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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 313/2023 R.G. vertente TRA
parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. FILIACCI MAURIZIO APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. DELLE MONACHE PAOLO Parte_1
e dall'Avv. MICHELI VALENTINA APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 304 /2022 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 14.7.2022
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento del ricorso proposto da a) per quel che ancora rileva nel presente grado di giudizio, ha condannato la Parte_1
al pagamento di euro 11.168,09 oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione monetaria a titolo di t.f.r.; b) ha rigettato la domanda del ricorrente odierno appellato tesa ad accertare che il medesimo avesse lavorato ininterrottamente, prima alle dipendenze della ditta dal 01/01/2013 al 11/11/2014, e successivamente alle dipendenze del- Controparte_1
la ditta dal 11/11/2014 al 31/12/2017, quale lavoratore subordinato (anziché Parte_1
apprendista) con le mansioni rispondenti alla qualifica di III livello CCNL Metalmeccanici-
Artigianato, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30, nonché svolgendo lavoro straordinario a sabati alterni dalle 8,30 alle 13,00; c) ha rigettato la domanda di condanna della società al pagamento di differenze retributive pari a euro 21.915,73 oltre accessori.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, il primo giudice ha compensato per metà le spese di giudizio, ponendo la quota residua, liquidata in euro 2.000 oltre Iva, a carico della
[...]
.. Parte_1
La società ha proposto appello, che risulta iscritto al ruolo generale di questa Corte in data 14.2.2023,
a fronte della pubblicazione della sentenza appellata in data 14.7.2022; quindi il termine di cui all'art. 327 c.p.c. per proporre impugnazione, in difetto di notificazione della sentenza tra le parti, era scaduto in data 14.1.2023 ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
L'appellante ha chiesto la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma secondo c.p.c. e ciò perché soltanto in data 13.02.2023 – quindi, dopo oltre un mese dall'avvenuto deposito telematico del 12.01.2023 – il procuratore dell'appellante avrebbe ricevuto la PEC da parte del sistema (ovvero da parte della cancelleria della Corte d'Appello di Roma) con la quale veniva evidenziato il rifiuto dell'atto di appello depositato, con al seguente motivazione: “Altro. Errore fatale –ALLEGATO:
FORMATO FIRMA NON VALIDO – Firma non integra il 12/01/2023 16:25. Atti rifiutati il
13/02/2023”. Al riguardo, nell'atto di appello si deduce che in data 12.01.2023, quando ancora il termine ex art. 327 c.p.c. non era scaduto, il procuratore della società avrebbe depositato telematicamente il ricorso in appello, chiedendo la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti
(come risulterebbe comprovato dall'allegato A). Il sistema avrebbe generato le prime due PEC di accettazione e di consegna della busta telematica (come risulterebbe comprovato dall'allegato B) ma, appunto, la comunicazione di errore fatale sarebbe pervenuta solo il 13.2.2023 (Allegato C).
L'appellante ha, quindi, chiesto di essere rimessa in termini per la proposizione dell'impugnazione e, nel merito, ha censurato la decisione gravata in punto di liquidazione del t.f.r., sia per malgoverno delle risultanze istruttorie, sia per erroneità dei conteggi recepiti dal Tribunale, sia per l'erronea mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado dalla medesima Parte_1
si è costituito domandando dichiararsi inammissibile e, in subordine, respingersi il Parte_1
gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza appellata è stata pubblicata il 14.7.2022, quindi il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., scadeva il 14.1.2023.
L'appellante deduce di avere provveduto all'invio della pec di deposito dell'appello in data
12.1.2023, di avere ricevuto la prima ricevuta (quella di recezione da parte del proprio gestore) e la seconda (quella di trasmissione dal gestore utilizzato dal mittente a quello del Ministero della
Giustizia), mentre la terza pec, contenente comunicazione di errore fatale, sarebbe pervenuta solo il
13.2.2023, quando ormai il termine per l'impugnazione era scaduto.
La mancata tempestiva proposizione dell'appello, dunque, sarebbe il frutto della condotta negligente dell'ufficio giudiziario, il quale avrebbe tardivamente comunicato l'esito negativo dei controlli automatici sulla pec e, conseguentemente, avrebbe precluso all'appellante di rimediare prima della scadenza dei termini di impugnazione.
L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta.
In punto di diritto, giova preliminarmente richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
Ebbene, tra il 12.1.2023 e il 14.2.2023 erano in vigore l'art. 16-bis del d.l. 179/2022 e le specifiche tecniche, di cui all'art. 34 del d.m. 44/2011, approvate il 16.4.2014 con Decreto del Direttore Generale dei Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.
Ai sensi del comma 7, secondo periodo, del citato art. 16-bis, il deposito dell'atto telematico avrebbe dovuto considerarsi tempestivamente effettuato se al mittente fosse pervenuta la ricevuta di consegna al destinatario (la quarta pec della procedura notificatoria) entro il giorno di scadenza del termine di impugnazione, ossia entro il 14.1.2023.
Ove tale pec fosse stata correttamente ricevuta e avesse recato esito positivo, ai sensi dell'art. 147, comma secondo c.p.c., la notifica avrebbe dovuto essere considerata come effettuata per il mittente nel giorni di ricevimento della prima pec, quella di recezione da parte del gestore utilizzato dal mittente stesso (nel caso di specie, il 121.2023). Ancora, ai sensi dell'art. 14 delle specifiche tecniche vigenti all'epoca dei fatti, il mittente doveva attendersi, dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, una comunicazione, all'esito dei controlli automatici, circa l'esito dei controlli stessi (la terza pec).
Comunicazione che avrebbe potuto consistere nell'accettazione della cancelleria (comma 10 del predetto art. 14) o, in alternativa, (comma 7) nell'evidenziazione di “warn”, ossia anomalia non bloccante, “error”, ossia anomalia bloccante ma gestibile dalla cancelleria con intervento degli operatori, ovvero ancora “fatal”, ossia errore fatale, non superabile (nel caso di specie, come sarebbe stato comunicato il 13.2.2023, per invalidità del formato di firma).
L'appellante, quindi, inviata il 12.1.2023 una pec per il deposito telematico dell'appello, il termine del quale scadeva il 14.1.2023, non avendo ricevuto la terza pec, ben avrebbe potuto e dovuto, con l'ordinaria diligenza, tra la data di spedizione (12.1.2023) e l'ora di scadenza del termine (le ore 24 del 14.1.2023) procedere all'invio di una nuova pec di deposito dell'appello.
Anche ove sussistesse la negligenza della Corte d'Appello, pertanto, tale dedotto ritardo non costituiva certamente ipotesi di causa non imputabile alla parte.
La suprema Corte, del resto, con sentenza 30514/2022, richiamata dall'appellante - nel premettere che la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle "specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale"), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono una specie di istruzioni che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e, pertanto, sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del giudizio ex art. 294, comma 2, c.p.c., laddove, in forza dei loro difetti, s'inseriscano, con ruolo determinante, nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo restando che nel caso concreto l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte è affidato al giudice del merito - ha chiarito che, per fare insorgere l'affidamento, occorre una condotta dell'ufficio giudiziario tale da ingenerare il ragionevole affidamento del depositante circa un esito positivo del deposito.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nel citato precedente, ad esempio, l'avvocato notificante, non avendo ricevuto la terza pec, prima della scadenza del termine per impugnare, si era recato presso la cancelleria e aveva addirittura ottenuto rassicurazioni circa la prognosi positiva della procedura di deposito.
Trattasi, all'evidenza, di fattispecie ben diversa da quella oggetto del presente giudizio, nella quale l'appellante, inviata una pec il 12.1.2023, avrebbe avuto tutto il tempo, messo sull'avviso dalla mancata ricezione della terza pec, per procedere a un secondo e diverso invio, ovvero comunque avrebbe ben potuto contattare l'ufficio giudiziario, come nella fattispecie oggetto del precedente della suprema Corte citato. Ciò, soprattutto perché, come dedotto nello stesso atto di appello, il medesimo procuratore della aveva proceduto, nello stesso periodo, a diversi depositi con lo stesso ufficio Parte_1
giudiziario, tutti con esito positivo, quindi era nella condizione di poter rimediare al pericolo che il primo deposito telematico non fosse andato a buon fine.
L'appello pertanto è inammissibile.
