Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1158/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 15 gennaio 2025
All'udienza del 15/01/2025 alle ore 10.10 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Gabriele Giordano il quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Controparte_1
Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1185/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1185 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da avv. Gabriele Giordano (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15/01/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 25/07/2023 (R.Grat.P n. 133/2023) il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. , indagato nell'ambito Parte_1 del procedimento penale n. 173/2023 R.G.N.R. e n. 834/2024 R.G. GIP con le seguenti contestazioni: capo 1) art. 81, 609 bis, 609 ter, comma II c.p. “per avere, in più occasioni nel corso di un anno, mediante abuso di autorità, costretto la persona offesa Pt_2
a subire atti sessuali, segnatamente toccandole il seno, nonché la parte del corpo
[...] che si trova dietro la spalla”, con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona minore infraquattordicenne;
capo 2) artt. 61 n. 3), 56-610 c.p. “per avere compiuto atti idonei e rivolti in modo non equivoco a costringere la persona offesa
a non raccontare gli abusi sessuali subiti, minacciandola di farle male Parte_2 nel caso in cui lei avesse raccontato i fatti in questione alla madre”, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di occultare un altro reato.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Gabriele Giordano.
Nel procedimento è stato disposto, su l'istanza del P.M., l'incidente probatorio con espletamento di una CTU ed escussione protetta della parte offesa;
all'esito della restituzione degli atti, l'avv. Giordano ha depositato al P.M. una memoria difensiva in fase di indagini preliminari ed il P.M. ha chiesto l'archiviazione poi disposta dal G.I.P. con decreto del 2/07/2024.
L'avv. Gabriele Giordano in data 26/09/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso ai sensi del D.M. n. 147/2022 esponendo: per la fase innanzi al G.I.P. l'importo di € 2.647,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria calcolate al parametro medio;
per la fase delle indagini preliminari l'importo di € 1.513,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) per le fasi di studio ed introduttiva calcolate al parametro medio.
Con decreto depositato in data 27/09/2024 il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.710,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha riconosciuto per l'attività dell'incidente probatorio la fase di studio e quella con riduzione rispettivamente del 6% e del 13% sul parametro medio;
ha escluso
2 la fase introduttiva ed ha, altresì, omesso la liquidazione per l'attività in fase di indagini preliminari.
Con ricorso depositato in data 13/10/2024 l'avv. Gabriele Giordano ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità:
- nella parte in cui non ha liquidato il compenso per la fase delle indagini preliminari (quella successiva alla restituzione degli atti al P.M. dopo l'incidente probatorio e nella quale il difensore ha depositato al P.M. una memoria finalizzata all'archiviazione),
- nella parte in cui per la fase dell'incidente probatorio non ha riconosciuto il compenso al parametro medio.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente, solo nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nell'impugnato decreto il G.I.P. ha determinato il compenso del difensore in complessivi € 1.710,00 (€ 810,00 per la fase di studio ed € 900,00 per la fase istruttoria), oltre accessori ed al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia, limitando la liquidazione alla sola attività espletata in occasione dell'incidente probatorio.
L'esclusione della liquidazione per la fase delle indagini preliminari non può essere condivisa.
Il difensore ha documentato che, successivamente alla conclusione della fase dell'incidente probatorio gestita dal G.I.P. ed alla restituzione degli atti al P.M. per la prosecuzione delle indagini, egli ha svolto specifica autonoma attività defensoriale redigendo – anche sulla base delle indicazioni della propria CTP – una memoria difensiva con la richiesta di archiviazione.
Tale attività nello schema dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (tab.
15) non è compresa nella fase GIP/GUP ma rientra nella fase, appunto, delle indagini preliminari.
Il difensore, pertanto, ha diritto ad un compenso autonomo per l'attività di studio e per quella introduttiva espletata in fase di indagini preliminari.
L'opposizione sullo specifico punto merita accoglimento e la liquidazione sarà integrata nella misura sotto argomentata.
L'opponente ha lamentato, altresì, l'inadeguatezza della liquidazione del G.I.P. per non aver riconosciuto per la fase di studio e per quella istruttoria espletate nel corso dell'incidente probatorio il parametro medio rispettivamente di € 851,00 ed € 1.040,00.
La doglianza non può essere condivisa.
3 Il nella liquidazione delle predette fasi ha operato una riduzione del 6% per la CP_2 fase di studio e del 13% per la fase istruttoria rispetto al parametro medio che appare certamente adeguata.
In tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n.
115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione
4 ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, nel caso in esame per l'attività innanzi al G.I.P. il decreto opposto ha riconosciuto un compenso prossimo al parametro medio (vi è stata una riduzione di appena il 6% per la fase di studio e del 13% per la fase istruttoria), cioè un compenso che in rapporto alle modalità di liquidazione peculiari del gratuito patrocinio per come sopra illustrate equivale quasi al massimo riconoscibile.
Dal che l'infondatezza della specifica doglianza del difensore.
Per l'attività nell'ambito delle indagini preliminari può essere riconosciuto l'ulteriore compenso:
- di € 425,50 per la fase di studio;
il minimo giustificato dal rilievo che lo studio complessivo della vicenda è stato già liquidato quasi ai massimi con la fase di studio dell'incidente probatorio di cui ha inevitabilmente beneficiato anche quest'ulteriore fase successiva alla restituzione degli atti al P.M.;
- di € 496,50 per la fase introduttiva, cioè la misura media ponderata ordinaria.
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 2.632,00, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 1.754,66.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa (la differenza tra il compenso riconosciuto in questa sede e quello attribuito nel decreto opposto - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con
5 riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, con applicazione del minimo anche con funzione di bilanciamento con il capo di opposizione rigettato.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in parziale accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 27/09/2024 liquida in favore dell'avvocato Gabriele Giordano quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. sig. sig. indagato nell'ambito del procedimento penale n. Parte_1
173/2023 R.G.N.R. e n. 834/2024 R.G. GIP., l'importo complessivo di € 1.754,66, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Gabriele Giordano Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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