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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4698/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4698/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURINI FABIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONTEBELLO, 24 20121 MILANO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALTRINIERI Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO e dell'avv. PALTRINIERI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA GOLDONI, 1 20129
MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 per sentire accertare la responsabilità dello stesso in relazione ai danni cagionati all'attore per
[...]
l'erronea diagnosi e trattamento della patologia di stenosi ureterale a livello dei vasi iliaci e per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi in corso di causa.
L'attore ha esposto di essersi rivolto all'Istituto nel mese di luglio 2016 dopo il persistere di Controparte_1 episodi di coliche renali e di avere ricevuto la diagnosi di “stenosi del giunto pielo ureterale” a seguito di uroTC
e di visita urologica.
pagina 1 di 13 A seguito dell'intervento di pieloureteroplastica destra eseguito dai sanitari dell'istituto in data 17 ottobre 2016,
l'attore era stato dimesso con diagnosi di stenosi ureterale destra e con l'indicazione di seguire una terapia farmacologica, senza prescrizione di svolgere una scintigrafia.
L'attore aveva poi eseguito tale esame in data 8 marzo 2017, all'esito del quale lo specialista urologo di cui lo stesso si era rivolto aveva posto indicazione ad intervento di nefrectomia destra per rene CP_1 destro idronefrotico, intervento che veniva eseguito in data 30 maggio 2017.
Secondo la prospettazione attorea, era ravvisabile la responsabilità dei sanitari di per l'erronea CP_1 diagnosi della patologia, in quanto l'attore era affetto da stenosi ureterale a livello dei vasi iliaci e non del giunto pielo uretale, errore che aveva comportato il deperimento della funzione renale.
Inoltre, anche la scelta di procedere all'intervento di nefrectomia non era corretta, essendo percorribili in base alle linee guida altre soluzioni più conservative.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento dei seguenti pregiudizi: a) il danno alla propria integrità psico-fisica, per la presenza di dolore al fianco destro in esiti di intervento chirurgico, di dolore e ipostenia della gamba destra, con difficoltà a mantenere a lungo la stazione eretta e nella deambulazione prolungata e forte astenia, di incontinenza urinaria, di disfunzione erettile e di una importante sintomatologia psichiatrica;
b) il danno morale per le enormi sofferenze fisiche patite ogni giorno e per la sofferenza interiore dovuta al suo cambiamento, alle rinunce a varie attività, alla preoccupazione futura per le sue condizioni fisiche, alla vergogna per le perdite urinarie e per le difficoltà nei rapporti sessuali con la moglie;
c) il danno esistenziale, dato lo stravolgimento della propria esistenza e delle proprie abitudini;
d) il danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica di parrucchiere, data la incidenza dei postumi fisici sulla possibilità di stare in piedi per lungo tempo e di quelli psichici sul rapporto con la clientela;
e) il danno da lesione della capacità lavorativa generica, da intendersi come perdita di chance di sviluppo della carriera e di incremento della propria clientela;
f) l'ulteriore danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute e a quelle future, nonché alle spese stragiudiziali già versate.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attorea. Controparte_2
In primo luogo, la convenuta ha dedotto che l'attore non aveva assolto all'onere di provare la riconducibilità delle lesioni allegate alla condotta dei sanitari.
In secondo luogo, ha contestato i profili di responsabilità addotti dall'attore, evidenziando il corretto CP_1 approccio diagnostico e terapeutico dei sanitari e affermando, conseguentemente, che le lesioni lamentate costituivano una complicanza imprevenibile ed inevitabile.
Infine, la convenuta ha contestato la sussistenza e la quantificazione di tutte le voci di danno esposte dall'attore.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore.
All'esito del deposito della relazione, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta con riferimento alle prestazioni sanitarie rese dai sanitari della stessa in favore Controparte_2 dell'attore.
In particolare, in base alle allegazioni di , gli addebiti mossi alla convenuta riguardano sia l'errore Parte_1 nella diagnosi nella patologia di cui l'attore soffriva, sia la omessa prescrizione di ulteriori approfondimenti ai fini del corretto inquadramento del problema, nonché ancora l'erronea scelta del trattamento chirurgico eseguito, non essendo indicato né il primo intervento, né la successiva procedura di nefrectomia.
2. La consulenza medico legale Per_ Dalla relazione redatta dai CTU dott. medico legale, dott. specialista in urologia e dott. Per_1
specialista in psichiatria, emergono i seguenti dati: Persona_3
a) l'attore, a seguito del ripetersi di più episodi di calcoli renali, è stato sottoposto in data 28 luglio 2016 a
TC con mezzo di contrasto che ha evidenziato la dilatazione dell'uretere sino all'incrocio con i vasi iliaci e, in tale posizione, la presenza di restringimento a coda di topo e l'assenza di formazioni litiasiche;
b) a fronte di tale referto, nella visita urologica del 29 luglio 2016 lo specialista ha posto indicazione per intervento di pielo-uretero-plastica destra robotica.
Tale diagnosi si è ritenuta non collimante con quanto emerso dalla TC, che invece mostrava una stenosi molto più a valle e che richiedeva un trattamento totalmente differente;
c) l'erroneità della diagnosi ha trovato conferma nel verbale operatorio della procedura chirurgica eseguita in data 17 ottobre 2016, laddove è scritto: “non si procede con la programmata pielo-uretero- plastica robotica poiché il giunto pielo-ureterale non appare stenotico”;
d) nel corso della procedura chirurgica è stata eseguita una ureteroscopia flessibile che confermava la stenosi in sede distale ed è stato posizionato un tutore ureterale con lo scopo di drenare temporaneamente le vie escretrici di destra e permettere al rene interessato di scaricare l'urina che fino a quel momento ristagnava nelle cavità a monte, causando un progressivo lento danneggiamento della funzionalità di tale rene;
e) se vi fosse stata una corretta valutazione della TAC, la corretta indicazione chirurgica da parte dello specialista sarebbe stata diversa, in quanto si sarebbe pianificato un differente intervento che avrebbe potuto portare contestualmente alla risoluzione endoscopica della stenosi, qualora fattibile, o, quantomeno, come poi effettivamente avvenne, al posizionamento di un tutore ureterale provvisorio. Si
è quindi ritenuto che l'intervento laparoscopico esplorativo con dissezione del rene e dell'uretere destro sia stato improprio, non indicato e inutilmente invasivo;
pagina 3 di 13 f) anche la successiva gestione del paziente non è stata ritenuta corretta dal momento che i sanitari non hanno proceduto ad eseguire l'intervento di correzione chirurgica della stenosi con resezione del tratto di uretere interessato e reimpianto in vescica dell'uretere sano, pur se inizialmente proposto. Inoltre, lo stent ureterale che proteggeva il rene sino a quel momento è stato rimosso in data 14 novembre
2016, senza peraltro procedere l'esecuzione preventiva di una ulteriore scintigrafia per valutare l'efficacia terapeutica della derivazione disostruttiva;
g) si è poi rilevato che, dopo una successiva TC del 25 novembre 2016, che aveva confermato il quadro stenotico, vi era stata una nuova valutazione urologica del 30 novembre 2016 nella quale fu genericamente indicata la necessità di una valutazione collegiale del caso per poter fornire indicazioni più specifiche. Tuttavia, non vi fu seguito a tale indicazione finchè, nel mese di marzo 2017, quando il paziente si sottopose a nuova indagine scintigrafica, emergeva un ulteriore e prevedibile peggioramento della funzionalità del rene destro, in quanto non più protetto né drenato dal catetere ureterale che era stato rimosso nel novembre 2016;
h) con riferimento all'intervento di nefrectomia destra eseguito in data 30 maggio 2017, si è rilevato che al momento dell'intervento la funzionalità del rene destro era sicuramente gravemente compromessa, pur se non al di sotto della soglia critica del 10 % ; su tale compromissione della funzionalità aveva inciso l'assenza del tutore ureterale, in presenza dell'ostruzione ancora in essere, oltre che l'omesso controllo della funzionalità quando il rene era correttamente drenato. In ogni caso si è ritenuta la insussistenza di motivazioni che potessero far prevedere eventi settici e, quindi, giustificanti la proposizione al paziente dell'asportazione del rene;
i) si è ritenuto altamente probabile che un corretto percorso diagnostico-terapeutico all'esordio dei sintomi, ovvero alla prima diagnosi seguente alla TC del 28 luglio 2016, avrebbe impedito l'evoluzione del danno renale ed avrebbe permesso, se non un recupero funzionale completo, il mantenimento di una funzionalità renale destra residua accettabile con organo in sede, senza i postumi dell'intervento di nefrectomia;
j) in conclusione, sono quindi state rilevate le seguenti criticità: 1) errore di diagnosi con conseguente indicazione chirurgica non corretta ed esecuzione di un intervento inutilmente invasivo in prima battuta (corretto poi in itinere); 2) rimozione impropria dello stent ureterale posto a protezione della dilatazione delle vie escretrici in un rene con funzionalità già parzialmente compromessa;
3) mancata pianificazione ed esecuzione di un intervento correttivo della stenosi;
4) non giustificata decisione di rimuovere il rene;
k) si è ritenuta configurabile una invalidità temporanea temporanea assoluta di giorni 9, corrispondente al periodo di degenza ospedaliera, seguito da un periodo di convalescenza di ulteriori 30 giorni in forma parziale al 75% ed ulteriori 20 giorni al 50%;
l) in relazione al danno di natura permanente, si è rilevato che il paziente presenta gli esiti di una nefrectomia con rene adelfo che presenta una funzionalità renale leggermente alterata, come pagina 4 di 13 dimostra il modesto incremento dell'Urea ed una lieve riduzione della VGF (Velocita di Filtrazione
Glomerulare), condizione che consente di classificarla nella mediana del parametro tabellare di riferimento delle LG per la valutazione del danno biologico permanente della SIMLA (2016), identificando così postumi permanenti attorno al 20%.
