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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lodi, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
09:10 con la seguente composizione collegiale:
MATACCHIONI FR, Presidente
IO AN, TO
CRIVELLI ALBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lodi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 13520191460000088000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- COMUNICAZIONE n. 13520191460000093002 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520150003392120000 CONSORZ STRAD 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520150003977818000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520150004598486000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520150004598587000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520160004517100000 REGISTRO VARIE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520160004517201000 REGISTRO VARIE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520160004626268000 INAIL PREMIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520160006279648000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520160006279749000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520170001106912000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520170001883963000 INAIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520170002976717000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520180000243510000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI ADD n. 43520160000244343000 INPS CONTR. FIS 2016
- AVV DI ADD n. 43520160000845106000 CONTR IVS FISS 2015
- AVV DI ADD n. 43520170000332672000 CONTR IVS FISSI 2016
- AVV DI ADD n. 43520170000662826000 CONTR IVS PERCE 2012
- AVV DI ADD n. 43520180000374812000 CONTR IVS FISSI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'Avv. Difensore_1, impugnava due comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria (iscritte a Reggio Calabria ed a Lodi il 16/2/2022), tredici cartelle esattoriali e quattro avvisi di addebito, chiedendo che ne venisse accertata l'inesistenza, la nullità ovvero l'annullabilità o l'inefficacia, deducendo: 1) l'omessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 2) la violazione dell'obbligo di esibizione delle copie delle cartelle di pagamento e l'omessa notifica delle cartelle 3) l'assenza di motivazione dei crediti per mancata allegazione degli atti presupposti 4)
l'estinzione delle obbligazioni per decadenza o prescrizione dei crediti.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia Entrate Riscossione, eccepiva la carenza di giurisdizione per le cartelle n. 13520160004628268000 – 13520170001883963000, emesse per premi assicurativi INAIL, e per gli avvisi di addebito, emessi per contributi previdenziali INPS.
Deduceva che l'avviso di iscrizione ipotecarie era stato regolarmente notificato in data 25/6/2019, mediante consegna a mani del plico al figlio Nominativo_2, con invio di raccomandata informativa n. 573261965450 in data 29/6/2019 (doc. 3 e 4), e che da questa data sarebbe decorso il termine per fa valere eventuali vizi di notificazione delle cartelle di pagamento, o prescrizioni e decadenze, in relazione a crediti enunciati nell'avviso di iscrizione ipotecaria.
Deduceva la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
1) Cartella n. 135 2015 000339212000 notificata a mani del destinatario l' 1/12/2015 a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data
25/06/2019, nonché la notifica delle comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnate, avvenuta il
10/03/2022.
2) Cartella n. 135 2015 0003977818000, notificata il 18/2/2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con regolare invio di raccomandata informativa n. 68924256659-3 ricevuta dal destinatario nella predetta data
(doc. 6) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
13576201900000271000 in data 25/06/2019, nonché la notifica delle comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnate, avvenuta il 10/03/2022.
3) Cartella n. 135 2015 0004598486000 notificata il 06/04/2016 a norma dell'art. 139 c.p.c. con consegna del plico a mani della moglie del ricorrente sig.ra Nominativo_3 e regolare invio di raccomandata informativa n. 689264406698 il 16/04/2016 a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1357620190000027000 in data 25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnante avvenuta il 10/03/2022
4) Cartella n. 135 2015 0004598587000 notificata il 06/04/2016 con consegna del plico a mani della moglie del ricorrente sig.ra Nominativo_3 e regolare invio di raccomandata informativa n. 689264406686 il 06/04/2016 (doc. 8) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
13576201900000271000 in data 25/06/2019, nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnante, notificate il 10/03/2022
5) Cartella n. 135 2016 0004626268000, dopo un tentativo di recapito a mezzo pec all'indirizo pec della ditta individuale del ricorrente registrato presso la Camera di Commercio Email_3 (doc. 22) notificata mediante pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della
Camera di Commercio il 03/10/2016 (doc. 9, 10, 23) a cui è seguita la notifica della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019, nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate, avvenuta il 10/03/2022
6) Cartella n. 135 2016 0006279648000 , dopo un tentativo di recapito a mezzo pec all'indirizzo della ditta individuale del ricorrente registrato presso la Camera di Commercio Email_3 (doc. 22) non andato a buon fine, notificata mediante la pubblicazione del relativo avviso di depositi sul sito informatico della camera di commercio il 06/03/2017 (doc. 11, 12, 24)a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate avvenuta in data 10/03/2022
7) Cartella n. 135 2016 0006279749000 dopo un tentativo di recapito a mezzo pec all'indirizzo pec della ditta individuale del ricorrente registrato presso la Camera di Commercio Email_3 (doc. 22) non andato a buon fine, notificata mediante la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della Camera di Commercio il 06/03/2017 (doc. 13, 14, 25) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate notificate il 10/03/2022
8) Cartella n. 135 2017 0001106912000 dopo un tentativo di recapito a mezzo pec all'indirizo pec della ditta individuale del ricorrente registrato presso la Camera di Commercio Email_3 (doc. 22) non andato a buon fine, notificata mediante la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della Camera di Commercio il 10/07/2017 (doc. 15, 16, 26) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate notificate il 10/03/2022
9) Cartella n. 135 2017 0001883963000 dopo un tentativo di recapito a mezzo pec all'indirizzo pec della ditta individuale del ricorrente registrato presso la Camera di Commercio Email_3 (doc. 22) non andato a buon fine, notificata mediante la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della Camera di Commercio il 22/09/2017 (doc. 17, 18) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate notificate il 10/03/2022
10) Cartella n. 135 2017 0002976717000 notificata in data 06/06/2018 con consegna del plico a mani del figlio del ricorrente, sig. Nominativo_2 e regolare invio di raccomandata informativa n. 573114292421 in data 09/06/2018 (doc. 19) a cui è seguita la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019, nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate, avvenuta il 10/03/2022
11) Cartella n. 135 2018 0000243510000 notificata in data 11/06/2018 a norma dell'art. 140
c.p.c. con deposito del plico presso la Casa Comunale e regolare invio di raccomandata informativa n.
57311390097-1 in data 01/06/2018 tornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 20) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data
25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate avvenuta il
10/03/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di iscrizione di ipoteca è stato eseguito correttamente, e le comunicazioni di iscrizione sono state precedute dalla notifica dell'avviso preventivo di iscrizione, regolarmente eseguita in data
29/6/2019 - come risulta dai documenti prodotti dall'Agenzia Entrate Riscossione - che non è stato impugnato.
L'impugnazione delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria è inammissibile, a differenza dell'avviso preventivo di iscrizione d'ipoteca che è ritenuto dalla giurisprudenza un atto impugnabile facoltativamente
(Cass. n. 23528/2024).
La comunicazione di iscrizione di ipoteca non è un atto impugnabile, perché l'art. 19 del d.lgs. 546/92 prevede l'impugnabilità dell'iscrizione di ipoteca, ma non della sua comunicazione, che è un atto avene contenuto meramente informativo.
L'impugnazione delle cartelle di pagamento è inammissibile, considerato che l'avviso di iscrizione di ipoteca, riportava i carichi tributari, ed il contribuente, qualora non avesse ricevuto la notifica delle cartelle, avrebbe dovuto impugnarle, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, per far valere eventuali vizi di notificazione, prescrizioni o decadenze
In ogni caso, dalla documentazione prodotta dalla resistente, risulta la notifica di tutte le cartelle esattoriali asseritamente non notificate.
E' opportuno precisare altresì che la notifica degli atti tributari è disciplinata da norme specifiche, e non sono ammesse forme diverse di notifica, come quelle stabilite per gli atti processuali in materia civile
(Cass. ord, n. 26543/2020).
L'art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92, stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri
E' principio consolidato in giurisprudenza, che l'impugnazione di un atto obbligatoriamente impugnabile - come le cartelle di pagamento - al fine di impedirne il consolidamento degli effetti, vada fatta unitamente al primo atto successivo notificato, che ne abbia enunciato l'esistenza o, in caso di notifica, vada fatta nel termine di cui all'art. 21 primo comma d. lgs. 546/92 (Cass. n. 6436/2025, n. 20476/2025, n. 26817/2024,
n. 8279/2008 Sez. Un.).
L'inosservanza di questo principio che stabilisce i termini per le impugnazioni, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Le cartelle di pagamento n. 13520160004628268000 – 13520170001883963000 e gli avvisi di addebito riguardano pacificamente crediti extra tributari, per i quali sussiste la carenza di giurisdizione di questa
Corte, essendo le relative impugnazioni soggette alla giurisdizione ordinaria.
Alla soccombenza del ricorrente consegue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lodi dichiara il difetto di giurisdizione per le domande relative alle cartelle di pagamento n. 13520160004628268000, 13520170001883963000 e agli avvisi di addebito, e dichiara l'inammissibilità delle restanti domande. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte resistente, che liquida in complessivi € 3.612,00 cosi suddivisi:
€ 1.769,00 per la fase di studio, € 851,00 per la fase introduttiva ed € 992,00 per la fase di trattazione, oltre rimborso spese generali 15% CNA ed IVA.
Il TO Avv. Stefano Furiosi
Il Presidente Dott. Franco Matacchioni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
09:10 con la seguente composizione collegiale:
MATACCHIONI FR, Presidente
IO AN, TO
CRIVELLI ALBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lodi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 13520191460000088000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- COMUNICAZIONE n. 13520191460000093002 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520150003392120000 CONSORZ STRAD 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520150003977818000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520150004598486000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520150004598587000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520160004517100000 REGISTRO VARIE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520160004517201000 REGISTRO VARIE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520160004626268000 INAIL PREMIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520160006279648000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520160006279749000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520170001106912000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520170001883963000 INAIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520170002976717000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13520180000243510000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI ADD n. 43520160000244343000 INPS CONTR. FIS 2016
- AVV DI ADD n. 43520160000845106000 CONTR IVS FISS 2015
- AVV DI ADD n. 43520170000332672000 CONTR IVS FISSI 2016
- AVV DI ADD n. 43520170000662826000 CONTR IVS PERCE 2012
- AVV DI ADD n. 43520180000374812000 CONTR IVS FISSI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'Avv. Difensore_1, impugnava due comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria (iscritte a Reggio Calabria ed a Lodi il 16/2/2022), tredici cartelle esattoriali e quattro avvisi di addebito, chiedendo che ne venisse accertata l'inesistenza, la nullità ovvero l'annullabilità o l'inefficacia, deducendo: 1) l'omessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 2) la violazione dell'obbligo di esibizione delle copie delle cartelle di pagamento e l'omessa notifica delle cartelle 3) l'assenza di motivazione dei crediti per mancata allegazione degli atti presupposti 4)
l'estinzione delle obbligazioni per decadenza o prescrizione dei crediti.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia Entrate Riscossione, eccepiva la carenza di giurisdizione per le cartelle n. 13520160004628268000 – 13520170001883963000, emesse per premi assicurativi INAIL, e per gli avvisi di addebito, emessi per contributi previdenziali INPS.
Deduceva che l'avviso di iscrizione ipotecarie era stato regolarmente notificato in data 25/6/2019, mediante consegna a mani del plico al figlio Nominativo_2, con invio di raccomandata informativa n. 573261965450 in data 29/6/2019 (doc. 3 e 4), e che da questa data sarebbe decorso il termine per fa valere eventuali vizi di notificazione delle cartelle di pagamento, o prescrizioni e decadenze, in relazione a crediti enunciati nell'avviso di iscrizione ipotecaria.
Deduceva la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
1) Cartella n. 135 2015 000339212000 notificata a mani del destinatario l' 1/12/2015 a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data
25/06/2019, nonché la notifica delle comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnate, avvenuta il
10/03/2022.
2) Cartella n. 135 2015 0003977818000, notificata il 18/2/2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con regolare invio di raccomandata informativa n. 68924256659-3 ricevuta dal destinatario nella predetta data
(doc. 6) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
13576201900000271000 in data 25/06/2019, nonché la notifica delle comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnate, avvenuta il 10/03/2022.
3) Cartella n. 135 2015 0004598486000 notificata il 06/04/2016 a norma dell'art. 139 c.p.c. con consegna del plico a mani della moglie del ricorrente sig.ra Nominativo_3 e regolare invio di raccomandata informativa n. 689264406698 il 16/04/2016 a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1357620190000027000 in data 25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnante avvenuta il 10/03/2022
4) Cartella n. 135 2015 0004598587000 notificata il 06/04/2016 con consegna del plico a mani della moglie del ricorrente sig.ra Nominativo_3 e regolare invio di raccomandata informativa n. 689264406686 il 06/04/2016 (doc. 8) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
13576201900000271000 in data 25/06/2019, nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnante, notificate il 10/03/2022
5) Cartella n. 135 2016 0004626268000, dopo un tentativo di recapito a mezzo pec all'indirizo pec della ditta individuale del ricorrente registrato presso la Camera di Commercio Email_3 (doc. 22) notificata mediante pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della
Camera di Commercio il 03/10/2016 (doc. 9, 10, 23) a cui è seguita la notifica della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019, nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate, avvenuta il 10/03/2022
6) Cartella n. 135 2016 0006279648000 , dopo un tentativo di recapito a mezzo pec all'indirizzo della ditta individuale del ricorrente registrato presso la Camera di Commercio Email_3 (doc. 22) non andato a buon fine, notificata mediante la pubblicazione del relativo avviso di depositi sul sito informatico della camera di commercio il 06/03/2017 (doc. 11, 12, 24)a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate avvenuta in data 10/03/2022
7) Cartella n. 135 2016 0006279749000 dopo un tentativo di recapito a mezzo pec all'indirizzo pec della ditta individuale del ricorrente registrato presso la Camera di Commercio Email_3 (doc. 22) non andato a buon fine, notificata mediante la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della Camera di Commercio il 06/03/2017 (doc. 13, 14, 25) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate notificate il 10/03/2022
8) Cartella n. 135 2017 0001106912000 dopo un tentativo di recapito a mezzo pec all'indirizo pec della ditta individuale del ricorrente registrato presso la Camera di Commercio Email_3 (doc. 22) non andato a buon fine, notificata mediante la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della Camera di Commercio il 10/07/2017 (doc. 15, 16, 26) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate notificate il 10/03/2022
9) Cartella n. 135 2017 0001883963000 dopo un tentativo di recapito a mezzo pec all'indirizzo pec della ditta individuale del ricorrente registrato presso la Camera di Commercio Email_3 (doc. 22) non andato a buon fine, notificata mediante la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della Camera di Commercio il 22/09/2017 (doc. 17, 18) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate notificate il 10/03/2022
10) Cartella n. 135 2017 0002976717000 notificata in data 06/06/2018 con consegna del plico a mani del figlio del ricorrente, sig. Nominativo_2 e regolare invio di raccomandata informativa n. 573114292421 in data 09/06/2018 (doc. 19) a cui è seguita la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data 25/06/2019, nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate, avvenuta il 10/03/2022
11) Cartella n. 135 2018 0000243510000 notificata in data 11/06/2018 a norma dell'art. 140
c.p.c. con deposito del plico presso la Casa Comunale e regolare invio di raccomandata informativa n.
57311390097-1 in data 01/06/2018 tornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 20) a cui è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201900000271000 in data
25/06/2019 nonché la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria impugnate avvenuta il
10/03/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di iscrizione di ipoteca è stato eseguito correttamente, e le comunicazioni di iscrizione sono state precedute dalla notifica dell'avviso preventivo di iscrizione, regolarmente eseguita in data
29/6/2019 - come risulta dai documenti prodotti dall'Agenzia Entrate Riscossione - che non è stato impugnato.
L'impugnazione delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria è inammissibile, a differenza dell'avviso preventivo di iscrizione d'ipoteca che è ritenuto dalla giurisprudenza un atto impugnabile facoltativamente
(Cass. n. 23528/2024).
La comunicazione di iscrizione di ipoteca non è un atto impugnabile, perché l'art. 19 del d.lgs. 546/92 prevede l'impugnabilità dell'iscrizione di ipoteca, ma non della sua comunicazione, che è un atto avene contenuto meramente informativo.
L'impugnazione delle cartelle di pagamento è inammissibile, considerato che l'avviso di iscrizione di ipoteca, riportava i carichi tributari, ed il contribuente, qualora non avesse ricevuto la notifica delle cartelle, avrebbe dovuto impugnarle, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, per far valere eventuali vizi di notificazione, prescrizioni o decadenze
In ogni caso, dalla documentazione prodotta dalla resistente, risulta la notifica di tutte le cartelle esattoriali asseritamente non notificate.
E' opportuno precisare altresì che la notifica degli atti tributari è disciplinata da norme specifiche, e non sono ammesse forme diverse di notifica, come quelle stabilite per gli atti processuali in materia civile
(Cass. ord, n. 26543/2020).
L'art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92, stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri
E' principio consolidato in giurisprudenza, che l'impugnazione di un atto obbligatoriamente impugnabile - come le cartelle di pagamento - al fine di impedirne il consolidamento degli effetti, vada fatta unitamente al primo atto successivo notificato, che ne abbia enunciato l'esistenza o, in caso di notifica, vada fatta nel termine di cui all'art. 21 primo comma d. lgs. 546/92 (Cass. n. 6436/2025, n. 20476/2025, n. 26817/2024,
n. 8279/2008 Sez. Un.).
L'inosservanza di questo principio che stabilisce i termini per le impugnazioni, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Le cartelle di pagamento n. 13520160004628268000 – 13520170001883963000 e gli avvisi di addebito riguardano pacificamente crediti extra tributari, per i quali sussiste la carenza di giurisdizione di questa
Corte, essendo le relative impugnazioni soggette alla giurisdizione ordinaria.
Alla soccombenza del ricorrente consegue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lodi dichiara il difetto di giurisdizione per le domande relative alle cartelle di pagamento n. 13520160004628268000, 13520170001883963000 e agli avvisi di addebito, e dichiara l'inammissibilità delle restanti domande. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte resistente, che liquida in complessivi € 3.612,00 cosi suddivisi:
€ 1.769,00 per la fase di studio, € 851,00 per la fase introduttiva ed € 992,00 per la fase di trattazione, oltre rimborso spese generali 15% CNA ed IVA.
Il TO Avv. Stefano Furiosi
Il Presidente Dott. Franco Matacchioni