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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 14/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CALIENDO MARIO (C.F. P.IVA_1
) e dell'avv. CORVINO GIUSEPPE (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 337 80100 C.F._2
SAN NO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI GIUSEPPE (C.F. P.IVA_2
), elettivamente domiciliata in VIA LAZZARETTO 13, LECCO C.F._3
(C.F. ) – Controparte_2 P.IVA_3
ESTINTO CON ORDINANZA 17.10.2024
CONVENUTI
Oggetto: appalto pubblico
CONCLUSIONI pagina 1 di 19 Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“Accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale ed escussione della polizza e disapplicarli.
In via pregiudiziale, il chiede la revoca o la modifica dell'ordinanza del Pt_1
05.11.2024, che ha disposto la non ammissione dei mezzi istruttori e, sempre in via pregiudiziale, chiede, la rinnovazione della CTU d'ufficio, per palese conflitto di interessi del consulente nominato;
Accertare e dichiarare la responsabilità del Comunità convenuta e per l'effetto condannarla a risarcire i danni per il mancato utile dei lavori ancora da eseguirsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre il c.d. “danno curriculare” che la
Giurisprudenza quantifica forfettariamente nel 5% sull'importo contrattuale x 5%,
SPESE SOSTENUTE E LAVORI ESEGUITI, perdita della chance e per l'effetto condannare la Comunità a versare in favore della ditta attrice i detti importi complessivi DI € 520.000,00 oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal 14.7.23 al soddisfo.
In via subordinata, accertare e dichiarare che la Comunità abbia, comunque, violato i principi in ordine alla lealtà e correttezza nell'esecuzione dei contratti e per l'effetto disapplicare la risoluzione contrattuale disposta a carico dell'attore e condannare essa
Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dal così come quantificate Pt_1
nella relazione di parte e nel presente atto di citazione, comunque, oltre ai danni per gli utili non conseguiti, danno curriculare, ovvero per la perdita di chance, curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti ad oggi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo il tutto nella misura di € 520.000,00.
Accertare e dichiarare che il termine finale di ultimazione dei lavori non fosse essenziale e che quindi non si potesse addivenire alla risoluzione contrattuale in danno pagina 2 di 19 del e per l'effetto disapplicare il provvedimento di risoluzione contrattuale e Pt_1
condannare essa Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dal così Pt_1
come quantificati nella relazione di parte e nel presente atto di citazione, comunque, oltre ai danni per gli utili non conseguiti, danno curriculare, ovvero per la perdita di chance curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti ad oggi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo il tutto nella misura di € 520.000,00.
Accertare e dichiarare che semmai è stata la PA ad essere inadempiente nei confronti del che aveva legittimamente formulato una istanza ex art. 1467 c.c. e per Pt_1
l'effetto risolvere il contratto di appalto ex art. 1467 c.c. per colpa esclusiva della P.A-
e condannare la amministrazione a rifondere al tutti i danni patiti nella misura Pt_1
di tutti i costi sostenuti per la esecuzione dell'opera oltre interessi per l'importo di €
350.000,00 e rivalutazione da farsi decorrere dalla domanda al soddisfo.
Accertare e dichiarare che sussistono tutti i presupposti di legge ex art. 1453, 1454,
1460, 1467 c.c. del c.c. e per l'effetto risolvere il contratto di appalto stipulato tra la convenuta e la impresa attrice e condannare essa Amministrazione a risarcire i danni patititi tutti dall'istante nella misura pari ai costi sostenuti per la esecuzione dell'opera, rimborso spese contrattuali, perdita di chance, e condannare essa Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dal così come quantificati nella relazione di parte Pt_1
e nel presente atto di citazione, comunque, oltre ai danni per gli utili non conseguiti, danno curriculare, ovvero per la perdita di chance, curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti ad oggi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo il tutto nella misura di € 520.000,00.
In ancora più gradata:
Accertare e dichiarare risolto il contratto ex art. 1467 c.c. e per l'effetto condannare la
Comunità convenuta al rimborso delle spese contrattuali e per la esecuzione dei lavori pagina 3 di 19 il tutto nella misura indicata nella relazione di parte oltre rivalutazione ed interessi da farsi decorrere dalla domanda al soddisfo e condannare essa Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dalla così come quantificati nella relazione di Pt_1
parte e nel presente atto di citazione, comunque, oltre ai danni per gli utili non conseguiti, danno curriculare, ovvero per la perdita di chance, curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti ad oggi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo il tutto nella misura di € 520.000,00.
In via subordinata accertare, ex artt. 1463, 1256, 1467 c.c. che l'eccessiva onerosità del contratto di appalto ha, in concreto, reso la prestazione impossibile da eseguirsi e per
l'effetto dichiarare risolto il contratto e condannare la Amministrazione a rifondere al tutte le spese contrattuali e necessarie all'esecuzione dell'appalto per l'importo Pt_1
indicato nella relazione oltre interessi e rivalutazione da farsi decorrere dalla domanda al soddisfo e condannare essa Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dal
così come quantificati nella relazione di parte e nel presente atto di citazione, Pt_1
comunque, oltre ai danni per gli utili non conseguiti, danno curriculare, ovvero per la perdita di chance, curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti ad oggi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo il tutto nella misura di € 520.000,00.
Dichiarare, in ogni caso, la illegittimità delle escussioni delle polizze per la totale assenza di danni e per l'effetto vanno disapplicate e per l'effetto svincolare la polizza
. CP_3
Condannare essa convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e 12,5% L.P. con attribuzione a favore dell'avv. Mario Caliendo e compensarsi nei confronti della .” CP_4
Per parte convenuta : Parte_2
“Nel Merito: pagina 4 di 19 accertare e dichiarare il grave inadempimento di rispetto alle proprie Pt_1
obbligazioni assunte con il contratto d'appalto in data 22/09/2022 e registrato a
Sondrio al n° 8528 Serie 1T in data 22/09/2022; in particolare voglia il Tribunale adiro accertare che le lavorazioni realizzate da parte attrice ammontano a soli € 31.306,68 (pur avendo ricevuto l'anticipo di € 259 mila), pari al 2,43% del totale ed hanno riguardato quasi esclusivamente opere di demolizione
e che i ritardi accumulati dal medesimo non erano recuperabili;
CP_5
conseguentemente, previa dichiarazione della risoluzione del medesimo contratto
d'appalto per inadempimento del voglia rigettare tutte le domande Parte_3
attoree nei confronti di Cmav in quanto infondate.
Ancora nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dell'escussione delle fideiussioni di cui alla polizza della n. QB2200663 relativa all'anticipo contrattuale ed alla CP_6 CP_7
polizza n. 1902708 della quale cauzione definitiva a titolo di Controparte_8
acconto sui maggiori danni derivanti dall'inadempimento contrattuale di da Pt_1
accertarsi in separato giudizio.
Voglia infine accertare e dichiarare che ha agito in giudizio con mala fede o Pt_1
quantomeno con colpa grave con condanna del medesimo ex art.96 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi anche relativa alla fase cautelare.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 13.07.2023, conveniva Parte_4
in giudizio Comunità Montana Alta LL in Bormio e Controparte_2
chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto di risoluzione del contratto di appalto pubblico inter partes per la ristrutturazione del Centro Diurno Disabili di Valdisotto
(SO) o, in subordine, l'inadempimento da parte della convenuta e la Pt_2
violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e condannarsi la al risarcimento dei danni, quantificati in € 520.000,00 Parte_2
pagina 5 di 19 oltre interessi e rivalutazione, nonché domandando dichiararsi la società assicuratrice
(ora ), presso la quale la società appaltatrice aveva CP_3 Controparte_2
stipulato contratto di fideiussione a garanzia dell'esecuzione della prestazione, non tenuta a corrispondere alcunché alla in ragione del preteso Parte_2
inadempimento contrattuale dell'attrice.
1.1 Parte attrice allegava di essere risultata aggiudicataria, con determinazione n. 322 del
18.08.2022, dell'appalto bandito dalla Comunità Montana Alta LL in Bormio relativo ai lavori di ristrutturazione di un edificio sito nel comune di Valdisotto (SO), da adibire a sede del Centro Diurno Disabili, per l'importo a corpo di € 1.296.288,04 oltre
I.V.A. A garanzia degli impegni contrattuali assunti, stipulava polizza Parte_4
fideiussoria n. 1902708 con a copertura della cauzione di € Controparte_8
105.985,00. I lavori avrebbero dovuto essere terminati, previa concessione di una proroga di 40 giorni, entro il 29.05.2024; tuttavia, in data 12.06.2023 la Parte_2
dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell'appaltatore, dovuto al
[...]
ritardo nell'esecuzione dei lavori e alla mancata ripresa degli stessi a seguito di sospensione unilaterale nonostante le ingiunzioni di ripresa dell'attività formulate dalla stazione appaltante. deduceva di aver contestato la legittimità del Parte_4
provvedimento, domandando – in conformità alla delibera ANAC n. 227 del 11.05.2022
– una temporanea sospensione dei lavori e la rinegoziazione del contratto che prevedesse un adeguamento dei prezzi (cresciuti per la contingenza economica e bellica) e pagamenti più ravvicinati tra loro, ma la non aveva accolto tali Parte_2
richieste, per cui in data 14.04.2023 l'attrice aveva comunicato di aderire alla risoluzione del contratto ma non per inadempimento, bensì per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., non essendosi mai verificato l'abbandono del cantiere ma solo un rallentamento della produzione ed essendo stati sostenuti costi vivi per €
192.000,00 a fronte di un valore delle opere contabilizzato in € 31.000,00. Inoltre, Pt_1
contestava di essersi trovata in ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale, pagina 6 di 19 considerato che l'allacciamento a Enel era avvenuto con 85 giorni di ritardo per ragioni a lei non imputabili ma l'amministrazione aveva concesso una proroga di soli 40 giorni.
In ogni caso, trattandosi di un consorzio costituito da oltre 40 imprese esecutrici, Pt_1
avrebbe potuto senza difficoltà accelerare l'esecuzione dei lavori residui in modo da rispettare i tempi.
1.2 In diritto, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 241/1990 Pt_1
per non avere la stazione appaltante in alcun modo comunicato l'avvio del procedimento di risoluzione, così impedendo all'appaltatore di presentare le proprie osservazioni, come anche previsto dall'art. 108 co. 3 del codice degli appalti.
Inoltre, la stazione appaltante aveva disatteso il disposto dell'art. 108 d.lgs. 50/2016 nella parte in cui indica le condizioni alle quali la stazione appaltante può o deve disporre la risoluzione del contratto, rilevando come il ritardo nell'esecuzione dei lavori non rientrasse in nessuno dei casi tipizzati e, comunque, l'eventuale inadempimento non potesse essere considerato grave in quanto inidoneo a compromettere la buona riuscita della prestazione. L'amministrazione si era, così, resa responsabile anche della violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, omettendo di accogliere le richieste di sospensione e revisione dei prezzi e così impedendo al di trovarsi nella condizione di proseguire le lavorazioni, anche alla Pt_1
luce dei repentini e imprevedibili incrementi dei prezzi delle materie prime riscontrati in quel periodo sul mercato. Di conseguenza, in via subordinata invocava la Pt_1
risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
Parte attrice osservava, inoltre, come il mancato rispetto del termine non potesse giustificare la risoluzione, non trattandosi di termine essenziale ex art. 1457 c.c., potendo semmai la P.A. comminare una penale al termine dei lavori, e comunque essendo la risoluzione intervenuta un anno prima del termine previsto.
Infine, in violazione degli artt. 110 e 113 del codice degli appalti, l'amministrazione aveva incamerato la cauzione pur in assenza di danni risarcibili, atteso che ben avrebbe pagina 7 di 19 potuto scorrere la graduatoria e affidare il completamento dei lavori al secondo operatore economico classificato.
Era semmai ad aver subito danni, costituiti sia da lucro cessante relativamente agli Pt_1
utili per la parte di lavori non eseguiti (pari al 10% del prezzo ai sensi dell'art. 122
D.P.R. 554/1999, ossia € 129.628,80), sia da danno emergente per i costi sostenuti per spese contrattuali (€ 10.000,00), nonché dal danno curricolare, quantificato in €
50.000,00 in via equitativa. Dovuto era altresì il rimborso delle spese per i lavori eseguiti, pari ad € 350.000,00.
2. Con ricorso depositato il 07.01.2024, introduceva subprocedimento Parte_4
cautelare ex art. 700 c.p.c., domandando che l'intestato Tribunale ordinasse alla
[...]
(in qualità di successore, a seguito di fusione per incorporazione, di Controparte_9
di non pagare quanto richiesto dalla Comunità Montana Alta Controparte_8
LL in Bormio e, in subordine, che inibisse l'esercizio dell'azione di regresso da parte della società assicuratrice nei confronti della ricorrente, nonché chiedendo provvedimento di sospensione della risoluzione contrattuale e dei suoi effetti, e contestualmente instando per la nomina di un C.T.U. ai sensi degli artt. 696 e 696 bis
c.p.c. per l'accertamento dello stato dei luoghi del cantiere, la valutazione delle opere realizzate e della recuperabilità dei ritardi accumulati, nonché la quantificazione dei danni patiti da In via istruttoria, chiedeva altresì l'ostensione della Parte_4
corrispondenza tra la e le imprese subentranti nell'appalto per poter Parte_2
cogliere eventuali nessi con i procedimenti penali da cui l'ente era stato interessato.
2.1 In tale subprocedimento si costituivano la Comunità Montana Alta LL in
Bormio, chiedendo il rigetto delle domande formulate ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e la declaratoria di inammissibilità dell' e deducendo il CP_10 Controparte_9
sopravvenuto difetto di interesse per avvenuta escussione della polizza rispetto all'ordine di non pagare e l'inammissibilità/infondatezza della domanda di inibitoria dell'azione di regresso, rimettendosi invece a giustizia sull'istanza di accertamento pagina 8 di 19 tecnico preventivo.
2.2 All'udienza del 06.02.2024, le parti davano atto dell'intervenuto pagamento da parte di nei confronti di Comunità Montana Alta LL in Controparte_9
Bormio della somma di € 103.830,26.
All'esito, con ordinanza 19.02.2024, sul punto veniva dichiarata cessata la materia del contendere, mentre le altre domande venivano rigettate ad eccezione dell'accertamento tecnico preventivo. Veniva, quindi, disposta C.T.U. affidata all'ing. che Persona_1
depositava il proprio elaborato il 24.09.2024.
2.3 All'udienza del 17.10.2024 e dichiaravano di Parte_4 Controparte_2
aver raggiunto un accordo conciliativo, per cui con ordinanza 28.10.2024 veniva dichiarata l'estinzione del subprocedimento a spese compensate tra e Pt_1 CP_2
mentre lo stesso veniva definito con il deposito della consulenza nei rapporti tra e Pt_1
, con spese al definitivo. Parte_2
3. Con comparsa di risposta depositata il 25.07.2024, si costituiva nel giudizio principale chiedendo il rigetto delle domande attoree, previo Parte_2
accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento e della legittimità dell'escussione della polizza fideiussoria.
3.1 La convenuta deduceva che, dopo aver aggiudicato l'appalto in questione a
[...]
con determinazione 322 del 18.08.2022, la consegna dei lavori era stata Parte_4
effettuata il 22.09.2022 con efficacia a partire dal 03.10.2022 per la durata prevista di
565 giorni, con termine di consegna entro il 19.04.2023. Con successiva determinazione n. 430 del 24.10.2022, provvedeva altresì alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per € € 259.257,61 oltre I.V.A., previo rilascio di fideiussione da parte della compagnia . CP_6
esponeva che, tuttavia, in cantiere era presente Parte_2
Co personale delle ditte . e che veniva costantemente modificato, così CP_11 CP_12
come i referenti con cui la stazione appaltante veniva chiamata a confrontarsi. pagina 9 di 19 All'assenza di organico stabile si aggiungeva, poi, l'assenza di mezzi meccanici e il mancato apprestamento del cantiere (limitato al posizionamento di una recinzione, di una baracca e di un servizio igienico). non provvedeva né ad installare il Pt_1
ponteggio né a fornire i mezzi necessari per i lavori previsti da progetto (gru, escavatori, passerelle etc.), così costringendo le maestranze ad effettuare lo smaltimento delle macerie derivanti dalla demolizione a mano. A seguito dell'interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del i lavori proseguivano utilizzando un gruppo CP_13
elettrogeno che avrebbe, poi, dovuto essere sostituito da altro più potente, ma ciò non si verificava, sebbene incombesse sull'appaltatore l'onere di provvedere alle forniture e agli allacciamenti provvisori per le utenze necessarie per l'esecuzione dei lavori. Pur non tenuta, visto l'art. 20 co. 1 lett. a) del capitolato speciale, la stazione appaltante concedeva all'appaltatore 40 giorni di proroga per tale motivo. La Direzione Lavori riscontrava, spesso, l'assenza delle maestranze durante i sopralluoghi in cantiere e il ritardo nell'esecuzione delle opere rispetto al cronoprogramma.
Pertanto, il 30.03.2023 la stazione appaltante formalmente invitava l'impresa ad adempiere entro il termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 108 co. 4 d.lgs. 50/2016, pena la risoluzione del contratto. In mancanza, il 28.04.2023 la D.L. procedeva alla contestazione degli addebiti, così attivando la procedura di risoluzione che si concludeva con determinazione n. 188 del 12.06.2023. precisava altresì di aver debitamente riscontrato, Parte_2
sebbene in senso negativo, le richieste di di sospensione e revisione del contratto, Pt_1
ritenendole infondate e comunque incompatibili con il mancato rispetto del cronoprogramma. In ogni caso, con nota prot. 507 del 30.01.2023 veniva accordata la revisione dei prezzi richiesta ex artt. 6 ter, quater, quinquies e sexies l. 91/2022.
Tuttavia, a partire dal 17.02.2023 non riprendeva in alcun modo l'attività. Pt_1
3.2 In diritto, dunque, contestava di non aver Parte_2
rispettato la procedura richiesta dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, avendo invitato pagina 10 di 19 l'appaltatore a riscontrare gli addebiti mossi con comunicazione prot. 2460 del
28.04.2023.
La gravità dell'inadempimento di da valutarsi secondo i parametri del codice Pt_1
civile, emergeva in particolare dall'abbandono del cantiere dopo il 17.02.2023, sebbene fosse stato versato l'acconto di € 259.257,61 oltre I.V.A., fosse stata concessa una proroga di 40 giorni e fosse stato modificato due volte, su richiesta dell'appaltatore,
l'importo del S.A.L., riducendolo da € 300.000,00 ad € 100.000,00. Parte_2
rilevava altresì la genericità della doglianza relativa all'incremento dei
[...]
prezzi, atteso che i preventivi prodotti erano o precedenti o successivi al periodo considerato e comunque le variazioni riportate non apparivano preclusive della prosecuzione dei lavori, eventualmente potendo essere oggetto di riserva.
Osservava, poi, la convenuta come fosse a conoscenza del fatto che il Pt_1
finanziamento contratto dalla per la realizzazione dell'opera non Parte_2
consentiva una dilatazione dei tempi di esecuzione, rendendo così essenziale il termine contrattuale stabilito per la fine lavori. L'essenzialità non era, comunque, requisito imprescindibile, essendo la risoluzione disposta ai sensi del co. 4 e non del co. 3 dell'art. 108 d.lgs. 50/2016.
Al era, quindi, dovuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni Pt_1
effettivamente rese, detratti gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Legittima era, perciò, l'escussione delle polizze fideiussorie per l'anticipo contrattuale e per la cauzione.
Osservava, infine, che l'annotazione presso Anac della risoluzione contrattuale (dovuta ai sensi dell'art. 213 co. 10 d.lgs. 50/2016) non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare, con conseguente assenza di pregiudizio per l'attrice.
4. rimaneva contumace nel giudizio principale. Controparte_2
In data 25.06.2024, depositava rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di Pt_1 [...]
per cui all'udienza del 17.10.2024 veniva dichiarata l'estinzione del Controparte_2
pagina 11 di 19 giudizio le stesse.
4.1 Dopo il deposito delle memorie istruttorie, disposta l'acquisizione della C.T.U. resa dall'ing. nel subprocedimento cautelare e la sua convocazione a chiarimenti Per_1
all'udienza del 05.11.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 18.06.2025, tenutasi ex art. 127 ter
c.p.c., previo deposito degli scritti conclusivi.
5. In primo luogo, occorre premettere che al contratto di appalto in oggetto trova applicazione il d.lgs. 50/2016 nella versione vigente ratione temporis, essendo il bando datato 12.04.2022, secondo il principio tempus regit actum.
Viene, in particolare, in rilievo l'art. 108 d.lgs. cit., in materia di risoluzione, che prevede quanto segue:
“
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e
c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, pagina 12 di 19 comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore pagina 13 di 19 dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero pagina 14 di 19 delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo
93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.”
6. Ancora preliminarmente va confermata l'ordinanza 05.11.2024 di rigetto delle istanze istruttorie, in ragione dell'irrilevanza delle stesse.
7. A livello istruttorio, la soluzione della controversia deve, dunque, fondarsi sulle risultanze della C.T.U. dell'ing. Persona_1
Rispetto a tale elaborato, parte attrice ha sollevato contestazioni, eccependone la nullità
e domandando la rinnovazione delle operazioni peritali con incarico a diverso consulente.
7.1 In primis, ha dedotto che l'ing. fosse in conflitto di Parte_5 Persona_1
interessi in quanto destinatario, all'attualità e negli anni recenti, di vari incarichi da parte del Comune di Valdisotto (SO), membro della . Parte_2
Rilevato che trattasi di enti locali distinti e tenuto conto dell'ordinamento delle autonomie locali di cui al d.lgs. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.) e in particolare di quanto disposto dagli artt. 27 e 28, che prevedono che la sia dotata di propri Parte_2
organi rappresentativi ed esecutivi, autonomi rispetto a quelli dei Comuni partecipi (cfr.
Corte Cost. n. 456/2005), ritiene il Tribunale che non sussista una situazione di conflitto di interessi in capo al consulente, non essendo a tale scopo sufficiente la presenza di un
“rapporto amministrativo” tra i due enti (note di precisazione delle conclusioni . Pt_1
pagina 15 di 19 7.2 Nel merito, si reputa che il C.T.U. abbia adeguatamente e tecnicamente risposto alle osservazioni delle parti, non condividendosi sul punto il rilievo di parte attrice per cui le considerazioni del perito sarebbero “intrise di considerazioni personali e soggettive”
(verbale udienza 05.11.2024). Pertanto, le sue conclusioni vengono fatte proprie dal
Tribunale.
8. Ciò posto, il C.T.U. ha accertato che, al momento della risoluzione del contratto, come da relazione del D.L., aveva eseguito opere (correttamente realizzate, Pt_1
sebbene essenzialmente limitate alla demolizione) per € 31.306,68, pari al 2,43% dell'appalto, dopo un periodo di 107 giorni (sui 248 giorni totali decorsi) di sospensione dei lavori per scelta unilaterale dell'appaltatore.
Occorre, dunque, valutare se questo potesse giustificare la decisione della stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 50/2016 sopra citato.
8.1 In termini procedimentali, la risulta aver rispettato quanto Parte_2
previsto dall'art. 108 co. 4 d.lgs. cit., giacché dapprima risulta aver inviato comunicazione in data 30.03.2023 intimando la ripresa dei lavori entro 10 giorni (doc.
13 e successivamente, il 27.04.2023, è stato redatto verbale in Parte_2
contraddittorio con l'appaltatore (doc. 15 . Parte_2
Infondate, dunque, le contestazioni di parte attrice circa il mancato invio di una comunicazione di avvio del procedimento, che anzi risulta essere stato reso noto a Pt_1
nei modi e tempi previsti dalla disciplina di settore.
8.2 Nel merito, la condotta di integra senza dubbio l'ipotesi di cui al co. 4 dell'art. Pt_1
108 d.lgs. 50/2016 (“Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”).
Posto che la sussistenza di ritardi è di per sé fuori discussione in quanto ammessa dalla stessa parte attrice e dal suo C.T.P. (che, semmai, ne contestano l'imputabilità), si osserva come essi fossero molto significativi e comunque ingiustificati. pagina 16 di 19 Da un lato, l'assenza di fornitura elettrica, per la quale la stazione appaltante ha concesso una proroga di 40 giorni (sugli 85 richiesti) in deroga all'art. 20 del capitolato speciale (doc. 1 , si appalesa imputabile all'appaltatore ai sensi dell'art. 58 co. 1 Pt_1
lett. j) del medesimo capitolato (“sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono […] j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori”). Inoltre, il
C.T.U. ha dato atto di come la stessa fosse superabile reperendo un idoneo gruppo elettrogeno.
Dall'altro lato, l'incremento dei prezzi delle materie prime legato al conflitto in Ucraina
e agli esiti del periodo pandemico erano in parte già conoscibili al momento della presentazione dell'offerta (12.05.2022) e comunque la aveva Parte_2
prontamente e correttamente riconosciuto (doc. 20 l'applicazione Parte_2
dell'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni contabilizzate nel 2023 ai sensi dell'art. 1 co. 458 l. 197/2022 (legge di bilancio 2023). La corresponsione dell'anticipazione, poi, offriva a la provvista necessaria per fare fronte agli ordini, anche se a Parte_4
prezzi maggiori rispetto al preventivato.
In questa ottica, appare privo di pregio il rilievo per cui il ritardo sarebbe stato astrattamente recuperabile entro la fine dei lavori contrattualmente prevista: infatti, non vi è alcuna norma che imponga alla stazione appaltante di tollerare il ritardo nell'esecuzione del contratto finché lo stesso non divenga irrecuperabile e anzi tale lettura si pone in contrasto con il combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108
d.lgs. 50/2016, da cui emerge che la fattispecie di cui al co. 4 attiene a ritardi che pure non siano in sé tali “da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni”.
Irrilevante, poi, la circostanza per cui l'amministrazione avrebbe potuto applicare le penali contrattualmente previste per il ritardo, che vengono fatte salve dall'art. 108 co. 4
d.lgs. cit. anche in caso di risoluzione, così come la considerazione circa la non pagina 17 di 19 essenzialità del termine, mai addotta dalla stazione appaltante a giustificazione della risoluzione. Inconferenti, infine, i richiami ai primi commi dell'art. 108 d.lgs. 50/2016, su cui si concentra l'atto introduttivo, anch'essi non invocati dalla Parte_2
8.3 Dalle esposte considerazioni discende l'insussistenza dell'ipotesi, invocata da parte attrice, di risoluzione per inadempimento dell'amministrazione e nemmeno quella per eccessiva onerosità sopravvenuta, avendo la stazione appaltante offerto equo contemperamento nei modi previsti dalla legge.
8.4 Si osserva, da ultimo, che nulla può essere detto in questa sede circa le determinazioni della circa la prosecuzione dei lavori, su cui pure le Parte_2
parti si dilungano in atti, non essendo oggetto del presente contenzioso.
9. Alla legittimità della risoluzione certamente consegue il diritto di Parte_2
di escutere la fideiussione rilasciata da a titolo di garanzia
[...] Parte_4
definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016 (con a copertura Controparte_2
dell'“eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori” nonché “per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi”, Tuttavia, in assenza di prova circa l'entità dei danni patiti dalla che ha espressamente riservato tale domanda ad altra sede, e Parte_2
non è possibile entrare nel merito della legittimità dell'escussione nel caso concreto, per cui la domanda di accertamento svolta da parte convenuta deve essere rigettata in parte qua. Contro Al contrario, per quanto riguarda la garanzia (presso per l'anticipazione corrisposta ex art. 35 d.lgs. 50/2016, essa è stata correttamente escussa alla luce della differenza tra il valore delle opere realizzate (€ 31.306,68 oltre I.V.A.) e l'importo dell'anticipazione (€ 259.257,61 oltre I.V.A.) come previsto dal co. 18 del medesimo pagina 18 di 19 articolo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i. previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei medi.
Devono essere liquidate anche le spese relative alla fase cautelare nel medesimo scaglione di riferimento e con riconoscimento delle sole fasi di studio, introduttiva e istruttoria nei medi.
10.1 Al contrario, non si rinvengono i presupposti richiesti dalla legge per la condanna ex art. 96 c.p.c., non emergendo che parte attrice abbia agito in questo giudizio con malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accerta il diritto di di escutere la fideiussione ex art. Parte_2
35 d.lgs. 50/2016; condanna a rimborsare a le spese di Parte_4 Parte_2
lite, che si liquidano per il giudizio di merito in € 22.457,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e per la fase cautelare in € 9.214,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna altresì al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da Parte_4
decreto 22.10.2024; rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
14/10/2025
Il Giudice
Caterina Romiti pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CALIENDO MARIO (C.F. P.IVA_1
) e dell'avv. CORVINO GIUSEPPE (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 337 80100 C.F._2
SAN NO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI GIUSEPPE (C.F. P.IVA_2
), elettivamente domiciliata in VIA LAZZARETTO 13, LECCO C.F._3
(C.F. ) – Controparte_2 P.IVA_3
ESTINTO CON ORDINANZA 17.10.2024
CONVENUTI
Oggetto: appalto pubblico
CONCLUSIONI pagina 1 di 19 Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“Accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale ed escussione della polizza e disapplicarli.
In via pregiudiziale, il chiede la revoca o la modifica dell'ordinanza del Pt_1
05.11.2024, che ha disposto la non ammissione dei mezzi istruttori e, sempre in via pregiudiziale, chiede, la rinnovazione della CTU d'ufficio, per palese conflitto di interessi del consulente nominato;
Accertare e dichiarare la responsabilità del Comunità convenuta e per l'effetto condannarla a risarcire i danni per il mancato utile dei lavori ancora da eseguirsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre il c.d. “danno curriculare” che la
Giurisprudenza quantifica forfettariamente nel 5% sull'importo contrattuale x 5%,
SPESE SOSTENUTE E LAVORI ESEGUITI, perdita della chance e per l'effetto condannare la Comunità a versare in favore della ditta attrice i detti importi complessivi DI € 520.000,00 oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal 14.7.23 al soddisfo.
In via subordinata, accertare e dichiarare che la Comunità abbia, comunque, violato i principi in ordine alla lealtà e correttezza nell'esecuzione dei contratti e per l'effetto disapplicare la risoluzione contrattuale disposta a carico dell'attore e condannare essa
Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dal così come quantificate Pt_1
nella relazione di parte e nel presente atto di citazione, comunque, oltre ai danni per gli utili non conseguiti, danno curriculare, ovvero per la perdita di chance, curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti ad oggi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo il tutto nella misura di € 520.000,00.
Accertare e dichiarare che il termine finale di ultimazione dei lavori non fosse essenziale e che quindi non si potesse addivenire alla risoluzione contrattuale in danno pagina 2 di 19 del e per l'effetto disapplicare il provvedimento di risoluzione contrattuale e Pt_1
condannare essa Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dal così Pt_1
come quantificati nella relazione di parte e nel presente atto di citazione, comunque, oltre ai danni per gli utili non conseguiti, danno curriculare, ovvero per la perdita di chance curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti ad oggi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo il tutto nella misura di € 520.000,00.
Accertare e dichiarare che semmai è stata la PA ad essere inadempiente nei confronti del che aveva legittimamente formulato una istanza ex art. 1467 c.c. e per Pt_1
l'effetto risolvere il contratto di appalto ex art. 1467 c.c. per colpa esclusiva della P.A-
e condannare la amministrazione a rifondere al tutti i danni patiti nella misura Pt_1
di tutti i costi sostenuti per la esecuzione dell'opera oltre interessi per l'importo di €
350.000,00 e rivalutazione da farsi decorrere dalla domanda al soddisfo.
Accertare e dichiarare che sussistono tutti i presupposti di legge ex art. 1453, 1454,
1460, 1467 c.c. del c.c. e per l'effetto risolvere il contratto di appalto stipulato tra la convenuta e la impresa attrice e condannare essa Amministrazione a risarcire i danni patititi tutti dall'istante nella misura pari ai costi sostenuti per la esecuzione dell'opera, rimborso spese contrattuali, perdita di chance, e condannare essa Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dal così come quantificati nella relazione di parte Pt_1
e nel presente atto di citazione, comunque, oltre ai danni per gli utili non conseguiti, danno curriculare, ovvero per la perdita di chance, curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti ad oggi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo il tutto nella misura di € 520.000,00.
In ancora più gradata:
Accertare e dichiarare risolto il contratto ex art. 1467 c.c. e per l'effetto condannare la
Comunità convenuta al rimborso delle spese contrattuali e per la esecuzione dei lavori pagina 3 di 19 il tutto nella misura indicata nella relazione di parte oltre rivalutazione ed interessi da farsi decorrere dalla domanda al soddisfo e condannare essa Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dalla così come quantificati nella relazione di Pt_1
parte e nel presente atto di citazione, comunque, oltre ai danni per gli utili non conseguiti, danno curriculare, ovvero per la perdita di chance, curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti ad oggi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo il tutto nella misura di € 520.000,00.
In via subordinata accertare, ex artt. 1463, 1256, 1467 c.c. che l'eccessiva onerosità del contratto di appalto ha, in concreto, reso la prestazione impossibile da eseguirsi e per
l'effetto dichiarare risolto il contratto e condannare la Amministrazione a rifondere al tutte le spese contrattuali e necessarie all'esecuzione dell'appalto per l'importo Pt_1
indicato nella relazione oltre interessi e rivalutazione da farsi decorrere dalla domanda al soddisfo e condannare essa Amministrazione al rimborso di tutti i danni subiti dal
così come quantificati nella relazione di parte e nel presente atto di citazione, Pt_1
comunque, oltre ai danni per gli utili non conseguiti, danno curriculare, ovvero per la perdita di chance, curriculare, utili per la parte dei lavori non eseguiti, lavori eseguiti ad oggi oltre rivalutazione ed interessi moratori da farsi decorrere dal giorno della proposizione della domanda al soddisfo il tutto nella misura di € 520.000,00.
Dichiarare, in ogni caso, la illegittimità delle escussioni delle polizze per la totale assenza di danni e per l'effetto vanno disapplicate e per l'effetto svincolare la polizza
. CP_3
Condannare essa convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e 12,5% L.P. con attribuzione a favore dell'avv. Mario Caliendo e compensarsi nei confronti della .” CP_4
Per parte convenuta : Parte_2
“Nel Merito: pagina 4 di 19 accertare e dichiarare il grave inadempimento di rispetto alle proprie Pt_1
obbligazioni assunte con il contratto d'appalto in data 22/09/2022 e registrato a
Sondrio al n° 8528 Serie 1T in data 22/09/2022; in particolare voglia il Tribunale adiro accertare che le lavorazioni realizzate da parte attrice ammontano a soli € 31.306,68 (pur avendo ricevuto l'anticipo di € 259 mila), pari al 2,43% del totale ed hanno riguardato quasi esclusivamente opere di demolizione
e che i ritardi accumulati dal medesimo non erano recuperabili;
CP_5
conseguentemente, previa dichiarazione della risoluzione del medesimo contratto
d'appalto per inadempimento del voglia rigettare tutte le domande Parte_3
attoree nei confronti di Cmav in quanto infondate.
Ancora nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dell'escussione delle fideiussioni di cui alla polizza della n. QB2200663 relativa all'anticipo contrattuale ed alla CP_6 CP_7
polizza n. 1902708 della quale cauzione definitiva a titolo di Controparte_8
acconto sui maggiori danni derivanti dall'inadempimento contrattuale di da Pt_1
accertarsi in separato giudizio.
Voglia infine accertare e dichiarare che ha agito in giudizio con mala fede o Pt_1
quantomeno con colpa grave con condanna del medesimo ex art.96 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi anche relativa alla fase cautelare.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 13.07.2023, conveniva Parte_4
in giudizio Comunità Montana Alta LL in Bormio e Controparte_2
chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto di risoluzione del contratto di appalto pubblico inter partes per la ristrutturazione del Centro Diurno Disabili di Valdisotto
(SO) o, in subordine, l'inadempimento da parte della convenuta e la Pt_2
violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e condannarsi la al risarcimento dei danni, quantificati in € 520.000,00 Parte_2
pagina 5 di 19 oltre interessi e rivalutazione, nonché domandando dichiararsi la società assicuratrice
(ora ), presso la quale la società appaltatrice aveva CP_3 Controparte_2
stipulato contratto di fideiussione a garanzia dell'esecuzione della prestazione, non tenuta a corrispondere alcunché alla in ragione del preteso Parte_2
inadempimento contrattuale dell'attrice.
1.1 Parte attrice allegava di essere risultata aggiudicataria, con determinazione n. 322 del
18.08.2022, dell'appalto bandito dalla Comunità Montana Alta LL in Bormio relativo ai lavori di ristrutturazione di un edificio sito nel comune di Valdisotto (SO), da adibire a sede del Centro Diurno Disabili, per l'importo a corpo di € 1.296.288,04 oltre
I.V.A. A garanzia degli impegni contrattuali assunti, stipulava polizza Parte_4
fideiussoria n. 1902708 con a copertura della cauzione di € Controparte_8
105.985,00. I lavori avrebbero dovuto essere terminati, previa concessione di una proroga di 40 giorni, entro il 29.05.2024; tuttavia, in data 12.06.2023 la Parte_2
dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell'appaltatore, dovuto al
[...]
ritardo nell'esecuzione dei lavori e alla mancata ripresa degli stessi a seguito di sospensione unilaterale nonostante le ingiunzioni di ripresa dell'attività formulate dalla stazione appaltante. deduceva di aver contestato la legittimità del Parte_4
provvedimento, domandando – in conformità alla delibera ANAC n. 227 del 11.05.2022
– una temporanea sospensione dei lavori e la rinegoziazione del contratto che prevedesse un adeguamento dei prezzi (cresciuti per la contingenza economica e bellica) e pagamenti più ravvicinati tra loro, ma la non aveva accolto tali Parte_2
richieste, per cui in data 14.04.2023 l'attrice aveva comunicato di aderire alla risoluzione del contratto ma non per inadempimento, bensì per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., non essendosi mai verificato l'abbandono del cantiere ma solo un rallentamento della produzione ed essendo stati sostenuti costi vivi per €
192.000,00 a fronte di un valore delle opere contabilizzato in € 31.000,00. Inoltre, Pt_1
contestava di essersi trovata in ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale, pagina 6 di 19 considerato che l'allacciamento a Enel era avvenuto con 85 giorni di ritardo per ragioni a lei non imputabili ma l'amministrazione aveva concesso una proroga di soli 40 giorni.
In ogni caso, trattandosi di un consorzio costituito da oltre 40 imprese esecutrici, Pt_1
avrebbe potuto senza difficoltà accelerare l'esecuzione dei lavori residui in modo da rispettare i tempi.
1.2 In diritto, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 241/1990 Pt_1
per non avere la stazione appaltante in alcun modo comunicato l'avvio del procedimento di risoluzione, così impedendo all'appaltatore di presentare le proprie osservazioni, come anche previsto dall'art. 108 co. 3 del codice degli appalti.
Inoltre, la stazione appaltante aveva disatteso il disposto dell'art. 108 d.lgs. 50/2016 nella parte in cui indica le condizioni alle quali la stazione appaltante può o deve disporre la risoluzione del contratto, rilevando come il ritardo nell'esecuzione dei lavori non rientrasse in nessuno dei casi tipizzati e, comunque, l'eventuale inadempimento non potesse essere considerato grave in quanto inidoneo a compromettere la buona riuscita della prestazione. L'amministrazione si era, così, resa responsabile anche della violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, omettendo di accogliere le richieste di sospensione e revisione dei prezzi e così impedendo al di trovarsi nella condizione di proseguire le lavorazioni, anche alla Pt_1
luce dei repentini e imprevedibili incrementi dei prezzi delle materie prime riscontrati in quel periodo sul mercato. Di conseguenza, in via subordinata invocava la Pt_1
risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
Parte attrice osservava, inoltre, come il mancato rispetto del termine non potesse giustificare la risoluzione, non trattandosi di termine essenziale ex art. 1457 c.c., potendo semmai la P.A. comminare una penale al termine dei lavori, e comunque essendo la risoluzione intervenuta un anno prima del termine previsto.
Infine, in violazione degli artt. 110 e 113 del codice degli appalti, l'amministrazione aveva incamerato la cauzione pur in assenza di danni risarcibili, atteso che ben avrebbe pagina 7 di 19 potuto scorrere la graduatoria e affidare il completamento dei lavori al secondo operatore economico classificato.
Era semmai ad aver subito danni, costituiti sia da lucro cessante relativamente agli Pt_1
utili per la parte di lavori non eseguiti (pari al 10% del prezzo ai sensi dell'art. 122
D.P.R. 554/1999, ossia € 129.628,80), sia da danno emergente per i costi sostenuti per spese contrattuali (€ 10.000,00), nonché dal danno curricolare, quantificato in €
50.000,00 in via equitativa. Dovuto era altresì il rimborso delle spese per i lavori eseguiti, pari ad € 350.000,00.
2. Con ricorso depositato il 07.01.2024, introduceva subprocedimento Parte_4
cautelare ex art. 700 c.p.c., domandando che l'intestato Tribunale ordinasse alla
[...]
(in qualità di successore, a seguito di fusione per incorporazione, di Controparte_9
di non pagare quanto richiesto dalla Comunità Montana Alta Controparte_8
LL in Bormio e, in subordine, che inibisse l'esercizio dell'azione di regresso da parte della società assicuratrice nei confronti della ricorrente, nonché chiedendo provvedimento di sospensione della risoluzione contrattuale e dei suoi effetti, e contestualmente instando per la nomina di un C.T.U. ai sensi degli artt. 696 e 696 bis
c.p.c. per l'accertamento dello stato dei luoghi del cantiere, la valutazione delle opere realizzate e della recuperabilità dei ritardi accumulati, nonché la quantificazione dei danni patiti da In via istruttoria, chiedeva altresì l'ostensione della Parte_4
corrispondenza tra la e le imprese subentranti nell'appalto per poter Parte_2
cogliere eventuali nessi con i procedimenti penali da cui l'ente era stato interessato.
2.1 In tale subprocedimento si costituivano la Comunità Montana Alta LL in
Bormio, chiedendo il rigetto delle domande formulate ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e la declaratoria di inammissibilità dell' e deducendo il CP_10 Controparte_9
sopravvenuto difetto di interesse per avvenuta escussione della polizza rispetto all'ordine di non pagare e l'inammissibilità/infondatezza della domanda di inibitoria dell'azione di regresso, rimettendosi invece a giustizia sull'istanza di accertamento pagina 8 di 19 tecnico preventivo.
2.2 All'udienza del 06.02.2024, le parti davano atto dell'intervenuto pagamento da parte di nei confronti di Comunità Montana Alta LL in Controparte_9
Bormio della somma di € 103.830,26.
All'esito, con ordinanza 19.02.2024, sul punto veniva dichiarata cessata la materia del contendere, mentre le altre domande venivano rigettate ad eccezione dell'accertamento tecnico preventivo. Veniva, quindi, disposta C.T.U. affidata all'ing. che Persona_1
depositava il proprio elaborato il 24.09.2024.
2.3 All'udienza del 17.10.2024 e dichiaravano di Parte_4 Controparte_2
aver raggiunto un accordo conciliativo, per cui con ordinanza 28.10.2024 veniva dichiarata l'estinzione del subprocedimento a spese compensate tra e Pt_1 CP_2
mentre lo stesso veniva definito con il deposito della consulenza nei rapporti tra e Pt_1
, con spese al definitivo. Parte_2
3. Con comparsa di risposta depositata il 25.07.2024, si costituiva nel giudizio principale chiedendo il rigetto delle domande attoree, previo Parte_2
accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento e della legittimità dell'escussione della polizza fideiussoria.
3.1 La convenuta deduceva che, dopo aver aggiudicato l'appalto in questione a
[...]
con determinazione 322 del 18.08.2022, la consegna dei lavori era stata Parte_4
effettuata il 22.09.2022 con efficacia a partire dal 03.10.2022 per la durata prevista di
565 giorni, con termine di consegna entro il 19.04.2023. Con successiva determinazione n. 430 del 24.10.2022, provvedeva altresì alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per € € 259.257,61 oltre I.V.A., previo rilascio di fideiussione da parte della compagnia . CP_6
esponeva che, tuttavia, in cantiere era presente Parte_2
Co personale delle ditte . e che veniva costantemente modificato, così CP_11 CP_12
come i referenti con cui la stazione appaltante veniva chiamata a confrontarsi. pagina 9 di 19 All'assenza di organico stabile si aggiungeva, poi, l'assenza di mezzi meccanici e il mancato apprestamento del cantiere (limitato al posizionamento di una recinzione, di una baracca e di un servizio igienico). non provvedeva né ad installare il Pt_1
ponteggio né a fornire i mezzi necessari per i lavori previsti da progetto (gru, escavatori, passerelle etc.), così costringendo le maestranze ad effettuare lo smaltimento delle macerie derivanti dalla demolizione a mano. A seguito dell'interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del i lavori proseguivano utilizzando un gruppo CP_13
elettrogeno che avrebbe, poi, dovuto essere sostituito da altro più potente, ma ciò non si verificava, sebbene incombesse sull'appaltatore l'onere di provvedere alle forniture e agli allacciamenti provvisori per le utenze necessarie per l'esecuzione dei lavori. Pur non tenuta, visto l'art. 20 co. 1 lett. a) del capitolato speciale, la stazione appaltante concedeva all'appaltatore 40 giorni di proroga per tale motivo. La Direzione Lavori riscontrava, spesso, l'assenza delle maestranze durante i sopralluoghi in cantiere e il ritardo nell'esecuzione delle opere rispetto al cronoprogramma.
Pertanto, il 30.03.2023 la stazione appaltante formalmente invitava l'impresa ad adempiere entro il termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 108 co. 4 d.lgs. 50/2016, pena la risoluzione del contratto. In mancanza, il 28.04.2023 la D.L. procedeva alla contestazione degli addebiti, così attivando la procedura di risoluzione che si concludeva con determinazione n. 188 del 12.06.2023. precisava altresì di aver debitamente riscontrato, Parte_2
sebbene in senso negativo, le richieste di di sospensione e revisione del contratto, Pt_1
ritenendole infondate e comunque incompatibili con il mancato rispetto del cronoprogramma. In ogni caso, con nota prot. 507 del 30.01.2023 veniva accordata la revisione dei prezzi richiesta ex artt. 6 ter, quater, quinquies e sexies l. 91/2022.
Tuttavia, a partire dal 17.02.2023 non riprendeva in alcun modo l'attività. Pt_1
3.2 In diritto, dunque, contestava di non aver Parte_2
rispettato la procedura richiesta dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, avendo invitato pagina 10 di 19 l'appaltatore a riscontrare gli addebiti mossi con comunicazione prot. 2460 del
28.04.2023.
La gravità dell'inadempimento di da valutarsi secondo i parametri del codice Pt_1
civile, emergeva in particolare dall'abbandono del cantiere dopo il 17.02.2023, sebbene fosse stato versato l'acconto di € 259.257,61 oltre I.V.A., fosse stata concessa una proroga di 40 giorni e fosse stato modificato due volte, su richiesta dell'appaltatore,
l'importo del S.A.L., riducendolo da € 300.000,00 ad € 100.000,00. Parte_2
rilevava altresì la genericità della doglianza relativa all'incremento dei
[...]
prezzi, atteso che i preventivi prodotti erano o precedenti o successivi al periodo considerato e comunque le variazioni riportate non apparivano preclusive della prosecuzione dei lavori, eventualmente potendo essere oggetto di riserva.
Osservava, poi, la convenuta come fosse a conoscenza del fatto che il Pt_1
finanziamento contratto dalla per la realizzazione dell'opera non Parte_2
consentiva una dilatazione dei tempi di esecuzione, rendendo così essenziale il termine contrattuale stabilito per la fine lavori. L'essenzialità non era, comunque, requisito imprescindibile, essendo la risoluzione disposta ai sensi del co. 4 e non del co. 3 dell'art. 108 d.lgs. 50/2016.
Al era, quindi, dovuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni Pt_1
effettivamente rese, detratti gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Legittima era, perciò, l'escussione delle polizze fideiussorie per l'anticipo contrattuale e per la cauzione.
Osservava, infine, che l'annotazione presso Anac della risoluzione contrattuale (dovuta ai sensi dell'art. 213 co. 10 d.lgs. 50/2016) non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare, con conseguente assenza di pregiudizio per l'attrice.
4. rimaneva contumace nel giudizio principale. Controparte_2
In data 25.06.2024, depositava rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di Pt_1 [...]
per cui all'udienza del 17.10.2024 veniva dichiarata l'estinzione del Controparte_2
pagina 11 di 19 giudizio le stesse.
4.1 Dopo il deposito delle memorie istruttorie, disposta l'acquisizione della C.T.U. resa dall'ing. nel subprocedimento cautelare e la sua convocazione a chiarimenti Per_1
all'udienza del 05.11.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 18.06.2025, tenutasi ex art. 127 ter
c.p.c., previo deposito degli scritti conclusivi.
5. In primo luogo, occorre premettere che al contratto di appalto in oggetto trova applicazione il d.lgs. 50/2016 nella versione vigente ratione temporis, essendo il bando datato 12.04.2022, secondo il principio tempus regit actum.
Viene, in particolare, in rilievo l'art. 108 d.lgs. cit., in materia di risoluzione, che prevede quanto segue:
“
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e
c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, pagina 12 di 19 comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore pagina 13 di 19 dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero pagina 14 di 19 delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo
93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.”
6. Ancora preliminarmente va confermata l'ordinanza 05.11.2024 di rigetto delle istanze istruttorie, in ragione dell'irrilevanza delle stesse.
7. A livello istruttorio, la soluzione della controversia deve, dunque, fondarsi sulle risultanze della C.T.U. dell'ing. Persona_1
Rispetto a tale elaborato, parte attrice ha sollevato contestazioni, eccependone la nullità
e domandando la rinnovazione delle operazioni peritali con incarico a diverso consulente.
7.1 In primis, ha dedotto che l'ing. fosse in conflitto di Parte_5 Persona_1
interessi in quanto destinatario, all'attualità e negli anni recenti, di vari incarichi da parte del Comune di Valdisotto (SO), membro della . Parte_2
Rilevato che trattasi di enti locali distinti e tenuto conto dell'ordinamento delle autonomie locali di cui al d.lgs. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.) e in particolare di quanto disposto dagli artt. 27 e 28, che prevedono che la sia dotata di propri Parte_2
organi rappresentativi ed esecutivi, autonomi rispetto a quelli dei Comuni partecipi (cfr.
Corte Cost. n. 456/2005), ritiene il Tribunale che non sussista una situazione di conflitto di interessi in capo al consulente, non essendo a tale scopo sufficiente la presenza di un
“rapporto amministrativo” tra i due enti (note di precisazione delle conclusioni . Pt_1
pagina 15 di 19 7.2 Nel merito, si reputa che il C.T.U. abbia adeguatamente e tecnicamente risposto alle osservazioni delle parti, non condividendosi sul punto il rilievo di parte attrice per cui le considerazioni del perito sarebbero “intrise di considerazioni personali e soggettive”
(verbale udienza 05.11.2024). Pertanto, le sue conclusioni vengono fatte proprie dal
Tribunale.
8. Ciò posto, il C.T.U. ha accertato che, al momento della risoluzione del contratto, come da relazione del D.L., aveva eseguito opere (correttamente realizzate, Pt_1
sebbene essenzialmente limitate alla demolizione) per € 31.306,68, pari al 2,43% dell'appalto, dopo un periodo di 107 giorni (sui 248 giorni totali decorsi) di sospensione dei lavori per scelta unilaterale dell'appaltatore.
Occorre, dunque, valutare se questo potesse giustificare la decisione della stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 50/2016 sopra citato.
8.1 In termini procedimentali, la risulta aver rispettato quanto Parte_2
previsto dall'art. 108 co. 4 d.lgs. cit., giacché dapprima risulta aver inviato comunicazione in data 30.03.2023 intimando la ripresa dei lavori entro 10 giorni (doc.
13 e successivamente, il 27.04.2023, è stato redatto verbale in Parte_2
contraddittorio con l'appaltatore (doc. 15 . Parte_2
Infondate, dunque, le contestazioni di parte attrice circa il mancato invio di una comunicazione di avvio del procedimento, che anzi risulta essere stato reso noto a Pt_1
nei modi e tempi previsti dalla disciplina di settore.
8.2 Nel merito, la condotta di integra senza dubbio l'ipotesi di cui al co. 4 dell'art. Pt_1
108 d.lgs. 50/2016 (“Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”).
Posto che la sussistenza di ritardi è di per sé fuori discussione in quanto ammessa dalla stessa parte attrice e dal suo C.T.P. (che, semmai, ne contestano l'imputabilità), si osserva come essi fossero molto significativi e comunque ingiustificati. pagina 16 di 19 Da un lato, l'assenza di fornitura elettrica, per la quale la stazione appaltante ha concesso una proroga di 40 giorni (sugli 85 richiesti) in deroga all'art. 20 del capitolato speciale (doc. 1 , si appalesa imputabile all'appaltatore ai sensi dell'art. 58 co. 1 Pt_1
lett. j) del medesimo capitolato (“sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono […] j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori”). Inoltre, il
C.T.U. ha dato atto di come la stessa fosse superabile reperendo un idoneo gruppo elettrogeno.
Dall'altro lato, l'incremento dei prezzi delle materie prime legato al conflitto in Ucraina
e agli esiti del periodo pandemico erano in parte già conoscibili al momento della presentazione dell'offerta (12.05.2022) e comunque la aveva Parte_2
prontamente e correttamente riconosciuto (doc. 20 l'applicazione Parte_2
dell'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni contabilizzate nel 2023 ai sensi dell'art. 1 co. 458 l. 197/2022 (legge di bilancio 2023). La corresponsione dell'anticipazione, poi, offriva a la provvista necessaria per fare fronte agli ordini, anche se a Parte_4
prezzi maggiori rispetto al preventivato.
In questa ottica, appare privo di pregio il rilievo per cui il ritardo sarebbe stato astrattamente recuperabile entro la fine dei lavori contrattualmente prevista: infatti, non vi è alcuna norma che imponga alla stazione appaltante di tollerare il ritardo nell'esecuzione del contratto finché lo stesso non divenga irrecuperabile e anzi tale lettura si pone in contrasto con il combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108
d.lgs. 50/2016, da cui emerge che la fattispecie di cui al co. 4 attiene a ritardi che pure non siano in sé tali “da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni”.
Irrilevante, poi, la circostanza per cui l'amministrazione avrebbe potuto applicare le penali contrattualmente previste per il ritardo, che vengono fatte salve dall'art. 108 co. 4
d.lgs. cit. anche in caso di risoluzione, così come la considerazione circa la non pagina 17 di 19 essenzialità del termine, mai addotta dalla stazione appaltante a giustificazione della risoluzione. Inconferenti, infine, i richiami ai primi commi dell'art. 108 d.lgs. 50/2016, su cui si concentra l'atto introduttivo, anch'essi non invocati dalla Parte_2
8.3 Dalle esposte considerazioni discende l'insussistenza dell'ipotesi, invocata da parte attrice, di risoluzione per inadempimento dell'amministrazione e nemmeno quella per eccessiva onerosità sopravvenuta, avendo la stazione appaltante offerto equo contemperamento nei modi previsti dalla legge.
8.4 Si osserva, da ultimo, che nulla può essere detto in questa sede circa le determinazioni della circa la prosecuzione dei lavori, su cui pure le Parte_2
parti si dilungano in atti, non essendo oggetto del presente contenzioso.
9. Alla legittimità della risoluzione certamente consegue il diritto di Parte_2
di escutere la fideiussione rilasciata da a titolo di garanzia
[...] Parte_4
definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016 (con a copertura Controparte_2
dell'“eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori” nonché “per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi”, Tuttavia, in assenza di prova circa l'entità dei danni patiti dalla che ha espressamente riservato tale domanda ad altra sede, e Parte_2
non è possibile entrare nel merito della legittimità dell'escussione nel caso concreto, per cui la domanda di accertamento svolta da parte convenuta deve essere rigettata in parte qua. Contro Al contrario, per quanto riguarda la garanzia (presso per l'anticipazione corrisposta ex art. 35 d.lgs. 50/2016, essa è stata correttamente escussa alla luce della differenza tra il valore delle opere realizzate (€ 31.306,68 oltre I.V.A.) e l'importo dell'anticipazione (€ 259.257,61 oltre I.V.A.) come previsto dal co. 18 del medesimo pagina 18 di 19 articolo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i. previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei medi.
Devono essere liquidate anche le spese relative alla fase cautelare nel medesimo scaglione di riferimento e con riconoscimento delle sole fasi di studio, introduttiva e istruttoria nei medi.
10.1 Al contrario, non si rinvengono i presupposti richiesti dalla legge per la condanna ex art. 96 c.p.c., non emergendo che parte attrice abbia agito in questo giudizio con malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accerta il diritto di di escutere la fideiussione ex art. Parte_2
35 d.lgs. 50/2016; condanna a rimborsare a le spese di Parte_4 Parte_2
lite, che si liquidano per il giudizio di merito in € 22.457,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e per la fase cautelare in € 9.214,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna altresì al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da Parte_4
decreto 22.10.2024; rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
14/10/2025
Il Giudice
Caterina Romiti pagina 19 di 19