m) si è poi evidenziato che in sede di visita, il paziente ha lamentato la presenza di parestesia ed ipostenia della coscia destra, obiettivabili con ipotrofia della muscolatura. Tali reperti, seppur non accertati strumentalmente (EMG), sono stati ritenuti coerenti con una radicolopatia dei somi L1-L2 compatibile con gli esiti della chirurgia renale e quantificabili attorno al 4% con riferimento alle suddette tabelle;
n) si è ritenuto non comprovato il lamentato deficit erettivo, mancando reperti strumentali a sostegno e di controlli clinici che ne attestino la sussistenza, fatta salva un'unica certificazione relativa a visita urologica del 11 maggio 2020;
o) con riferimento al danno psichico, l'esame svolto dallo specialista di branca ha portato ad inquadrare il caso del paziente come rientrante nel disturbo dell'adattamento, qualificabile come variante con ansia e umore depresso misti e persistente. L'entità di tale disturbo è stata collocata a cavallo fra la forma semplice e quella complicata;
p) le linee guida della prevedono due voci tabellari: -“disturbo dell'adattamento non complicato” CP_3 cui è attribuita una percentuale compresa tra il 6-10%; “disturbo dell'adattamento complicato” cui è attribuita una percentuale compresa tra l' 11-15%. Nel caso in esame, si è ritenuto che il caso del paziente rientri tra le forme complicate, ma proprio perché a cavallo fra la forma semplice e quella complicata, i postumi psichici sono stati stimati nell'ordine del 12-13%;
q) il complessivo danno biologico è stato quindi valutato nella percentuale del 35%:
r) si è ritenuto che i postumi riportati, pur non incidendo direttamente sulla capacità di lavoro del periziando, riverberino i suoi effetti sull'espletamento dell'attività lavorativa di parrucchiere, comportando una maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento di tale attività.
All'esito delle osservazioni del difensore dell'attore, incentrate sul disagio fisico e funzionale del paziente, i consulenti hanno confermato le conclusioni esposte nella bozza.
Con riferimento alle osservazioni trasmesse dai CTP di i consulenti hanno confermato il riscontro di CP_1 un quadro obiettivo mostrante la ipotrofia della coscia destra con minus di 2 cm al terzo medio, evidenziando come vi fosse evidenza di tale fenomeno già in occasione della visita urologica del 11 maggio 2020 e la compatibilità con gli esiti della chirurgia renale e laparoscopica/robotica.
Quanto all'accertamento e valutazione del danno psichico, si è rilevato come, all'esito dell'osservazione clinica, il paziente presenti uno spiccato stato di continuo timore che venga meno anche la funzione del rene superstite e che, pur essendo tale timore sproporzionato all'entità dell'evento lesivo, ciò non faccia venire meno il nesso causale tra l'evento ed il quadro psicopatologico, proprio per il diverso impatto che un evento può avere sulla psiche di individui diversi a seconda, anche, della struttura psichica.
pagina 5 di 13 I consulenti non hanno quindi ritenuto applicabile la percentuale di abbattimento fondata sull'oggettiva rilevanza dell'evento causale, proposta parecchi anni fa da e e poi recepita nelle Linee Pt_2 Pt_3
Guida della SIMLA (Criterio B).
3. La valutazione della consulenza tecnica e della responsabilità della parte convenuta.
Va premesso che, in via generale, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, “ove sia dedotta la
responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione"
(Cass.civ. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28992).
Una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma cod.civ..
Ciò posto, ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto della valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro.
In particolare, in base a tali conclusioni risulta raggiunta la prova della dedotta responsabilità della convenuta, ricorrendo i presupposti dell'illecito contrattuale e segnatamente:
1) la condotta di inesatto adempimento, in considerazione dell'erroneo inquadramento della patologia e della formulazione di una diagnosi non congruente con le immagini della prima TC eseguita dal paziente;
dell'esecuzione di un primo intervento inutilmente invasivo;
dell'erronea scelta di procedere alla rimozione dello stent che svolgeva un ruolo di protezione della funzionalità del rene;
della omessa programmazione ed esecuzione dell'intervento di correzione della stenosi;
della non corretta scelta di procedere all'intervento di asportazione del rene;
2) l'evento di danno, costituito dal verificarsi dei postumi fisici e psichici accertati in sede di consulenza, connessi agli esiti dell'intervento di nefrectomia;
3) il nesso causale tra il verificarsi dei citati postumi e la condotta di inadempimento.
In particolare, come evidenziato dai CTU, una diagnosi corretta avrebbe condotto ad un corretto percorso terapeutico, suscettibile, con molta probabilità, di arrestare la progressione del danno renale e di consentire la conservazione di una accettabile funzionalità residua dell'organo. Inoltre, l'esecuzione dell'intervento di asportazione del rene, da ritenersi non indicato anche alla luce delle condizioni di funzionalità accertate al momento del trattamento, ha prodotto dei postumi che, diversamente, non si sarebbero verificati.
Va poi rilevato che non sono stati svolti dal CTP della convenuta dei rilievi critici sulle conclusioni esposte pagina 6 di 13 nell'elaborato peritale in punto di valutazione della condotta dei sanitari dell'istituto e che neppure nella comparsa conclusionale sono state svolte difese in ordine ai comportamenti censurabili addebitati ai sanitari di
CP_1
Alla luce dei rilievi fin qui formulati, va quindi ravvisata la responsabilità contrattuale della parte convenuta, con conseguente diritto dell'attore al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali emergenti che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
4.Il danno risarcibile
In base alle condivisibili valutazioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio, che il giudicante fa proprie con le precisazioni di seguito esposte, vi è un nesso causale diretto ed immediato tra la condotta ascritta alla convenuta ed il danno alla salute lamentato da . Parte_1
In particolare, da un lato, sotto il profilo fisico, il paziente si ritrova privo di un rene che non avrebbe dovuto essere asportato anche in condizioni di ridotta funzionalità quali quelle riscontrate nel periodo di esecuzione dell'intervento di nefrectomia e che, a maggior ragione, non sarebbe stato asportato qualora vi fosse stata una corretta e tempestiva diagnosi ed un correlato corretto approccio terapeutico, dal momento che ciò avrebbe consentito di evitare la evoluzione della patologia renale.
L'intervento di nefrectomia ha poi comportato ulteriori postumi, direttamente riscontrati dai CTU, costituiti da radicolopatia dei somi L1-L2, comportante la parestesia ed ipostenia della coscia destra, comprovati dalla ipotrofia di detta muscolatura.
Dall'altro lato, sotto il profilo psichico, si è accertato che il paziente, a seguito dell'evento lesivo oggetto di causa, ha sviluppato un vero e proprio disturbo dell'adattamento.
In particolare, la visita psichiatrica ha consentito di riscontrare i criteri diagnostici di tale disturbo previsti dal
DSM-5, ovvero: a) lo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali in risposta a uno o più eventi stressanti identificabili, insorti entro tre mesi dall'insorgenza dell'evento stressante;
b) il carattere significativo di tali sintomi, dal punto di vista clinico, per la presenza di marcata sofferenza, sproporzionata rispetto alla gravità o intensità dell'evento stressante, e/o la compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre importanti aree;
c) l'assenza di altri disturbi mentali che possano far ritenere che il disturbo correlato con lo stress costituisca l'aggravamento di un disturbo preesistente;
d) il fatto che i sintomi non corrispondano a un lutto normale;
e) la persistenza dei sintomi oltre 6 mesi dal verificarsi dell'evento stressante.
Si è al riguardo riscontrato che il sig. rientra nel sottotipo con ansia e umore depresso misti è Pt_1 caratterizzato da combinazione di depressione (umore basso, facilità al pianto o disperazione) e di ansia
(nervosismo. inquietudine, agitazione o ansia di separazione).
Sotto l'aspetto del nesso causale, si è ritenuta compatibile l'insorgenza di tale disturbo con l'efficienza lesiva dell'evento, costituito dalla perdita di un rene, che, nel caso specifico ha prodotto nel paziente un sentimento di ingiustificata apprensione trasformatosi in continuo rimuginio.
Si ritiene quindi di aderire alle valutazioni esposte dai CTU in punto di accertamento della sussistenza di un danno di natura psichica permanente in rapporto causale con l'evento dannoso accertato.
pagina 7 di 13 Il fatto che la documentazione medica pregressa prodotta dall'attore sia costituita solo dalla relazione clinica Per_ dello psicologo dott. e della psicoterapeuta dott.ssa non consente di escludere la sussistenza di Per_4 tale danno, in quanto accertato dai consulenti proprio attraverso l'esame clinico del paziente.
Si ritiene invece di dissentire dalla quantificazione di tali postumi svolta nell'elaborato peritale.
In primo luogo, la affermazione secondo cui il disturbo dell'adattamento risentito dal si collocherebbe a Pt_1 cavallo tra la forma semplice e quella complessa non è sorretta da adeguata motivazione, soprattutto a fronte dei rilievi dei CTP della convenuta sulla configurabilità di un mero disturbo disadattivo lieve, valutabile intorno al
5%.
I consulenti non spiegano quale sia la sintomatologia che giustifichi l'inquadramento della patologia riscontrata nel paziente “a cavallo tra la forma semplice e quella complicata”, non indicando neppure quali siano le caratteristiche dell'una e dell'altra categoria, né indicano i motivi per cui, a fronte della valutazione nelle linee
SIMLA applicate dai consulenti del disturbo semplice in un range compreso tra il 6% e il 10% e del disturbo complesso in un range tra l'11% e il 15%, abbiano stimato il complessivo pregiudizio nella fascia tra il 12-13%, come se fosse un disturbo di natura complessa tout court, anziché nella fascia tra il 10% e l'11%, che è per l'appunto quella corrispondente ad una forma intermedia tra le due categorie.
In secondo luogo, non si ritiene neppure convincente la risposta alle osservazioni dei CTP di nella CP_1 parte in cui hanno escluso l'applicazione del criterio prevedente un coefficiente di abbattimento della percentuale di invalidità fondato sull'effettiva rilevanza dell'evento lesivo, criterio che, come sottolineato dagli stessi CTU, è recepito nelle linee guida SIMLA, linee guida di cui gli stessi hanno fatto applicazione nella stima dei vari postumi.
Al riguardo, va ribadito che il fatto che gli effetti psichici conseguenti alla perdita del rene siano sproporzionati rispetto all'entità dell'evento lesivo non fa venire meno il nesso eziologico tra tali postumi e la condotta, dal momento che, come si evince dalla consulenza, risultano soddisfatti i criteri di accertamento della causalità relativi al dato temporale di insorgenza del disturbo, all'assenza di precedenti patologie e/o di cause alternative.
Tuttavia, il criterio prevedente l'applicazione di un coefficiente di riduzione fondato sulla rilevanza dell'evento lesivo interviene nella fase successiva all'accertamento della causalità materiale, ovvero nella fase di selezione e valutazione dell'entità delle conseguenze dannose riconducibili all'evento.
Sotto questo profilo, si ritiene che si verta in una fattispecie analoga a quella in cui si devono accertare l'entità delle conseguenze dannose derivanti da un evento riconducibile sia ad una causa umana che ad una predisposizione e/o di uno stato di vulnerabilità del danneggiato, fattispecie nella quale, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, va garantito ristoro a quelle conseguenze sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod.civ. in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti alla condotta umana (cfr. Cass., sez. 3, 21 luglio 2011 n. 15991 e Cass.civ., sez. 3, 19 settembre 2023 n.26851).
Ne deriva che, alla luce di tali rilievi, ed in adesione alle note critiche dei consulenti della convenuta, anche qualora si volesse partire dalla stima dei postumi di natura psichica svolta dai CTU, l'applicazione del coefficiente di riduzione previsto dalle linee guida comporterebbe comunque la stima di un danno di CP_3
pagina 8 di 13 natura psichica in misura non superiore al 5%.
Pertanto, venendo alla valutazione del danno biologico dell'attore, si ritiene che lo stesso vada stimato nella percentuale del 27% sulla base della considerazione svolta dai consulenti secondo cui la complessiva menomazione dell'integrità psico fisica della parte non può essere determinata attraverso una mera sommatoria delle diverse componenti di danno ed operando un calcolo proporzionale a quello effettuato dagli ausiliari, che hanno stimato un danno biologico del 35% a fronte di postumi valutati nella misura del 20% quanto alla perdita del rene, del 4% quanto alla lesione radicolare, e del 12-13% quanto al danno psichico.
Va quindi sia risarcito il danno di natura permanente subito dall'attore nella citata misura sia quello di natura temporanea direttamente conseguente ai postumi derivanti dalla condotta inadempiente accertata.
Venendo alla liquidazione, si ritiene di adottare quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno le tabelle elaborate da questo Tribunale e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod.civ. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione espressamente sancito dalla Suprema Corte;
cfr. Cass. sez. 3, 26 agosto 2018 n.17018, Cass.civ. sez. 3, 6 maggio
2020 n.8532).
Il contenuto delle tabelle consente di distinguere la parte di somma liquidabile a titolo di ristoro del danno alla salute dalle lesioni e quella volta a risarcire il danno da sofferenza derivante dalle lesioni stesse.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il danno biologico è quella componente di danno non patrimoniale che va intesa quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del soggetto, mentre il danno morale contraddistingue la sofferenza interiore del soggetto, manifestabile come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, che richiede una separata allegazione, valutazione e liquidazione (Cass.civ. sez.3, 19 febbraio 2019 n. 4878).
In particolare, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso
l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. civ. sez.3, 19 febbraio 2016 n. 3260).
Nel caso in esame, le ultime tabelle di Milano, aggiornate al 2024, prevedono, in relazione all'età del danneggiato al momento del fatto (50 anni), la somma di €135.501,00 di cui € 94.756,00 per il danno dinamico relazionale permanente e la restante somma per la componente di sofferenza soggettiva interiore.
Al riguardo, l'attore ha espressamente chiesto anche il risarcimento di tale componente del danno, avendo allegato come l'evento oggetto di causa lo abbia fortemente segnato anche dal punto di vista emotivo, facendogli percepire un costante senso di insicurezza e di timore per il futuro, correlato al fatto di dovere vivere con un unico rene, ed avendolo portato ad un progressivo isolamento sociale.
pagina 9 di 13 La natura e gravità delle lesioni conseguenti alle erronee prestazioni sanitarie, il fatto che, anche in sede di esame psichico del paziente sia stata riscontrata la forte reazione emotiva conseguente all'iter clinico subito ed alla perdita del rene, costituiscono dati idonei alla prova presuntiva di tale componente del danno non patrimoniale.
Per quanto riguarda il danno da invalidità temporanea, spetta all'attore per entrambe le voci di danno la somma di € 4772,50, di cui € 1035,00 per i giorni di invalidità totale, € 2587,50 per 30 giorni al 75%, € 1150,00 per 20 giorni al 50% ( liquidando per ogni giorno di invalidità assoluta la somma di €115,00, ridotta proporzionalmente al ridursi della percentuale di inabilità relativa).
L'attore ha poi richiesto sia la personalizzazione del danno biologico, sia l'aumento rispetto a quanto previsto dalle tabelle di Milano del valore monetario volto a ristorare il danno da sofferenza.
Con riferimento al primo aspetto, la Suprema Corte ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione (cfr. Cass. sez. 3, 11 novembre 2019 n.28988,
Cass. sez. 34 marzo 2021 n.5865).
Orbene, nel caso in esame, le allegazioni sulle alterazioni delle proprie abitudini e dei rapporti sociali non consentono di affermare che si sia in presenza di conseguenze dannose straordinarie rispetto al novero dei danni statisticamente derivanti dal fatto illecito.
Invero, come emerge dalla relazione peritale, la valutazione e stima del danno alla salute tiene conto del fatto che l'evento dannoso ha inciso negativamente sulla sfera psichica del paziente, avendo assunto rilevanza traumatizzante ed essendo fonte di episodi di ansia, nervosismo e di malessere.
Si tratta quindi di conseguenze suscettibili, secondo l'idquod plerumque accidit, di alterare la serenità della parte e rendere più difficoltose tutte le attività richiedenti le interazioni con l'ambiente familiare e sociale della parte danneggiata.
Quanto ai riflessi dedotti dall'attore sulla sfera sessuale, come rilevato dai CTU, non risulta comprovato che le lesioni abbiano causato nel paziente un deficit erettivo permanente, avendo l'attore prodotto soltanto il referto della visita urologica del 11 maggio 2020, contenente la sintomatologia riferita dal paziente e nel quale peraltro l'esame obiettivo attesta una situazione di normalità e non essendovi evidenza di successivi controlli, indagini ed eventuali percorsi terapeutici.
Tuttavia, si rileva nel caso concreto la presenza di ulteriori conseguenze pregiudizievoli che giustificano una personalizzazione del risarcimento del danno incidente sull'integrità psico-fisica del paziente rispetto alla misura standard derivante dall'applicazione tabellare.
Si tratta in particolare dei riflessi negativi delle lesioni sull'attività lavorativa di parrucchiere svolta dall'attore, che, secondo la condivisibile valutazione dei consulenti, si esplicano in termini di maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento di tale attività.
pagina 10 di 13 Viene quindi in rilievo il cd. danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, con possibilità per il giudice di ricorrere, nella liquidazione equitativa, anche ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr.
Cass.civ., sez. 3, 12 giugno 2023 n.16628).
Tenuto conto di quanto emerso dalla relazione peritale, dell'entità dei postumi, della natura dell'attività svolta dall'attore, del fatto che la sintomatologia dolorosa lamentata dalla parte, connessa anche in parte alle lesioni radicolari, costituiscono fattori suscettibili di incidere negativamente sulla capacità di mantenere a lungo la posizione eretta, si ritiene quindi che la quota corrispondente al danno biologico permanente vada incrementata nella misura del 15%, con riconoscimento dell'ulteriore somma di € 14.213,00.
Per quanto riguarda l'incremento del danno da sofferenza, la liquidazione con il metodo tabellare si ritiene congrua e proporzionata alle conseguenze derivate alla parte dall'evento dannoso in questione, posto che nella valutazione sia del danno dinamico relazionale che di quello morale si è tenuto conto dell'entità e persistenza del patema d'animo patito dal paziente, che si è evoluto in una vera e propria malattia.
Pertanto, il danno non patrimoniale va liquidato nella complessiva somma di € 154.486,90.
Con riferimento al danno patrimoniale, l'attore ha in primo luogo richiesto il risarcimento del danno da lucro cessante a causa dell'incidenza negativa dei postumi riportati sullo svolgimento dell'attività lavorativa e sui redditi percepiti.
Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di tale pregiudizio.
Da un lato, dall'elaborato peritale emerge che i postumi subiti dal paziente non incidono direttamente sulla sua capacità di lavoro, determinando piuttosto una maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento delle mansioni ordinarie.
Dall'altro lato, pur a fronte dell'allegato svolgimento di una attività di natura imprenditoriale anche dopo i fatti di causa, non è stata prodotta documentazione attestante i redditi prodotti dall'esercizio di tale attività né nel periodo antecedente né nel periodo successivo al verificarsi dei postumi.
Ciò preclude ogni valutazione sull'esistenza di una effettiva contrazione dei redditi conseguente alle lesioni subite dall'attore e non consente neppure di verificare quali siano gli introiti dell'attività su cui parametrare l'eventuale riduzione futura dei redditi, così come l'allegato danno da perdita di chance di un ulteriore incremento patrimoniale.
Ne deriva che non risulta assolto da parte dell'attore l'onere della prova di tale voce di danno.
Per quanto riguarda le spese mediche, risultano prodotte le ricevute delle spese sostenute dall'attore per eseguire i controlli sulla funzionalità renale, relative ad ecografie, scintigrafie, oltre che per le successive visite urologiche e neurologiche, che si ritengono pertinenti ai postumi riportati fatti e congrue, così come la ricevuta di pagamento del costo della perizia psico diagnostica svolta nel 2020 e per il rilascio della certificazione di invalidità (doc. 12 fascicolo attoreo).
Va quindi rimborsata la somma di € 1880,18.
pagina 11 di 13 Non si ritiene di accogliere la domanda di rimborso delle spese mediche future, quantificate dall'attore in €
10.000,00 per il sostegno psicologico riabilitativo, non essendo a tal fine sufficiente a fondare il giudizio sulla necessità di tale spesa quanto genericamente indicato nella relazione medico legale stragiudiziale prodotta (doc.
10 fascicolo dell'attore), e non essendovi neppure elementi che possano far ritenere prevedibile tale spesa, considerato che l'attore, pur a fronte di una sintomatologia risalente e di una valutazione psico diagnostica del
2020, non risulta avere intrapreso alcun percorso di sostegno.
In definitiva, risulta dovuta all'attore per il danno non patrimoniale la somma di € 154.486,90, già espressa in moneta attuale, a titolo di danno non patrimoniale e la somma di € 1880,18 per il danno patrimoniale, che rivalutata alla data odierna con decorrenza dei singoli esborsi, ammonta a € 2.233,92 (così calcolata: la somma di
€1000,00 rivalutata da giugno 2020 diviene pari a 1186,00; la somma di € 192,00, relativa agli esborsi sostenuti nel mese di luglio 2021 diviene pari a € 223,68; la somma di €125,50, relativa agli esborsi sostenuti a gennaio
2018, diviene pari a €150,10; la somma di € 152,00 relativa all'esborso sostenuto nel mese di ottobre 2018, diviene pari a €180,58; la somma di €102,00, relativa agli esborsi sostenuti a fine dicembre 2018 e gennaio 2019, diviene pari a € 121,99; la somma di € €90,18, relativa alla spesa sostenuta a fine settembre 2018 diviene pari a
€ 106,95; la somma di €60,00, relativa alla spesa sostenuta a luglio 2017, diviene pari a €72,17; la somma di
€70,00 relativa alla ricevuta dell'ottobre 2017 diviene pari a € 84,28; la somma di €66,00 relativa alla spesa sostenuta a gennaio 2017, diviene pari a € 79,33; la somma di € 22,40 relativa alla ricevuta del marzo 2017 diviene pari a € 28,84).
Si arriva al credito complessivo di € 156.720,82.
Vanno poi riconosciuti all'attore i richiesti interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod.civ. per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito, da riconoscersi applicando gli interessi legali sulle citate somme liquidate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, previa devalutazione del credito alla data dell'illecito, e da applicarsi sulle singole somme via via rivalutate.
Considerando la pluralità delle condotte inadempienti, il fatto che dopo l'erronea diagnosi, il primo intervento non risolutivo della problematica ed inutilmente invasivo è stato eseguito a fine ottobre 2016, gli interessi vanno calcolati da tale data.
In via equitativa tali interessi possono essere liquidati nella somma di 15.953,16 applicando il saggio legale sulla somma devalutata di € 129.094,58 a partire dal 1 novembre 2016.
In definitiva va condannato al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1
€ 172.673,98
4.Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta, in quanto soccombente, e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto (scaglione da € 52.000
a 260.000,00) ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori medi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Venturini.
pagina 12 di 13 è tenuta anche a rifondere all'attore le spese del procedimento di mediazione (limitatamente alla sola CP_1 fase dell'attivazione), liquidate secondo gli stessi criteri sopra esposti.
Va altresì disposto il rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dall'attore, essendo documentata l'assistenza del legale nella fase antecedente al giudizio, l'utilità della spesa in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Tuttavia, la quantificazione di cui alla parcella prodotta appare eccessiva rispetto ai valori medi di cui alle le tabelle del DM 55/2014 relative allo scaglione corrispondente al valore del liquidato (da € 52.000,00 ad € 260.000,00) senza che a tal fine emergano profili di particolare complessità o attinenti all'entità ed impegno delle prestazioni svolte dal legale nella fase stragiudiziale.
Pertanto, si ritiene che vada disposto il rimborso della minore somma di € 4536,00 oltre accessori.
Data la soccombenza della parte convenuta, la stessa va condannata altresì al rimborso delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore di , per le causali indicate in parte Controparte_2 Parte_1 motiva, della somma di € 172.673,98, oltre a interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate in €
545,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Venturini, oltre al rimborso delle spese di CTU anticipate dall'attore, nonché al rimborso delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in
€ 48,80 per spese vive e € 1008,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge ed al rimborso delle spese per la fase stragiudiziale, liquidate in € 4536,00 per compensi oltre accessori di legge.
Milano, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4698/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURINI FABIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONTEBELLO, 24 20121 MILANO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALTRINIERI Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO e dell'avv. PALTRINIERI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA GOLDONI, 1 20129
MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 per sentire accertare la responsabilità dello stesso in relazione ai danni cagionati all'attore per
[...]
l'erronea diagnosi e trattamento della patologia di stenosi ureterale a livello dei vasi iliaci e per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi in corso di causa.
L'attore ha esposto di essersi rivolto all'Istituto nel mese di luglio 2016 dopo il persistere di Controparte_1 episodi di coliche renali e di avere ricevuto la diagnosi di “stenosi del giunto pielo ureterale” a seguito di uroTC
e di visita urologica.
pagina 1 di 13 A seguito dell'intervento di pieloureteroplastica destra eseguito dai sanitari dell'istituto in data 17 ottobre 2016,
l'attore era stato dimesso con diagnosi di stenosi ureterale destra e con l'indicazione di seguire una terapia farmacologica, senza prescrizione di svolgere una scintigrafia.
L'attore aveva poi eseguito tale esame in data 8 marzo 2017, all'esito del quale lo specialista urologo di cui lo stesso si era rivolto aveva posto indicazione ad intervento di nefrectomia destra per rene CP_1 destro idronefrotico, intervento che veniva eseguito in data 30 maggio 2017.
Secondo la prospettazione attorea, era ravvisabile la responsabilità dei sanitari di per l'erronea CP_1 diagnosi della patologia, in quanto l'attore era affetto da stenosi ureterale a livello dei vasi iliaci e non del giunto pielo uretale, errore che aveva comportato il deperimento della funzione renale.
Inoltre, anche la scelta di procedere all'intervento di nefrectomia non era corretta, essendo percorribili in base alle linee guida altre soluzioni più conservative.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento dei seguenti pregiudizi: a) il danno alla propria integrità psico-fisica, per la presenza di dolore al fianco destro in esiti di intervento chirurgico, di dolore e ipostenia della gamba destra, con difficoltà a mantenere a lungo la stazione eretta e nella deambulazione prolungata e forte astenia, di incontinenza urinaria, di disfunzione erettile e di una importante sintomatologia psichiatrica;
b) il danno morale per le enormi sofferenze fisiche patite ogni giorno e per la sofferenza interiore dovuta al suo cambiamento, alle rinunce a varie attività, alla preoccupazione futura per le sue condizioni fisiche, alla vergogna per le perdite urinarie e per le difficoltà nei rapporti sessuali con la moglie;
c) il danno esistenziale, dato lo stravolgimento della propria esistenza e delle proprie abitudini;
d) il danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica di parrucchiere, data la incidenza dei postumi fisici sulla possibilità di stare in piedi per lungo tempo e di quelli psichici sul rapporto con la clientela;
e) il danno da lesione della capacità lavorativa generica, da intendersi come perdita di chance di sviluppo della carriera e di incremento della propria clientela;
f) l'ulteriore danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute e a quelle future, nonché alle spese stragiudiziali già versate.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attorea. Controparte_2
In primo luogo, la convenuta ha dedotto che l'attore non aveva assolto all'onere di provare la riconducibilità delle lesioni allegate alla condotta dei sanitari.
In secondo luogo, ha contestato i profili di responsabilità addotti dall'attore, evidenziando il corretto CP_1 approccio diagnostico e terapeutico dei sanitari e affermando, conseguentemente, che le lesioni lamentate costituivano una complicanza imprevenibile ed inevitabile.
Infine, la convenuta ha contestato la sussistenza e la quantificazione di tutte le voci di danno esposte dall'attore.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore.
All'esito del deposito della relazione, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta con riferimento alle prestazioni sanitarie rese dai sanitari della stessa in favore Controparte_2 dell'attore.
In particolare, in base alle allegazioni di , gli addebiti mossi alla convenuta riguardano sia l'errore Parte_1 nella diagnosi nella patologia di cui l'attore soffriva, sia la omessa prescrizione di ulteriori approfondimenti ai fini del corretto inquadramento del problema, nonché ancora l'erronea scelta del trattamento chirurgico eseguito, non essendo indicato né il primo intervento, né la successiva procedura di nefrectomia.
2. La consulenza medico legale Per_ Dalla relazione redatta dai CTU dott. medico legale, dott. specialista in urologia e dott. Per_1
specialista in psichiatria, emergono i seguenti dati: Persona_3
a) l'attore, a seguito del ripetersi di più episodi di calcoli renali, è stato sottoposto in data 28 luglio 2016 a
TC con mezzo di contrasto che ha evidenziato la dilatazione dell'uretere sino all'incrocio con i vasi iliaci e, in tale posizione, la presenza di restringimento a coda di topo e l'assenza di formazioni litiasiche;
b) a fronte di tale referto, nella visita urologica del 29 luglio 2016 lo specialista ha posto indicazione per intervento di pielo-uretero-plastica destra robotica.
Tale diagnosi si è ritenuta non collimante con quanto emerso dalla TC, che invece mostrava una stenosi molto più a valle e che richiedeva un trattamento totalmente differente;
c) l'erroneità della diagnosi ha trovato conferma nel verbale operatorio della procedura chirurgica eseguita in data 17 ottobre 2016, laddove è scritto: “non si procede con la programmata pielo-uretero- plastica robotica poiché il giunto pielo-ureterale non appare stenotico”;
d) nel corso della procedura chirurgica è stata eseguita una ureteroscopia flessibile che confermava la stenosi in sede distale ed è stato posizionato un tutore ureterale con lo scopo di drenare temporaneamente le vie escretrici di destra e permettere al rene interessato di scaricare l'urina che fino a quel momento ristagnava nelle cavità a monte, causando un progressivo lento danneggiamento della funzionalità di tale rene;
e) se vi fosse stata una corretta valutazione della TAC, la corretta indicazione chirurgica da parte dello specialista sarebbe stata diversa, in quanto si sarebbe pianificato un differente intervento che avrebbe potuto portare contestualmente alla risoluzione endoscopica della stenosi, qualora fattibile, o, quantomeno, come poi effettivamente avvenne, al posizionamento di un tutore ureterale provvisorio. Si
è quindi ritenuto che l'intervento laparoscopico esplorativo con dissezione del rene e dell'uretere destro sia stato improprio, non indicato e inutilmente invasivo;
pagina 3 di 13 f) anche la successiva gestione del paziente non è stata ritenuta corretta dal momento che i sanitari non hanno proceduto ad eseguire l'intervento di correzione chirurgica della stenosi con resezione del tratto di uretere interessato e reimpianto in vescica dell'uretere sano, pur se inizialmente proposto. Inoltre, lo stent ureterale che proteggeva il rene sino a quel momento è stato rimosso in data 14 novembre
2016, senza peraltro procedere l'esecuzione preventiva di una ulteriore scintigrafia per valutare l'efficacia terapeutica della derivazione disostruttiva;
g) si è poi rilevato che, dopo una successiva TC del 25 novembre 2016, che aveva confermato il quadro stenotico, vi era stata una nuova valutazione urologica del 30 novembre 2016 nella quale fu genericamente indicata la necessità di una valutazione collegiale del caso per poter fornire indicazioni più specifiche. Tuttavia, non vi fu seguito a tale indicazione finchè, nel mese di marzo 2017, quando il paziente si sottopose a nuova indagine scintigrafica, emergeva un ulteriore e prevedibile peggioramento della funzionalità del rene destro, in quanto non più protetto né drenato dal catetere ureterale che era stato rimosso nel novembre 2016;
h) con riferimento all'intervento di nefrectomia destra eseguito in data 30 maggio 2017, si è rilevato che al momento dell'intervento la funzionalità del rene destro era sicuramente gravemente compromessa, pur se non al di sotto della soglia critica del 10 % ; su tale compromissione della funzionalità aveva inciso l'assenza del tutore ureterale, in presenza dell'ostruzione ancora in essere, oltre che l'omesso controllo della funzionalità quando il rene era correttamente drenato. In ogni caso si è ritenuta la insussistenza di motivazioni che potessero far prevedere eventi settici e, quindi, giustificanti la proposizione al paziente dell'asportazione del rene;
i) si è ritenuto altamente probabile che un corretto percorso diagnostico-terapeutico all'esordio dei sintomi, ovvero alla prima diagnosi seguente alla TC del 28 luglio 2016, avrebbe impedito l'evoluzione del danno renale ed avrebbe permesso, se non un recupero funzionale completo, il mantenimento di una funzionalità renale destra residua accettabile con organo in sede, senza i postumi dell'intervento di nefrectomia;
j) in conclusione, sono quindi state rilevate le seguenti criticità: 1) errore di diagnosi con conseguente indicazione chirurgica non corretta ed esecuzione di un intervento inutilmente invasivo in prima battuta (corretto poi in itinere); 2) rimozione impropria dello stent ureterale posto a protezione della dilatazione delle vie escretrici in un rene con funzionalità già parzialmente compromessa;
3) mancata pianificazione ed esecuzione di un intervento correttivo della stenosi;
4) non giustificata decisione di rimuovere il rene;
k) si è ritenuta configurabile una invalidità temporanea temporanea assoluta di giorni 9, corrispondente al periodo di degenza ospedaliera, seguito da un periodo di convalescenza di ulteriori 30 giorni in forma parziale al 75% ed ulteriori 20 giorni al 50%;
l) in relazione al danno di natura permanente, si è rilevato che il paziente presenta gli esiti di una nefrectomia con rene adelfo che presenta una funzionalità renale leggermente alterata, come pagina 4 di 13 dimostra il modesto incremento dell'Urea ed una lieve riduzione della VGF (Velocita di Filtrazione
Glomerulare), condizione che consente di classificarla nella mediana del parametro tabellare di riferimento delle LG per la valutazione del danno biologico permanente della SIMLA (2016), identificando così postumi permanenti attorno al 20%.
m) si è poi evidenziato che in sede di visita, il paziente ha lamentato la presenza di parestesia ed ipostenia della coscia destra, obiettivabili con ipotrofia della muscolatura. Tali reperti, seppur non accertati strumentalmente (EMG), sono stati ritenuti coerenti con una radicolopatia dei somi L1-L2 compatibile con gli esiti della chirurgia renale e quantificabili attorno al 4% con riferimento alle suddette tabelle;
n) si è ritenuto non comprovato il lamentato deficit erettivo, mancando reperti strumentali a sostegno e di controlli clinici che ne attestino la sussistenza, fatta salva un'unica certificazione relativa a visita urologica del 11 maggio 2020;
o) con riferimento al danno psichico, l'esame svolto dallo specialista di branca ha portato ad inquadrare il caso del paziente come rientrante nel disturbo dell'adattamento, qualificabile come variante con ansia e umore depresso misti e persistente. L'entità di tale disturbo è stata collocata a cavallo fra la forma semplice e quella complicata;
p) le linee guida della prevedono due voci tabellari: -“disturbo dell'adattamento non complicato” CP_3 cui è attribuita una percentuale compresa tra il 6-10%; “disturbo dell'adattamento complicato” cui è attribuita una percentuale compresa tra l' 11-15%. Nel caso in esame, si è ritenuto che il caso del paziente rientri tra le forme complicate, ma proprio perché a cavallo fra la forma semplice e quella complicata, i postumi psichici sono stati stimati nell'ordine del 12-13%;
q) il complessivo danno biologico è stato quindi valutato nella percentuale del 35%:
r) si è ritenuto che i postumi riportati, pur non incidendo direttamente sulla capacità di lavoro del periziando, riverberino i suoi effetti sull'espletamento dell'attività lavorativa di parrucchiere, comportando una maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento di tale attività.
All'esito delle osservazioni del difensore dell'attore, incentrate sul disagio fisico e funzionale del paziente, i consulenti hanno confermato le conclusioni esposte nella bozza.
Con riferimento alle osservazioni trasmesse dai CTP di i consulenti hanno confermato il riscontro di CP_1 un quadro obiettivo mostrante la ipotrofia della coscia destra con minus di 2 cm al terzo medio, evidenziando come vi fosse evidenza di tale fenomeno già in occasione della visita urologica del 11 maggio 2020 e la compatibilità con gli esiti della chirurgia renale e laparoscopica/robotica.
Quanto all'accertamento e valutazione del danno psichico, si è rilevato come, all'esito dell'osservazione clinica, il paziente presenti uno spiccato stato di continuo timore che venga meno anche la funzione del rene superstite e che, pur essendo tale timore sproporzionato all'entità dell'evento lesivo, ciò non faccia venire meno il nesso causale tra l'evento ed il quadro psicopatologico, proprio per il diverso impatto che un evento può avere sulla psiche di individui diversi a seconda, anche, della struttura psichica.
pagina 5 di 13 I consulenti non hanno quindi ritenuto applicabile la percentuale di abbattimento fondata sull'oggettiva rilevanza dell'evento causale, proposta parecchi anni fa da e e poi recepita nelle Linee Pt_2 Pt_3
Guida della SIMLA (Criterio B).
3. La valutazione della consulenza tecnica e della responsabilità della parte convenuta.
Va premesso che, in via generale, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, “ove sia dedotta la
responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione"
(Cass.civ. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28992).
Una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma cod.civ..
Ciò posto, ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto della valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro.
In particolare, in base a tali conclusioni risulta raggiunta la prova della dedotta responsabilità della convenuta, ricorrendo i presupposti dell'illecito contrattuale e segnatamente:
1) la condotta di inesatto adempimento, in considerazione dell'erroneo inquadramento della patologia e della formulazione di una diagnosi non congruente con le immagini della prima TC eseguita dal paziente;
dell'esecuzione di un primo intervento inutilmente invasivo;
dell'erronea scelta di procedere alla rimozione dello stent che svolgeva un ruolo di protezione della funzionalità del rene;
della omessa programmazione ed esecuzione dell'intervento di correzione della stenosi;
della non corretta scelta di procedere all'intervento di asportazione del rene;
2) l'evento di danno, costituito dal verificarsi dei postumi fisici e psichici accertati in sede di consulenza, connessi agli esiti dell'intervento di nefrectomia;
3) il nesso causale tra il verificarsi dei citati postumi e la condotta di inadempimento.
In particolare, come evidenziato dai CTU, una diagnosi corretta avrebbe condotto ad un corretto percorso terapeutico, suscettibile, con molta probabilità, di arrestare la progressione del danno renale e di consentire la conservazione di una accettabile funzionalità residua dell'organo. Inoltre, l'esecuzione dell'intervento di asportazione del rene, da ritenersi non indicato anche alla luce delle condizioni di funzionalità accertate al momento del trattamento, ha prodotto dei postumi che, diversamente, non si sarebbero verificati.
Va poi rilevato che non sono stati svolti dal CTP della convenuta dei rilievi critici sulle conclusioni esposte pagina 6 di 13 nell'elaborato peritale in punto di valutazione della condotta dei sanitari dell'istituto e che neppure nella comparsa conclusionale sono state svolte difese in ordine ai comportamenti censurabili addebitati ai sanitari di
CP_1
Alla luce dei rilievi fin qui formulati, va quindi ravvisata la responsabilità contrattuale della parte convenuta, con conseguente diritto dell'attore al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali emergenti che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
4.Il danno risarcibile
In base alle condivisibili valutazioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio, che il giudicante fa proprie con le precisazioni di seguito esposte, vi è un nesso causale diretto ed immediato tra la condotta ascritta alla convenuta ed il danno alla salute lamentato da . Parte_1
In particolare, da un lato, sotto il profilo fisico, il paziente si ritrova privo di un rene che non avrebbe dovuto essere asportato anche in condizioni di ridotta funzionalità quali quelle riscontrate nel periodo di esecuzione dell'intervento di nefrectomia e che, a maggior ragione, non sarebbe stato asportato qualora vi fosse stata una corretta e tempestiva diagnosi ed un correlato corretto approccio terapeutico, dal momento che ciò avrebbe consentito di evitare la evoluzione della patologia renale.
L'intervento di nefrectomia ha poi comportato ulteriori postumi, direttamente riscontrati dai CTU, costituiti da radicolopatia dei somi L1-L2, comportante la parestesia ed ipostenia della coscia destra, comprovati dalla ipotrofia di detta muscolatura.
Dall'altro lato, sotto il profilo psichico, si è accertato che il paziente, a seguito dell'evento lesivo oggetto di causa, ha sviluppato un vero e proprio disturbo dell'adattamento.
In particolare, la visita psichiatrica ha consentito di riscontrare i criteri diagnostici di tale disturbo previsti dal
DSM-5, ovvero: a) lo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali in risposta a uno o più eventi stressanti identificabili, insorti entro tre mesi dall'insorgenza dell'evento stressante;
b) il carattere significativo di tali sintomi, dal punto di vista clinico, per la presenza di marcata sofferenza, sproporzionata rispetto alla gravità o intensità dell'evento stressante, e/o la compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre importanti aree;
c) l'assenza di altri disturbi mentali che possano far ritenere che il disturbo correlato con lo stress costituisca l'aggravamento di un disturbo preesistente;
d) il fatto che i sintomi non corrispondano a un lutto normale;
e) la persistenza dei sintomi oltre 6 mesi dal verificarsi dell'evento stressante.
Si è al riguardo riscontrato che il sig. rientra nel sottotipo con ansia e umore depresso misti è Pt_1 caratterizzato da combinazione di depressione (umore basso, facilità al pianto o disperazione) e di ansia
(nervosismo. inquietudine, agitazione o ansia di separazione).
Sotto l'aspetto del nesso causale, si è ritenuta compatibile l'insorgenza di tale disturbo con l'efficienza lesiva dell'evento, costituito dalla perdita di un rene, che, nel caso specifico ha prodotto nel paziente un sentimento di ingiustificata apprensione trasformatosi in continuo rimuginio.
Si ritiene quindi di aderire alle valutazioni esposte dai CTU in punto di accertamento della sussistenza di un danno di natura psichica permanente in rapporto causale con l'evento dannoso accertato.
pagina 7 di 13 Il fatto che la documentazione medica pregressa prodotta dall'attore sia costituita solo dalla relazione clinica Per_ dello psicologo dott. e della psicoterapeuta dott.ssa non consente di escludere la sussistenza di Per_4 tale danno, in quanto accertato dai consulenti proprio attraverso l'esame clinico del paziente.
Si ritiene invece di dissentire dalla quantificazione di tali postumi svolta nell'elaborato peritale.
In primo luogo, la affermazione secondo cui il disturbo dell'adattamento risentito dal si collocherebbe a Pt_1 cavallo tra la forma semplice e quella complessa non è sorretta da adeguata motivazione, soprattutto a fronte dei rilievi dei CTP della convenuta sulla configurabilità di un mero disturbo disadattivo lieve, valutabile intorno al
5%.
I consulenti non spiegano quale sia la sintomatologia che giustifichi l'inquadramento della patologia riscontrata nel paziente “a cavallo tra la forma semplice e quella complicata”, non indicando neppure quali siano le caratteristiche dell'una e dell'altra categoria, né indicano i motivi per cui, a fronte della valutazione nelle linee
SIMLA applicate dai consulenti del disturbo semplice in un range compreso tra il 6% e il 10% e del disturbo complesso in un range tra l'11% e il 15%, abbiano stimato il complessivo pregiudizio nella fascia tra il 12-13%, come se fosse un disturbo di natura complessa tout court, anziché nella fascia tra il 10% e l'11%, che è per l'appunto quella corrispondente ad una forma intermedia tra le due categorie.
In secondo luogo, non si ritiene neppure convincente la risposta alle osservazioni dei CTP di nella CP_1 parte in cui hanno escluso l'applicazione del criterio prevedente un coefficiente di abbattimento della percentuale di invalidità fondato sull'effettiva rilevanza dell'evento lesivo, criterio che, come sottolineato dagli stessi CTU, è recepito nelle linee guida SIMLA, linee guida di cui gli stessi hanno fatto applicazione nella stima dei vari postumi.
Al riguardo, va ribadito che il fatto che gli effetti psichici conseguenti alla perdita del rene siano sproporzionati rispetto all'entità dell'evento lesivo non fa venire meno il nesso eziologico tra tali postumi e la condotta, dal momento che, come si evince dalla consulenza, risultano soddisfatti i criteri di accertamento della causalità relativi al dato temporale di insorgenza del disturbo, all'assenza di precedenti patologie e/o di cause alternative.
Tuttavia, il criterio prevedente l'applicazione di un coefficiente di riduzione fondato sulla rilevanza dell'evento lesivo interviene nella fase successiva all'accertamento della causalità materiale, ovvero nella fase di selezione e valutazione dell'entità delle conseguenze dannose riconducibili all'evento.
Sotto questo profilo, si ritiene che si verta in una fattispecie analoga a quella in cui si devono accertare l'entità delle conseguenze dannose derivanti da un evento riconducibile sia ad una causa umana che ad una predisposizione e/o di uno stato di vulnerabilità del danneggiato, fattispecie nella quale, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, va garantito ristoro a quelle conseguenze sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod.civ. in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti alla condotta umana (cfr. Cass., sez. 3, 21 luglio 2011 n. 15991 e Cass.civ., sez. 3, 19 settembre 2023 n.26851).
Ne deriva che, alla luce di tali rilievi, ed in adesione alle note critiche dei consulenti della convenuta, anche qualora si volesse partire dalla stima dei postumi di natura psichica svolta dai CTU, l'applicazione del coefficiente di riduzione previsto dalle linee guida comporterebbe comunque la stima di un danno di CP_3
pagina 8 di 13 natura psichica in misura non superiore al 5%.
Pertanto, venendo alla valutazione del danno biologico dell'attore, si ritiene che lo stesso vada stimato nella percentuale del 27% sulla base della considerazione svolta dai consulenti secondo cui la complessiva menomazione dell'integrità psico fisica della parte non può essere determinata attraverso una mera sommatoria delle diverse componenti di danno ed operando un calcolo proporzionale a quello effettuato dagli ausiliari, che hanno stimato un danno biologico del 35% a fronte di postumi valutati nella misura del 20% quanto alla perdita del rene, del 4% quanto alla lesione radicolare, e del 12-13% quanto al danno psichico.
Va quindi sia risarcito il danno di natura permanente subito dall'attore nella citata misura sia quello di natura temporanea direttamente conseguente ai postumi derivanti dalla condotta inadempiente accertata.
Venendo alla liquidazione, si ritiene di adottare quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno le tabelle elaborate da questo Tribunale e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod.civ. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione espressamente sancito dalla Suprema Corte;
cfr. Cass. sez. 3, 26 agosto 2018 n.17018, Cass.civ. sez. 3, 6 maggio
2020 n.8532).
Il contenuto delle tabelle consente di distinguere la parte di somma liquidabile a titolo di ristoro del danno alla salute dalle lesioni e quella volta a risarcire il danno da sofferenza derivante dalle lesioni stesse.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il danno biologico è quella componente di danno non patrimoniale che va intesa quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del soggetto, mentre il danno morale contraddistingue la sofferenza interiore del soggetto, manifestabile come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, che richiede una separata allegazione, valutazione e liquidazione (Cass.civ. sez.3, 19 febbraio 2019 n. 4878).
In particolare, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso
l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. civ. sez.3, 19 febbraio 2016 n. 3260).
Nel caso in esame, le ultime tabelle di Milano, aggiornate al 2024, prevedono, in relazione all'età del danneggiato al momento del fatto (50 anni), la somma di €135.501,00 di cui € 94.756,00 per il danno dinamico relazionale permanente e la restante somma per la componente di sofferenza soggettiva interiore.
Al riguardo, l'attore ha espressamente chiesto anche il risarcimento di tale componente del danno, avendo allegato come l'evento oggetto di causa lo abbia fortemente segnato anche dal punto di vista emotivo, facendogli percepire un costante senso di insicurezza e di timore per il futuro, correlato al fatto di dovere vivere con un unico rene, ed avendolo portato ad un progressivo isolamento sociale.
pagina 9 di 13 La natura e gravità delle lesioni conseguenti alle erronee prestazioni sanitarie, il fatto che, anche in sede di esame psichico del paziente sia stata riscontrata la forte reazione emotiva conseguente all'iter clinico subito ed alla perdita del rene, costituiscono dati idonei alla prova presuntiva di tale componente del danno non patrimoniale.
Per quanto riguarda il danno da invalidità temporanea, spetta all'attore per entrambe le voci di danno la somma di € 4772,50, di cui € 1035,00 per i giorni di invalidità totale, € 2587,50 per 30 giorni al 75%, € 1150,00 per 20 giorni al 50% ( liquidando per ogni giorno di invalidità assoluta la somma di €115,00, ridotta proporzionalmente al ridursi della percentuale di inabilità relativa).
L'attore ha poi richiesto sia la personalizzazione del danno biologico, sia l'aumento rispetto a quanto previsto dalle tabelle di Milano del valore monetario volto a ristorare il danno da sofferenza.
Con riferimento al primo aspetto, la Suprema Corte ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione (cfr. Cass. sez. 3, 11 novembre 2019 n.28988,
Cass. sez. 34 marzo 2021 n.5865).
Orbene, nel caso in esame, le allegazioni sulle alterazioni delle proprie abitudini e dei rapporti sociali non consentono di affermare che si sia in presenza di conseguenze dannose straordinarie rispetto al novero dei danni statisticamente derivanti dal fatto illecito.
Invero, come emerge dalla relazione peritale, la valutazione e stima del danno alla salute tiene conto del fatto che l'evento dannoso ha inciso negativamente sulla sfera psichica del paziente, avendo assunto rilevanza traumatizzante ed essendo fonte di episodi di ansia, nervosismo e di malessere.
Si tratta quindi di conseguenze suscettibili, secondo l'idquod plerumque accidit, di alterare la serenità della parte e rendere più difficoltose tutte le attività richiedenti le interazioni con l'ambiente familiare e sociale della parte danneggiata.
Quanto ai riflessi dedotti dall'attore sulla sfera sessuale, come rilevato dai CTU, non risulta comprovato che le lesioni abbiano causato nel paziente un deficit erettivo permanente, avendo l'attore prodotto soltanto il referto della visita urologica del 11 maggio 2020, contenente la sintomatologia riferita dal paziente e nel quale peraltro l'esame obiettivo attesta una situazione di normalità e non essendovi evidenza di successivi controlli, indagini ed eventuali percorsi terapeutici.
Tuttavia, si rileva nel caso concreto la presenza di ulteriori conseguenze pregiudizievoli che giustificano una personalizzazione del risarcimento del danno incidente sull'integrità psico-fisica del paziente rispetto alla misura standard derivante dall'applicazione tabellare.
Si tratta in particolare dei riflessi negativi delle lesioni sull'attività lavorativa di parrucchiere svolta dall'attore, che, secondo la condivisibile valutazione dei consulenti, si esplicano in termini di maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento di tale attività.
pagina 10 di 13 Viene quindi in rilievo il cd. danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, con possibilità per il giudice di ricorrere, nella liquidazione equitativa, anche ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr.
Cass.civ., sez. 3, 12 giugno 2023 n.16628).
Tenuto conto di quanto emerso dalla relazione peritale, dell'entità dei postumi, della natura dell'attività svolta dall'attore, del fatto che la sintomatologia dolorosa lamentata dalla parte, connessa anche in parte alle lesioni radicolari, costituiscono fattori suscettibili di incidere negativamente sulla capacità di mantenere a lungo la posizione eretta, si ritiene quindi che la quota corrispondente al danno biologico permanente vada incrementata nella misura del 15%, con riconoscimento dell'ulteriore somma di € 14.213,00.
Per quanto riguarda l'incremento del danno da sofferenza, la liquidazione con il metodo tabellare si ritiene congrua e proporzionata alle conseguenze derivate alla parte dall'evento dannoso in questione, posto che nella valutazione sia del danno dinamico relazionale che di quello morale si è tenuto conto dell'entità e persistenza del patema d'animo patito dal paziente, che si è evoluto in una vera e propria malattia.
Pertanto, il danno non patrimoniale va liquidato nella complessiva somma di € 154.486,90.
Con riferimento al danno patrimoniale, l'attore ha in primo luogo richiesto il risarcimento del danno da lucro cessante a causa dell'incidenza negativa dei postumi riportati sullo svolgimento dell'attività lavorativa e sui redditi percepiti.
Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di tale pregiudizio.
Da un lato, dall'elaborato peritale emerge che i postumi subiti dal paziente non incidono direttamente sulla sua capacità di lavoro, determinando piuttosto una maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento delle mansioni ordinarie.
Dall'altro lato, pur a fronte dell'allegato svolgimento di una attività di natura imprenditoriale anche dopo i fatti di causa, non è stata prodotta documentazione attestante i redditi prodotti dall'esercizio di tale attività né nel periodo antecedente né nel periodo successivo al verificarsi dei postumi.
Ciò preclude ogni valutazione sull'esistenza di una effettiva contrazione dei redditi conseguente alle lesioni subite dall'attore e non consente neppure di verificare quali siano gli introiti dell'attività su cui parametrare l'eventuale riduzione futura dei redditi, così come l'allegato danno da perdita di chance di un ulteriore incremento patrimoniale.
Ne deriva che non risulta assolto da parte dell'attore l'onere della prova di tale voce di danno.
Per quanto riguarda le spese mediche, risultano prodotte le ricevute delle spese sostenute dall'attore per eseguire i controlli sulla funzionalità renale, relative ad ecografie, scintigrafie, oltre che per le successive visite urologiche e neurologiche, che si ritengono pertinenti ai postumi riportati fatti e congrue, così come la ricevuta di pagamento del costo della perizia psico diagnostica svolta nel 2020 e per il rilascio della certificazione di invalidità (doc. 12 fascicolo attoreo).
Va quindi rimborsata la somma di € 1880,18.
pagina 11 di 13 Non si ritiene di accogliere la domanda di rimborso delle spese mediche future, quantificate dall'attore in €
10.000,00 per il sostegno psicologico riabilitativo, non essendo a tal fine sufficiente a fondare il giudizio sulla necessità di tale spesa quanto genericamente indicato nella relazione medico legale stragiudiziale prodotta (doc.
10 fascicolo dell'attore), e non essendovi neppure elementi che possano far ritenere prevedibile tale spesa, considerato che l'attore, pur a fronte di una sintomatologia risalente e di una valutazione psico diagnostica del
2020, non risulta avere intrapreso alcun percorso di sostegno.
In definitiva, risulta dovuta all'attore per il danno non patrimoniale la somma di € 154.486,90, già espressa in moneta attuale, a titolo di danno non patrimoniale e la somma di € 1880,18 per il danno patrimoniale, che rivalutata alla data odierna con decorrenza dei singoli esborsi, ammonta a € 2.233,92 (così calcolata: la somma di
€1000,00 rivalutata da giugno 2020 diviene pari a 1186,00; la somma di € 192,00, relativa agli esborsi sostenuti nel mese di luglio 2021 diviene pari a € 223,68; la somma di €125,50, relativa agli esborsi sostenuti a gennaio
2018, diviene pari a €150,10; la somma di € 152,00 relativa all'esborso sostenuto nel mese di ottobre 2018, diviene pari a €180,58; la somma di €102,00, relativa agli esborsi sostenuti a fine dicembre 2018 e gennaio 2019, diviene pari a € 121,99; la somma di € €90,18, relativa alla spesa sostenuta a fine settembre 2018 diviene pari a
€ 106,95; la somma di €60,00, relativa alla spesa sostenuta a luglio 2017, diviene pari a €72,17; la somma di
€70,00 relativa alla ricevuta dell'ottobre 2017 diviene pari a € 84,28; la somma di €66,00 relativa alla spesa sostenuta a gennaio 2017, diviene pari a € 79,33; la somma di € 22,40 relativa alla ricevuta del marzo 2017 diviene pari a € 28,84).
Si arriva al credito complessivo di € 156.720,82.
Vanno poi riconosciuti all'attore i richiesti interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod.civ. per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito, da riconoscersi applicando gli interessi legali sulle citate somme liquidate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, previa devalutazione del credito alla data dell'illecito, e da applicarsi sulle singole somme via via rivalutate.
Considerando la pluralità delle condotte inadempienti, il fatto che dopo l'erronea diagnosi, il primo intervento non risolutivo della problematica ed inutilmente invasivo è stato eseguito a fine ottobre 2016, gli interessi vanno calcolati da tale data.
In via equitativa tali interessi possono essere liquidati nella somma di 15.953,16 applicando il saggio legale sulla somma devalutata di € 129.094,58 a partire dal 1 novembre 2016.
In definitiva va condannato al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1
€ 172.673,98
4.Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta, in quanto soccombente, e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto (scaglione da € 52.000
a 260.000,00) ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori medi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Venturini.
pagina 12 di 13 è tenuta anche a rifondere all'attore le spese del procedimento di mediazione (limitatamente alla sola CP_1 fase dell'attivazione), liquidate secondo gli stessi criteri sopra esposti.
Va altresì disposto il rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dall'attore, essendo documentata l'assistenza del legale nella fase antecedente al giudizio, l'utilità della spesa in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Tuttavia, la quantificazione di cui alla parcella prodotta appare eccessiva rispetto ai valori medi di cui alle le tabelle del DM 55/2014 relative allo scaglione corrispondente al valore del liquidato (da € 52.000,00 ad € 260.000,00) senza che a tal fine emergano profili di particolare complessità o attinenti all'entità ed impegno delle prestazioni svolte dal legale nella fase stragiudiziale.
Pertanto, si ritiene che vada disposto il rimborso della minore somma di € 4536,00 oltre accessori.
Data la soccombenza della parte convenuta, la stessa va condannata altresì al rimborso delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore di , per le causali indicate in parte Controparte_2 Parte_1 motiva, della somma di € 172.673,98, oltre a interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate in €
545,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Venturini, oltre al rimborso delle spese di CTU anticipate dall'attore, nonché al rimborso delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in
€ 48,80 per spese vive e € 1008,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge ed al rimborso delle spese per la fase stragiudiziale, liquidate in € 4536,00 per compensi oltre accessori di legge.
Milano, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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