stata chiarita neanche nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. per divenire ancora più enigmatica in comparsa conclusionale laddove la parte attrice ha chiesto nella parte motiva dell'atto la restituzione della somma di € 100.000 quale controvalore dell'attività di pizzeria ceduta in permuta e successivamente trasferita a terzi e, dall'altro, ha richiamato le conclusioni già rassegnate, in cui non vi è traccia di tale domanda. Per inciso, va evidenziato che anche le conclusioni rassegnate con le note scritte depositate hanno ad oggetto le domande originariamente proposte e non anche quella di restituzione dell'importo di € 100.000,00.
Sul punto pare opportuno chiarire che detta domanda, ferma la scarna e contraddittoria allegazione e la conseguente difficoltà di intellegibilità, debba essere qualificata come domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, disciplinata dall'art. 2038 c.c., avendo ad oggetto il controvalore dell'attività di pizzeria definitivamente persa poiché ceduta a terzi dalla nelle more del CP_1 processo “presupposto” di primo grado definito con la sentenza del Tribunale di Torino n. 27/2015 che ha disposto, quale effetto restitutorio della pronuncia di risoluzione, la condanna di CP_1 alla restituzione della attività di pizzeria in favore di Parte_2 obbligazione rimasta ineseguita per impossibilità della “retrocessione” della stessa poiché definitivamente alienata a terzi.
L'inquadramento della domanda come ripetizione dell'indebito, sebbene parte attrice abbia inteso precisare che la domanda proposta in questo giudizio è di natura esclusivamente risarcitoria, discende sia dalla descrizione dell'oggetto del petitum, come sopra riportato, sia dal fatto che la parte stessa indica quale unico soggetto che avrebbe sofferto il “mancato guadagno” da perdita definitiva della pizzeria nella sia, infine, dal fatto che il Parte_2 danno (vero e proprio) da mancato guadagno per non aver potuto disporre ed esercitare l'attività di
Pagina 13 pizzeria nel periodo che va dalla cessione in permuta alla sentenza del 2015 è stato oggetto di ulteriore richiesta risarcitoria, quantificata nell'ulteriore importo di € 23.215,00 (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione); per cui ove si trattasse di una domanda di natura risarcitoria, si verterebbe in un'ipotesi di duplicazione della medesima domanda con una diversa quantificazione. Infine,
l'importo di € 113.446,01 appare compatibile con il controvalore della pizzeria quale desumibile dalla quantificazione in € 100.000 del valore della permuta di cui alla scrittura privata del 19.1.2012
(oltre interessi nel frattempo maturati), tanto più che l'importo di cui si chiede la condanna in favore della è di € 50.000, pari al 50% del suddetto importo. Parte_2
Così riqualificata la domanda, è evidente che, come già statuito dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza richiamata, è priva di legittimazione attiva rispetto a tale domanda. Sul
Parte_1 punto è sufficiente rilevare che la condanna restitutoria avente ad oggetto l'azienda in oggetto è stata pronunciata solo in favore della e non anche di Parte_2 [...] che è priva di titolo per richiederla. In sede di appello, è stato ulteriormente precisato che
Parte_1 non avrebbe potuto agire per chiedere il ri-trasferimento del bene: “Appare, quindi,
Parte_1 evidente, la legittimazione attiva della poiché, essendo stata chiesta la risoluzione del Parte_3 contratto 19 gennaio 2012 (in forza del quale, … essa aveva ceduto a 2010 l'azienda che CP_1 costituiva parte del prezzo), proprio lei era legittimata a chiederne il ri-trasferimento cosa che, invece, non avrebbe potuto fare ).
Parte_1
Ne consegue che la domanda deve essere respinta per difetto di titolarità di ad Parte_1 azionare il diritto alla ripetizione dell'indebito conseguente alla risoluzione.
Sulle domande proposte da Parte_2
La medesima domanda appena esaminata è stata proposta anche dalla Parte_2
per il minor importo di € 50.000, verosimilmente corrispondente al 50% del valore
[...] dell'attività di somministrazione di cibi e bevande esercitata in Rivoli Via Colli n.1 (pizzeria), come quantificato dalle parti nella scrittura privata del 19.1.2012, oggetto di risoluzione.
Ferma la qualificazione della domanda nei termini già indicati, ossia quale domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2038 c.c. conseguente alla pronuncia di risoluzione e all'impossibilità di conseguire la restituzione dell'azienda in quanto alienata a terzi, si osserva quanto segue.
In via generale, va rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. 15 gennaio 2018, n. 715; Cass. 6 giugno 2017, n. 14013; Cass. 7 febbraio 2011, n.
Pagina 14 2956; Cass. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27334). In particolare, secondo quanto è stato precisato dalle Sezioni Unite, l'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, nella cui motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi: Cass. 1° agosto 2001, n. 10498; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252; Cass. 13 aprile 1995, n. 4268).
In virtù della disciplina dettata dall'art. 1458 c.c. e degli obblighi restitutori conseguenti alla pronuncia di risoluzione, l'accipiens è, dunque, obbligato a restituire il bene in natura e, nel caso di impossibilità della riconsegna, a corrisponderne il controvalore in denaro, secondo i dettami di cui agli artt. 2037 e 2038 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18185 del 25/08/2014).
La corresponsione del controvalore in denaro del bene, quale prestazione per equivalente, è dunque possibile solo ove sia divenuta impossibile la restituzione in natura della cosa, come è avvenuto nella fattispecie in esame.
L'azienda ceduta in permuta alla con contratto del 14.3.201 è stata, difatti, alienata a CP_1 terzi con contratto del 3.12.2013 (la circostanza è pacifica e risulta dalla visura prodotta sub doc. n.
16, benchè non siano note le condizioni di cessione e il ricavato della stessa).
Ciò posto, in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, pur avendo la parte attrice già agito per la restituzione dell'azienda e ottenuto la pronuncia di condanna richiesta nell'ambito del giudizio “presupposto”.
Difatti, da un lato la domanda qui formulata è distinta dalla domanda restitutoria connessa alla pronuncia di risoluzione in quanto presuppone l'inadempimento dell'obbligo restitutorio derivante dal venire meno ex tunc degli effetti del contratto e, dall'altro, come dedotto dalla stessa parte convenuta, discende dal passaggio in giudicato della pronuncia suddetta, tanto che il presente giudizio è stato sospeso in attesa della definizione del giudizio presupposto (cfr. pag. 19 della comparsa “…chiunque avanzi pretese risarcitorie derivanti dalla mancata restituzione dell'azienda dovrebbe dapprima attendere il passaggio in giudicato della pronuncia (costitutiva) di risoluzione della scrittura 19.1.2012, dopodichè esperire la suddetta iniziativa di rilascio coattivo ex art. 605 e ss. c.p.c. ed infine – in caso di esito negativo di tale azione – dare prova del reale valore del compendio aziendale in discussione”).
Sebbene, dunque, debba considerarsi ammissibile, in caso di alienazione a terzi in corso di causa del bene oggetto della domanda restitutoria, la conversione, nell'ambito del medesimo procedimento,
Pagina 15 della domanda stessa in domanda di ripetizione del controvalore del bene venduto, il mancato esercizio di tale facoltà non preclude la possibilità per la parte rimasta privata del bene ceduto di agire in separato giudizio ai sensi dell'art. 2038 c.c.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'impossibilità giuridica di ottenere la restituzione in natura dell'attività di pizzeria discende dalla avvenuta cessione a terzi già dal 3.12.2013, atteso che ai sensi dell'.art. 1458 c.c. la risoluzione del contratto produce effetti retroattivi solamente nei confronti delle parti contraenti e non nei confronti dei terzi, i diritti dei quali vengono fatti salvi.
Detta impossibilità non è un elemento costitutivo del diritto nascente dall'indebito, ma viene in rilievo come fatto modificativo del contenuto della prestazione dell'obbligato, sicché si atteggia come eccezione in senso proprio, con onere della prova a carico dell'obbligato medesimo.
Sotto tale profilo, va disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la carenza di prova da parte dell'attrice di aver tentato il recupero forzoso della materiale disponibilità dell'azienda.
La cessione di un bene mobile, peraltro, è una vicenda inerente alla sfera del detentore, il quale soltanto la conosce o è in grado di conoscerla;
“addossarne la dimostrazione ad un soggetto diverso, quale condizione per il riconoscimento del suo diritto, si tradurrebbe nella elisione del diritto stesso, o quantomeno ne renderebbe arduo l'esercizio. L'indicato onere della prova non può essere invertito solo perché il "solvens", presupponendo la perdita del bene e prefigurandosi
l'eccezione dell'avversario, agisca chiedendo direttamente l'equivalente in denaro.
In tale caso, lo "accipiens" potrà contrastare la pretesa, deducendo l'attuale esistenza e restituibilità della cosa, ma non limitarsi a serbare il silenzio sulla sua sorte e pretendere che la parte istante la scopra e la dimostri, dovendosi considerare detto silenzio, con la mancata offerta in restituzione, come equipollente rispetto alla formulazione di quell'eccezione, con piena adesione alla tesi attrice sull'impossibilità della restituzione stessa”. (cfr. Cass. n. 5512/1996).
Ciò posto, secondo il disposto dell'.art. 2038 co. 2 c.c. “chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede
o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore”; lo stato soggettivo della buona fede (sussistente al momento della ricezione della cosa poiché avvenuta in esecuzione del contratto) - e che, nel caso di risoluzione del contratto, deve consistere nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio - “viene meno dopo la domanda del solvens, essendo questo l'atto tipico che fa venir meno - secondo il dettato normativo -
l'ignoranza dell'obbligo restitutorio (domanda da intendersi riferita al primo atto di messa in mora per Sez. Un. n. 15895/2019)”. (cfr. Cass 3762/2025).
Pagina 16 Ne consegue che, configurandosi l'ipotesi di cui all'art. 2038 comma 2 c.c. avendo l'attrice chiesto la restituzione dell'azienda già con la notifica dell'atto di citazione del giudizio presupposto del
4.2.2013, la ha diritto di ottenere dalla il Parte_2 CP_1 controvalore in denaro del valore dell'azienda al momento dell'adempimento della prestazione, ossia della cessione della dazione in premuta del 14.3.2012, al fine di rendere possibile la ricostituzione della situazione patrimoniale del creditore nell'originaria consistenza (cfr. Cass. n.
9579/1992).
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, reiterate le motivazioni già sopra esposte, si osserva, altresì, che, sebbene al momento della dazione in permuta la pizzeria fosse gestita da
– al quale era stata ceduta con patto di riservato dominio con atto notarile Persona_2
11.3.2011 – la aveva, appunto, su detta azienda il diritto di Parte_2 proprietà, secondo le disposizioni di cui agli artt. 1523 e ss. c.c., tanto che ha partecipato all'atto di cessione rinunciando espressamente al diritto di riservato dominio e restituendo a tutti gli Per_2 effetti cambiari in suo possesso e a ogni ulteriore azione;
ha, dunque, piena titolarità a esercitare la domanda in oggetto.
Quanto al valore dell'azienda, come già accennato nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 10.7.2024, è sufficiente rilevare che nella scrittura privata del
19.1.2012 i contraenti hanno convenuto che l'azienda sarebbe stata ceduta in permuta a titolo di pagamento di parte del corrispettivo, valutando detta dazione rispetto al prezzo complessivo di €
1.200.000,00 di valore pari a € 100.000,000 e così attribuendo, al momento della stipula del contratto, detto valore all'azienda che avrebbe dovuto essere successivamente ceduta. A nulla rileva ai fini della quantificazione il diverso e minor valore (€ 25.000) attribuito dalle parti alla cessione nel contratto di cessione d'azienda stipulato anche con , atteso che oggetto della Persona_2 presente domanda è la ripetizione per equivalente dell'azienda ceduta per effetto dell'inadempimento e conseguente risoluzione della scrittura privata del 19.1.2012, unica che rileva ai fini della determinazione di valore in esame. L'effetto restitutorio, per equivalente, che la presente domanda mira a realizzare, ha la finalità di riportare la parte adempiente nella stessa posizione patrimoniale di cui godeva al momento della conclusione del contratto. Se, pertanto, le parti hanno valutato e pattuito all'epoca che, nell'economia del contratto stipulato il 19.1.2012, la permuta dell'azienda aveva un valore rispetto al prezzo di € 100.000,00, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che il valore della stessa fosse corrispondente a tale importo.
Pagina 17 Avendo la limitato la domanda all'importo di € 50.000, la Parte_2
“R” va, dunque, condannata al pagamento in favore di di Parte_2 detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. Cass. 4005/1968).
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, poiché l'obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta (cfr. Cass. n. n. 14289/2018).
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno avente ad oggetto il mancato guadagno subito dalla “nel periodo della cessione in permuta della Parte_2 pizzeria in favore di 2010, rapportato al … triennio 2012/2015, e la perdita definitiva di CP_1 sfruttamento commerciale conseguente alla cessione d'azienda posta in essere da a CP_1 favore di terzi”, dato anche dalla perdita definitiva dell'avviamento quantificata nell'importo di €
23.215,00, sulla base della “media ponderata del periodo dell'utile operativo degli anni
2005/2006/2007”.
La domanda, oltre a essere del tutto generica sotto il profilo della descrizione del danno allegato e dei criteri di quantificazione utilizzati per la quantificazione – nonché della totale assenza di quantificazione o di indici oggettivi in relazione alla voce di “perdita di sfruttamento commerciale –
è infondata essendo rimasta totalmente indimostrata.
Quanto alla voce di danno relativa alla perdita di “sfruttamento commerciale” nel periodo tra la cessione e la sentenza di primo grado, va in primo luogo rilevato che non è stato in alcun modo allegato in cosa sarebbe consistito detto “sfruttamento commerciale” e quale sia stata, dunque, la perdita subita, tenuto conto che, prima della permuta l'attività era esercitata da un soggetto terzo
, al quale era stata ceduta con patto di riservato dominio nel 2011. Persona_2
Sotto tale profilo, parte attrice non ha allegato, ad esempio, che ove avesse mantenuto o riottenuto l'azienda avrebbe potuto cederla nuovamente a o, eventualmente, affittarla o venderla a Per_2 terzi a un maggior valore;
né ha specificato quali fossero le condizioni della vendita con patto di riservato dominio e, dunque, quali utilità abbia perso cedendo tutti i diritti derivanti dal precedente contratto in essere, ovvero se corrispondesse un canone di locazione che avrebbe potuto Per_2 continuare a percepire nel suddetto periodo. Non vi è alcuna indicazione di alcun tipo, né sono stati offerti elementi di prova del danno asseritamente subito, non sufficientemente descritto né in alcun modo dimostrato.
Anzi, per quanto emerge dal contratto di cessione d'azienda sulla stessa gravavano debiti per l'importo di € 12193,34 e non ci erano rapporti in corso con personale dipendente;
indici certamente non sintomatici di una fiorente attività.
Pagina 18 Quanto alla domanda di risarcimento per la “perdita di avviamento”, deve ritenersi che la relativa voce di danno sia già assorbita dalla somma riconosciuta a titolo di controvalore dell'azienda, atteso che l'avviamento è una posta che compone il suddetto valore.
Sulle domande proposte congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
[...]
Parte attrice ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, la somma di €
888.780,90, corrispondente a una stima dell'utile “operativo” che la costituenda società avrebbe potuto conseguire, ove l'affare fosse stato positivamente concluso, nel triennio che va dal settembre
2012 – data in cui si sarebbe potuta avviare l'attività – al settembre 2015, data di definizione del processo di primo grado con l'emissione della sentenza di risoluzione (si precisa che l'importo di €
911.995,90, pur richiesto nelle conclusioni in favore di entrambe le parti, equivale alla somma di €
888,780 ed € 23.215,00 chiesta in favore della sola nel corso dell'atto e poi cumulata nelle Pt_3 conclusioni).
La quantificazione del danno è stata operata prendendo a riferimento “il ricavo medio e la media ponderata dei clienti serviti dall'Agriturismo Scola s.r.l., distante 1 Km circa dal nuovo sito di Via
Rivalta”, presso cui “i e la lavoravano dal 2010 quali collaboratori, in forza di Pt_2 Parte_1 contratto di somministrazione di servizi, e di cui si “sarebbero portati appresso” l'intero parco clienti, tenuto, altresì, conto che la 2010 avrebbe promesso, sempre a detta di parte attrice, un CP_1 numero di posti a sedere pari a 500, decisamente più alto di quelli di cui disponeva l'agriturismo, pari a 120.
La domanda, così come formulata, non può essere accolta.
Va premesso che la finalità del risarcimento del danno è quella di porre la parte adempiente nelle medesima situazione nella quale si sarebbe venuta a trovare ove la controparte avesse a sua volta adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto, per cui il danno scaturente dalla rimozione degli effetti del contratto è pari alla differenza tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a ritrarre (cfr. Sez. 2^ 24 maggio 1978,
n. 2599; Sez. 3^ 7 maggio 1982, n. 2850; Sez. Un. 25 luglio 1994, n. 6938; Sez. 2^ 7 febbraio 1998,
n. 1298; Sez. 2^ 30 agosto 2012, n. 14714).
Più precisamente, secondo i principi dettati dalla S.C.,“ il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità)
Pagina 19 il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”. (cfr. Cass. n. 2125/2017).
Il risarcimento del danno va, dunque, commisurato, ex art. 1223 c.c., all'incremento patrimoniale netto che la parte adempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto, escluso il pregiudizio che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
3598/2004; Cass. n. 4473/2001; Cass. n. 3750/1994).
Con specifico riguardo al risarcimento del danno imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile (oggetto insieme all'azienda della scrittura privata in esame), lo stesso si liquida nella misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene medesimo, al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito. (cfr. Cass. n. 22979/2015); si tratta, però, di una voce di danno non oggetto di domanda.
Va, ancora, premesso, con riguardo alla individuazione dell'epoca alla quale farsi riferimento per la determinazione del risarcimento, che essa va riferita al momento in cui il compratore ha proposto la domanda di risoluzione, cioè al tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo (cfr. Cass. n.
1956/2007; n. 18498/2021). Difatti, l'art. 1453 c.c. indica nella data della domanda di risoluzione il momento in cui l'altra non può più adempiere la propria obbligazione;
pertanto, da tale disposizione si deduce, da un lato, che fino alla proposizione della domanda di risoluzione il debitore può adempiere, sicché è solo con la domanda di risoluzione che il danno conseguente al mancato acquisto del bene si produce nel patrimonio del creditore e, dall'altro, che proposta la domanda di risoluzione il risolvente dimostra di non avere più interesse all'adempimento, sicché questi non potrebbe ottenere dalla risoluzione del contratto più di quanto avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto medesimo (il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che la parte avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto).
Il contraente adempiente, rinunziando (con la richiesta di risoluzione) alla pretesa di adempimento del rapporto contrattuale, non può, difatti, pretendere quell'eventuale superiore guadagno che il contratto gli avrebbe reso nel tempo successivo alla sua rinunzia (ossia alla domanda di risoluzione): l'interesse del creditore all'adempimento dopo tale momento non è suscettibile di ulteriori lesioni, non avendo egli più diritto all'esecuzione del contratto, e, per altro verso, ai fini risarcitori, non può essere assunta la violazione di un interesse alla esecuzione del contratto che
Pagina 20 vada oltre il momento in cui a tale esecuzione si è rinunziato. Ne consegue che, nella valutazione della sussistenza ed entità del danno, non può tenersi conto di quell'ulteriore lucro che il compratore, successivamente alla domanda di risoluzione, avrebbe realizzato utilizzando la prestazione rinunziata.
Nella fattispecie in esame, pertanto, il periodo da prendere in considerazione per l'accertamento della sussistenza del danno non è il triennio indicato da parte attrice, bensì l'arco temporale che va dal momento in cui l'azienda avrebbe dovuto essere consegnata alla Parte_2 per l'inizio dell'esercizio dell'attività, o meglio avrebbe potuto essere attivata (come allegato
[...] dalla stessa parte attrice) e la proposizione della domanda di risoluzione giudiziale con la notifica dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio presupposto e, dunque, il periodo che va dal settembre 2012 al 14 febbraio 2013.
Sul punto, occorre ancora premettere, sotto il profilo dell'onere probatorio, che grava sulla parte attrice ha chiede il riconoscimento del danno la relativa prova sia dell'esistenza sia dell'ammontare dello stesso, in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c. (cfr. Cass. 2020/20532; n.
2019/8571; n. 2017/22657).
Ritiene questo Tribunale che detta prova non sia stata fornita.
In primo luogo, i parametri di riferimento proposti per il calcolo del possibile utile che la società appositamente costituita avrebbe potuto ricavare Parte_2 dall'esercizio dell'attività di ristorazione oggetto della scrittura privata – ossia l'utile operativo” di una società terza (Agriturismo Scola) nell'ultimo triennio - appaiono del tutto inconferenti e inutilizzabili.
Le circostanze di fatto allegate da parte attrice a sostegno della liquidazione proposta ossia che “i
(non meglio identificati da parte attrice) lavorassero presso il suddetto agriturismo come Pt_2
“collaboratori” e che lo stesso fosse distante circa 1 km dal nuovo sito di Via Rivalta, non paiono elementi sufficienti a far ipotizzare o desumere che la nuova società avrebbe potuto realizzare il medesimo utile, sfruttando lo stesso parco clienti che frequentava l'agriturismo; si tratta di mere ipotesi e valutazioni soggettivistiche del tutto prive di riscontri oggettivi. Ciò soprattutto alla luce del fatto che l'attività acquisenda era un'altra, ossia l'attività di ristorazione già esercitata dalla
2010, motivo per cui, al fine di procedere alla quantificazione del danno, è stata disposta una CP_1 ctu estimativa con ordinanza del 21.10.2024. Il CTU nominato, tuttavia, ha ritenuto impossibile procedere all'espletamento del mandato, stante l'assenza della necessaria documentazione relativa alla (cfr. verbale di udienza del 26.11.2024 “ho esaminato gli atti di causa e la CP_1
Pagina 21 documentazione prodotta, ad eccezione degli allegati della citazione, probabilmente depositati in formato cartaceo, e ritendo che allo stato degli atti sua impossibile esperire la CTU contabile, a meno che ai sensi dell'art. 198 c.p.c le parti siano in grado di fornirmi la documentazione e segnatamente il legale di fornisca almeno i modelli Unico della società CP_1 CP_1 relativi agli anni di imposta 2012 e 2013 oggetto del quesito”).
Detta documentazione, che avrebbe potuto fornire degli elementi oggettivi per l'accertamento della sussistenza ed entità del danno, avrebbe potuto essere richiesta da parte attrice formulando un'istanza ex art. 210 c.p.c.
In assenza di prova dello stato patrimoniale e finanziario dell'acquisenda attività d'impresa e, dunque, dell'acquisizione di elementi certi su cui fondare una valutazione, necessariamente equitativa, del danno, e in assenza di ulteriori elementi idonei a procedere a tale valutazione, come ritenuto anche dal CTU all'uopo nominato, la domanda risarcitoria deve essere necessariamente respinta.
Né sussistono i presupposti per procedere a una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., atteso che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'esercizio di detto potere discrezionale dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma a un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare – circostanza che, per le esposte ragioni, non pare sussistere nel caso in esame - e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (cfr. Cass. n. 4310/2018; n. 16344/2020).
Il giudizio equitativo, difatti, non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (cfr. Cass. n. 28075/2021).
Nella fattispecie in esame, in assenza di tali elementi e della effettiva sussistenza di un danno maturato nel periodo come sopra delimitato, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M.
10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
Pagina 22 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
[...] Controparte_2 così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] della somma di € 50.000, oltre interessi legali dalla Parte_2 domanda al saldo
• Respinge le altre domande.
• Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso sulle spese generali nella misura del
15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Torino, 16 luglio 2025
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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