Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01169/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01430/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fantiscritti Marmi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carcelli, Riccardo Diamanti, Natale Giallongo e Sergio Menchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione TO, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Lucia Bora e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero per i beni e le attività culturali e del paesaggio e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della delibera del Consiglio regionale della TO n. 37 del 27.03.2015, di approvazione dell’atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, pubblicata nel BURT. n. 28 del 20.05.2015, nonché di tutti gli allegati normativi e cartografici, ivi richiamati quali parte integrante ed essenziale;
- della delibera del Consiglio regionale della TO n. 1121 del 4.12.2014, integrata con le successive delibere n. 41 del 19.01.2015 e n. 192 del 2.03. 2015, e dei rispettivi allegati, comprese le proposte di controdeduzioni alle osservazioni ex art. 17 della legge regionale n. 1/2005;
- dell’atto di “ integrazione e modifica del disciplinare del 15.04.2011 inerente l’attuazione del protocollo di intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione TO ” del 28.10.2014;
- della delibera della Giunta regionale n. 530 del 9.04.2015, relativa allo schema di accordo di copianificazione ai sensi dell’art. 143, co. 2, del d.lgs. n. 42/2004 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione TO, per l’approvazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT);
- nonché di tutti gli atti conseguenziali, collegati e connessi, compresa la risoluzione n. 310 del 27.03.2015, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27.03.2015, collegata alla deliberazione n. 37 del 27.03.2015, pubblicata sul BURT n. 28 del 28.05.2015, nonché dell’atto di sottoscrizione congiunta del PIT con valenza di Piano paesaggistico tra la Regione TO e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di data e contenuto incogniti;
e per la condanna
della Regione TO e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in solido o ciascuno per le proprie responsabilità, al risarcimento del danno, diretto e indiretto, procurato alla società ricorrente dall’adozione dei provvedimenti sopra indicati;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 22.10.2015:
- del provvedimento del Comune di Carrara del 30.06.2015, prot. Settore marmo n. 940, prot. generale n. 43868;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti, conseguenti, precedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione TO, del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Comune di Carrara;
Visto l’atto del 5.05.2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 20.07.2015 e depositato il 16.09.2015, la società Fantiscritti Marmi S.r.l. ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la delibera del Consiglio regionale della TO n. 37 del 27.03.2015 di approvazione dell’atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico e gli altri atti indicati in epigrafe.
2. – Con motivi aggiunti notificati il 28.09.2015 e depositati in data 22.10.2015, la società ricorrente ha poi impugnato anche il provvedimento del Settore marmo del Comune di Carrara del 30.06.2015.
3. – Si sono costituiti per resistere al ricorso e, poi, ai motivi aggiunti la Regione TO, il Ministero per i beni e le attività culturali e del paesaggio, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comune di Carrara.
4. – Con atto depositato il 5.05.2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto che lo stesso sia dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.
I difensori del Comune di Carrara e della Regione TO hanno sottoscritto il suddetto atto per adesione.
5. – All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
7. – Le spese possono essere compensate, considerate l’adesione della Regione TO e del Comune di Carrara e le difese di mero stile spiegate dalle Amministrazioni statali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO