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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/07/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 406/2021
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario, RI IN, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 08.07.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
406/2021 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FIORILLO GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.03.2021 parte ricorrente proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 2020010044 del 13.01.2021con il quale l' lo iscriveva d'ufficio alla gestione commercianti diffidandolo CP_1
al versamento dei contributi per l'importo complessivo di € 27.311,70 di cui € 9.207,97 a titolo di sanzioni.
A fondamento della domanda deduceva la totale assenza di motivazione del verbale e nel merito l'insussistenza del carattere di “abitualità e prevalenza” del lavoro del ricorrente nelle società Net Experience S.r.l. e
Infotech S.r.l.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa era istruita sia con l'acquisizione della documentazione fornita dalle parti sia con la prova per testi e assegnata a questo giudice onorario per la decisione.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L.
662/1996 art. 1 co. 202 e 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive la norma rimanda alla L. 88/89 art 49 co.1 lett.d) che fa rientrare nel settore terziario le seguenti attività: commerciale e turistica;
di produzione, intermediazione, prestazione servizi finanziari;
professionali, artistiche e ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della propria famiglia, ivi compresi i parenti e affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e rischi della gestione;
siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze e/o autorizzazioni, e/o iscritti in albi, registri, ruoli.
Ne discende che anche i soci devono iscriversi e versare i contributi alla gestione commercianti subordinatamente alla coesistenza dei requisiti
Pag. 2 di 4 indicati dalla suddetta normativa non essendovi ragioni per rendere la posizione di chi svolge la medesima attività commerciale in qualità di socio diversa da chi la esercita a titolo individuale. “Detta assicurazione è posta
a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accumunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all'interno dell'impresa” (Cass. 3240/2010). La mera qualifica di socio o di amministratore di una società tanto di persone che di capitali non è sufficiente a fondare l'iscrizione del socio alla gestione commercianti.
Con la circolare n. 78/2013 l' ha affermato che “La prova circa la CP_1
partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge e, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto e, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco”. E che “nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità
Pag. 3 di 4 e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore”.
L'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti sussiste quindi anche per i soci di società di persone o di s.r.l. che svolgono attività di intermediazione immobiliare, rientrante quindi nel settore terziario (Cass. ord. 845/2010). Non sussiste invece il suddetto obbligo in capo al socio di società la cui attività si limiti alla riscossione dei canoni di un immobile di proprietà concesso in affitto (Cass. ord. 3145/2013).
Nel caso di specie l' non ha provato il carattere di “abitualità e CP_1
prevalenza” della prestazione del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il verbale di accertamento opposto.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.800,00 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 08.07.2025
Il Giudice Onorario
RI IN
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 406/2021
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario, RI IN, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 08.07.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
406/2021 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FIORILLO GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.03.2021 parte ricorrente proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 2020010044 del 13.01.2021con il quale l' lo iscriveva d'ufficio alla gestione commercianti diffidandolo CP_1
al versamento dei contributi per l'importo complessivo di € 27.311,70 di cui € 9.207,97 a titolo di sanzioni.
A fondamento della domanda deduceva la totale assenza di motivazione del verbale e nel merito l'insussistenza del carattere di “abitualità e prevalenza” del lavoro del ricorrente nelle società Net Experience S.r.l. e
Infotech S.r.l.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa era istruita sia con l'acquisizione della documentazione fornita dalle parti sia con la prova per testi e assegnata a questo giudice onorario per la decisione.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L.
662/1996 art. 1 co. 202 e 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive la norma rimanda alla L. 88/89 art 49 co.1 lett.d) che fa rientrare nel settore terziario le seguenti attività: commerciale e turistica;
di produzione, intermediazione, prestazione servizi finanziari;
professionali, artistiche e ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della propria famiglia, ivi compresi i parenti e affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e rischi della gestione;
siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze e/o autorizzazioni, e/o iscritti in albi, registri, ruoli.
Ne discende che anche i soci devono iscriversi e versare i contributi alla gestione commercianti subordinatamente alla coesistenza dei requisiti
Pag. 2 di 4 indicati dalla suddetta normativa non essendovi ragioni per rendere la posizione di chi svolge la medesima attività commerciale in qualità di socio diversa da chi la esercita a titolo individuale. “Detta assicurazione è posta
a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accumunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all'interno dell'impresa” (Cass. 3240/2010). La mera qualifica di socio o di amministratore di una società tanto di persone che di capitali non è sufficiente a fondare l'iscrizione del socio alla gestione commercianti.
Con la circolare n. 78/2013 l' ha affermato che “La prova circa la CP_1
partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge e, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto e, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco”. E che “nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità
Pag. 3 di 4 e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore”.
L'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti sussiste quindi anche per i soci di società di persone o di s.r.l. che svolgono attività di intermediazione immobiliare, rientrante quindi nel settore terziario (Cass. ord. 845/2010). Non sussiste invece il suddetto obbligo in capo al socio di società la cui attività si limiti alla riscossione dei canoni di un immobile di proprietà concesso in affitto (Cass. ord. 3145/2013).
Nel caso di specie l' non ha provato il carattere di “abitualità e CP_1
prevalenza” della prestazione del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il verbale di accertamento opposto.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.800,00 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 08.07.2025
Il Giudice Onorario
RI IN
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