Spese del grado secondo soccombenza.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, coma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 313/2023 R.G. vertente TRA
parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. FILIACCI MAURIZIO APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. DELLE MONACHE PAOLO Parte_1
e dall'Avv. MICHELI VALENTINA APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 304 /2022 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 14.7.2022
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento del ricorso proposto da a) per quel che ancora rileva nel presente grado di giudizio, ha condannato la Parte_1
al pagamento di euro 11.168,09 oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione monetaria a titolo di t.f.r.; b) ha rigettato la domanda del ricorrente odierno appellato tesa ad accertare che il medesimo avesse lavorato ininterrottamente, prima alle dipendenze della ditta dal 01/01/2013 al 11/11/2014, e successivamente alle dipendenze del- Controparte_1
la ditta dal 11/11/2014 al 31/12/2017, quale lavoratore subordinato (anziché Parte_1
apprendista) con le mansioni rispondenti alla qualifica di III livello CCNL Metalmeccanici-
Artigianato, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30, nonché svolgendo lavoro straordinario a sabati alterni dalle 8,30 alle 13,00; c) ha rigettato la domanda di condanna della società al pagamento di differenze retributive pari a euro 21.915,73 oltre accessori.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, il primo giudice ha compensato per metà le spese di giudizio, ponendo la quota residua, liquidata in euro 2.000 oltre Iva, a carico della
[...]
.. Parte_1
La società ha proposto appello, che risulta iscritto al ruolo generale di questa Corte in data 14.2.2023,
a fronte della pubblicazione della sentenza appellata in data 14.7.2022; quindi il termine di cui all'art. 327 c.p.c. per proporre impugnazione, in difetto di notificazione della sentenza tra le parti, era scaduto in data 14.1.2023 ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
L'appellante ha chiesto la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma secondo c.p.c. e ciò perché soltanto in data 13.02.2023 – quindi, dopo oltre un mese dall'avvenuto deposito telematico del 12.01.2023 – il procuratore dell'appellante avrebbe ricevuto la PEC da parte del sistema (ovvero da parte della cancelleria della Corte d'Appello di Roma) con la quale veniva evidenziato il rifiuto dell'atto di appello depositato, con al seguente motivazione: “Altro. Errore fatale –ALLEGATO:
FORMATO FIRMA NON VALIDO – Firma non integra il 12/01/2023 16:25. Atti rifiutati il
13/02/2023”. Al riguardo, nell'atto di appello si deduce che in data 12.01.2023, quando ancora il termine ex art. 327 c.p.c. non era scaduto, il procuratore della società avrebbe depositato telematicamente il ricorso in appello, chiedendo la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti
(come risulterebbe comprovato dall'allegato A). Il sistema avrebbe generato le prime due PEC di accettazione e di consegna della busta telematica (come risulterebbe comprovato dall'allegato B) ma, appunto, la comunicazione di errore fatale sarebbe pervenuta solo il 13.2.2023 (Allegato C).
L'appellante ha, quindi, chiesto di essere rimessa in termini per la proposizione dell'impugnazione e, nel merito, ha censurato la decisione gravata in punto di liquidazione del t.f.r., sia per malgoverno delle risultanze istruttorie, sia per erroneità dei conteggi recepiti dal Tribunale, sia per l'erronea mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado dalla medesima Parte_1
si è costituito domandando dichiararsi inammissibile e, in subordine, respingersi il Parte_1
gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza appellata è stata pubblicata il 14.7.2022, quindi il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., scadeva il 14.1.2023.
L'appellante deduce di avere provveduto all'invio della pec di deposito dell'appello in data
12.1.2023, di avere ricevuto la prima ricevuta (quella di recezione da parte del proprio gestore) e la seconda (quella di trasmissione dal gestore utilizzato dal mittente a quello del Ministero della
Giustizia), mentre la terza pec, contenente comunicazione di errore fatale, sarebbe pervenuta solo il
13.2.2023, quando ormai il termine per l'impugnazione era scaduto.
La mancata tempestiva proposizione dell'appello, dunque, sarebbe il frutto della condotta negligente dell'ufficio giudiziario, il quale avrebbe tardivamente comunicato l'esito negativo dei controlli automatici sulla pec e, conseguentemente, avrebbe precluso all'appellante di rimediare prima della scadenza dei termini di impugnazione.
L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta.
In punto di diritto, giova preliminarmente richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
Ebbene, tra il 12.1.2023 e il 14.2.2023 erano in vigore l'art. 16-bis del d.l. 179/2022 e le specifiche tecniche, di cui all'art. 34 del d.m. 44/2011, approvate il 16.4.2014 con Decreto del Direttore Generale dei Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.
Ai sensi del comma 7, secondo periodo, del citato art. 16-bis, il deposito dell'atto telematico avrebbe dovuto considerarsi tempestivamente effettuato se al mittente fosse pervenuta la ricevuta di consegna al destinatario (la quarta pec della procedura notificatoria) entro il giorno di scadenza del termine di impugnazione, ossia entro il 14.1.2023.
Ove tale pec fosse stata correttamente ricevuta e avesse recato esito positivo, ai sensi dell'art. 147, comma secondo c.p.c., la notifica avrebbe dovuto essere considerata come effettuata per il mittente nel giorni di ricevimento della prima pec, quella di recezione da parte del gestore utilizzato dal mittente stesso (nel caso di specie, il 121.2023). Ancora, ai sensi dell'art. 14 delle specifiche tecniche vigenti all'epoca dei fatti, il mittente doveva attendersi, dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, una comunicazione, all'esito dei controlli automatici, circa l'esito dei controlli stessi (la terza pec).
Comunicazione che avrebbe potuto consistere nell'accettazione della cancelleria (comma 10 del predetto art. 14) o, in alternativa, (comma 7) nell'evidenziazione di “warn”, ossia anomalia non bloccante, “error”, ossia anomalia bloccante ma gestibile dalla cancelleria con intervento degli operatori, ovvero ancora “fatal”, ossia errore fatale, non superabile (nel caso di specie, come sarebbe stato comunicato il 13.2.2023, per invalidità del formato di firma).
L'appellante, quindi, inviata il 12.1.2023 una pec per il deposito telematico dell'appello, il termine del quale scadeva il 14.1.2023, non avendo ricevuto la terza pec, ben avrebbe potuto e dovuto, con l'ordinaria diligenza, tra la data di spedizione (12.1.2023) e l'ora di scadenza del termine (le ore 24 del 14.1.2023) procedere all'invio di una nuova pec di deposito dell'appello.
Anche ove sussistesse la negligenza della Corte d'Appello, pertanto, tale dedotto ritardo non costituiva certamente ipotesi di causa non imputabile alla parte.
La suprema Corte, del resto, con sentenza 30514/2022, richiamata dall'appellante - nel premettere che la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle "specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale"), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono una specie di istruzioni che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e, pertanto, sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del giudizio ex art. 294, comma 2, c.p.c., laddove, in forza dei loro difetti, s'inseriscano, con ruolo determinante, nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo restando che nel caso concreto l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte è affidato al giudice del merito - ha chiarito che, per fare insorgere l'affidamento, occorre una condotta dell'ufficio giudiziario tale da ingenerare il ragionevole affidamento del depositante circa un esito positivo del deposito.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nel citato precedente, ad esempio, l'avvocato notificante, non avendo ricevuto la terza pec, prima della scadenza del termine per impugnare, si era recato presso la cancelleria e aveva addirittura ottenuto rassicurazioni circa la prognosi positiva della procedura di deposito.
Trattasi, all'evidenza, di fattispecie ben diversa da quella oggetto del presente giudizio, nella quale l'appellante, inviata una pec il 12.1.2023, avrebbe avuto tutto il tempo, messo sull'avviso dalla mancata ricezione della terza pec, per procedere a un secondo e diverso invio, ovvero comunque avrebbe ben potuto contattare l'ufficio giudiziario, come nella fattispecie oggetto del precedente della suprema Corte citato. Ciò, soprattutto perché, come dedotto nello stesso atto di appello, il medesimo procuratore della aveva proceduto, nello stesso periodo, a diversi depositi con lo stesso ufficio Parte_1
giudiziario, tutti con esito positivo, quindi era nella condizione di poter rimediare al pericolo che il primo deposito telematico non fosse andato a buon fine.
L'appello pertanto è inammissibile.
Spese del grado secondo soccombenza.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, coma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi