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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/10/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA DA VALLE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via S. Giustina n.34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. Ex art. 337 sexies secondo comma C.C. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro il termine di trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio 2. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare sita in RI (LU), Via Giacomo Puccini n. 2798; Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei stesse.
1 3. I tempi di permanenza delle figlie con ciascun genitore saranno paritetici e saranno concordati tra i genitori compatibilmente con gli impegni delle bambine.
4. Le figlie minori e trascorreranno con i genitori metà delle vacanze natalizie e Per_1 Persona_2 pasquali. Entrambi i coniugi, previo reciproco congruo avviso, trascorreranno con le figlie 15 giorni durante le ferie estive. Resta inteso che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, sempre con congruo anticipo, i tempi e i luoghi in cui si troveranno con le figlie durante le vacanze;
5. i coniugi stante l'affidamento condiviso paritario provvederanno al mantenimento diretto delle figlie per il periodo di tempo in cui avranno con sé le stesse;
6. Ciascun genitore continuerà ad avvalersi dell'ausilio dei nonni materni per la permanenza e la cura delle figlie minori. L'eventuale ausilio da parte di altri soggetti nella cura delle figlie minori dovrà essere espressamente concordato da entrambi i genitori.
7. Entrambi i genitori presteranno particolare attenzione stante la tenera età delle bambine al loro adeguamento alla nuova situazione familiare.
8. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse delle figlie e nel rispetto delle loro esigenze e desideri. I genitori si impegnano a non far convivere le bambine con eventuali partners per almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Lucca e comunque solo in presenza di situazioni consolidate e sempre con preminente attenzione ai tempi necessari alle stesse per adeguarsi a situazioni nuove comunicandosi tra i genitori le modalità di inserimento della nuova figura.
9. Le somme necessarie per le spese straordinarie relative alle figlie minori saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Per la loro individuazione i genitori fanno riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020 di cui viene qui riportato l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE: A) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per babysitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Babysitter post separazione (pre-scuola e doposcuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza
2 di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano che l'A.U.U. (Assegno unico universale) relativo alle figlie minore sarà percepito dalla madre Sig.ra Parte_2
10. I ricorrenti e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
11. I ricorrenti e si impegnano a dare immediata attuazione, Parte_1 Parte_2 sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alle sopraelencate condizioni anche prima dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi il Tribunale di Lucca». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RI (LU) il 4/6/2016, antecedentemente al quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), entrambe Per_2 ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in RI (LU) in data 4/6/2016, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RI (LU) all'Atto Numero 1, Parte II, Serie A, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA DA VALLE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via S. Giustina n.34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. Ex art. 337 sexies secondo comma C.C. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro il termine di trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio 2. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare sita in RI (LU), Via Giacomo Puccini n. 2798; Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei stesse.
1 3. I tempi di permanenza delle figlie con ciascun genitore saranno paritetici e saranno concordati tra i genitori compatibilmente con gli impegni delle bambine.
4. Le figlie minori e trascorreranno con i genitori metà delle vacanze natalizie e Per_1 Persona_2 pasquali. Entrambi i coniugi, previo reciproco congruo avviso, trascorreranno con le figlie 15 giorni durante le ferie estive. Resta inteso che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, sempre con congruo anticipo, i tempi e i luoghi in cui si troveranno con le figlie durante le vacanze;
5. i coniugi stante l'affidamento condiviso paritario provvederanno al mantenimento diretto delle figlie per il periodo di tempo in cui avranno con sé le stesse;
6. Ciascun genitore continuerà ad avvalersi dell'ausilio dei nonni materni per la permanenza e la cura delle figlie minori. L'eventuale ausilio da parte di altri soggetti nella cura delle figlie minori dovrà essere espressamente concordato da entrambi i genitori.
7. Entrambi i genitori presteranno particolare attenzione stante la tenera età delle bambine al loro adeguamento alla nuova situazione familiare.
8. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse delle figlie e nel rispetto delle loro esigenze e desideri. I genitori si impegnano a non far convivere le bambine con eventuali partners per almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Lucca e comunque solo in presenza di situazioni consolidate e sempre con preminente attenzione ai tempi necessari alle stesse per adeguarsi a situazioni nuove comunicandosi tra i genitori le modalità di inserimento della nuova figura.
9. Le somme necessarie per le spese straordinarie relative alle figlie minori saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Per la loro individuazione i genitori fanno riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020 di cui viene qui riportato l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE: A) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per babysitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Babysitter post separazione (pre-scuola e doposcuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza
2 di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano che l'A.U.U. (Assegno unico universale) relativo alle figlie minore sarà percepito dalla madre Sig.ra Parte_2
10. I ricorrenti e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
11. I ricorrenti e si impegnano a dare immediata attuazione, Parte_1 Parte_2 sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alle sopraelencate condizioni anche prima dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi il Tribunale di Lucca». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RI (LU) il 4/6/2016, antecedentemente al quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), entrambe Per_2 ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in RI (LU) in data 4/6/2016, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RI (LU) all'Atto Numero 1, Parte II, Serie A, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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