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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chine' Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 276/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. NUCERA AMALIA MANUELA, Pt_1 giusta procura in atti;
- appellante nel giudizio iscritto al n. 276/22 RGL–
- appellato nel giudizio iscritto al n. 287/22 RGL
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FEDERICO FABIO, giusta CP_1 procura in atti;
- appellata nel giudizio iscritto al n. 276/22 RGL–
- appellante nel giudizio iscritto al n. 287/22 RGL
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo, giusta procura in atti;
Pt_2
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Parte_3 di Natale, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
1 Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure, dopo aver qualificato come opposizione all'esecuzione, l'opposizione ad intimazione di pagamento n. 094 2019 9006838724000, notificata da il 26/06/2019, proposta dalla limitatamente alle Parte_3 CP_1 cartelle e agli avvisi di addebito indicati in ricorso, in parziale accoglimento dell'opposizione così statuiva: “accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non CP_1 più tenuta al pagamento del carico contributivo portato: a) dalle cartelle di pagamento nn.
09420140001746867000; 09420140018523057000; 09420150010846601000;
09420150022361617000 (limitatamente ai premi fino al 26.6.14; Parte_1
09420160019333739000 (limitatamente ai premi fino al 26.6.14); b) dagli avvisi di Parte_1 addebito nn. 39420112000052065000; 39420112000187727000; 39420112000679011000;
39420120000125258000; 394201220000832967000; 39420120001502668000;
39420120002096757000; 39420120002498273000; 39420120003035653000;
39420130001619107000; 39420130003060304000; 39420130003357391000;
39420130004359266000, con annullamento in parte qua dell'intimazione di pagamento n.
09420199006838724000 oggetto di causa;
- rigetta nel residuo merito;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' attese le ragioni Pt_2 esposte in parte motiva;
- previa compensazione per 1/2 attese le ragioni esposte in parte motiva, pone la residua quota di 1/2 delle spese di lite a carico dell' , liquidando detta quota ex Parte_3
D.M. 55/2014 in complessivi € 3.500,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Mazzù quale procuratore distrattario di parte ricorrente.”
Avverso la predetta sentenza hanno proposto due distinti appelli sia l' (proc. n. 276/2022 Pt_1
RG) che la Società (proc. n. 287/2022 RG) per i motivi di seguito CP_1
Con provvedimento del 23.07.2024 il proc. n. 287/2022 RG è stato riunito al presente procedimento.
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che, nel termine del
12.06.2025 loro assegnato, hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Per una migliore comprensione della fattispecie e, per motivi di preziugialità logico- giuridica, si analizzerà, inizialmente il primo motivo di appello dell' comune ad uno dei motivi di Pt_1 appello proposto dalla società e, a seguire, l'appello della , poiche, laddove fossero fondati i CP_1 motivi di appello proposti dalla società, i motivi d'appello proposti dai sarebbero assorbiti. Pt_1
Con il primo motivo l' eccepisce la nullità della sentenza per contrasto tra il dispositivo Pt_1
e la motivazione, nonché la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c.
Evidenzia come nel corpo della motivazione della sentenza impugnata il Tribunale sembra accogliere la domanda della ricorrente in relazione alla prescrizione delle cartelle n.
09420110031975259000 e n. 09420120025092434000, ma poi nel dispositivo dichiara la prescrizione delle sole cartelle n. 09420140001746867000; 09420140018523057000;
09420150010846601000; 09420150022361617000 (limitatamente ai premi fino al Parte_1
26.6.14); 09420160019333739000 (limitatamente ai premi fino al 26.6.14). Parte_1
Medesimo motivo appello ha proposto la CP_1
Come è noto “nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo;
tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda, inoltre, sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. n.
10305/2011; Cass. n. 11432/2004Cass. n. 18090/2007; Cass. n. 21618/2019; Cass. n. 37738/2022).”
Nel caso di specie non vi è alcun contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione , apparendo evidente che la mancata trascrizione delle due cartelle in questione nell'elenco di quelle dichiarate prescritte dal Giudice di primo grado in dispositivo sia riconducibile a una svista.
In sintesi, si tratta di mero errore materiale.
In motivazione, infatti, il giudicante, dopo aver riconosciuto come esistente unicamente la notifica delle cartelle n. 09420110031975259000 e n. 09420120025092434000, ha riconosciuto la prescrizione dei crediti da esse portati per l'infruttuoso decorso del termine quinquennale tra la data di notifica delle stesse (05.12.2011 e 08.01.2013) e quella del primo atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento n. 09420199006838724000 notificata il 26.06.2019) così statuendo : “In assenza di altri e precedenti idonei atti interruttivi, al momento della notifica
3 dell'intimazione di pagamento n. 09420199006838724000 oggetto di causa era quindi venuta a maturarsi la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) cd.
Successiva”.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, dunque, l'appello di sul punto è Pt_1 infondato, mentre l'appello della è inammissibile, potendo/dovendo, la società, ricorrere CP_1 alla procedura di correzione di errore materiale.
APPELLO DI CP_1
Con il secondo motivo di appello, la società eccepisce il “Difetto assoluto di motivazione in relazione alla contestazione di omessa e/o nullità e/o inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento dell'intimazione n. 094 2019 9006838724 000, delle cartelle n. 094
2016 0019333739 000, 094 2017 0010295031 000, 094 2017 0017980871 000, 094 2018
0015469147 000, e degli avvisi di addebito n. 394 2016 0001811116 000, 394 2016 0002843113
000, 394 2016 0004685422 000, 394 2017 0000208562 000, 394 2017 0000527186 000, 394 2017
0002468361 000, 394 2017 0003404530 000, 394 2017 0003438086 000, 394 2018 0000105134
000, 394 2018 0000364120 000, 394 2018 0001305440 000.
La società eccepisce, in sostanza, l'omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, cioè la nullità della notifica dei suddetti atti in quanto effettuata da un indirizzo non risultante da pubblici elenchi.
Il motivo è infondato.
Con riferimento alla pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677).
Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei
Conti, utilizzando un iIdirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-
4 bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022).
La Suprema Corte ha altresì affermato che, laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa), non si verifica alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però è comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec.
Con il terzo motivo denuncia “Omessa pronuncia sull'eccezione di nullità e/o annullabilità dell'intimazione impugnata e della procedura di riscossione per omessa notifica delle cartelle presupposte.”
La tesi di fondo che è che la mancanza di notifica dell'intimazione e delle cartelle sottostanti inficerebbe irrimediabilmente il processo di riscossione.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Sulla validità della notifica dell'intimazione di pagamento si è appena detto.
Sulla mancata notifica degli atti presupposti, si osserva che, a differenza del procedimento tributario, tipico processo impugnatorio, nel rito del lavoro la mancata notifica degli atti presupposti non determina un'invalidità dell'intero procedimento di riscossione, semmai legittima la proposizione di un'opposizione con funzione recuperatoria, potendo, in tal caso, il contribuente fa valere vizi di merito avverso l'iniziale titolo non notificato.
è stato sollevato dalla società. CP_2
5 Con il quarto motivo, la società eccepisce “l'Inesigibilità per prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 094 2015 0022361617 000, 094 2016 0019333739 000, 094 2017 0010295031 000,
094 2017 0017980871 000, 094 2018 0015469147 000 e dagli avvisi di addebito n. 394 2014
0003325535 000, 394 2015 0000372562 000, 394 2015 000269552 000, 394 2015 0003034180
000, 394 2016 0001811116 000, 394 2016 0002843113 000, 394 2016 0004685422 000, 394 2017
0000208562 000,
La Società richiamando pacifica giurisprudenza in base alla quale “ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 1 comma c.c. – il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificatone dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo – non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore.” Lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione posto che alla data di emissione della sentenza impugnata, le somme di cui alle predette cartelle e/o avvisi, erano prescritte.
Anche tale motivo di appello è infondato, atteso che, se non vi è dubbio che l'introduzione del giudizio da parte dell'attore in accertamento negativo del credito non abbia alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, altrettanto indubbio che la costituzione dell'ente creditore interrompa il decorso prescrizionale.
Nel caso di specie si è costituito in data 24/2/20 , in data 20/5/20, con la Pt_1 Pt_2 conseguenza che alcuno dei crediti impugnato risultata prescritto, tenendo presente che la cartella .
094 2015 0022361617 000 è stata notificata in data 14/1/2016. Dell'efficacia probatoria della ricevuta di avvenuta consegna in formato pec si tratterà successivamente.
APPELLO INAIL
A) Con il secondo motivo di appello l' eccepisce la violazione dell'art. 112 relativo Pt_1 all'ultrapetizione, sottolineando che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società ricorrente aveva richiesto la declaratoria di prescrizione solo per le cartelle n.
09420110031975259000 e n. 09420120025092434000.
Il motivo è infondato, ancorché, il ricorrente abbia eccepito la prescrizione con riferimento alle cartelle nn 094 2011 001975259 000 e n. 094 2012 0025092434 000 ed agli Avvisi n. 394 2011
2000052065 000, n. 394 2011 2000187727 000, n. 394 2011 2000679011 000, n. 394 2012
0000125258 000, n. 394 2012 20000832967 000 e n. 394 2013 0003060304 000 ( e non solo con riferimento alle cartelle n. 09420110031975259000 e n. 09420120025092434000 come sostenuto dall' , si osserva che, trattandosi comunque di prescrizione che, in materia contributiva ha Pt_1 efficacia estintiva e non preclusiva, ne consegue che la stessa è irrinunciabile da parte del
6 contribuente e rilevabile d'ufficio dall'Autorità giudiziaria (Cassazione Civile Sezioni Unite n. 7514 del 08.03.2022).
B) Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 324 e 395 n. 5 cpc e 2909
c.c., in quanto con la sentenza n. 1474/2020 dell'11.12.2020 il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato prescritti i crediti ingiunti con le cartelle 09420110031975259000,
09420120025092434000 e 09420140001746867000 e aveva rigettato l'opposizione per le cartelle
09420140018523057000, 09420150010846601000 e 09420150022361617000.
Avverso tale sentenza era stato proposto appello da parte dell' limitatamente alla Pt_1 pronuncia sfavorevole per le cartelle 09420120025092434 e 09420140001746867, mentre sostiene che si era formato il giudicato ad esso favorevole sul capo che aveva rigettato l'opposizione per le altre cartelle, non essendo stato proposto gravame, né principale né incidentale, avverso tale capo di sentenza.
Il motivo è fondato nei limiti e nei sensi di cui nel prosieguo.
L'opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420179000329869000, notificata il
24.01.2017, fondata sulle cartelle 09420110031975259000, 09420120025092434000,
09420140001746867000, 09420140018523057000, 09420150010846601000 e
09420150022361617000, costituiva oggetto della sentenza n. 1474/2020, con la quale è stata rigettata l'opposizione in relazione alle cartelle n. 09420140018523057000,
09420150010846601000 e 09420150022361617000 in quanto “alla data del deposito del ricorso
(01.03.2017), non era ancora trascorso il termine quinquennale.”
Il giudicato copre senz'altro l'arco temporale indicato in sentenza.
Con la costituzione, in quel giudizio, in data del 10 gennaio 2018, l' tuttavia, ha interrotto Pt_1
i termini prescrizionale ex art. 2943 c.c.; termini che hanno ricominciato a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, con il risultato che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, il termine quinquennale non risultava decorso.
C) Con il quarto motivo di gravame l' ritiene che il Tribunale abbia errato nel dichiarare Pt_1 la prescrizione delle cartelle n. 09420120025092434000, 09420140001746867000,
09420140018523057000, 09420150010846601000, 09420150022361617000 e
09420160019333739000.
Al riguardo evidenzia che la notifica della cartella 09409420120025092434 è avvenuta in data
08.01.2013, e, che in data 24.01.2017, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09420179000329869/000 e, infine, che la costituzione dell' nel giudizio avverso tale Pt_1 intimazione, avvenuta in data 10.2.2018, avrebbe interrotto la prescrizione.
Continua eccependo che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, erano state
7 versate in atti le ricevute di avvenuta consegna delle PEC con le quali le cartelle sono state notificate, dalle quali si evince che la cartella 0942014 0001746867000 è stata notificata il
30.01.2014; la cartella 09420140018523057000 è stata notificata il 28.07.2014; la cartella
09420150010846601000 è stata notificata il 20.07.2015; la cartella 09420150022361617000 è stata notificata il 14.01.2016; la cartella 09420160019333739000 è stata notificata il 26.08.2016.
Conclude sottolineando che per tali cartelle (ad esclusione di quella recante il numero
09420160019333739000) era stata notificata il 24.01.2017 l'intimazione di pagamento n.
09420179000329869/000, con la conseguente interruzione della prescrizione.
Anche tale motivo è fondato, ad eccezione che per la cartella n. 09409420120025092434, che come detto è stata oggetto di errore materiale.
Al riguardo la società si è limitata a dedurre che “Sul punto, si rappresentava che per poter dimostrare il corretto inoltro di un messaggio p.e.c. è necessario allegare il file nativo in eml, non di certo un semplice file, peraltro in formato pdf, ossia il formato previsto per le foto.
2. In secondo luogo, anche ove la produzione allegata fosse stata ritenuta ammissibile, si evidenziava come dalla stessa non si potesse desumere con certezza che il messaggio p.e.c. allegato contenesse le cartelle n. 094 2016 0019333739 000, 094 2017 0010295031 000, 094 2017
0017980871 000, 094 2018 0015469147 000. “
La eccezioni sono destituite fondamento
Si rileva, infatti, che la prova risulta adeguatamente fornita, senza che sia a tal fine determinante il formato" pdf" anziché "eml" del documento allegato, determinandosi la mera irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. ed in concreto sanata con il raggiungimento dello scopo (Cass. 3805/2018; 24568/2018; SS.UU. n. 7665 del 2016).
L'appellata, inoltre, non ha messo in dubbio la conformità del documento inviato all'originale, pertanto, le stesse fanno piena prova (vedasi in senso analogo di quanto qui affermato sulle copie pdf ema di notifiche digitali Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20451 del 2022) al pari degli originali.
Inoltre e ad abundantiam, come correttamente rilevato da e non oggetto di contestazione, Pt_1 anche laddove si ritenesse che non vi sia prova della notifica delle suindicate cartelle, ugualmente non sarebbe maturata alcuna prescrizione atteso che “premi intimati con la cartella 094 2014
0001746867 scadevano il 16/02/2012, il 16/05/2012, il 20/08/2012 e il 16/11/2012; i premi intimati con la cartella 094 2014 0018523057 scadevano il 18/02/2013; i premi intimati con la cartella 094
2015 0010846601 scadevano il 16/05/2014 e il 17/11/2014; i premi intimati con la cartella 094
2015 0022361617 scadevano il 16/05/2015; i premi intimati con la cartella 094 2016 0019333739 scade-vano il 18/05/2015, il 20/08/2015 e il 16/11/2015.
Fra le singole date di maturazione dei premi e la notifica delle intimazioni di pagamento
8 (24/01/2017 e 26/06/2019) non è mai intercorso un quinquennio e quindi non è maturata alcuna prescrizione.”
Infine nella ricevute del messaggi inoltrati via pec relativi alla cartelle nn. 094 2016
0019333739 000 0019333739 000, 094 2017 0010295031 000, 094 2017 0017980871 000, 094
2018 0015469147 000, sono chiaramente indicati i numeri delle cartelle notificate
In definitiva, rigettando l'appello proposto dalla e, in parziale accoglimento, CP_1 dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda Pt_1 della in relazione alle cartelle nn. 09420140018523057000, 09420150010846601000 CP_1
09420150022361617000, 09420140001746867000, 09420160019333739000.
Le spese di lite nei rapporti tra e la devono essere compensate in ragione di ¼ Pt_1 CP_1 restando i rimanenti 3/4 a carico della società, in ragione della preponderante soccombenza della società (vincitrice in primo grado solo per le due cartelle oggetto di errore materiale dell'importo complessivo di € 1.693,00 a fronte di un credito complessivo pari a € 22.739,00)
Spese di lite di entrambi i gradi compensati nei rapporti tra la e e vista la CP_1 Pt_2 CP_3 parziale reciproca soccombenza, e nei rapporti tra e e vista la coincidenza di Pt_1 Pt_2 CP_3 posizione sostanziale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , e Pt_1 CP_1 Pt_2 [...]
e sull'appello proposto da contro Parte_3 CP_1 CP_4
e avverso la sentenza n. 1702/2021 del
[...] Parte_3
Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 10/11/2021, così provvede: rigetta l'appello proposto da CP_1 in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma rigetta la domanda della in relazione alle cartelle nn. 09420140018523057000, CP_1
09420150010846601000, 09420150022361617000, 09420140001746867000,
09420160019333739000.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra e la ragione di 1/4; Pt_1 Parte_4
Condanna la al pagamento, infavore di dei restanti ¾ delle spese di lite che CP_1 Pt_1 liquida in € 2022,00 oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in € 2906,00 oltre
9 accessori di legge per ilo presente grado di giudizio
Dichiara interamente compensate le spese tra le altre parti di giudizio.
Dichiara sussitenti i presupposti, con riferimento all'appello proposto da per il CP_1 versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dottssa. Ginevra Chine')
10
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chine' Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 276/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. NUCERA AMALIA MANUELA, Pt_1 giusta procura in atti;
- appellante nel giudizio iscritto al n. 276/22 RGL–
- appellato nel giudizio iscritto al n. 287/22 RGL
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FEDERICO FABIO, giusta CP_1 procura in atti;
- appellata nel giudizio iscritto al n. 276/22 RGL–
- appellante nel giudizio iscritto al n. 287/22 RGL
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo, giusta procura in atti;
Pt_2
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Parte_3 di Natale, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
1 Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure, dopo aver qualificato come opposizione all'esecuzione, l'opposizione ad intimazione di pagamento n. 094 2019 9006838724000, notificata da il 26/06/2019, proposta dalla limitatamente alle Parte_3 CP_1 cartelle e agli avvisi di addebito indicati in ricorso, in parziale accoglimento dell'opposizione così statuiva: “accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non CP_1 più tenuta al pagamento del carico contributivo portato: a) dalle cartelle di pagamento nn.
09420140001746867000; 09420140018523057000; 09420150010846601000;
09420150022361617000 (limitatamente ai premi fino al 26.6.14; Parte_1
09420160019333739000 (limitatamente ai premi fino al 26.6.14); b) dagli avvisi di Parte_1 addebito nn. 39420112000052065000; 39420112000187727000; 39420112000679011000;
39420120000125258000; 394201220000832967000; 39420120001502668000;
39420120002096757000; 39420120002498273000; 39420120003035653000;
39420130001619107000; 39420130003060304000; 39420130003357391000;
39420130004359266000, con annullamento in parte qua dell'intimazione di pagamento n.
09420199006838724000 oggetto di causa;
- rigetta nel residuo merito;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' attese le ragioni Pt_2 esposte in parte motiva;
- previa compensazione per 1/2 attese le ragioni esposte in parte motiva, pone la residua quota di 1/2 delle spese di lite a carico dell' , liquidando detta quota ex Parte_3
D.M. 55/2014 in complessivi € 3.500,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Mazzù quale procuratore distrattario di parte ricorrente.”
Avverso la predetta sentenza hanno proposto due distinti appelli sia l' (proc. n. 276/2022 Pt_1
RG) che la Società (proc. n. 287/2022 RG) per i motivi di seguito CP_1
Con provvedimento del 23.07.2024 il proc. n. 287/2022 RG è stato riunito al presente procedimento.
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che, nel termine del
12.06.2025 loro assegnato, hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Per una migliore comprensione della fattispecie e, per motivi di preziugialità logico- giuridica, si analizzerà, inizialmente il primo motivo di appello dell' comune ad uno dei motivi di Pt_1 appello proposto dalla società e, a seguire, l'appello della , poiche, laddove fossero fondati i CP_1 motivi di appello proposti dalla società, i motivi d'appello proposti dai sarebbero assorbiti. Pt_1
Con il primo motivo l' eccepisce la nullità della sentenza per contrasto tra il dispositivo Pt_1
e la motivazione, nonché la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c.
Evidenzia come nel corpo della motivazione della sentenza impugnata il Tribunale sembra accogliere la domanda della ricorrente in relazione alla prescrizione delle cartelle n.
09420110031975259000 e n. 09420120025092434000, ma poi nel dispositivo dichiara la prescrizione delle sole cartelle n. 09420140001746867000; 09420140018523057000;
09420150010846601000; 09420150022361617000 (limitatamente ai premi fino al Parte_1
26.6.14); 09420160019333739000 (limitatamente ai premi fino al 26.6.14). Parte_1
Medesimo motivo appello ha proposto la CP_1
Come è noto “nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo;
tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda, inoltre, sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. n.
10305/2011; Cass. n. 11432/2004Cass. n. 18090/2007; Cass. n. 21618/2019; Cass. n. 37738/2022).”
Nel caso di specie non vi è alcun contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione , apparendo evidente che la mancata trascrizione delle due cartelle in questione nell'elenco di quelle dichiarate prescritte dal Giudice di primo grado in dispositivo sia riconducibile a una svista.
In sintesi, si tratta di mero errore materiale.
In motivazione, infatti, il giudicante, dopo aver riconosciuto come esistente unicamente la notifica delle cartelle n. 09420110031975259000 e n. 09420120025092434000, ha riconosciuto la prescrizione dei crediti da esse portati per l'infruttuoso decorso del termine quinquennale tra la data di notifica delle stesse (05.12.2011 e 08.01.2013) e quella del primo atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento n. 09420199006838724000 notificata il 26.06.2019) così statuendo : “In assenza di altri e precedenti idonei atti interruttivi, al momento della notifica
3 dell'intimazione di pagamento n. 09420199006838724000 oggetto di causa era quindi venuta a maturarsi la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) cd.
Successiva”.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, dunque, l'appello di sul punto è Pt_1 infondato, mentre l'appello della è inammissibile, potendo/dovendo, la società, ricorrere CP_1 alla procedura di correzione di errore materiale.
APPELLO DI CP_1
Con il secondo motivo di appello, la società eccepisce il “Difetto assoluto di motivazione in relazione alla contestazione di omessa e/o nullità e/o inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento dell'intimazione n. 094 2019 9006838724 000, delle cartelle n. 094
2016 0019333739 000, 094 2017 0010295031 000, 094 2017 0017980871 000, 094 2018
0015469147 000, e degli avvisi di addebito n. 394 2016 0001811116 000, 394 2016 0002843113
000, 394 2016 0004685422 000, 394 2017 0000208562 000, 394 2017 0000527186 000, 394 2017
0002468361 000, 394 2017 0003404530 000, 394 2017 0003438086 000, 394 2018 0000105134
000, 394 2018 0000364120 000, 394 2018 0001305440 000.
La società eccepisce, in sostanza, l'omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, cioè la nullità della notifica dei suddetti atti in quanto effettuata da un indirizzo non risultante da pubblici elenchi.
Il motivo è infondato.
Con riferimento alla pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677).
Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei
Conti, utilizzando un iIdirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-
4 bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022).
La Suprema Corte ha altresì affermato che, laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa), non si verifica alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però è comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec.
Con il terzo motivo denuncia “Omessa pronuncia sull'eccezione di nullità e/o annullabilità dell'intimazione impugnata e della procedura di riscossione per omessa notifica delle cartelle presupposte.”
La tesi di fondo che è che la mancanza di notifica dell'intimazione e delle cartelle sottostanti inficerebbe irrimediabilmente il processo di riscossione.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Sulla validità della notifica dell'intimazione di pagamento si è appena detto.
Sulla mancata notifica degli atti presupposti, si osserva che, a differenza del procedimento tributario, tipico processo impugnatorio, nel rito del lavoro la mancata notifica degli atti presupposti non determina un'invalidità dell'intero procedimento di riscossione, semmai legittima la proposizione di un'opposizione con funzione recuperatoria, potendo, in tal caso, il contribuente fa valere vizi di merito avverso l'iniziale titolo non notificato.
è stato sollevato dalla società. CP_2
5 Con il quarto motivo, la società eccepisce “l'Inesigibilità per prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 094 2015 0022361617 000, 094 2016 0019333739 000, 094 2017 0010295031 000,
094 2017 0017980871 000, 094 2018 0015469147 000 e dagli avvisi di addebito n. 394 2014
0003325535 000, 394 2015 0000372562 000, 394 2015 000269552 000, 394 2015 0003034180
000, 394 2016 0001811116 000, 394 2016 0002843113 000, 394 2016 0004685422 000, 394 2017
0000208562 000,
La Società richiamando pacifica giurisprudenza in base alla quale “ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 1 comma c.c. – il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificatone dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo – non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore.” Lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione posto che alla data di emissione della sentenza impugnata, le somme di cui alle predette cartelle e/o avvisi, erano prescritte.
Anche tale motivo di appello è infondato, atteso che, se non vi è dubbio che l'introduzione del giudizio da parte dell'attore in accertamento negativo del credito non abbia alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, altrettanto indubbio che la costituzione dell'ente creditore interrompa il decorso prescrizionale.
Nel caso di specie si è costituito in data 24/2/20 , in data 20/5/20, con la Pt_1 Pt_2 conseguenza che alcuno dei crediti impugnato risultata prescritto, tenendo presente che la cartella .
094 2015 0022361617 000 è stata notificata in data 14/1/2016. Dell'efficacia probatoria della ricevuta di avvenuta consegna in formato pec si tratterà successivamente.
APPELLO INAIL
A) Con il secondo motivo di appello l' eccepisce la violazione dell'art. 112 relativo Pt_1 all'ultrapetizione, sottolineando che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società ricorrente aveva richiesto la declaratoria di prescrizione solo per le cartelle n.
09420110031975259000 e n. 09420120025092434000.
Il motivo è infondato, ancorché, il ricorrente abbia eccepito la prescrizione con riferimento alle cartelle nn 094 2011 001975259 000 e n. 094 2012 0025092434 000 ed agli Avvisi n. 394 2011
2000052065 000, n. 394 2011 2000187727 000, n. 394 2011 2000679011 000, n. 394 2012
0000125258 000, n. 394 2012 20000832967 000 e n. 394 2013 0003060304 000 ( e non solo con riferimento alle cartelle n. 09420110031975259000 e n. 09420120025092434000 come sostenuto dall' , si osserva che, trattandosi comunque di prescrizione che, in materia contributiva ha Pt_1 efficacia estintiva e non preclusiva, ne consegue che la stessa è irrinunciabile da parte del
6 contribuente e rilevabile d'ufficio dall'Autorità giudiziaria (Cassazione Civile Sezioni Unite n. 7514 del 08.03.2022).
B) Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 324 e 395 n. 5 cpc e 2909
c.c., in quanto con la sentenza n. 1474/2020 dell'11.12.2020 il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato prescritti i crediti ingiunti con le cartelle 09420110031975259000,
09420120025092434000 e 09420140001746867000 e aveva rigettato l'opposizione per le cartelle
09420140018523057000, 09420150010846601000 e 09420150022361617000.
Avverso tale sentenza era stato proposto appello da parte dell' limitatamente alla Pt_1 pronuncia sfavorevole per le cartelle 09420120025092434 e 09420140001746867, mentre sostiene che si era formato il giudicato ad esso favorevole sul capo che aveva rigettato l'opposizione per le altre cartelle, non essendo stato proposto gravame, né principale né incidentale, avverso tale capo di sentenza.
Il motivo è fondato nei limiti e nei sensi di cui nel prosieguo.
L'opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420179000329869000, notificata il
24.01.2017, fondata sulle cartelle 09420110031975259000, 09420120025092434000,
09420140001746867000, 09420140018523057000, 09420150010846601000 e
09420150022361617000, costituiva oggetto della sentenza n. 1474/2020, con la quale è stata rigettata l'opposizione in relazione alle cartelle n. 09420140018523057000,
09420150010846601000 e 09420150022361617000 in quanto “alla data del deposito del ricorso
(01.03.2017), non era ancora trascorso il termine quinquennale.”
Il giudicato copre senz'altro l'arco temporale indicato in sentenza.
Con la costituzione, in quel giudizio, in data del 10 gennaio 2018, l' tuttavia, ha interrotto Pt_1
i termini prescrizionale ex art. 2943 c.c.; termini che hanno ricominciato a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, con il risultato che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, il termine quinquennale non risultava decorso.
C) Con il quarto motivo di gravame l' ritiene che il Tribunale abbia errato nel dichiarare Pt_1 la prescrizione delle cartelle n. 09420120025092434000, 09420140001746867000,
09420140018523057000, 09420150010846601000, 09420150022361617000 e
09420160019333739000.
Al riguardo evidenzia che la notifica della cartella 09409420120025092434 è avvenuta in data
08.01.2013, e, che in data 24.01.2017, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09420179000329869/000 e, infine, che la costituzione dell' nel giudizio avverso tale Pt_1 intimazione, avvenuta in data 10.2.2018, avrebbe interrotto la prescrizione.
Continua eccependo che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, erano state
7 versate in atti le ricevute di avvenuta consegna delle PEC con le quali le cartelle sono state notificate, dalle quali si evince che la cartella 0942014 0001746867000 è stata notificata il
30.01.2014; la cartella 09420140018523057000 è stata notificata il 28.07.2014; la cartella
09420150010846601000 è stata notificata il 20.07.2015; la cartella 09420150022361617000 è stata notificata il 14.01.2016; la cartella 09420160019333739000 è stata notificata il 26.08.2016.
Conclude sottolineando che per tali cartelle (ad esclusione di quella recante il numero
09420160019333739000) era stata notificata il 24.01.2017 l'intimazione di pagamento n.
09420179000329869/000, con la conseguente interruzione della prescrizione.
Anche tale motivo è fondato, ad eccezione che per la cartella n. 09409420120025092434, che come detto è stata oggetto di errore materiale.
Al riguardo la società si è limitata a dedurre che “Sul punto, si rappresentava che per poter dimostrare il corretto inoltro di un messaggio p.e.c. è necessario allegare il file nativo in eml, non di certo un semplice file, peraltro in formato pdf, ossia il formato previsto per le foto.
2. In secondo luogo, anche ove la produzione allegata fosse stata ritenuta ammissibile, si evidenziava come dalla stessa non si potesse desumere con certezza che il messaggio p.e.c. allegato contenesse le cartelle n. 094 2016 0019333739 000, 094 2017 0010295031 000, 094 2017
0017980871 000, 094 2018 0015469147 000. “
La eccezioni sono destituite fondamento
Si rileva, infatti, che la prova risulta adeguatamente fornita, senza che sia a tal fine determinante il formato" pdf" anziché "eml" del documento allegato, determinandosi la mera irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. ed in concreto sanata con il raggiungimento dello scopo (Cass. 3805/2018; 24568/2018; SS.UU. n. 7665 del 2016).
L'appellata, inoltre, non ha messo in dubbio la conformità del documento inviato all'originale, pertanto, le stesse fanno piena prova (vedasi in senso analogo di quanto qui affermato sulle copie pdf ema di notifiche digitali Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20451 del 2022) al pari degli originali.
Inoltre e ad abundantiam, come correttamente rilevato da e non oggetto di contestazione, Pt_1 anche laddove si ritenesse che non vi sia prova della notifica delle suindicate cartelle, ugualmente non sarebbe maturata alcuna prescrizione atteso che “premi intimati con la cartella 094 2014
0001746867 scadevano il 16/02/2012, il 16/05/2012, il 20/08/2012 e il 16/11/2012; i premi intimati con la cartella 094 2014 0018523057 scadevano il 18/02/2013; i premi intimati con la cartella 094
2015 0010846601 scadevano il 16/05/2014 e il 17/11/2014; i premi intimati con la cartella 094
2015 0022361617 scadevano il 16/05/2015; i premi intimati con la cartella 094 2016 0019333739 scade-vano il 18/05/2015, il 20/08/2015 e il 16/11/2015.
Fra le singole date di maturazione dei premi e la notifica delle intimazioni di pagamento
8 (24/01/2017 e 26/06/2019) non è mai intercorso un quinquennio e quindi non è maturata alcuna prescrizione.”
Infine nella ricevute del messaggi inoltrati via pec relativi alla cartelle nn. 094 2016
0019333739 000 0019333739 000, 094 2017 0010295031 000, 094 2017 0017980871 000, 094
2018 0015469147 000, sono chiaramente indicati i numeri delle cartelle notificate
In definitiva, rigettando l'appello proposto dalla e, in parziale accoglimento, CP_1 dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda Pt_1 della in relazione alle cartelle nn. 09420140018523057000, 09420150010846601000 CP_1
09420150022361617000, 09420140001746867000, 09420160019333739000.
Le spese di lite nei rapporti tra e la devono essere compensate in ragione di ¼ Pt_1 CP_1 restando i rimanenti 3/4 a carico della società, in ragione della preponderante soccombenza della società (vincitrice in primo grado solo per le due cartelle oggetto di errore materiale dell'importo complessivo di € 1.693,00 a fronte di un credito complessivo pari a € 22.739,00)
Spese di lite di entrambi i gradi compensati nei rapporti tra la e e vista la CP_1 Pt_2 CP_3 parziale reciproca soccombenza, e nei rapporti tra e e vista la coincidenza di Pt_1 Pt_2 CP_3 posizione sostanziale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , e Pt_1 CP_1 Pt_2 [...]
e sull'appello proposto da contro Parte_3 CP_1 CP_4
e avverso la sentenza n. 1702/2021 del
[...] Parte_3
Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 10/11/2021, così provvede: rigetta l'appello proposto da CP_1 in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma rigetta la domanda della in relazione alle cartelle nn. 09420140018523057000, CP_1
09420150010846601000, 09420150022361617000, 09420140001746867000,
09420160019333739000.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra e la ragione di 1/4; Pt_1 Parte_4
Condanna la al pagamento, infavore di dei restanti ¾ delle spese di lite che CP_1 Pt_1 liquida in € 2022,00 oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in € 2906,00 oltre
9 accessori di legge per ilo presente grado di giudizio
Dichiara interamente compensate le spese tra le altre parti di giudizio.
Dichiara sussitenti i presupposti, con riferimento all'appello proposto da per il CP_1 versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dottssa. Ginevra Chine')
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