Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02141/2025REG.PROV.COLL.
N. 04960/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4960 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’interno ed il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’economia e finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I stralcio, n.-OMISSIS-, resa inter partes , concernente un mancato riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, del Comitato di verifica per le cause di servizio e del Ministero dell’economia e finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e vista l’istanza di passaggio in decisione dell’avvocato Ezio Maria Zuppardi;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 5295 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor -OMISSIS-, agente scelto della Polizia di Stato, aveva chiesto l’annullamento:
a ) del decreto del Ministero dell’interno n. 568/17 N posizione n.333/H/42570/90485 del 24/01/2017, successivamente comunicato in data 16/03/2017;
b ) per quanto possa occorrere, del provvedimento posizione n. 18688/2015 emesso nell’adunanza n. 274/2015 del 19/10/2015 del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, richiamato e comunicato solo per relationem con il provvedimento impugnato sub “a”;
c ) in parte qua , del verbale n. 1823 del 19/11/2014, della competente Commissione Medica Ospedaliera, nella parte in cui dichiara conoscibile la patologia al 4/7/2012;
d ) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo per il ricorrente;
e ) nonché, per l’accertamento, previa ammissione di CTU o verificazione, della sussistenza della causa di servizio relativamente alla patologia “ Distrofismo in gozzo collodidocistico in compenso farmacologico ”;
f ) e per il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all’EQ ZO e/o al risarcimento del danno patito dal ricorrente, da liquidarsi in base ai parametri di cui al D.lgs. n. 66/2010 commisurati ad una invalidità non inferiore al 40-45%, oltre ai giorni di inabilità temporanea totale di gg. 100 e parziale al 50% per gg. non inferiori a 240, così come determinati nella perizia depositata agli atti del presente giudizio, ovvero nella misura maggiore o minore da determinarsi a cura del T.a.r. ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del c.p.a.;
e, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento e/o disapplicazione:
g ) del Parere n. 968972017 posizione n. 85970 reso nell’adunanza n. 1903 del 17/6/2019 dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, notificato in data 17/09/2019;
h ) della comunicazione del Ministero dell’interno pos. n. 333H/42570/90485, datata 9/7/2019 e notificata il 17/09/2019;
i ) del Rapporto informativo redatto dal Magg-OMISSIS- in data 28.11.2016;
j ) del Rapporto informativo redatto dal 1° Mar. -OMISSIS- in data 5.12.2016;
k ) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo per il ricorrente.
2. A sostegno del ricorso, nel contestare l’interposto diniego per rilevata tardività della domanda, presentata in data 26 aprile 2013 con riferimento a una infermità della quale l’interessato, sulla base degli atti acquisiti al procedimento, era a conoscenza fin dal 4 luglio 2012, aveva dedotto che:
- la patologia accusata sarebbe da ricondurre al servizio espletato sia nell’ex Jugoslavia sia in Kosovo ove egli aveva svolto numerose attività in zone bombardate con ordigni e proiettili contenenti uranio impoverito;
- solo all’esito dell’intervento chirurgico al quale veniva sottoposto nel maggio 2013 ha avuto contezza della gravità della patologia (-OMISSIS-);
- in via subordinata chiede, in luogo dell’indennizzo, il risarcimento del danno patito.
2.1. Coi motivi aggiunti ha dedotto anche la mancanza del preavviso di rigetto.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I bis ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha respinto avendolo reputato del tutto infondato;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale:
- ha reputato inammissibile “ il primo motivo di doglianza, volto a censurare il merito del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, atteso che le risultanze del detto atto endoprocedimentale non risultano trasfuse nel provvedimento finale, il quale si presenta, in ogni caso, sufficientemente e autonomamente motivato con riferimento alla riscontrata tardività della domanda dell’interessato ”;
- ha ritenuto decisiva la circostanza relativa alla tardività della domanda, in quanto “ la data di conoscenza della patologia (4 luglio 2012), come risulta dagli atti di causa, oltre che rinvenuta dall’amministrazione nel certificato del medico dell’ufficio sanitario provinciale della Questura di Napoli, è stata indicata dal ricorrente stesso nella domanda da lui presentata il 26 aprile 2013 ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS-ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 24/05/2023 e depositato il 08/06/2023, lamentando, attraverso cinque motivi di gravame (pagine 5-13), con la successiva riproposizione dei rilievi sollevati in primo grado (pagine 13-16), quanto di seguito sintetizzato:
I) il Tribunale non avrebbe considerato che l’appellante, a seguito di incidente stradale, accusava un grave infortunio e pertanto, dal settembre 2012 sino ad aprile 2013, non era nelle condizioni materiali di presentare la domanda, che pertanto non doveva essere reputata tardiva;
II) nemmeno il T.a.r. ha considerato che “la patologia che affligge il ricorrente è rimasta latente senza incidere sulla sua vita quotidiana fino al 2013 momento in cui si è rivelata in tutta la sua gravità determinando un rilevante danno che ha sostanzialmente inciso sulla vita quotidiana del militare. Tant’è che solo nel maggio del 2013 (precisamente il 14/05/2013), divenne necessario sottoporre il ricorrente al delicato intervento chirurgico di “ -OMISSIS-””; ne consegue che “ il dies a quo non può che farsi risalire alla data dell’intervento chirurgico (14/5/2013) se non addirittura a quello della diagnosi del -OMISSIS- (aprile 2013) ”;
III) avrebbe errato il T.a.r. nel rilevare l’inammissibilità del primo motivo di gravame, in quanto “ nel Decreto n. 568/17 del Ministero dell’Interno viene espressamente richiamato il parere negativo del Comitato di verifica n. 18688/2015 ed anche nella parte finale del decreto il Ministero motiva sia con riguardo al negato riconoscimento della causa di servizio (NON È RICONOSCIUTA) che rispetto alla paventata tardività della domanda ”; viene quindi rimarcato il servizio prestato dall’appellante “ in zone bombardate con ordigni e proiettili contenenti uranio impoverito, materiale di cui allo stato attuale è ormai dimostrata e generalmente accettata la particolare tossicità ”;
IV) si insiste, pertanto, nell’affermare “ l’obbligo per l’Amministrazione resistente al riconoscimento del richiesto EQ ZO, ingiustamente negato al ricorrente per effetto del mancato riconoscimento della dipendenza della patologia per causa di servizio. Ed inoltre, in aggiunta o alternativamente rispetto al riconoscimento dell’EQ indennizzo, si invoca la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dalla patologia di cui risulta affetto il ricorrente e dei connessi postumi ”;
V) per quanto attiene al provvedimento impugnato coi motivi aggiunti, il T.a.r. non si sarebbe avveduto che la comunicazione del 9 luglio 2019 avrebbe “ autonoma lesività rispetto al precedente provvedimento di diniego ” essendo frutto di una nuova fase istruttoria, così “ introducendo un nuovo termine per la presentazione della domanda decorrente per l’appunto dalla data in cui si è avuto conoscenza dell’aggravamento ”;
- si ripropongono, alfine, le censure che si assumono non esaminate dal T.a.r., in particolare lamentando che il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere negativo reso nel corso dell’Adunanza n. 1903 del 17.06.2019, avrebbe dato mostra di non aver percepito le caratteristiche del servizio espletato e che avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio preventivo nelle forme di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza e previa istruttoria circa il dedotto nesso di causalità, l’accoglimento del ricorso di primo grado con condanna alle spese al difensore dichiaratosi antistatario.
7. In data 19 giugno 2023 il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e finanze ed il Comitato di verifica per le cause di servizio si sono costituiti in giudizio con contestuale produzione di memoria al fine di chiedere il rigetto del gravame.
8. In data 23 agosto 2023 parte appellata ha depositato memoria insistendo per il rigetto del gravame. In particolare ha richiamato il contenuto della relazione del Ministero dell’interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza n.10075 del 18/08/2023.
9. In data 6 febbraio 2025 parte appellante ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 18 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. Ai fini dell’inquadramento della vicenda di causa non si può trascurare la oggettiva peculiarità della stessa, connotata dalla possibile connessione causale tra infermità accusata dal dipendente ed il servizio espletato, questione in ordine alla quale si registra un preciso orientamento di questa Sezione (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, sentenza n.10398 del 27 dicembre 2024), che così si esprime:
“ 10. In via preliminare si premette che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, al pari di quello della commissione medica ospedaliera, è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, Sez. II, sentenze 18 giugno 2021, n. 4702 e 1° luglio 2021, n. 5013).
10.1. Se, in base a un costante insegnamento giurisprudenziale, è precluso al giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità in sede di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, è anche vero che tale sindacato è ammesso nell’ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, Sent. n. 6684 in data 7 ottobre 2021).
10.2. Come recentemente osservato dalla Sezione in casi analoghi, al giudice amministrativo è in tal caso consentita “una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico” (così Cons. Stato, Sez. II, n. 3740/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454, 8 giugno 2009, n. 3500, 9 marzo 2017, n. 1435 e 27 giugno 2017, n. 5357; Cons. Stato, Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136).
10.3. Ai fini del positivo apprezzamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, non è sufficiente, peraltro, la mera ‘possibile’ valenza patogenetica del servizio prestato, richiedendosi la puntuale verifica, connotata da certezza o da elevato grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o concausale nella genesi della patologia. Ove il ricorso alle nozioni della medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, deve farsi applicazione del criterio (vigente nel sottosistema della responsabilità civile) ispirato alla regola della normalità causale, del «più probabile che non».
10.4. Ed inoltre, quando i fatti di servizio si accompagnino ad altre concause, è necessario che: i) la concausa correlata al servizio sia dotata di una significativa attività eziopatogenetica o di concreta idoneità lesiva; ii) si tratti di episodi particolarmente gravosi per intensità e durata, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, tali da far presumere che si siano causalmente innestati sull’insorgenza o aggravamento dell’infermità.
10.5. Poiché gli elementi medici in base a cui accertare il riconoscimento della causa di servizio sono nella disponibilità dell’istante, spetta a quest’ultimo fornire una seria contestazione dell’accertamento negativo opposto dall’Amministrazione, da documentarsi attraverso la prova medico-legale.
10.6. In definitiva, quindi, resta precluso al giudice amministrativo “…accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2019, n. 6091), in quanto tale valutazione spetta - unicamente - al Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.), organo tecnico munito di speciale competenza tecnica e di articolata composizione professionale. …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 2020, n. 6483) ”. Trattasi di un orientamento del tutto consolidato, trovando conferma in ulteriori precedenti ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 3740 del 13 aprile 2023).
12.2. Non resta, quindi, che transitare alla disamina dei rilievi di parte appellante, in particolare del primo e del secondo motivo, suscettibili per il loro tenore di trattazione congiunta, coi quali si contesta quanto opinato dal T.a.r. nel senso della tardività della domanda rispetto al termine di sei mesi contemplato dalla normativa di settore.
Invero, come testualmente rammentato dal giudice di prime cure, l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001, al comma 1, prevede che “1 . Il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell’aggravamento”, stabilendo – al successivo comma 3 - la facoltà di richiedere, con la medesima domanda, la concessione dell’equo indennizzo ”.
Ebbene, coi motivi in esame parte appellante deduce che il predetto termine decadenziale non sarebbe in realtà decorso stante la condizione patologica in cui il -OMISSIS-versava e la rilevata ingravescenza della malattia tanto da indurre la sottoposizione del medesimo ad apposito intervento ablativo.
Il rilievo non può essere condiviso, cosicché va confermata in questa sede la declaratoria di tardività della domanda de qua , in ragione dello stesso tenore di questa, riportando quale data di presa di conoscenza della patologia quella del “4 luglio 2012” e così attestando la tardività della stessa. Per giunta non emergono elementi documentali da cui inferire l’assoluta impossibilità materiale di presentare tempestiva domanda di equo indennizzo.
13. Per vero sotto il profilo, avente carattere preliminare, della tardività o meno dell’iniziativa assunta dal -OMISSIS-attraverso la domanda di equo indennizzo viene in considerazione anche il quinto motivo, col quale si assume che il tenore della comunicazione del 9 luglio 2019 (allegato n. 3 ai motivi aggiunti in prime cure), afferente al parere n. 968972017 reso nell’adunanza n. 1903 del 17 giugno 2019, sarebbe tale da riattivare la decorrenza del termine per la presentazione della domanda.
Invero, si osserva, tale parere “ puntualmente richiamato nella nota del Ministero dell’Interno con la quale si comunica all’appellante l’intenzione di non procedere ad ulteriori accertamenti, segue ad una nuova valutazione della domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio proposta dal ricorrente, tra l’altro sulla base di nuove acquisizioni, ossia i rapporti informativi pervenuti dal 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta ”.
Sul punto il giudice di prime, dopo aver ravvisato la “dubbia ammissibilità” di tali censure ha rilevato che le stesse “ si appuntano su un profilo motivazionale recessivo rispetto alla riscontrata tardività dell’istanza ”.
Tali considerazioni sono meritevoli di condivisione, in quanto con il menzionato parere risulta che il Comitato di Verifica “ conferma il precedente parere negativo ”, in quanto “ non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso ”.
Trattasi peraltro di un atto che, per il suo tenore motivazionale, assume i connotati tipici dell’atto meramente confermativo e che comunque non può avere alcuna refluenza sul profilo afferente alla tempestività dell’istanza di equo indennizzo, che, in quanto tale, non assume le sembianze di una domanda impugnatoria di carattere processuale. La decorrenza del relativo termine va, infatti, connessa alla percezione della correlazione causale tra l’infermità ed il servizio prestato e pertanto si colloca in una cornice procedimentale invece che processuale.
14. La rilevata infondatezza dei motivi d’appello testé esaminati preclude la disamina degli ulteriori rilievi sollevati non potendo la loro eventuale fondatezza refluire sull’esito del giudizio, che non può non essere confermato.
A voler transitare comunque alla disamina di tali motivi ( sub 3-4) se ne deve rilevare l’infondatezza in quanto non emerge con adeguata nitidezza il rapporto causale tra l’infermità ed il servizio svolto dal Pettinati, non risultando che sia stato chiamato all’espletamento di compiti militari nei teatri di guerra, ma soltanto delle mansioni di autista e per un arco temporale di soli sette mesi come tale non particolarmente significativo.
Peraltro non può essere trascurata la specifica competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale, secondo un preciso orientamento di questa Sezione, “ esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali (T.A.R. -OMISSIS- Roma Sez. I quater, 17/11/2021, n. 11859; T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 20-04-2021, n. 1253; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 439; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 25/08/2009, n. 936).
Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all'interno della sequenza procedimentale azionata, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO) e di accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la patologia medesima.
Il giudizio espresso dalla Commissione per le cause di servizio, è, nella sostanza, una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all'esito di un complesso procedimento amministrativo, la quale costituisce espressione di una valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso.
Il giudizio espresso dal Comitato di Verifica, nell'ambito delle sue esclusive competenze, è connotato da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718), nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di esaustività (TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721), senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni medico-legali dell'amministrazione (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 11/01/2021, n. 62).
Si tratta, quindi, di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 18-04-2013, n. 2086; T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).
Il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica, quindi, si impone all'Amministrazione (T.A.R. -OMISSIS- Roma Sez. II ter, 10/02/2021, n. 1617) che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 04/12/2020, n. 549).
3) In sostanza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l'amministrazione pubblica è tenuta a motivare in maniera particolareggiata la sua decisione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell'organo medico-legale (Cons. Stato Sez. II, 08/01/2021, n. 300) ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2096 del 23 marzo 2022). Si rammenti anche la recente pronuncia di questo Consiglio di Stato, sez . I, 3 giugno 2024, n. 743 secondo cui “le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) rientrano nell'ambito della c.d. “discrezionalità degli organi tecnici¿» poiché, nella valutazione collegiale di referti ed esami medici, assumono a base delle relative conclusioni le cognizioni correnti della scienza medica e specialistica. Tali circostanze implicano, pertanto, che il giudizio tecnico qualificato espresso dal CVCS sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente non possa essere sindacato nel merito, né messo in discussione sotto il profilo della legittimità, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale ” .
In tale contesto, i rilievi sollevati impingono pertanto in apprezzamenti che pertengono agli organi istituzionalmente preposti alle descritte incombenze a meno che non emergano, con adeguata evidenza, la probabile implausibilità delle conclusioni alle quali sono pervenuti. Nel caso di specie, per le ragioni anzidette, tali evidenze non ricorrono.
15. Da tanto deriva l’infondatezza non solo del quarto motivo di gravame, col quale si invoca il “ riconoscimento del richiesto EQ ZO ” nonché il “ risarcimento dei danni materiali e morali ”, stante la rilevata insussistenza dei relativi presupposti, ma anche delle censure quivi riproposte non potendosi ravvisare non solo, per le ragioni anzidette, la denunciata illegittimità del parere del Comitato di verifica, ma anche alcuna refluenza patologica derivante dalla pretermissione del diaframma dialogico di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90 rispetto ad una domanda gravata da dirimenti profili di tardività.
16. La perspicuità della documentazione di causa impone di declinare ogni istanza istruttoria formulata da parte appellante.
17. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
18. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nell’importo di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.R.G. 4960/2023), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Ministero dell’interno, del Comitato di verifica per le cause di servizio e del Ministero dell’economia e finanze, in solido tra loro, delle spese di lite nell’importo di € 2000,00 oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.