Articolo 15 della Legge 5 dicembre 1959, n. 1077
Articolo 14Articolo 16
Versione
5 gennaio 1960
Art. 15.
La retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12 , 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e' la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attivita' lavorativa richiesta per il posto ricoperto.
Gli assegni in natura, le indennita' sostitutive di detti assegni, nonche' gli aggi, costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1960
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