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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/07/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 81/2025 promossa da:
c.f. col patrocinio dell'avv. Gaia Garbellotto;
ammessa Parte_1 C.F._1 al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , col patrocinio dell'avv. Alessandra Bocchio;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: cfr. verbale d'udienza del 21 luglio 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con sentenza 352/2019 del 7/13 novembre 2019, il Tribunale di Biella ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disponendo l'affido condiviso della figlia minore , nata a [...] l'[...], con collocamento presso il padre e con possibilità di PE frequentare la madre secondo un calendario concordato dai genitori.
Con ricorso del 27 gennaio 2025 la madre riferiva di aver incontrato la figlia con regolarità e senza problemi fino al mese di gennaio 2023, ma che successivamente costei aveva rifiutato di sentirla e di incontrarla;
ipotizzava che il padre, genitore collocatario, l'avesse convinta a escludere la madre dal proprio quotidiano. Chiedeva al Tribunale di modificare la sentenza di divorzio disponendo il collocamento della minore presso la madre e stabilendo un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre.
La giudice richiedeva informazioni al Pubblico Ministero e ai Servizi Sociali e disponeva l'audizione della minore. Il Pubblico Ministero e i Servizi Sociali fornivano le informazioni richieste.
Con memoria del 10 giugno 2025 il padre osservava che la madre aveva sempre incontrato la minore meno di quanto previsto dalla sentenza di divorzio;
inoltre, in occasione degli incontri, aveva sempre trascurato e maltrattato la bambina, causandole una forte sofferenza;
per questo motivo, compiuti i quattordici anni, la minore aveva deciso di interrompere ogni contatto con la madre. Chiedeva al
Tribunale di respingere la domanda di modifica della sentenza di divorzio.
All'udienza del 21 luglio 2025 la giudice ascoltava la minore e invitava le parti a formulare le proprie conclusioni. La madre chiedeva la riattivazione degli incontri con la minore e l'attivazione di un percorso di mediazione con il padre. Il padre si rimetteva sulla riattivazione degli incontri fra la minore e la madre e si opponeva all'attivazione del percorso di mediazione. La giudice si riservava.
DIRITTO
L'istruttoria condotta ha fatto emergere che nel febbraio 2023, a fronte del rifiuto opposto da PE ad incontrare la sig. nonché della profonda sofferenza manifestata in quel periodo dalla minore, Pt_1 il sig. si è rivolto ai Servizi Sociali e a una pediatra, la dott. Anke Bauermann;
in CP_1 quell'occasione, tuttavia, la sig. ha acconsentito a che frequentasse una psicologa, ma Pt_1 PE non ha voluto che i Servizi Sociali ascoltassero la minore e gli insegnanti (cfr. relazione dei SS del 7 marzo 2023), di fatto impedendo l'attivazione di percorsi volti a sostenere il nucleo familiare e a recuperare il rapporto madre - figlia;
attualmente, appare serena nel contesto familiare;
il padre PE provvede adeguatamente alle sue necessità quotidiane e si preoccupa che la minore continui a frequentare una psicologa, la dott. (cfr. relazione dei SS del 6 giugno 2025). Persona_2
Considerato dunque che il padre si è dimostrato capace di garantire il benessere materiale e psicologico di , non ostacolante verso la madre ed anzi pronto a chiedere aiuto ai servizi PE competenti nel momento in cui il rapporto madre - figlia è entrato definitivamente in crisi, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per modificare l'attuale regime di collocamento della minore presso di lui.
L'istruttoria condotta ha fatto poi emergere che fin dall'infanzia ha avuto un difficile rapporto PE con la madre (cfr. temi scolastici della minore e verbali di audizione delle dott. Bauermann e _2 depositati dal PM il 9 giugno 2025; relazioni dei Servizi Sociali).
In sede di audizione, ha dichiarato di essere stata trascurata, insultata, aggredita e minacciata PE dalla sig. per tutto il corso della sua vita, a tal punto da non ricordare alcun momento felice Pt_1 trascorso con la madre;
ha affermato che le prolungate sofferenze patite durante l'infanzia l'hanno fatta cadere in una profonda depressione, dalla quale sta faticosamente uscendo grazie alle cure di una psicologa, all'affetto del sig. e alla vicinanza di alcuni insegnanti e compagni;
ha CP_1 raccontato che la madre è solita appostarsi sotto la sua scuola o davanti alla fermata del pullman, causandole uno stato di profonda ansia, nonché di forte imbarazzo;
ha precisato di aver deciso da sola di interrompere i rapporti con la madre, di non sopportare i suoi atteggiamenti persecutori e ricattatori, di aver tentato varie volte di recuperare il rapporto (per esempio, suggerendo alla madre di accompagnarla in terapia) e di non essere più disponibile a incontrare la madre (cfr. verbale).
Nell'ultimo biennio e nel corso di questo procedimento, la sig. ha continuato ad incolpare il Pt_1 sig. della crisi del suo rapporto con , ha ignorato la profonda sofferenza della figlia, ha CP_1 PE rifiutato qualsiasi forma di supporto o di collaborazione che le veniva offerta.
Tenuto conto delle condotte inopportune tenute dalla madre, della sua indisponibilità a riflettere sulle proprie responsabilità, dell'età avanzata della minore, nonché della volontà da lei espressa, peraltro in modo intelligente, equilibrato, mai superficiale né rancoroso, il Tribunale non ritiene di disporre la ripresa degli incontri madre – figlia, ritenendoli allo stato pregiudizievoli per la minore, né di invitare le parti a un percorso di mediazione.
La – comunque auspicata – ripresa degli incontri madre - figlia potrà avvenire esclusivamente attraverso l'intermediazione dei Servizi Sociali, previo consenso della minore e previo completamento, da parte della madre, di un percorso di sostegno psicologico e di sviluppo delle competenze genitoriali. Si invita dunque la madre a rivolgersi ai Servizi Sociali al fine di avviare questo percorso.
Ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura della causa, della complessità dell'istruttoria e della condotta processuale della parte, che non ha riferito al Tribunale del percorso iniziato e non concluso presso i Servizi Sociali all'inizio del 2023, le spese di lite si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., considerato che il
Tribunale non ha ritenuto di disporre la ripresa degli incontri madre – figlia né l'attivazione di un percorso di mediazione fra le parti, la sig. dovrà rifondere dette spese al sig. . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 81
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dispone che le frequentazioni fra e la figlia possano riprendere Parte_1 Persona_3 esclusivamente attraverso l'intermediazione dei Servizi Sociali, previo consenso della minore e previo completamento, da parte della madre, di un percorso di sostegno psicologico e di sviluppo delle competenze genitoriali;
2) Invita a rivolgersi ai Servizi Sociali al fine di attivare detto percorso;
Parte_1
3) Conferma, nel resto, le statuizioni di cui alla pronuncia di divorzio;
4) Condanna a corrispondere ad le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi il presente provvedimento ai Servizi Sociali.
Biella, 23/07/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 81/2025 promossa da:
c.f. col patrocinio dell'avv. Gaia Garbellotto;
ammessa Parte_1 C.F._1 al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , col patrocinio dell'avv. Alessandra Bocchio;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: cfr. verbale d'udienza del 21 luglio 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con sentenza 352/2019 del 7/13 novembre 2019, il Tribunale di Biella ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disponendo l'affido condiviso della figlia minore , nata a [...] l'[...], con collocamento presso il padre e con possibilità di PE frequentare la madre secondo un calendario concordato dai genitori.
Con ricorso del 27 gennaio 2025 la madre riferiva di aver incontrato la figlia con regolarità e senza problemi fino al mese di gennaio 2023, ma che successivamente costei aveva rifiutato di sentirla e di incontrarla;
ipotizzava che il padre, genitore collocatario, l'avesse convinta a escludere la madre dal proprio quotidiano. Chiedeva al Tribunale di modificare la sentenza di divorzio disponendo il collocamento della minore presso la madre e stabilendo un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre.
La giudice richiedeva informazioni al Pubblico Ministero e ai Servizi Sociali e disponeva l'audizione della minore. Il Pubblico Ministero e i Servizi Sociali fornivano le informazioni richieste.
Con memoria del 10 giugno 2025 il padre osservava che la madre aveva sempre incontrato la minore meno di quanto previsto dalla sentenza di divorzio;
inoltre, in occasione degli incontri, aveva sempre trascurato e maltrattato la bambina, causandole una forte sofferenza;
per questo motivo, compiuti i quattordici anni, la minore aveva deciso di interrompere ogni contatto con la madre. Chiedeva al
Tribunale di respingere la domanda di modifica della sentenza di divorzio.
All'udienza del 21 luglio 2025 la giudice ascoltava la minore e invitava le parti a formulare le proprie conclusioni. La madre chiedeva la riattivazione degli incontri con la minore e l'attivazione di un percorso di mediazione con il padre. Il padre si rimetteva sulla riattivazione degli incontri fra la minore e la madre e si opponeva all'attivazione del percorso di mediazione. La giudice si riservava.
DIRITTO
L'istruttoria condotta ha fatto emergere che nel febbraio 2023, a fronte del rifiuto opposto da PE ad incontrare la sig. nonché della profonda sofferenza manifestata in quel periodo dalla minore, Pt_1 il sig. si è rivolto ai Servizi Sociali e a una pediatra, la dott. Anke Bauermann;
in CP_1 quell'occasione, tuttavia, la sig. ha acconsentito a che frequentasse una psicologa, ma Pt_1 PE non ha voluto che i Servizi Sociali ascoltassero la minore e gli insegnanti (cfr. relazione dei SS del 7 marzo 2023), di fatto impedendo l'attivazione di percorsi volti a sostenere il nucleo familiare e a recuperare il rapporto madre - figlia;
attualmente, appare serena nel contesto familiare;
il padre PE provvede adeguatamente alle sue necessità quotidiane e si preoccupa che la minore continui a frequentare una psicologa, la dott. (cfr. relazione dei SS del 6 giugno 2025). Persona_2
Considerato dunque che il padre si è dimostrato capace di garantire il benessere materiale e psicologico di , non ostacolante verso la madre ed anzi pronto a chiedere aiuto ai servizi PE competenti nel momento in cui il rapporto madre - figlia è entrato definitivamente in crisi, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per modificare l'attuale regime di collocamento della minore presso di lui.
L'istruttoria condotta ha fatto poi emergere che fin dall'infanzia ha avuto un difficile rapporto PE con la madre (cfr. temi scolastici della minore e verbali di audizione delle dott. Bauermann e _2 depositati dal PM il 9 giugno 2025; relazioni dei Servizi Sociali).
In sede di audizione, ha dichiarato di essere stata trascurata, insultata, aggredita e minacciata PE dalla sig. per tutto il corso della sua vita, a tal punto da non ricordare alcun momento felice Pt_1 trascorso con la madre;
ha affermato che le prolungate sofferenze patite durante l'infanzia l'hanno fatta cadere in una profonda depressione, dalla quale sta faticosamente uscendo grazie alle cure di una psicologa, all'affetto del sig. e alla vicinanza di alcuni insegnanti e compagni;
ha CP_1 raccontato che la madre è solita appostarsi sotto la sua scuola o davanti alla fermata del pullman, causandole uno stato di profonda ansia, nonché di forte imbarazzo;
ha precisato di aver deciso da sola di interrompere i rapporti con la madre, di non sopportare i suoi atteggiamenti persecutori e ricattatori, di aver tentato varie volte di recuperare il rapporto (per esempio, suggerendo alla madre di accompagnarla in terapia) e di non essere più disponibile a incontrare la madre (cfr. verbale).
Nell'ultimo biennio e nel corso di questo procedimento, la sig. ha continuato ad incolpare il Pt_1 sig. della crisi del suo rapporto con , ha ignorato la profonda sofferenza della figlia, ha CP_1 PE rifiutato qualsiasi forma di supporto o di collaborazione che le veniva offerta.
Tenuto conto delle condotte inopportune tenute dalla madre, della sua indisponibilità a riflettere sulle proprie responsabilità, dell'età avanzata della minore, nonché della volontà da lei espressa, peraltro in modo intelligente, equilibrato, mai superficiale né rancoroso, il Tribunale non ritiene di disporre la ripresa degli incontri madre – figlia, ritenendoli allo stato pregiudizievoli per la minore, né di invitare le parti a un percorso di mediazione.
La – comunque auspicata – ripresa degli incontri madre - figlia potrà avvenire esclusivamente attraverso l'intermediazione dei Servizi Sociali, previo consenso della minore e previo completamento, da parte della madre, di un percorso di sostegno psicologico e di sviluppo delle competenze genitoriali. Si invita dunque la madre a rivolgersi ai Servizi Sociali al fine di avviare questo percorso.
Ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura della causa, della complessità dell'istruttoria e della condotta processuale della parte, che non ha riferito al Tribunale del percorso iniziato e non concluso presso i Servizi Sociali all'inizio del 2023, le spese di lite si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., considerato che il
Tribunale non ha ritenuto di disporre la ripresa degli incontri madre – figlia né l'attivazione di un percorso di mediazione fra le parti, la sig. dovrà rifondere dette spese al sig. . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 81
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dispone che le frequentazioni fra e la figlia possano riprendere Parte_1 Persona_3 esclusivamente attraverso l'intermediazione dei Servizi Sociali, previo consenso della minore e previo completamento, da parte della madre, di un percorso di sostegno psicologico e di sviluppo delle competenze genitoriali;
2) Invita a rivolgersi ai Servizi Sociali al fine di attivare detto percorso;
Parte_1
3) Conferma, nel resto, le statuizioni di cui alla pronuncia di divorzio;
4) Condanna a corrispondere ad le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi il presente provvedimento ai Servizi Sociali.
Biella, 23/07/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore