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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15273 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del G.o.p., dott.ssa VI ES, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 146 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VA) il 13/9/1941, rappresentata e difesa dall'avv. DANIEL F.A. ZAVITTERI in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato notificata unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
Roma, Via Emilio de' Cavalieri, 11.
- attrice opponente -
E
(Codice Fiscale ), non in proprio ma in qualità di CP_1 P.IVA_1 mandataria di con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense, 2 Controparte_2 per atto a rogito del notaio di Roma del 17 giugno 2015 rep. n. 43.066, Persona_1 racc. n. 14.263, in persona dell'avv. Alessandra Boccanera, procuratore e legale rappresentante della suddetta giusta procura del 16 novembre 2016 a CP_1 rogito del notaio di Roma rep. n. 51999, racc. n. 16213, rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. GIOVANNI M. COCCONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ciro Menotti, 1 in virtù di procura rilasciata su foglio separato depositata con la comparsa di costituzione e risposta.
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 6 giugno 2024 riportandosi a quelle rassegnate rispettivamente nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10/12/2019, la sig.ra
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18462/2019 Parte_1
(R.G. n. 54106/2019) emesso dal Tribunale di Roma in data 12/9/2019, pubblicato il
13/9/2019 e notificatole il 7/11/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in
1 favore di quale mandataria di del complessivo CP_1 Controparte_2 importo di € 12.057,51 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese di procedura a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica erogata in suo favore.
In via preliminare l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo rilasciato l'immobile approvvigionato di energia elettrica da nel maggio 2013 (le fatture ingiunte erano state tutte CP_2 emesse per consumi successivi a tale periodo). Inoltre deduceva l'abnormità dei consumi fatturati (evidenziando che si trattava di una utenza domestica) e comunque il difetto di prova dell'asserito credito, non avendo fornito “alcun documento CP_1 comprovante i consumi effettivamente rilevati sul POD n. IT002E3468775A”.
Concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio non in proprio ma in qualità di mandataria di CP_1 [...]
chiedendo la reiezione dell'avversa opposizione in quanto infondata in CP_2 fatto ed in diritto e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto. In subordine l'opposta chiedeva condannarsi parte opponente al pagamento della somma di € 12.057,51, oltre interessi moratori ex D.
Lgs. n. 231/02 dalle scadenze delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo ovvero della maggiore o minore somma che fosse risultata dovuta in corso di causa.
La società opposta contestava siccome infondate sia l'eccezione di prescrizione sia l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e nel merito evidenziava che l'opponente non aveva mai contestato in precedenza il rapporto contrattuale e neppure mai sollevato obiezioni in ordine ai consumi fatturati nel corso del rapporto. Produceva il contratto sottoscritto dalla sig.ra avente ad oggetto la fornitura elettrica ad uso Pt_1 domestico per l'immobile sito in Roma, Via di Sant'Anselmo, 33 con il POD
IT002E3468775A, riservandosi di produrre la copia delle letture effettuate dal distributore locale per dimostrare che i consumi riportati nelle fatture corrispondevano alla quantità di energia effettivamente consumata dall'opponente.
Con ordinanza riservata del 10/12/2020 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositava il duplicato della CP_1 cartolina attestante la ricezione in data 14/6/2019 della diffida di pagamento trasmessa all'opposta (doc. 8) nonché le letture dei consumi relativi all'utenza della sig.ra Pt_1 effettuate dal distributore territorialmente competente (doc. 9). CP_3
Respinta, in quanto irrilevante, la richiesta di prova testimoniale articolata dalla sig.ra la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Pt_1
Dopo il trasferimento ad altro Ufficio del giudice assegnatario del procedimento e la sua definitiva sostituzione, all'udienza del 6/6/2024 la causa veniva trattenuta in decisione
2 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
È noto che la legittimazione ad causam passiva, che costituisce una condizione dell'azione, consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale nei confronti della quale è stata spiegata la domanda ed il soggetto titolare del rapporto o autore della condotta dedotti in giudizio, a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
Tale verifica di coincidenza, preliminare al merito, va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass. 3/7/1999 n. 6894).
Il principio è ben sintetizzato nella pronuncia della Suprema Corte 2/2/1995 n. 1188: “la legittimazione ad causam, che deve essere verificata, anche d'ufficio, sulla base di quanto affermato dall'attore nella domanda, si risolve nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito” (conformi, più recentemente, Cass. 10/5/2018
n. 11318 e Cass. 31/7/2019 n. 20711).
Ebbene, nel caso in esame, alla stregua della situazione di fatto prospettata dall'opposta, attrice in senso sostanziale, è evidente che la legitimatio ad causam sotto il profilo passivo non difetti all'opponente, essendovi coincidenza tra la posizione fatta valere da nei confronti della sig.ra convenuta in senso sostanziale, (rapporto CP_1 Pt_1 contrattuale inerente la somministrazione di energia elettrica) ed il diritto di credito fatto valere nei suoi confronti;
di guisa che la legittimazione passiva va riconosciuta alla parte opponente (fermo restando che la verifica dell'effettiva titolarità di quella posizione giuridica si risolve, poi, come detto, nella pronuncia di merito).
Ciò posto in linea teorica, giova altresì ricordare che a sostegno dell'opposizione la sig.ra ha dedotto di aver riconsegnato nel maggio 2013 l'immobile di Via di Pt_1
Sant'Anselmo, 33 alla proprietaria , avendo essa risolto Parte_2 con effetto immediato il contratto di comodato relativo all'immobile in questione
(invero dalla stessa documentazione versata in atti dall'opponente - cfr. doc. 4 -
l'immobile risulta essere stato riconsegnato al liquidatore della predetta società, sig.
in data 31/7/2013). Persona_2
Sostiene quindi di non essere tenuta al pagamento delle fatture per cui è causa in quanto le bollette sarebbero state tutte emesse per consumi di energia elettrica ad essa non
3 attribuibili ancorché relativi all'utenza di Via di Sant'Anselmo, 33 perché successivi al maggio (rectius al 31 luglio) 2013, data in cui - come detto - l'opponente aveva riconsegnato l'immobile alla . Parte_2
Il motivo di opposizione non coglie comunque nel segno.
In proposito appare dirimente osservare che l'opponente, pur avendo fornito prova documentale di quanto sopra dedotto, non ha affatto allegato e tantomeno provato di aver disdetto l'utenza ad essa intestata a servizio dell'immobile di Via di Sant'Anselmo,
33 e neppure ha fornito prova della voltura o del subentro nell'utenza di un altro soggetto.
Pertanto, in mancanza di recesso ovvero della voltura contrattuale, il rapporto di somministrazione tra la sig.ra ed è formalmente proseguito Pt_1 Controparte_2 tra le medesime parti anche dopo il rilascio dell'immobile e la cessazione del contratto di comodato, fatti - questi ultimi - che non risultano essere mai stati comunicati all'opposta e che quest'ultima non era certamente tenuta a conoscere.
Sarebbe stato semmai onere dell'opponente comunicare tempestivamente ad
[...]
l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato e la restituzione CP_2 dell'immobile alla . Il non averlo fatto, così come il non Parte_2 aver comunicato il proprio recesso dal rapporto di somministrazione di energia elettrica in essere con comporta che la sig.ra deve ritenersi responsabile CP_2 Pt_1 del pagamento delle bollette anche per i consumi posteriori al rilascio dell'immobile.
Di converso l'eccezione di prescrizione è in gran parte fondata.
L'unico atto interruttivo di cui vi è prova in atti dell'avvenuta ricezione è infatti il sollecito di pagamento di € 12.057,51 che l'avv. Giovanni M. Cocconi ha inviato alla sig.ra a mezzo racc. a.r. del 5/6/2019 ritirata il 14/6/2019 (doc. 8). Pt_1
Di contro non vi è prova della ricezione delle fatture. Anzi alla luce della documentazione prodotta dall'opponente, attestante, come detto, il rilascio dell'immobile di Via di Sant'Anselmo, 33 in data 31/7/2013, si deve presumere che le fatture in questione, emesse tutte successivamente a tale data ed inviate a quell'indirizzo, non siano mai state conosciute dalla sig.ra ormai trasferitasi Pt_1 altrove.
Ne consegue che deve senz'altro ritenersi prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. il credito portato dalle seguenti fatture:
1) la n. 921400000365 del 9/1/2014 di € 1.899,11 emessa per consumi stimati dei mesi di settembre ed ottobre 2013 nonché per interessi di mora per precedenti fatture non saldate;
2) la n. 921400094712 del 16/1/2014 di € 1.844,52 emessa per consumi stimati dei mesi di novembre e dicembre 2013;
4 3) la n. 921400427358 del 17/3/2014 di € 1.855,47 emessa per consumi stimati dei mesi di gennaio e febbraio 2014 nonché per interessi di mora per precedenti fatture non saldate;
4) la n. 921400786603 del 21/5/2014 di € 1.937,36 emessa per consumi stimati dei mesi di marzo e aprile 2014 e come conguaglio per il periodo marzo 2013 - febbraio 2014 nonché per interessi di mora per precedenti fatture non saldate.
Il credito di cui alla fattura n. 921401022438 del 16/7/2014 di € 2.016,36 emessa per consumi stimati dei mesi di maggio e giugno 2014 nonché per interessi di mora per precedenti fatture non saldate è prescritto relativamente ai consumi di maggio 2014 ed agli interessi.
In ordine alle altre fatture azionate si osserva quanto segue.
La fattura n. 921500078764 del 15/1/2015 di € 101,53 e la fattura n. 921600061721 del
15/1/2016 di € 360,83 non hanno ad oggetto consumi di energia elettrica bensì gli interessi di mora maturati su precedenti fatture non saldate (ivi comprese quelle sopra elencate ai numeri 1 - 4). La fattura n. 921401650272 del 14/11/2014 di € 226,32 ha anch'essa ad oggetto interessi di mora maturati su precedenti fatture non saldate oltre ad altri oneri comunque prescritti in quanto relativi al periodo 1/3/2014 - 30/6/2014.
Residuerebbe quindi solo la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 921401022438 del
16/7/2014 relativamente ai consumi (stimati) del solo mese di giugno 2014 ed il credito portato dalla fattura n. 921401369273 del 18/9/2014 di € 1.816,01 emessa per consumi
(stimati) dei mesi di luglio e agosto 2014 (per gli interessi di mora per precedenti fatture non saldate conteggiati in questa fattura vale quanto detto sopra).
Tuttavia la domanda di non risulta comunque accoglibile, neppure in parte, per CP_1 difetto di prova.
Invero tutte le fatture azionate risultano essere state emesse per consumi stimati. I dati di lettura relativi all'utenza di Via Sant'Anselmo, 33 per il periodo per cui è causa comunicati dal distributore evidenziano che le uniche letture effettive sono CP_3 state rilevate in data 31/8/2011, ovvero all'inizio del rapporto di somministrazione, ed in data 30/10/2014, ovvero al termine del rapporto.
Ne deriva che, in mancanza di letture effettive intermedie, non è possibile calcolare i consumi effettivi di energia per il periodo non prescritto. Peraltro, ad abundantiam, deve osservarsi che i dati di lettura finali, come rilevati dal distributore, non trovano corrispondenza con quelli riportati dall'opposta nelle fatture azionate.
In conclusione l'opposizione merita integrale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per le
5 controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 per la fase di studio e la fase introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria e quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig.ra revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 18462/2019 (R.G. n. 54106/2019) emesso dal Tribunale di
Roma in data 12/9/2019 e pubblicato il 13/9/2019;
- condanna parte opposta a rifondere alla sig.ra le spese di lite Parte_1 che liquida per compensi in € 3.387,00 oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/2014, CPA ed IVA ed in € 145,50 per esborsi.
Così deciso in Roma il 3 novembre 2025.
Il G.o.p.
VI ES
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del G.o.p., dott.ssa VI ES, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 146 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VA) il 13/9/1941, rappresentata e difesa dall'avv. DANIEL F.A. ZAVITTERI in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato notificata unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
Roma, Via Emilio de' Cavalieri, 11.
- attrice opponente -
E
(Codice Fiscale ), non in proprio ma in qualità di CP_1 P.IVA_1 mandataria di con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense, 2 Controparte_2 per atto a rogito del notaio di Roma del 17 giugno 2015 rep. n. 43.066, Persona_1 racc. n. 14.263, in persona dell'avv. Alessandra Boccanera, procuratore e legale rappresentante della suddetta giusta procura del 16 novembre 2016 a CP_1 rogito del notaio di Roma rep. n. 51999, racc. n. 16213, rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. GIOVANNI M. COCCONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ciro Menotti, 1 in virtù di procura rilasciata su foglio separato depositata con la comparsa di costituzione e risposta.
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 6 giugno 2024 riportandosi a quelle rassegnate rispettivamente nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10/12/2019, la sig.ra
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18462/2019 Parte_1
(R.G. n. 54106/2019) emesso dal Tribunale di Roma in data 12/9/2019, pubblicato il
13/9/2019 e notificatole il 7/11/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in
1 favore di quale mandataria di del complessivo CP_1 Controparte_2 importo di € 12.057,51 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese di procedura a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica erogata in suo favore.
In via preliminare l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo rilasciato l'immobile approvvigionato di energia elettrica da nel maggio 2013 (le fatture ingiunte erano state tutte CP_2 emesse per consumi successivi a tale periodo). Inoltre deduceva l'abnormità dei consumi fatturati (evidenziando che si trattava di una utenza domestica) e comunque il difetto di prova dell'asserito credito, non avendo fornito “alcun documento CP_1 comprovante i consumi effettivamente rilevati sul POD n. IT002E3468775A”.
Concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio non in proprio ma in qualità di mandataria di CP_1 [...]
chiedendo la reiezione dell'avversa opposizione in quanto infondata in CP_2 fatto ed in diritto e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto. In subordine l'opposta chiedeva condannarsi parte opponente al pagamento della somma di € 12.057,51, oltre interessi moratori ex D.
Lgs. n. 231/02 dalle scadenze delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo ovvero della maggiore o minore somma che fosse risultata dovuta in corso di causa.
La società opposta contestava siccome infondate sia l'eccezione di prescrizione sia l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e nel merito evidenziava che l'opponente non aveva mai contestato in precedenza il rapporto contrattuale e neppure mai sollevato obiezioni in ordine ai consumi fatturati nel corso del rapporto. Produceva il contratto sottoscritto dalla sig.ra avente ad oggetto la fornitura elettrica ad uso Pt_1 domestico per l'immobile sito in Roma, Via di Sant'Anselmo, 33 con il POD
IT002E3468775A, riservandosi di produrre la copia delle letture effettuate dal distributore locale per dimostrare che i consumi riportati nelle fatture corrispondevano alla quantità di energia effettivamente consumata dall'opponente.
Con ordinanza riservata del 10/12/2020 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositava il duplicato della CP_1 cartolina attestante la ricezione in data 14/6/2019 della diffida di pagamento trasmessa all'opposta (doc. 8) nonché le letture dei consumi relativi all'utenza della sig.ra Pt_1 effettuate dal distributore territorialmente competente (doc. 9). CP_3
Respinta, in quanto irrilevante, la richiesta di prova testimoniale articolata dalla sig.ra la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Pt_1
Dopo il trasferimento ad altro Ufficio del giudice assegnatario del procedimento e la sua definitiva sostituzione, all'udienza del 6/6/2024 la causa veniva trattenuta in decisione
2 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
È noto che la legittimazione ad causam passiva, che costituisce una condizione dell'azione, consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale nei confronti della quale è stata spiegata la domanda ed il soggetto titolare del rapporto o autore della condotta dedotti in giudizio, a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
Tale verifica di coincidenza, preliminare al merito, va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass. 3/7/1999 n. 6894).
Il principio è ben sintetizzato nella pronuncia della Suprema Corte 2/2/1995 n. 1188: “la legittimazione ad causam, che deve essere verificata, anche d'ufficio, sulla base di quanto affermato dall'attore nella domanda, si risolve nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito” (conformi, più recentemente, Cass. 10/5/2018
n. 11318 e Cass. 31/7/2019 n. 20711).
Ebbene, nel caso in esame, alla stregua della situazione di fatto prospettata dall'opposta, attrice in senso sostanziale, è evidente che la legitimatio ad causam sotto il profilo passivo non difetti all'opponente, essendovi coincidenza tra la posizione fatta valere da nei confronti della sig.ra convenuta in senso sostanziale, (rapporto CP_1 Pt_1 contrattuale inerente la somministrazione di energia elettrica) ed il diritto di credito fatto valere nei suoi confronti;
di guisa che la legittimazione passiva va riconosciuta alla parte opponente (fermo restando che la verifica dell'effettiva titolarità di quella posizione giuridica si risolve, poi, come detto, nella pronuncia di merito).
Ciò posto in linea teorica, giova altresì ricordare che a sostegno dell'opposizione la sig.ra ha dedotto di aver riconsegnato nel maggio 2013 l'immobile di Via di Pt_1
Sant'Anselmo, 33 alla proprietaria , avendo essa risolto Parte_2 con effetto immediato il contratto di comodato relativo all'immobile in questione
(invero dalla stessa documentazione versata in atti dall'opponente - cfr. doc. 4 -
l'immobile risulta essere stato riconsegnato al liquidatore della predetta società, sig.
in data 31/7/2013). Persona_2
Sostiene quindi di non essere tenuta al pagamento delle fatture per cui è causa in quanto le bollette sarebbero state tutte emesse per consumi di energia elettrica ad essa non
3 attribuibili ancorché relativi all'utenza di Via di Sant'Anselmo, 33 perché successivi al maggio (rectius al 31 luglio) 2013, data in cui - come detto - l'opponente aveva riconsegnato l'immobile alla . Parte_2
Il motivo di opposizione non coglie comunque nel segno.
In proposito appare dirimente osservare che l'opponente, pur avendo fornito prova documentale di quanto sopra dedotto, non ha affatto allegato e tantomeno provato di aver disdetto l'utenza ad essa intestata a servizio dell'immobile di Via di Sant'Anselmo,
33 e neppure ha fornito prova della voltura o del subentro nell'utenza di un altro soggetto.
Pertanto, in mancanza di recesso ovvero della voltura contrattuale, il rapporto di somministrazione tra la sig.ra ed è formalmente proseguito Pt_1 Controparte_2 tra le medesime parti anche dopo il rilascio dell'immobile e la cessazione del contratto di comodato, fatti - questi ultimi - che non risultano essere mai stati comunicati all'opposta e che quest'ultima non era certamente tenuta a conoscere.
Sarebbe stato semmai onere dell'opponente comunicare tempestivamente ad
[...]
l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato e la restituzione CP_2 dell'immobile alla . Il non averlo fatto, così come il non Parte_2 aver comunicato il proprio recesso dal rapporto di somministrazione di energia elettrica in essere con comporta che la sig.ra deve ritenersi responsabile CP_2 Pt_1 del pagamento delle bollette anche per i consumi posteriori al rilascio dell'immobile.
Di converso l'eccezione di prescrizione è in gran parte fondata.
L'unico atto interruttivo di cui vi è prova in atti dell'avvenuta ricezione è infatti il sollecito di pagamento di € 12.057,51 che l'avv. Giovanni M. Cocconi ha inviato alla sig.ra a mezzo racc. a.r. del 5/6/2019 ritirata il 14/6/2019 (doc. 8). Pt_1
Di contro non vi è prova della ricezione delle fatture. Anzi alla luce della documentazione prodotta dall'opponente, attestante, come detto, il rilascio dell'immobile di Via di Sant'Anselmo, 33 in data 31/7/2013, si deve presumere che le fatture in questione, emesse tutte successivamente a tale data ed inviate a quell'indirizzo, non siano mai state conosciute dalla sig.ra ormai trasferitasi Pt_1 altrove.
Ne consegue che deve senz'altro ritenersi prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. il credito portato dalle seguenti fatture:
1) la n. 921400000365 del 9/1/2014 di € 1.899,11 emessa per consumi stimati dei mesi di settembre ed ottobre 2013 nonché per interessi di mora per precedenti fatture non saldate;
2) la n. 921400094712 del 16/1/2014 di € 1.844,52 emessa per consumi stimati dei mesi di novembre e dicembre 2013;
4 3) la n. 921400427358 del 17/3/2014 di € 1.855,47 emessa per consumi stimati dei mesi di gennaio e febbraio 2014 nonché per interessi di mora per precedenti fatture non saldate;
4) la n. 921400786603 del 21/5/2014 di € 1.937,36 emessa per consumi stimati dei mesi di marzo e aprile 2014 e come conguaglio per il periodo marzo 2013 - febbraio 2014 nonché per interessi di mora per precedenti fatture non saldate.
Il credito di cui alla fattura n. 921401022438 del 16/7/2014 di € 2.016,36 emessa per consumi stimati dei mesi di maggio e giugno 2014 nonché per interessi di mora per precedenti fatture non saldate è prescritto relativamente ai consumi di maggio 2014 ed agli interessi.
In ordine alle altre fatture azionate si osserva quanto segue.
La fattura n. 921500078764 del 15/1/2015 di € 101,53 e la fattura n. 921600061721 del
15/1/2016 di € 360,83 non hanno ad oggetto consumi di energia elettrica bensì gli interessi di mora maturati su precedenti fatture non saldate (ivi comprese quelle sopra elencate ai numeri 1 - 4). La fattura n. 921401650272 del 14/11/2014 di € 226,32 ha anch'essa ad oggetto interessi di mora maturati su precedenti fatture non saldate oltre ad altri oneri comunque prescritti in quanto relativi al periodo 1/3/2014 - 30/6/2014.
Residuerebbe quindi solo la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 921401022438 del
16/7/2014 relativamente ai consumi (stimati) del solo mese di giugno 2014 ed il credito portato dalla fattura n. 921401369273 del 18/9/2014 di € 1.816,01 emessa per consumi
(stimati) dei mesi di luglio e agosto 2014 (per gli interessi di mora per precedenti fatture non saldate conteggiati in questa fattura vale quanto detto sopra).
Tuttavia la domanda di non risulta comunque accoglibile, neppure in parte, per CP_1 difetto di prova.
Invero tutte le fatture azionate risultano essere state emesse per consumi stimati. I dati di lettura relativi all'utenza di Via Sant'Anselmo, 33 per il periodo per cui è causa comunicati dal distributore evidenziano che le uniche letture effettive sono CP_3 state rilevate in data 31/8/2011, ovvero all'inizio del rapporto di somministrazione, ed in data 30/10/2014, ovvero al termine del rapporto.
Ne deriva che, in mancanza di letture effettive intermedie, non è possibile calcolare i consumi effettivi di energia per il periodo non prescritto. Peraltro, ad abundantiam, deve osservarsi che i dati di lettura finali, come rilevati dal distributore, non trovano corrispondenza con quelli riportati dall'opposta nelle fatture azionate.
In conclusione l'opposizione merita integrale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per le
5 controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 per la fase di studio e la fase introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria e quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig.ra revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 18462/2019 (R.G. n. 54106/2019) emesso dal Tribunale di
Roma in data 12/9/2019 e pubblicato il 13/9/2019;
- condanna parte opposta a rifondere alla sig.ra le spese di lite Parte_1 che liquida per compensi in € 3.387,00 oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/2014, CPA ed IVA ed in € 145,50 per esborsi.
Così deciso in Roma il 3 novembre 2025.
Il G.o.p.
VI ES
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