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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/06/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente rel. dott. Vincenzo Cantelli Giudice
d.ssa Paola Rossi Giudice nel procedimento n. 42/2025 R.G.P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
promosso dai debitori, rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Griffo
OCC avv. Renato Villani
RICORRENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale
premesso che con ricorso depositato in data 7.2.2025 i sig.ri e Parte_1
adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione Parte_2
controllata del patrimonio ai sensi degli artt. 66 e 268 e segg. CCI;
premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, i ricorrenti deducevano di trovarsi in stato di sovraindebitamento;
rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;
rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza dei ricorrenti, in
Rovolon (PD);
ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente
(dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI,
anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma
IV lett. b), CCI);
rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione;
ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva,
• per il sig. , dalla liquidazione del terreno sito nel Comune di Vò (PD) (Fg. 2, part. Parte_1
276, mq 11.294), il cui valore di presumibile realizzo è stato indicato in € 42.352,50,
dall'escussione della Polizza Vita accesa presso n. 6210212, il cui Controparte_1 valore al 18.12.2024 è pari ad € 7.042,20, dal saldo della Carta Poste Pay Evolution n.
3208 pari ad € 3.084,77 e della Carta Poste Pay n. 1974, pari ad € 15,59, e dalla somma di reddito mensile da destinare alla liquidazione € 568,00 per tutta la durata della liquidazione, per un attivo complessivo di € 72.943,06, a fronte del passivo quantificato in € 1.134.426,21;
• per la sig.ra , dalla somma reddito mensile da destinare alla liquidazione € Pt_2
267,50 per la durata della liquidazione (per una somma complessiva di € 9.630,00), dal al 06.12.2024 conto corrente n. 001018313872 per € 23,60, dal saldo del conto Pt_3
Postepay Evolution n. 5671 per € 3,86, del conto Postepay n. 6649 per € 3,02, da beni mobili registrati per € 4.000,00, per un attivo complessivo di € 13.630,00, a fronte di un passivo complessivo di € 75.131,42;
ritenuta sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma
I, lett. c) CCI;
considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14
undecies legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;
considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione (ove possibile), quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è
altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività
liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici,
sia in termini quantitativi);
considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI
in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione “decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della
procedura, se antecedente”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del
provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque,
continuano ad essere esigibili i crediti della massa;
ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;
ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività
liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;
ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281,
commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé
precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;
ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;
ritenuto di dover nominare, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il liquidatore in persona diversa dal gestore designato dall'OCC;
visto l'art. 270 CCI;
p.q.m.
• dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente
[...] C.F._1
in Via San Giorgio n. 29, e , C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._2
(PD) il 24.03.1963, residente in [...];
• nomina Giudice Delegato il dott. Giovanni Giuseppe Amenduni;
• nomina liquidatore il dott. (c.f. ), con studio in Persona_1 C.F._3
Padova, via Giovanni Duprè 1;
• ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
• assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC
che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
• dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti, salvo l'importo di € 568,00 mensili per il sig. e di € Parte_1
267,50 per la sig.ra , con obbligo delle parti di versare al liquidatore il predetto Pt_2
importo nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
• ordina, relativamente ai beni immobili e ai beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
• dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC
al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott. Giovanni Giuseppe Amenduni