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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5043/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo Casazza Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del PRnte legale Controparte_1
rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha chiesto che venga riconosciuta e dichiarata l'illegittimità del provvedimento dell' del 20/07/2023 di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1
subordinato intercorso con la Azienda/Ditta “Istituto Enrico De Nicola” di Cinzia
Guastafierro, amministratrice dello stesso.
A sostegno di quanto allegato ella ha dedotto:
-di avere lavorato alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, presso l'Istituto indicato, dal 10/1/2022 al 31/08/2022 e dal 01/09/2022 al 30/06/2023;
-che chi impartiva le istruzioni sul lavoro da svolgere era la signora;
Pt_2
-che aveva l'obbligo di giustificare assenze anche momentanee ed anche per malattia;
-che doveva rispettare un orario di lavoro ed era “tenuto, su espresso ordine del datore di lavoro, ad effettuare tutte le incombenze relative alle mansioni affidate…”;
-che aveva goduto di ferie nel periodo di interruzione dell'attività didattica;
-che aveva ricevuto una retribuzione come da C.C.N.L. di categoria;
-che aveva ricevuto dall' il giorno 01.08.2023 una raccomandata a.r. con cui veniva CP_1
comunicato il disconoscimento del rapporto di lavoro – provvedimento prot. n.
5102.20/07/2023.0225508;
- che tale provvedimento traeva origine dal Verbale ispettivo n. 2022007276 del
17.03.2023;
-che avverso il suddetto provvedimento presentava ricorso amministrativo al Comitato
Regionale dell' , che veniva rigettato. CP_1
Pertanto, parte ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto amministrativo e, nel merito, l'esistenza di tutti gli indici della subordinazione, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'istituto scolastico innanzi indicato.
L' non si è costituito in giudizio e se ne dichiara la contumacia. CP_1
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La questione può essere definita, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sulla base della motivazione della sentenza del Tribunale di Nola n. 436/2025 condivisa dallo scrivente, che di seguito si riporta.
“La domanda è infondata e deve essere respinta…
L' ha dedotto che il disconoscimento di tale rapporto di lavoro subordinato è derivato CP_1
dagli esiti degli accertamenti ispettivi volti a verificare la correttezza e regolarità dell'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati effettuati con il personale amministrativo e con i collaboratori scolastici, relativamente al periodo dal 18/09/2020 al
30/09/2022, compiuti nella giornata del 27/09/2022, presso la sede operativa della società
, sita in San Giuseppe Vesuviano alla Via Europa 30/32. Parte_3
All'atto dell'accesso sono state raccolte le dichiarazioni dei lavoratori presenti.
Nel corso di tale accesso è stata poi acquisita una parte della documentazione richiesta dagli ispettori;
e dal confronto fra le dichiarazioni acquisite, le denunce contributive inviate dalla società a mezzo Flussi Uniemens, il LUL, le comunicazioni obbligatorie UNILAV, le schede di funzionamento e gli elenchi dei discenti negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 è emerso che l ha Parte_4 iniziato l'attività con dipendenti in data 18/09/2020 ed ha attivato: per l'anno scolastico
2020/2021 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 33 alunni;
o tre classi (5°A, 5°B e 5°C) per un totale di 105 alunni;
. per l'anno scolastico 2021/2022 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 21 alunni;
o tre classi (5°A, 5°B e 5°C) per un totale di 105 alunni;
. per l'anno scolastico 2022/2023 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi (dalla 1°A alla
4°a) per un totale di 16 alunni;
o quattro classi (5°A, 5°B, 5°C e 5°D) per un totale di 135 alunni. Nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): o in
3 qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 78 unità lavorative;
o in qualità di assistenti amministrativi, n. 32 unità lavorative;
o in qualità di docenti, n. 22 unità lavorative.
Nell'anno scolastico 2021/2022 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo
Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 69 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 47 unità lavorative;
in qualità di docenti n. 31 unità lavorative.
Nell'anno scolastico 2022/2023 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo
Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 28 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 10 unità lavorative;
in qualità di docenti n. 24 unità lavorative.
Dal mero raffronto di tali dati si evince che il rapporto tra studenti iscritti e personale
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, era assolutamente sproporzionato. In particolare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il rapporto è di circa 1:1, ossia per ogni alunno iscritto l'Istituto oggetto di accertamento ha effettuato l'assunzione di una unità lavorativa.
Nel verbale ispettivo sono, dunque, analiticamente indicate una pluralità di valutazioni tratte da elementi contabili e documentali, per cui il documento assume un rilevante grado di attendibilità.
Gli ispettori constatata tale sproporzione hanno poi proceduto a raccogliere le CP_1
dichiarazioni spontanee di alcuni lavoratori.
Orbene, i soggetti ascoltati si sono limitati, nel migliore dei casi, ad affermare di aver lavorato alle dipendenze dell partitario in parola per un certo numero di giornate, CP_1
per un dato numero di ore di lavoro e per una certa retribuzione mensile, ma senza riuscire a fornire in modo chiaro e inequivocabile elementi di riscontro circa l'esatta identificazione dei colleghi di lavoro (nome, cognome, qualifica etc.), il numero delle classi, il numero degli alunni, le attività didattiche svolte all'interno dell'Istituto, la contemporaneità delle attività lavorative svolte, le modalità della ricerca e dell'ottenimento dell'impiego etc.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,:“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche
4 considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N°
15073\2008).
Ritiene il giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso;
prova che nel caso in esame non è stata assolta.
In particolare, deve evidenziarsi che la ricorrente non ha reso dichiarazioni spontanee agli ispettori e nessuno dei soggetti che hanno reso dichiarazioni agli Ispettori e che hanno dichiarato di aver lavorato nell'anno scolastico 2020/2021 hanno mai citato la ricorrente come collaboratrice scolastica.
Ancora più dirimente appare la circostanza che neppure l'amministratrice dell'
[...]
, pur elencando i collaboratoti scolastici da ella assunti nei Controparte_2
vari anni abbia mai menzionato la;
analogamente alcuna menzione è stata fatta CP_3
dalla PR , benchè la parte ricorrente nel ricorso l'abbia Persona_1
indicata come colei che le dava le direttive.
A fronte di tali elementi, la prova testimoniale articolata dalla parte attrice si reputa inammissibile per la genericità dei fatti storici sulla quale avrebbe dovuto vertere;
nei capitoli di prova, infatti, con riferimento al soggetto che impartiva le direttive, viene indicato il legale rappresentante (in contrasto con quanto indicato nel corpo del ricorso ove
è indicata la PR ) o in maniera assolutamente generica “coloro Per_1 Persona_1
cui spettava il compito di impartire ordini in base alle rispettive competenze” senza alcuna indicazione nominativa, oltre ad non essere chiarito il contenuto di tali direttive . Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al soggetto che ha proceduto all'assunzione, a chi esercitava l' attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Nulla è detto in ordine all'obbligo di giustificare le assenze ed infine relativamente alla retribuzione non è indicata la misura della stessa né la cadenza con la quale essa veniva corrisposta.
Pertanto, la prova testimoniale così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, è inammissibile.
Altri elementi documentali prodotti in giudizio (contratti di lavoro, prospetti paga, bonifici) devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi”.
5 Sulla scorta di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 30.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5043/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo Casazza Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del PRnte legale Controparte_1
rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha chiesto che venga riconosciuta e dichiarata l'illegittimità del provvedimento dell' del 20/07/2023 di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1
subordinato intercorso con la Azienda/Ditta “Istituto Enrico De Nicola” di Cinzia
Guastafierro, amministratrice dello stesso.
A sostegno di quanto allegato ella ha dedotto:
-di avere lavorato alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, presso l'Istituto indicato, dal 10/1/2022 al 31/08/2022 e dal 01/09/2022 al 30/06/2023;
-che chi impartiva le istruzioni sul lavoro da svolgere era la signora;
Pt_2
-che aveva l'obbligo di giustificare assenze anche momentanee ed anche per malattia;
-che doveva rispettare un orario di lavoro ed era “tenuto, su espresso ordine del datore di lavoro, ad effettuare tutte le incombenze relative alle mansioni affidate…”;
-che aveva goduto di ferie nel periodo di interruzione dell'attività didattica;
-che aveva ricevuto una retribuzione come da C.C.N.L. di categoria;
-che aveva ricevuto dall' il giorno 01.08.2023 una raccomandata a.r. con cui veniva CP_1
comunicato il disconoscimento del rapporto di lavoro – provvedimento prot. n.
5102.20/07/2023.0225508;
- che tale provvedimento traeva origine dal Verbale ispettivo n. 2022007276 del
17.03.2023;
-che avverso il suddetto provvedimento presentava ricorso amministrativo al Comitato
Regionale dell' , che veniva rigettato. CP_1
Pertanto, parte ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto amministrativo e, nel merito, l'esistenza di tutti gli indici della subordinazione, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'istituto scolastico innanzi indicato.
L' non si è costituito in giudizio e se ne dichiara la contumacia. CP_1
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La questione può essere definita, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sulla base della motivazione della sentenza del Tribunale di Nola n. 436/2025 condivisa dallo scrivente, che di seguito si riporta.
“La domanda è infondata e deve essere respinta…
L' ha dedotto che il disconoscimento di tale rapporto di lavoro subordinato è derivato CP_1
dagli esiti degli accertamenti ispettivi volti a verificare la correttezza e regolarità dell'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati effettuati con il personale amministrativo e con i collaboratori scolastici, relativamente al periodo dal 18/09/2020 al
30/09/2022, compiuti nella giornata del 27/09/2022, presso la sede operativa della società
, sita in San Giuseppe Vesuviano alla Via Europa 30/32. Parte_3
All'atto dell'accesso sono state raccolte le dichiarazioni dei lavoratori presenti.
Nel corso di tale accesso è stata poi acquisita una parte della documentazione richiesta dagli ispettori;
e dal confronto fra le dichiarazioni acquisite, le denunce contributive inviate dalla società a mezzo Flussi Uniemens, il LUL, le comunicazioni obbligatorie UNILAV, le schede di funzionamento e gli elenchi dei discenti negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 è emerso che l ha Parte_4 iniziato l'attività con dipendenti in data 18/09/2020 ed ha attivato: per l'anno scolastico
2020/2021 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 33 alunni;
o tre classi (5°A, 5°B e 5°C) per un totale di 105 alunni;
. per l'anno scolastico 2021/2022 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 21 alunni;
o tre classi (5°A, 5°B e 5°C) per un totale di 105 alunni;
. per l'anno scolastico 2022/2023 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi (dalla 1°A alla
4°a) per un totale di 16 alunni;
o quattro classi (5°A, 5°B, 5°C e 5°D) per un totale di 135 alunni. Nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): o in
3 qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 78 unità lavorative;
o in qualità di assistenti amministrativi, n. 32 unità lavorative;
o in qualità di docenti, n. 22 unità lavorative.
Nell'anno scolastico 2021/2022 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo
Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 69 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 47 unità lavorative;
in qualità di docenti n. 31 unità lavorative.
Nell'anno scolastico 2022/2023 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo
Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 28 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 10 unità lavorative;
in qualità di docenti n. 24 unità lavorative.
Dal mero raffronto di tali dati si evince che il rapporto tra studenti iscritti e personale
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, era assolutamente sproporzionato. In particolare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il rapporto è di circa 1:1, ossia per ogni alunno iscritto l'Istituto oggetto di accertamento ha effettuato l'assunzione di una unità lavorativa.
Nel verbale ispettivo sono, dunque, analiticamente indicate una pluralità di valutazioni tratte da elementi contabili e documentali, per cui il documento assume un rilevante grado di attendibilità.
Gli ispettori constatata tale sproporzione hanno poi proceduto a raccogliere le CP_1
dichiarazioni spontanee di alcuni lavoratori.
Orbene, i soggetti ascoltati si sono limitati, nel migliore dei casi, ad affermare di aver lavorato alle dipendenze dell partitario in parola per un certo numero di giornate, CP_1
per un dato numero di ore di lavoro e per una certa retribuzione mensile, ma senza riuscire a fornire in modo chiaro e inequivocabile elementi di riscontro circa l'esatta identificazione dei colleghi di lavoro (nome, cognome, qualifica etc.), il numero delle classi, il numero degli alunni, le attività didattiche svolte all'interno dell'Istituto, la contemporaneità delle attività lavorative svolte, le modalità della ricerca e dell'ottenimento dell'impiego etc.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,:“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche
4 considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N°
15073\2008).
Ritiene il giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso;
prova che nel caso in esame non è stata assolta.
In particolare, deve evidenziarsi che la ricorrente non ha reso dichiarazioni spontanee agli ispettori e nessuno dei soggetti che hanno reso dichiarazioni agli Ispettori e che hanno dichiarato di aver lavorato nell'anno scolastico 2020/2021 hanno mai citato la ricorrente come collaboratrice scolastica.
Ancora più dirimente appare la circostanza che neppure l'amministratrice dell'
[...]
, pur elencando i collaboratoti scolastici da ella assunti nei Controparte_2
vari anni abbia mai menzionato la;
analogamente alcuna menzione è stata fatta CP_3
dalla PR , benchè la parte ricorrente nel ricorso l'abbia Persona_1
indicata come colei che le dava le direttive.
A fronte di tali elementi, la prova testimoniale articolata dalla parte attrice si reputa inammissibile per la genericità dei fatti storici sulla quale avrebbe dovuto vertere;
nei capitoli di prova, infatti, con riferimento al soggetto che impartiva le direttive, viene indicato il legale rappresentante (in contrasto con quanto indicato nel corpo del ricorso ove
è indicata la PR ) o in maniera assolutamente generica “coloro Per_1 Persona_1
cui spettava il compito di impartire ordini in base alle rispettive competenze” senza alcuna indicazione nominativa, oltre ad non essere chiarito il contenuto di tali direttive . Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al soggetto che ha proceduto all'assunzione, a chi esercitava l' attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Nulla è detto in ordine all'obbligo di giustificare le assenze ed infine relativamente alla retribuzione non è indicata la misura della stessa né la cadenza con la quale essa veniva corrisposta.
Pertanto, la prova testimoniale così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, è inammissibile.
Altri elementi documentali prodotti in giudizio (contratti di lavoro, prospetti paga, bonifici) devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi”.
5 Sulla scorta di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 30.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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