Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio e' domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.
2. Lo Stato dell'Unione europea in cui una parte e' domiciliata e' determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera e' la data di presentazione della domanda, in conformita' del presente decreto.
4. Nel presente decreto, per Stato dell'Unione europea si intendono gli Stati dell'Unione europea ad esclusione della Danimarca.
Nota all' art. 2:
- Il regolamento (CE) 44/2001 e' pubblicato in GUCE n. L 12 del 16 gennaio 2001.
2. Lo Stato dell'Unione europea in cui una parte e' domiciliata e' determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera e' la data di presentazione della domanda, in conformita' del presente decreto.
4. Nel presente decreto, per Stato dell'Unione europea si intendono gli Stati dell'Unione europea ad esclusione della Danimarca.
Nota all' art. 2:
- Il regolamento (CE) 44/2001 e' pubblicato in GUCE n. L 12 del 16 gennaio 2001.