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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 24.10.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 13.01.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3577 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1
Roma n. 27, ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
04.04.2022, prot. n. 01274/2022, elettivamente domiciliata in Cagliari, via
Alghero n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Maria Carmela DELLA MONICA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
pagina 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio FALQUI CAO e dall'Avv. Stefania
SOTGIA in forza di procura generale rogito Notaio 1.07.2015; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il giudice designato
Voglia:
– Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma
di € 9.561,07 avanzata dall' nei confronti del sig. quindi CP_2 Pt_1
– accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 9.561,07 erogata
dall' in favore del ricorrente nel periodo dal 01.01.2013 – 31.07.2021, o per CP_2
il diverso periodo o importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed
annullare il relativo provvedimento restitutorio/avviso di accertamento
impugnato.
– Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nell'interesse del resistente:
“il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, voglia respingere ogni avversa
domanda e per l'effetto condannare il ricorrente alla restituzione delle somme
indebitamente percepite, oltre accessori dalla domanda del luglio 2021 al saldo.
Con vittoria delle spese di lite”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare l'accertamento della irripetibilità delle somme a
[...]
lui erogate a titolo di invalidità civile.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere beneficiato dell'assegno di invalidità civile, ma che, con comunicazione del 28.07.2021, l' gli aveva comunicato di avere CP_2
riscontrato una indebita percezione del suddetto credito assistenziale, con riferimento al periodo 01.01.2013 – 31.07.2021, per un importo complessivo di euro 9.561,07;
− che, in particolare, l' aveva ritenuto, per l'anno 2013, che non CP_2
spettasse la maggiorazione “per mancata comunicazione del reddito 2012 del
coniuge” e, dal 2019, “per il superamento dei limiti reddituali”;
− di avere proposto contro tale provvedimento, il 25.10.2021, ricorso amministrativo, che, il 01.03.2022, l' aveva rigettato. CP_2
2. L' si è Controparte_3
costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso.
In specie, l' ha rappresentato: CP_3
− che, nel caso in esame, il ricorrente non aveva mai comunicato di essere coniugato, né aveva mai inviato i redditi del coniuge con la quale Persona_2
era coniugato dal 1996 e che non presentava dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle
Entrate;
− che contrariamente a quanto indicato in ricorso, poi, non corrisponde a verità che l'interessato aveva inviato le comunicazioni afferenti i redditi, almeno
pagina 3 non se si guardano i redditi propri e del coniuge: egli infatti non aveva mai inviato alcuna comunicazione all' , cd. modelli Red (a parte la prima afferente alla CP_3
domanda), e aveva soltanto presentato all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi personali (solo per sé, senza coniuge);
− che, infine, non corrisponde a verità che, con riguardo al periodo
2018\2021 “l'incremento reddituale (sia) particolarmente limitato”, posto che,
mentre la dichiarazione reddituale del 2013 relativa al 2012 indicava come non vi fossero altri componenti il nucleo familiare e come il suo reddito fosse inferiore ai settecento euro, il ricorrente nel periodo 2018/2020 aveva percepito redditi complessivi di euro 6.506,00, euro 5.700,00 ed euro 8.750,00: in dettaglio, come emerge dalle dichiarazioni, le fonti di tali redditi sono costituite da canoni di locazione (euro 5.700,00 annui), Naspi (nel 2018 per euro 806,00), nonché reddito da lavoro e naspi (nel 2020 per euro 3.050,00, oltre a TFR per euro 192,00).
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
Anzitutto, è pacifico in causa che il ricorrente percepiva, a partire dal 01.05.2000,
l'assegno di invalidità civile n. 07020004.
È documentalmente provato, poi, che l' avesse comunicato al il CP_2 Pt_2
03.11.2017, l'accertamento dell'indebito per avere l'Istituto rilevato che “a
seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2013 al
31/07/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07020004
per un importo complessivo di euro 9.561,07 per i seguenti motivi:
pagina 4 Per l'anno 2013 non spettante la maggiorazione per mancata comunicazione del
reddito 2012 del coniuge. Prestazione non spettante dal 2019 per superamento
dei limiti reddituali” (doc. 3, prodotto col ricorso introduttivo).
L'indebito in esame riguarda, dunque, una prestazione di natura assistenziale
(assegno di invalidità civile) ricalcolata dall' a seguito della percezione di CP_2
redditi ulteriori, da parte del ricorrente.
In specie, l' ha fatto rilevare che “Come si evince dalla Comunicazione di CP_3
ricostituzione del luglio 2021, l'indebito è relativo all'anno 2013 e al periodo
2019-2021.
La parte relativa al 2013 pari a € 134,29 complessivi è relativa all'integrazione,
attribuita d'ufficio, di cui all'art.70, comma 6 L. 388\2000 (di € 10,33 mensili per
13 mensilità, come emerge dalla differenza fra gli importi erogati e quelli
successivi alla ricostituzione) che dipende dal reddito anche del coniuge oltre che
dell'invalido. Lo stesso, nel modello Red, non ha indicato alcun coniuge mentre
risulta coniugato dal giugno 1996 con . Dalla mancata Persona_2
comunicazione dei dati personali e reddituali del coniuge consegue la natura
indebita della somma.
L'indebito relativo al periodo 2019-21 scaturisce dal superamento dei limiti
reddituali personali (redditi dal 2018 al 2020), che fa venir meno
automaticamente anche il diritto all'integrazione della L. 388\200. L'utente non
ha presentato una ricostituzione reddituale (che avrebbe consentito una
tempestiva gestione della prestazione), né i modelli Red. Ha inviato all'Agenzia
delle Entrate il modello unico per gli anni 2018 e 19 e il modello 730 per l'anno
2020, solo per se' stesso.
pagina 5 Non essendo stato trasmesso nessun modello all'Agenzia delle entrate per il
coniuge, del resto mai indicato all' , il sistema non poteva verificare le CP_3
informazioni reddituali complessive necessarie per verificare il diritto.
Si precisa che gli utenti sono tenuti a presentare i modelli Red se la trasmissione
dei redditi all'Agenzia delle Entrate non riguarda tutti i soggetti coinvolti.
Per gli anni dal 2018 al 2020 l'utente ha percepito canoni di locazione (€ 5700
annui); naspi nel 2018 € 806; reddito da lavoro e naspi nel 2020 € 3050, oltre a
TFR € 192.
In allegato la comunicazione di ricostituzione del 2021, la scheda anagrafica
comunale, il modello Red del 2013 per i redditi del 2012, le dichiarazioni fiscali
degli anni 2018\2020” (doc. 1, prodotto con la memoria di costituzione).
Il ricorrente ha insistito sostenendo la irrilevanza sostanziale della indicazione della persona del coniuge e ha affermato di avere sempre provveduto a effettuare le dichiarazioni fiscali, circostanza che non sarebbe neppure contestata dall' , CP_2
che ha prodotto le relative documentazioni.
La parte ricorrente, dunque, ha evidenziato la propria buona fede, legittimo affidamento e difetto di dolo.
Ad avviso del Tribunale, l'assunto di parte ricorrente non è condivisibile.
Intanto, si osserva come il non abbia mai negato di non aver indicato lo Pt_1
status di coniugato con la domanda amministrativa, né di non aver inviato dati relativi al coniuge in relazione allo specifico anno, né tanto meno che non vi fossero indicazioni circa la persona del coniuge nelle dichiarazioni inviate all'Agenzia delle Entrate.
Ancora, è pacifico che mai il ricorrente avesse presentato i modelli Red e pure è
pacifico che, nel periodo 2018/2020, egli avesse percepito redditi complessivi di
pagina 6 euro 6.506,00, euro 5.700,00 ed euro 8.750,00 e, segnatamente, canoni di locazione (euro 5.700,00 annui), Naspi (nel 2018 per euro 806,00), nonché reddito da lavoro e naspi (nel 2020 per euro 3.050,00, oltre a TFR per euro 192,00).
La soluzione della controversia impone, allora, l'esame della disciplina in materia di prestazioni indebite, assistenziali e previdenziali.
In materia di indebito previdenziale, l'art. 52, l. 09.03.1989, n. 88, recante
“Ristrutturazione dell e dell'Istituto Controparte_3
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, prevede un regime di non ripetibilità delle somme erogate dall' salvo il caso di dolo CP_2
dell'accipens; stabilisce, infatti, detta disposizione che, nel caso in cui l' CP_2
proceda alla rettifica della posizione previdenziale dei suoi assistiti ed “in
conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione
risultanti come non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Con la l. 30.12.1991, n. 412, art. 13 è stata introdotta una norma di interpretazione autentica del precedente art. 52 con la previsione che la sanatoria ivi prevista operi in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo sempre il caso del dolo dell'accipiens;
l'art. 13 ha previsto poi che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite qualora si tratti di fatti che non siano già conosciuti dall'ente competente.
In relazione alla disposizione dell'art. 52, l'interpretazione comune era che il regime di ripetibilità introdotto dalla l. n. 412/1991 cit. non operasse se non per le
pagina 7 prestazioni indebite erogate dopo l'entrata in vigore della legge stessa e che gravasse sull' l'onere di provare (nel vigore del regime di cui all'art. 52 CP_2
cit.) che la prestazione indebita era stata percepita a causa del dolo dell'accipiens.
La Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 1°, l.
412/1991, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla data stessa (Corte
cost. n. 39/1993).
Con la l. 23.12.1996, n. 662, è stato introdotto un nuovo regime di ripetibilità
commisurato alla misura del reddito personale IRPEF dell'accipiens; la sanatoria è
totale per i soggetti in possesso di un reddito inferiore ai 16 milioni delle vecchie lire ed è limitata ad 1/3 dell'indebito per coloro che superavano questo limite.
La disciplina del 1996 ha carattere interamente sostitutivo della precedente normativa in materia di indebito previdenziale e trova applicazione anche agli indebiti precedenti al 01.01.1996, con la sola eccezione dei recuperi già effettuati.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito più volte che “Le prestazioni previdenziali
indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio
1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e seguenti, legge
n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la
conseguenza che la ripetizione non e' subordinata alla sussistenza dei relativi
presupposti secondo la normativa anteriore;
né la retroattività delle indicate
disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione
agli art. 3 e 38 Costituzione” (Cass. civ., Sez. L., 26.07.2001, n. 10270; ).
La medesima disciplina, per il periodo successivo al 01.01.1996, è stata dettata dall'art. 38, commi 7° ss., l. 28.12.2001, n. 448, che ha fissato per l'anno 2000 in
pagina 8 euro 8.263,31, il reddito annuo al di sotto del quale è esclusa la ripetizione dell'indebito previdenziale.
Per i possessori di redditi superiori a tale limite la non ripetibilità è limitata ad ¼
dell'indebito totale. Sul punto la S.C. recentemente ha confermato che “Le
prestazioni pensionistiche o i trattamenti di famiglia indebitamente erogati
dall prima del 1 gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. CP_2
38, commi settimo e seguenti, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
riproducono la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), con la conseguenza che la ripetizione non è
subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina
precedentemente applicabile” (Cass. civ., Sez. L., Sez. L, 26.02.2003, n. 2921).
La l. n. 662/1996 e la l. n. 448/2001 cit. hanno dettato, per i pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31.12.2000, una disciplina transitoria sostituiva di quella posta dall'art. 13, l. n. 412/1991 cit., che torna ad applicarsi alle prestazioni previdenziali erogate dal 01.01.2001.
Alla luce delle osservazioni descritte, l'art. 13, l. n. 412/1991 cit. e la sanatoria ivi prevista, relativa agli indebiti previdenziali, sono inconferenti nella vicenda scrutinata, in cui il recupero riguarda il pagamento indebito di una prestazione assistenziale.
Per quanto riguarda la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, la materia è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
pagina 9 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito di recente che, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, l'art. 3°-ter, d.l. 23.12.1976, n. 850, conv. in l. 21.02.1977, n. 29 (che prevede che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore
degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle
condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca
delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del
relativo provvedimento”) e l'art. 3, comma 9°, d.l. 30.05.1988, n. 173, conv. nella l. 26.07.1988, n. 291 (“con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri
e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei
requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle
leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di
tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme
precedentemente corrisposte”) (Cass. civ., Sez. L., 09.11.2018, n. 28771).
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
pagina 10 Pertanto, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens
versasse in dolo rispetto a tale condizione.
Talune specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 38, comma 7°, l. 28.12.2001, n. 448
prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell' (cfr., Cass. civ., Sez. L., CP_2
15.10.2019, n. 26036, secondo cui “L'indebito assistenziale determinato dalla
sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che
dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui
intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e
ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato
domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale
incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo
comprovato”; Cass. civ., Sez. VI-L., 30.06.2020, ord. n. 13223, in cui si legge che
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata
regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia
una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione
indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per
carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
pagina 11 provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il
percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla
mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già
conosce o ha l'onere di conoscere”).
Così, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo
da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente
che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme” (Cass. civ., Sez. L., 09.11.2018, n. 28771) o, ancora, che “nessun obbligo
di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i
propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall oppure che CP_2
“in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione
dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da
una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata
dall e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento CP_2 CP_3
riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati
dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_3
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli CP_2
reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la
restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di
un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. civ., Sez. CP_2
VI-L., 30.06.2020, ord. n. 13223).
pagina 12 Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge quindi che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Nel caso che ci occupa nel presente giudizio, il ricorrente era ben consapevole di non avere mai presentato alcuna dichiarazione all' resistente, come era CP_3
pure a conoscenza dei redditi ulteriori, di importo non certo trascurabile, che egli aveva percepito.
Ebbene, la percezione dei predetti redditi nel corso degli anni sopra in dettaglio menzionati, che aveva determinato il superamento del limite di reddito previsto dalla legge per fruire dell'assegno di invalidità, non poteva essere ignorata da parte del medesimo odierno ricorrente. Pt_1
Né, per altro verso, il superamento dei limiti reddituali era derivato da somme erogate dallo stesso e – si aggiunga – che, per quanto l' disponga CP_2 CP_3
di mezzi di controllo delle dichiarazioni e delle situazioni reddituali, ciò non può
esimere il beneficiario di una prestazione legata a limiti reddituali dall'onere di leale collaborazione, in un contesto fattuale, come quello oggetto del presente giudizio, in cui la mancanza di comunicazioni, da parte del beneficiario, non può
pagina 13 certamente qualificarsi alla stregua di una mera dimenticanza, bensì debba ritenersi una condotta sistematica e continuativa.
Le circostanze descritte sono indicative del difetto di buona fede in capo all'odierno ricorrente o comunque della assenza di legittimo affidamento dell'accipiens.
Sulla scorta delle suddette considerazioni deve ritenersi legittimo l'indebito ritenuto dall' CP_2
Pertanto, il ricorso proposto da deve essere rigettato, in quanto Parte_1
infondato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. nulla sulle spese.
Cagliari, 13.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 14