Articolo 1 della Legge 25 aprile 1957, n. 304
Articolo 2
Versione
30 maggio 1957
Art. 1.
E' autorizzata la erogazione di un contributo straordinario di cento milioni di lire a carico del bilancio dello Stato a favore delle manifestazioni fieristiche di interesse nazionale.
La concessione del contributo, e' disposta con decreto del Ministro per l'Industria e il commercio.
Entrata in vigore il 30 maggio 1957
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