Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 362/2024 r.g.lav.
REPY BBLICA HALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 17.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 (C.F.
LATORRE RENZO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 );
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la [...] Parte 1
Controparte 1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per
31/12/2023 e condannare il/la convenuto/a alla corresponsione in favore del/della ricorrente della somma di euro 2.342,24 netti (euro 3.099,23 al lordo delle imposte sui redditi) come in premessa determinata, di cui euro 1.578,73 netti per la mensilità di dicembre 2023 ed euro 763,67 netti per la differenza tra i giorni retribuiti nel mese di novembre 2023 e quelli effettivamente lavorati e non retribuiti, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, anche con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate, nonché condannare la convenuta alla regolarizzazione contrattuale per il periodo non coperto dal 13 al 24 novembre 2023, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di adeguamento della posizione contributiva e fiscale. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA".
Deduceva il ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta con la qualifica di operaio, inquadramento al Livello I del CCNL Edilizia e Industria e le mansioni di carpentiere giusta contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 25.11.2023 al
31.12.2023; di aver, però, iniziato a lavorare per la stessa società all'incirca dieci giorni prima della regolare assunzione senza essere retribuito, circostanza questa evincibile dalle conversazioni whatsapp intercorse con il titolare della ditta. Lamentava, quindi, l'omesso pagamento della intera retribuzione di dicembre 2023 e dei giorni di lavoro irregolare prestati nel mese di novembre 2023.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per la Controparte 1
che ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'esame della documentazione versata in atti, ritiene il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Come è noto, nel rito del lavoro vige un diverso onere probatorio a seconda del tipo di emolumento che il lavoratore intende conseguire. Infatti, in perfetta sintonia con i principi generali in punto di onus probandi applicabili in caso di omesso adempimento contrattuale, il lavoratore che agisce per il mancato pagamento delle retribuzioni ordinarie, TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità è tenuto a fornire soltanto prova del titolo ovvero del contratto di lavoro potendo limitarsi a semplicemente allegare l'altrui inadempimento. Sarà, dunque, onere del datore di lavoro dimostrare di aver regolarmente adempiuto. Di contro, in caso di domande aventi ad oggetto il mancato pagamento delle ore di lavoro supplementare o straordinario così come dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore un rigoroso onere probatorio. È, infatti, orientamento consolidato quello in virtù del quale "Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto -. Graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale
(vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al
TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso. Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci: 1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati" (cfr. Trib. Gorizia n. 124/2023; Trib. Velletri n. 1219/2021; Trib.
Bari n. 1882/2020; Cass. N. 9791/2020). Lo Parte 1 lamenta il mancato integrale pagamento della retribuzione relativa al mese di dicembre 2023 in uno all'omessa consegna della relativa busta paga, fatto questo che lo ha costretto a far effettuare la ricostruzione del quantum spettante per detta mensilità. Con riguardo a tale posta creditoria, il ricorso è sicuramente meritevole di accoglimento avendo parte ricorrente ottemperato all'onus probandi su di esso gravante. Lo Parte 1 ha, infatti, prodotto il contratto di assunzione a tempo determinato dal quale si evince che il rapporto di lavoro sarebbe durato dal 25.11.2023 al
31.12.2023, la comunicazione effettuata da parte datoriale al Centro per l'impiego e la busta paga del mese di novembre 2023, unica busta in suo possesso. Era, dunque, onere di controparte fornire prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione relativa al mese di dicembre 2023, vigendo, come visto, con riguardo alla retribuzione ordinaria, l'onere della prova agevolato in favore del lavoratore.
Con riguardo all'importo a tale titolo dovuto, stante l'assenza di contestazioni da parte del datore di lavoro, può farsi riferimento al conteggio effettuato dal ricorrente e risultante dalla busta paga di dicembre 2023, come ricostruita, dalla quale si evince il diritto in capo allo Parte 1 di percepire l'importo lordo pari ad € 2.275,92 (importo netto € 1.578,73). È, infatti, principio noto che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003).
Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato
(si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile").
E chiaramente alcuna contestazione è stata formulata da parte resistente stante la sua omessa partecipazione al presente giudizio.
La domanda non è, invece, meritevole di accoglimento nella parte in cui lo Parte 1 rivendica la retribuzione a lui asseritamente dovuta per i giorni del mese di novembre 2023 in cui avrebbe prestato attività lavorativa in difetto di regolare assunzione stante, a suo dire, l'inizio del rapporto di lavoro in data 13.11.2023.
Ritiene, però, il giudicante che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, non vi sia prova alcuna circa l'inizio del rapporto di lavoro in epoca anteriore alla data di effettiva assunzione. Nulla, infatti, sul punto può desumersi dal documento n. 7 allegato al ricorso che, secondo lo stesso ricorrente, riprodurrebbe la messaggistica whatsapp intercorsa tra lui e il datore di lavoro.
A tal riguardo, chi scrive non può non rilevare che trattasi di mere copie fotostatiche recanti date e orari in cui Pt 1 (ndr Parte 1 e tale FR PR DI si sarebbero scambiati dei messaggi;
non è dato sapere da quali numeri di telefono tali messaggi siano stati inviati né tantomeno se tali numeri siano effettivamente riconducibili al ricorrente e al titolare della [...]
Controparte_1
Peraltro, e ferma restando la non riconducibilità alle odierne parti delle frasi in questione, i messaggi relativi al periodo “in nero" risultano di contenuto assolutamente generico non essendovi alcun riferimento ad eventuali cantieri o a tipologie di lavorazioni che lo Parte 1 era stato chiamato ad eseguire;
anzi, alcuni messaggi risultano contenere foto non oggetto di produzione, frasi in spagnolo che nulla dicono ai fini che occupano. Inoltre, il primo messaggio tra i due
(appunto in spagnolo) risale al 16.11.2023, circostanza che confuta la tesi professata dal ricorrente secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe iniziato il 13.11.2023.
A non diverse conclusioni il Tribunale può giungere anche considerando la mancata presentazione del legale rappresentante della società datoriale a rendere l'interrogatorio formale essendo principio noto quello in virtù del quale “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 del Cpc non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova" (cfr. Cass. N. 25935/2022). Ed ancora: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poichè, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. L'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione" (cfr. Cass. N. 12487/2020).
Dunque, l'assenza non giustificata da parte del convenuto all'udienza di interrogatorio, unitamente agli ulteriori elementi indiziari e probatori acquisiti, può consentire una valutazione positiva circa la fondatezza della pretesa di parte attrice ai sensi dell'art. 232 c.p.c. Infatti, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza non acquisiscono di per sé sole valore confessorio, ma possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito.
Nel caso di specie, però, tale mancata comparizione non appare, per tutto quanto sin qui detto, suffragata da altri e diversi elementi, anche di natura indiziaria dai quali potrebbe in qualche modo desumersi e, quindi, attestarsi l'inizio del rapporto in epoca antecedente a quello della regolare assunzione.
Controparte_1 deve essere In parziale accoglimento del ricorso quindi, la
Parte 1 dell'importo di € 1.578,73 a titolo di condannata al pagamento in favore di retribuzione per il mese di dicembre 2023.
Le spese di lite, in ragione della parziale fondatezza della domanda, vengono compensate tra le parti nella misura della metà onerando parte resistente della rifusione in favore dello Parte 1 della restante metà come in dispositivo liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 362/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
per le causali di in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Controparte_1 cui in premessa al pagamento in favore di dell'importo di € 1.578,73, oltre Parte 1
agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna la Controparte_1
[...] alla rifusione in favore del ricorrente della restante metà che liquida in € 700,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista