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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4081 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 932/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Sebastiano Napolitano Presidente est.
2) dr. Arturo Avolio Consigliere
3) dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 27/11/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 932/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
e generalizzati in atti, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Visone
Ricorrente in riassunzione già parte appellante
E in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 ica Maria Manti Convenuta in riassunzione già appellata E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Raoul Barsanti Convenuta in riassunzione già appellata E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Nero e Giovanni Ronconi Convenuta in riassunzione già appellata E
1 in persona del curatore fallimentare Controparte_4
Convenuta in riassunzione
OGGETTO: Servizi pubblici essenziali. Appalto . Responsabilità CP_3
solidale della filiera contrattuale (affidatario e sub affidatario del servizio) ex art.118, comma 6, Dlgs 163/2006 ratione temporis vigente. Indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. Natura retributiva e/o risarcitoria di tali emolumenti. Esclusione
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, depositato telematicamente in data 23 aprile 2025,
e hanno riassunto il giudizio di Parte_1 Parte_2
appello sulla scorta dell'ordinanza n. 2617/2025 della Corte di Cassazione, pubblicata il 04.02.2025, che aveva cassato con rinvio la sentenza n.
3165/2022 pubblicata il 06/09/2022, resa in diversa composizione da questa
Corte, che aveva rigettato l'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.7093/2019, Parte_2
pubblicata il 20.11.2019, che aveva accolto parzialmente il ricorso dei lavoratori condannando le convenute Controparte_1 CP_3
, in solido con la datrice ai sensi
[...] CP_2 Parte_3
dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di TFR, ma aveva respinto la domanda di condanna in via solidale delle medesime convenute per le indennità per ferie e permessi non goduti in quanto, per la loro natura risarcitoria, escluse dal regime di solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
La Corte di appello, in particolare a fondamento della sentenza di primo grado, aveva confermato la soluzione presa dal primo giudice, sostenendo che con il ricorso introduttivo i lavoratori avevano affermato di aver reso
2 prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito dell'appalto di ristorazione a bordo treno e servizi di logistica, affidato da alla al CP_3 CP_1 CP_2
e alla datrice di lavoro nel periodo aprile 2014-ottobre
[...] Parte_3
2017, ed avevano agito in giudizio per chiedere che fosse riconosciuta la solidarietà di tutti i convenuti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003; mentre la domanda da essi svolta soltanto in appello, nei confronti dei soli affidatari e subaffidatari del servizio in parola, ai sensi dell'art. 118, comma 6 d.lgs. n.
163/2006, fosse da considerare nuova e come tale andava ritenuta inammissibile.
L'appellante in riassunzione, sulla premessa che oggetto del giudizio è unicamente la responsabilità solidale della intera filiera contrattuale (affidatario e sub affidatario del servizio) ai sensi e per gli effetti dell'art.118, comma 6,
Dlgs 163/2006 ratione temporis vigente, anche con riguardo all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, a prescindere dalla natura retributiva e/o risarcitoria di tali emolumenti, insiste, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, per l'integrale accoglimento dell'originaria domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità solidale - ai sensi dell'articolo 118, comma 6, D. Lgs.
163/2006 - della e del per ferie e permessi non Controparte_1 CP_2
goduti; - per l'effetto condannare in via solidale e al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore del signor dell'importo complessivo di Euro Parte_1
1.717,31 di cui Euro 1.407,50 a titolo di ferie non godute e Euro 309,81 a titolo di permessi ex FS non goduti ed al pagamento in favore di dell'importo Parte_2
complessivo di Euro 1.655,94, di cui Euro 1.433,20 a titolo di ferie non godute e Euro
222,74 a titolo di permessi ex FS, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, secondo grado, di legittimità e del presente giudizio di rinvio sulla scorta dei valori medi previsti dal tariffario forense con attribuzione all'avvocato Vittorio Visone.”
3 Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituita La
[...]
insistendo per il rigetto della domanda dell'originario Controparte_5
ricorrente. Non si sono costituiti gli altri intimati resistenti.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sono incontestate e coperte da giudicato interno le circostanze in fatto da cui originano le domande di condanna al pagamento di differenze retributive promosse dagli originari ricorrenti.
È del pari coperta da giudicato interno la condanna delle convenute, in solido tra di loro, al pagamento, a titolo di TFR, della somma di €. 6.499,82 in favore di e di €. 2.306,90 in favore di previa Parte_1 Parte_2
detrazione di quanto eventualmente erogato in esecuzione dell'ordinanza provvisionale emessa nell'udienza del 18 aprile 2019.
Con riguardo al , non intimata nel giudizio in Cassazione, la Controparte_4
Suprema Corte ha così statuito “Il fallimento Aura non può essere ritenuto in questa sede litisconsorte necessario posto che non sussistono gli estremi dell'art. 331 c.p.c., non ravvisandosi nel giudizio di impugnazione un'ipotesi di cause inscindibili quando due o più soggetti siano stati convenuti perché solidalmente responsabili (poco importa che sia per solidarietà in senso proprio o solidarietà con beneficium excussionis): né in tale evenienza si riscontra un'ipotesi di cause dipendenti, che sussiste solo quando l'eventuale accoglimento del gravame sia idoneo a generare una giuridica incompatibilità con la decisione di merito passata in giudicato rispetto al soggetto lasciato fuori dal giudizio di impugnazione (Cass.
n. 2902/2016, Cass. n. 2411/2010)”.
Venendo al thema decidendum, ricordato che i lavoratori avevano agito nel giudizio di primo grado affermando di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito dell'appalto di ristorazione a bordo treno e servizi di
4 logistica, affidato da alla al e alla cooperativa CP_3 CP_1 CP_2
Aura datrice di lavoro chiedendo la garanzia della solidarietà per tutte le somme loro dovute, la Suprema Corte ha precisato che (cfr. punto 3.1)
“trattandosi di servizi pubblici essenziali, l'appalto stipulato da nella sua CP_3
qualità di ente aggiudicatore è disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006 con la relativa soggezione dei componenti la filiera contrattuale (affidatario , sub affidatario CP_1
), alla responsabilità solidale di cui all'articolo 118, comma 6, d.lgs. CP_2
163/2006.”
La Corte, con riguardo al il potere/dovere del Giudice di qualificare la domanda, censurando sul punto la sentenza annullata, ha, quindi, aggiunto che (cfr. punto 3.2) “Per quanto concerne la disciplina della responsabilità solidale, assodato che, in presenza dei relativi presupposti, non può essere disputata la possibilità di un concorso di azioni volte all'applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 118 del codice degli appalti (cfr. Cass. n. 10777/2017, Cass. n. 8955/2017, Cass. n.
32867/2023), va pure precisato che i lavoratori non avevano nemmeno qualificato
l'indennità per ferie e riposi non goduti loro dovuta come di natura retributiva o risarcitoria;
ed avevano soltanto chiesto la condanna delle imprese convenute ai sensi dell'articolo 29
d.lgs. 276/2003 potendola ottenere anche ai sensi dell'art.118, comma 6 codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006) posto che nei ricorsi introduttivi erano dedotti gli elementi di fatto necessari e sufficienti ai fini della riconducibilità della domanda anche nell'alveo di tale disciplina. Pertanto, l'applicazione alla fattispecie di quest'ultimo disposto normativo non rappresenta un mutamento di domanda atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell'invocata responsabilità dell'art.118, comma 6 codice appalti risultano identici e integralmente sovrapponibili alle circostanze di fatto contenute nella domanda introduttiva
(sotto il profilo del petitum e della causa petendi). Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra
5 le tante Cass. n. 20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021). E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 36272/2023).”
Con riguardo alla vigenza intertemporale dell'art. 118, comma 6, del d.gs.
163/2006 ha poi precisato che, sebbene detta norma è stata abrogata “risulta ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 216, d.lgs. 50/2016, e della data di stipula del contratto di appalto in oggetto (ottobre 2013).”
È appena il caso di ricordare che a mente dell'art. 118, comma 6, del Dlgs
n.163 del 2006 “
6. L'affidatario [di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture] è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”.
Va ancora ricordato che, nel presente giudizio, deve trovare applicazione il principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cpc in termini di giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove.
Nel giudizio di rinvio le parti conservano la medesima posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, nondimeno il suo ambito è circoscritto ex lege e deve svolgersi entro i limiti
6 segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità.
E', dunque, inibito alle parti formulare conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento;
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa ( cfr. per tutti i principi consolidati in materia cfr.: Cass. N.5673/2021, Cass. N° 26200/2014, 20535/2014.
12633/2014,n° 13824/2010, n° 327/2010, Cass, civ., sez. 2^, sent. 23 maggio
1996, n. 4748; cass. civ. sez. L., sent. 27 dicembre 1991, n. 13957).
È appena il caso di aggiungere che – come precisato dalla Suprema Corte ex multis Cass. 31.5.2021 n. 15143; Cass, 20.4.2017 n. 10009 - nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione nel merito, la sentenza del primo giudice, nelle parti non coperte dal giudicato, non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello;
il giudizio di rinvio (c.d. in senso proprio o prosecutorio) conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito, infatti, non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente
7 nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Ne consegue che il giudice del rinvio, per quanto tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio -ad esempio perché ritenuti assorbiti dalla pronuncia poi annullata- deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi, sub specie di rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio, neppure l'eventuale contumacia della parte interessata (Cfr. Cass. 30.11.2015 n. 24336).
Essendo questi i principi generali che regolamentano il giudizio di rinvio, ed in concreto il presente giudizio, deve essere ora enunciato il principio guida espresso dalla Suprema Corte con la sentenza rescindente.
Ebbene evidenzia la Suprema Corte, al punto 4.2., che Conclusivamente la
Corte di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto, cui questa
Corte presta convinto ossequio, “ 4.2. La disamina dell'evoluzione legislativa rende chiaro che l'art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha sostituito l'art. 118 del d.lgs.
n. 162 del 2006 introducendo delle modifiche in ordine al regime di solidarietà nonché alle procedure da seguire per ricorrere al subappalto da parte degli enti affidatari. In forza della disposizione transitoria dettata dall'art. 216 del d.lgs. n. 50 cit. la novella ha, peraltro, riguardato le procedure di cui ai bandi pubblicati dopo il 19.4.2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50) mentre il contratto di appalto nell'ambito del quale ha lavorato il lavoratore è stato stipulato il 30.9.2013. Di conseguenza, doveva applicarsi, al caso di specie, l'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (vecchia formulazione).
5. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di
8 appello di Napoli, in diversa composizione, che nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra formulati e provvederà sulle spese del presente giudizio di legittimità.”.
Essendo questo il dettame imposto, in fase rescindente, al Giudice di rinvio, null'altro occorre aggiungere sul punto in fase rescissoria, essendo coperti da giudicato interno i presupposti di fatto e la condanna, in solido tra di loro, dei convenuti in giudizio, al pagamento “a titolo di TFR, della somma di €. 6.499,82 in favore di e di €. 2.306,90 in solidale relativa favore di Parte_1 Pt_2
previa detrazione di quanto eventualmente erogato in esecuzione dell'ordinanza
[...]
provvisionale emessa nell'udienza del 18 aprile 2019, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo”, nonché l'accertamento degli ulteriori crediti - Euro 1.717,31 di cui
Euro 1.407,50 a titolo di ferie non godute e Euro 309,81 a titolo di permessi ex FS non goduti ed al pagamento in favore di dell'importo complessivo di Euro Parte_2
1.655,94, di cui Euro 1.433,20 a titolo di ferie non godute e Euro 222,74 a titolo di permessi ex FS- , su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo
- reclamati in primo grado dagli originari ricorrenti..
Ne consegue, l'accoglimento della domanda dei ricorrenti;
accertata e dichiarata la responsabilità solidale - ai sensi dell'articolo 118, comma 6, D.
Lgs. 163/2006 - della e del per ferie e Controparte_1 CP_2
permessi non goduti, dunque, le e Controparte_5 CP_2
vanno condannate in via solidale al pagamento in favore del signor
[...]
dell'importo complessivo di Euro 1.717,31 di cui Euro Parte_1
1.407,50 a titolo di ferie non godute e Euro 309,81 a titolo di permessi ex FS non goduti ed al pagamento in favore di dell'importo Parte_2
complessivo di Euro 1.655,94, di cui Euro 1.433,20 a titolo di ferie non godute e Euro 222,74 a titolo di permessi ex FS.
Sugli importi dovuti da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione
9 monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp. att. c.p.c.. La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio 2001.
Le spese di lite seguono, per tutti i gradi di giudizio la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, così provvede:
- In accoglimento del ricorso in riassunzione del giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma per il resto, accerta e dichiara la responsabilità solidale - ai sensi dell'articolo
118, comma 6, D. Lgs. 163/2006 - della e del Controparte_1
in ordine all'indennità sostitutiva delle ferie e dei CP_2
permessi non goduti, e per l'effetto condanna le
[...]
e , in via solidale, al pagamento in Controparte_5 CP_2
favore di dell'importo complessivo di Euro Parte_1
1.717,31 di cui Euro 1.407,50 a titolo di ferie non godute e Euro 309,81
a titolo di permessi ex FS non goduti ed al pagamento in favore di dell'importo complessivo di Euro 1.655,94, di cui Euro Parte_2
1.433,20 a titolo di ferie non godute e Euro 222,74 a titolo di permessi ex FS, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
- Condanna le società convenute in primo grado, in solido tra di loro, al pagamento della somma di €.3.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €.450,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.3.450,00, oltre IVA e CPA per il primo grado, in favore dei ricorrenti, con distrazione;
- Condanna le società appellate e del Controparte_1 CP_2
, in solido tra di loro, al pagamento della somma di €.1895,40 a
[...]
10 titolo di compensi professionali oltre ad €.284,31 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.2.179,71 oltre IVA e CPA, per il secondo grado, in favore degli appellanti, con distrazione. Compensa le spese di lite con riguardo agli altri appellati.
- Condanna le società resistenti e del Controparte_1 CP_2
, in solido tra di loro, al pagamento della somma di €.1220,70 a
[...]
titolo di compensi professionali oltre ad €.183,11 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.1403,81 oltre IVA e CPA, per il giudizio in cassazione, in favore dei ricorrenti, con distrazione. Compensa le spese di lite con riguardo agli altri resistenti.
- Condanna le società appellate e del Controparte_1 CP_2
, in solido tra di loro, al pagamento della somma di €.1895,40 a
[...]
titolo di compensi professionali oltre ad €.284,31 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.2.179,71 oltre IVA e CPA, per il presente grado di giudizio, in favore dei ricorrenti in riassunzione, con distrazione. Compensa le spese di lite con riguardo agli altri appellati.
Così deciso in Napoli il 27 novembre 2025
Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Sebastiano Napolitano Presidente est.
2) dr. Arturo Avolio Consigliere
3) dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 27/11/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 932/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
e generalizzati in atti, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Visone
Ricorrente in riassunzione già parte appellante
E in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 ica Maria Manti Convenuta in riassunzione già appellata E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Raoul Barsanti Convenuta in riassunzione già appellata E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Nero e Giovanni Ronconi Convenuta in riassunzione già appellata E
1 in persona del curatore fallimentare Controparte_4
Convenuta in riassunzione
OGGETTO: Servizi pubblici essenziali. Appalto . Responsabilità CP_3
solidale della filiera contrattuale (affidatario e sub affidatario del servizio) ex art.118, comma 6, Dlgs 163/2006 ratione temporis vigente. Indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. Natura retributiva e/o risarcitoria di tali emolumenti. Esclusione
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, depositato telematicamente in data 23 aprile 2025,
e hanno riassunto il giudizio di Parte_1 Parte_2
appello sulla scorta dell'ordinanza n. 2617/2025 della Corte di Cassazione, pubblicata il 04.02.2025, che aveva cassato con rinvio la sentenza n.
3165/2022 pubblicata il 06/09/2022, resa in diversa composizione da questa
Corte, che aveva rigettato l'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.7093/2019, Parte_2
pubblicata il 20.11.2019, che aveva accolto parzialmente il ricorso dei lavoratori condannando le convenute Controparte_1 CP_3
, in solido con la datrice ai sensi
[...] CP_2 Parte_3
dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di TFR, ma aveva respinto la domanda di condanna in via solidale delle medesime convenute per le indennità per ferie e permessi non goduti in quanto, per la loro natura risarcitoria, escluse dal regime di solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
La Corte di appello, in particolare a fondamento della sentenza di primo grado, aveva confermato la soluzione presa dal primo giudice, sostenendo che con il ricorso introduttivo i lavoratori avevano affermato di aver reso
2 prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito dell'appalto di ristorazione a bordo treno e servizi di logistica, affidato da alla al CP_3 CP_1 CP_2
e alla datrice di lavoro nel periodo aprile 2014-ottobre
[...] Parte_3
2017, ed avevano agito in giudizio per chiedere che fosse riconosciuta la solidarietà di tutti i convenuti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003; mentre la domanda da essi svolta soltanto in appello, nei confronti dei soli affidatari e subaffidatari del servizio in parola, ai sensi dell'art. 118, comma 6 d.lgs. n.
163/2006, fosse da considerare nuova e come tale andava ritenuta inammissibile.
L'appellante in riassunzione, sulla premessa che oggetto del giudizio è unicamente la responsabilità solidale della intera filiera contrattuale (affidatario e sub affidatario del servizio) ai sensi e per gli effetti dell'art.118, comma 6,
Dlgs 163/2006 ratione temporis vigente, anche con riguardo all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, a prescindere dalla natura retributiva e/o risarcitoria di tali emolumenti, insiste, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, per l'integrale accoglimento dell'originaria domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità solidale - ai sensi dell'articolo 118, comma 6, D. Lgs.
163/2006 - della e del per ferie e permessi non Controparte_1 CP_2
goduti; - per l'effetto condannare in via solidale e al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore del signor dell'importo complessivo di Euro Parte_1
1.717,31 di cui Euro 1.407,50 a titolo di ferie non godute e Euro 309,81 a titolo di permessi ex FS non goduti ed al pagamento in favore di dell'importo Parte_2
complessivo di Euro 1.655,94, di cui Euro 1.433,20 a titolo di ferie non godute e Euro
222,74 a titolo di permessi ex FS, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, secondo grado, di legittimità e del presente giudizio di rinvio sulla scorta dei valori medi previsti dal tariffario forense con attribuzione all'avvocato Vittorio Visone.”
3 Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituita La
[...]
insistendo per il rigetto della domanda dell'originario Controparte_5
ricorrente. Non si sono costituiti gli altri intimati resistenti.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sono incontestate e coperte da giudicato interno le circostanze in fatto da cui originano le domande di condanna al pagamento di differenze retributive promosse dagli originari ricorrenti.
È del pari coperta da giudicato interno la condanna delle convenute, in solido tra di loro, al pagamento, a titolo di TFR, della somma di €. 6.499,82 in favore di e di €. 2.306,90 in favore di previa Parte_1 Parte_2
detrazione di quanto eventualmente erogato in esecuzione dell'ordinanza provvisionale emessa nell'udienza del 18 aprile 2019.
Con riguardo al , non intimata nel giudizio in Cassazione, la Controparte_4
Suprema Corte ha così statuito “Il fallimento Aura non può essere ritenuto in questa sede litisconsorte necessario posto che non sussistono gli estremi dell'art. 331 c.p.c., non ravvisandosi nel giudizio di impugnazione un'ipotesi di cause inscindibili quando due o più soggetti siano stati convenuti perché solidalmente responsabili (poco importa che sia per solidarietà in senso proprio o solidarietà con beneficium excussionis): né in tale evenienza si riscontra un'ipotesi di cause dipendenti, che sussiste solo quando l'eventuale accoglimento del gravame sia idoneo a generare una giuridica incompatibilità con la decisione di merito passata in giudicato rispetto al soggetto lasciato fuori dal giudizio di impugnazione (Cass.
n. 2902/2016, Cass. n. 2411/2010)”.
Venendo al thema decidendum, ricordato che i lavoratori avevano agito nel giudizio di primo grado affermando di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito dell'appalto di ristorazione a bordo treno e servizi di
4 logistica, affidato da alla al e alla cooperativa CP_3 CP_1 CP_2
Aura datrice di lavoro chiedendo la garanzia della solidarietà per tutte le somme loro dovute, la Suprema Corte ha precisato che (cfr. punto 3.1)
“trattandosi di servizi pubblici essenziali, l'appalto stipulato da nella sua CP_3
qualità di ente aggiudicatore è disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006 con la relativa soggezione dei componenti la filiera contrattuale (affidatario , sub affidatario CP_1
), alla responsabilità solidale di cui all'articolo 118, comma 6, d.lgs. CP_2
163/2006.”
La Corte, con riguardo al il potere/dovere del Giudice di qualificare la domanda, censurando sul punto la sentenza annullata, ha, quindi, aggiunto che (cfr. punto 3.2) “Per quanto concerne la disciplina della responsabilità solidale, assodato che, in presenza dei relativi presupposti, non può essere disputata la possibilità di un concorso di azioni volte all'applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 118 del codice degli appalti (cfr. Cass. n. 10777/2017, Cass. n. 8955/2017, Cass. n.
32867/2023), va pure precisato che i lavoratori non avevano nemmeno qualificato
l'indennità per ferie e riposi non goduti loro dovuta come di natura retributiva o risarcitoria;
ed avevano soltanto chiesto la condanna delle imprese convenute ai sensi dell'articolo 29
d.lgs. 276/2003 potendola ottenere anche ai sensi dell'art.118, comma 6 codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006) posto che nei ricorsi introduttivi erano dedotti gli elementi di fatto necessari e sufficienti ai fini della riconducibilità della domanda anche nell'alveo di tale disciplina. Pertanto, l'applicazione alla fattispecie di quest'ultimo disposto normativo non rappresenta un mutamento di domanda atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell'invocata responsabilità dell'art.118, comma 6 codice appalti risultano identici e integralmente sovrapponibili alle circostanze di fatto contenute nella domanda introduttiva
(sotto il profilo del petitum e della causa petendi). Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra
5 le tante Cass. n. 20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021). E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 36272/2023).”
Con riguardo alla vigenza intertemporale dell'art. 118, comma 6, del d.gs.
163/2006 ha poi precisato che, sebbene detta norma è stata abrogata “risulta ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 216, d.lgs. 50/2016, e della data di stipula del contratto di appalto in oggetto (ottobre 2013).”
È appena il caso di ricordare che a mente dell'art. 118, comma 6, del Dlgs
n.163 del 2006 “
6. L'affidatario [di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture] è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”.
Va ancora ricordato che, nel presente giudizio, deve trovare applicazione il principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cpc in termini di giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove.
Nel giudizio di rinvio le parti conservano la medesima posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, nondimeno il suo ambito è circoscritto ex lege e deve svolgersi entro i limiti
6 segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità.
E', dunque, inibito alle parti formulare conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento;
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa ( cfr. per tutti i principi consolidati in materia cfr.: Cass. N.5673/2021, Cass. N° 26200/2014, 20535/2014.
12633/2014,n° 13824/2010, n° 327/2010, Cass, civ., sez. 2^, sent. 23 maggio
1996, n. 4748; cass. civ. sez. L., sent. 27 dicembre 1991, n. 13957).
È appena il caso di aggiungere che – come precisato dalla Suprema Corte ex multis Cass. 31.5.2021 n. 15143; Cass, 20.4.2017 n. 10009 - nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione nel merito, la sentenza del primo giudice, nelle parti non coperte dal giudicato, non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello;
il giudizio di rinvio (c.d. in senso proprio o prosecutorio) conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito, infatti, non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente
7 nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Ne consegue che il giudice del rinvio, per quanto tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio -ad esempio perché ritenuti assorbiti dalla pronuncia poi annullata- deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi, sub specie di rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio, neppure l'eventuale contumacia della parte interessata (Cfr. Cass. 30.11.2015 n. 24336).
Essendo questi i principi generali che regolamentano il giudizio di rinvio, ed in concreto il presente giudizio, deve essere ora enunciato il principio guida espresso dalla Suprema Corte con la sentenza rescindente.
Ebbene evidenzia la Suprema Corte, al punto 4.2., che Conclusivamente la
Corte di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto, cui questa
Corte presta convinto ossequio, “ 4.2. La disamina dell'evoluzione legislativa rende chiaro che l'art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha sostituito l'art. 118 del d.lgs.
n. 162 del 2006 introducendo delle modifiche in ordine al regime di solidarietà nonché alle procedure da seguire per ricorrere al subappalto da parte degli enti affidatari. In forza della disposizione transitoria dettata dall'art. 216 del d.lgs. n. 50 cit. la novella ha, peraltro, riguardato le procedure di cui ai bandi pubblicati dopo il 19.4.2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50) mentre il contratto di appalto nell'ambito del quale ha lavorato il lavoratore è stato stipulato il 30.9.2013. Di conseguenza, doveva applicarsi, al caso di specie, l'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (vecchia formulazione).
5. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di
8 appello di Napoli, in diversa composizione, che nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra formulati e provvederà sulle spese del presente giudizio di legittimità.”.
Essendo questo il dettame imposto, in fase rescindente, al Giudice di rinvio, null'altro occorre aggiungere sul punto in fase rescissoria, essendo coperti da giudicato interno i presupposti di fatto e la condanna, in solido tra di loro, dei convenuti in giudizio, al pagamento “a titolo di TFR, della somma di €. 6.499,82 in favore di e di €. 2.306,90 in solidale relativa favore di Parte_1 Pt_2
previa detrazione di quanto eventualmente erogato in esecuzione dell'ordinanza
[...]
provvisionale emessa nell'udienza del 18 aprile 2019, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo”, nonché l'accertamento degli ulteriori crediti - Euro 1.717,31 di cui
Euro 1.407,50 a titolo di ferie non godute e Euro 309,81 a titolo di permessi ex FS non goduti ed al pagamento in favore di dell'importo complessivo di Euro Parte_2
1.655,94, di cui Euro 1.433,20 a titolo di ferie non godute e Euro 222,74 a titolo di permessi ex FS- , su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo
- reclamati in primo grado dagli originari ricorrenti..
Ne consegue, l'accoglimento della domanda dei ricorrenti;
accertata e dichiarata la responsabilità solidale - ai sensi dell'articolo 118, comma 6, D.
Lgs. 163/2006 - della e del per ferie e Controparte_1 CP_2
permessi non goduti, dunque, le e Controparte_5 CP_2
vanno condannate in via solidale al pagamento in favore del signor
[...]
dell'importo complessivo di Euro 1.717,31 di cui Euro Parte_1
1.407,50 a titolo di ferie non godute e Euro 309,81 a titolo di permessi ex FS non goduti ed al pagamento in favore di dell'importo Parte_2
complessivo di Euro 1.655,94, di cui Euro 1.433,20 a titolo di ferie non godute e Euro 222,74 a titolo di permessi ex FS.
Sugli importi dovuti da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione
9 monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp. att. c.p.c.. La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio 2001.
Le spese di lite seguono, per tutti i gradi di giudizio la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, così provvede:
- In accoglimento del ricorso in riassunzione del giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma per il resto, accerta e dichiara la responsabilità solidale - ai sensi dell'articolo
118, comma 6, D. Lgs. 163/2006 - della e del Controparte_1
in ordine all'indennità sostitutiva delle ferie e dei CP_2
permessi non goduti, e per l'effetto condanna le
[...]
e , in via solidale, al pagamento in Controparte_5 CP_2
favore di dell'importo complessivo di Euro Parte_1
1.717,31 di cui Euro 1.407,50 a titolo di ferie non godute e Euro 309,81
a titolo di permessi ex FS non goduti ed al pagamento in favore di dell'importo complessivo di Euro 1.655,94, di cui Euro Parte_2
1.433,20 a titolo di ferie non godute e Euro 222,74 a titolo di permessi ex FS, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
- Condanna le società convenute in primo grado, in solido tra di loro, al pagamento della somma di €.3.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €.450,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.3.450,00, oltre IVA e CPA per il primo grado, in favore dei ricorrenti, con distrazione;
- Condanna le società appellate e del Controparte_1 CP_2
, in solido tra di loro, al pagamento della somma di €.1895,40 a
[...]
10 titolo di compensi professionali oltre ad €.284,31 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.2.179,71 oltre IVA e CPA, per il secondo grado, in favore degli appellanti, con distrazione. Compensa le spese di lite con riguardo agli altri appellati.
- Condanna le società resistenti e del Controparte_1 CP_2
, in solido tra di loro, al pagamento della somma di €.1220,70 a
[...]
titolo di compensi professionali oltre ad €.183,11 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.1403,81 oltre IVA e CPA, per il giudizio in cassazione, in favore dei ricorrenti, con distrazione. Compensa le spese di lite con riguardo agli altri resistenti.
- Condanna le società appellate e del Controparte_1 CP_2
, in solido tra di loro, al pagamento della somma di €.1895,40 a
[...]
titolo di compensi professionali oltre ad €.284,31 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.2.179,71 oltre IVA e CPA, per il presente grado di giudizio, in favore dei ricorrenti in riassunzione, con distrazione. Compensa le spese di lite con riguardo agli altri appellati.
Così deciso in Napoli il 27 novembre 2025
Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano
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