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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 44869/2023 R.G. promossa da
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cassano d'Adda, v. Monte Grappa n. 3, presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Santandrea, che lo rappresenta e difende per delega in atti
attore
contro
) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto/contumace
Oggetto: appalto d'opera – risoluzione – restituzione somma – risarcimento danni
Sulle conclusioni precisate dall'attore come da foglio depositato per l'udienza di rimessione in decisione del 16/4/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo: che dopo aver posto termine ad un precedente contratto
[...]
concluso con un'altra impresa appaltatrice aveva concluso con la società convenuta un contratto per il completamento della piscina interrata da realizzare presso la sua abitazione in Inzago via delle Robinie n. 3; che il contratto con la società convenuta era stato concluso sulla base del preventivo del 2/12/2020 nel quale era pattuito un prezzo di euro 18.000,00 oltre IVA;
che l'appaltatore convenuto non aveva ultimato i lavori previsti, in particolare non aveva provveduto né a rifare il rivestimento in pvc realizzato male, né a installare la copertura automatizzata della piscina prevista nel preventivo;
che l'attore aveva pagato acconti per complessivi euro 14.327,87 oltre IVA, di cui euro 6.500,00
oggetto della fattura n. 8 del 28/2/2022 espressamente riferito alla copertura della piscina mai fornita dall'impresa; che a fronte del perdurante inadempimento della società convenuta l'attore si era visto costretto a far ultimare i lavori da altre imprese sostenendo un esborso complessivo di euro 21.271,92 compresa IVA.;
che il contratto concluso dalle parti doveva essere risolto per inadempimento dell'impresa convenuta e l'attore aveva diritto alla restituzione degli acconti pagati e al risarcimento dei danni.
Su tali allegazioni l'attore chiede la risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta e la condanna della controparte a restituire le somme ricevute in acconto e a risarcire i danni.
Pur ritualmente citata la società convenuta non ha ritenuto di costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
L'istruttoria si è articolata nell'acquisizione dei documenti prodotti dall'attore e nell'escussione dei testi e È stato Testimone_1 Testimone_2
ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società
convenuta, il quale non si è tuttavia presentato a rendere l'interpello senza alcuna giustificazione. Sulla base dei documenti prodotti dall'attore, delle dichiarazioni dei testimoni e della mancata risposta all'interpello del convenuto, risulta provato che
[...]
ha concluso con un Pt_1 Controparte_1
contratto di appalto avente ad oggetto le opere previste nel preventivo redatto su carta intestata della società convenuta al prezzo di euro 18.000,00 oltre IVA (doc.
5).
Il committente ha provato di aver pagato acconti per complessivi euro 17.480,00,
a fronte delle fatture n. 76 del 3/12/2021 di euro 6.588,00 (doc. 8), n. 79 del
20/12/2021 di euro 4.392,00 (doc. 9) e n. 8 del 28/2/2022 di euro 8.784,00 (doc.
10) emesse dalla società convenuta.
Nella missiva inviata dall'appaltatore il 12/4/2022 emerge che a quella data la società convenuta non aveva consegnato né installato la copertura automatizzata della piscina prevista nel contratto ed inoltre che aveva mal eseguito il rivestimento in pvc della piscina, che si obbligava a rifare completamente (doc. 7
dell'attore).
Dalle dichiarazioni dei testimoni e dai documenti prodotti dall'attore, oltre che dalla mancata risposta all'interpello, risulta che successivamente l'appaltatore non ha mai provveduto né a rifare il rivestimento in pvc della piscina, né a consegnare la copertura automatizzata.
Ora, la mancata fornitura e posa in opera della copertura automatizzata della piscina e l'esecuzione non a regola d'arte del rivestimento in pvc concretano un grave inadempimento dell'appaltatore convenuto e fondano la domanda di risoluzione del contratto di appalto a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c.
In conseguenza dell'effetto retroattivo della risoluzione del contratto di appalto
(art. 1458 c.c., non può tuttavia pretendere la restituzione Parte_1 dell'intera somma pagata in acconto, posto che dalle allegazioni dello stesso committente risulta che l'impresa ha eseguito una parte dei lavori previsti nel contratto ed ha fornito dei materiali (diversi dalla copertura automatizzata) rimasti nella disponibilità dell'attore ed utilizzati per il completamento della piscina.
Per effetto della risoluzione del contratto di appalto l'attore ha diritto alla restituzione di parte dell'acconto pagato, corrispondente all'acconto pagato per la copertura automatizzata e al prezzo per il rivestimento in pvc della piscina, che nella suddetta missiva del 12/4/2022 (doc. 7) l'appaltatore ha espressamente riconosciuto andasse rifatto. Tenuto conto che nel preventivo il prezzo complessivo dell'appalto ammontava ad euro 18.000,00 (oltre IVA), di cui euro
11.900,00 relativo alla fornitura e la posa in opera della copertura automatizzata ed euro 2.180,00 relativo al rivestimento in pvc, a seguito della risoluzione l'attore non ha diritto alla restituzione della somma di euro 4.782,40 (3.920,00 più IVA al
22%) corrispondente al valore dei lavori eseguiti e ai materiali forniti dall'appaltatore.
Ora, poiché il committente ha pagato acconti per complessivi euro 17.480,00
(compresa IVA) ha diritto ad ottenere dall'impresa convenuta la restituzione della somma di euro 12.697,60, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Inoltre, a seguito della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore convenuto, il committente ha diritto al risarcimento del danno costituito dal maggior costo che ha dovuto sostenere per il completamento della piscina da parte di altre imprese.
L'attore ha infatti provato, attraverso la produzione delle fatture e le dichiarazioni dei testimoni, che per l'acquisto e la posa in opera della copertura automatizzata e per il completamento dei lavori che avrebbe dovuto eseguire il convenuto inadempiente ha sostenuto un costo complessivo di euro 21.271,92 compresa
IVA (vd fatture emesse dalla G&G s.r.l. e dalla ditta Vigan Service di CP_2
– doc. 16 e 17).
[...]
Sommando l'importo dei lavori eseguiti dall'appaltatore convenuto a quanto pagato successivamente alle altre imprese incaricate di completare la piscina, il committente ha sostenuto una spesa totale di euro 26.054,32, mentre qualora il convenuto avesse regolarmente adempiuto il contratto di appalto oggetto di causa il committente avrebbe pagato il minor prezzo di euro 21.960,00
(18.000,00 oltre IVA al 22%).
Il maggior costo di euro 4.094,32 sostenuto dal committente è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della società convenuta e costituisce un danno emergente (art. 1223 c.c.) che l'appaltatore inadempiente è tenuto a risarcire.
Trattandosi di un debito di valore, l'importo suddetto va rivalutato ad oggi in base agli indici Istat e risulta pari ad attuali euro 4.524,00. Su tale somma sono altresì
dovuti gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza, coincidente con la trasformazione del credito di valore in credito di valuta.
Pertanto, la società convenuta va condannata a risarcire il danno all'attore,
liquidato in complessivi euro 4.524,00 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
In base al principio della soccombenza, la società convenuta va infine condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 7/12/2023, da nei confronti di Parte_1 [...]
nella contumacia del convenuto, contrariis Controparte_1
reiectis, così provvede:
- pronuncia la risoluzione per inadempimento del convenuto del contratto di appalto concluso dalle parti;
- condanna il convenuto a Controparte_1
restituire a la somma di euro 12.697,60, oltre agli Parte_1
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna il convenuto a Controparte_1
pagare a a titolo di risarcimento del danno la somma di Parte_1
euro 4.524,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
- condanna il convenuto a Controparte_1
rifondere all'attore le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.258,60, di cui euro 558,60 per esborsi ed euro 4.700,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 28/4/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari