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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9678/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 9678/2022 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAPPALARDO EZIO giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
, (C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal Viceprefetto Aggiunto Dott. NICOLÒ PAPPALARDO giusta procura in atti;
APPELLATA
Avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello, impugnava la sentenza n. 539/2021 del Giudice di Pace di Parte_1
Acireale Dott. , che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di revoca della Persona_1
patente di guida n. , emesso dal Prefetto di con il n. qualificativo . NumeroD_1 CP_1 NumeroD_1
pagina 1 di 3 Avverso la superiore sentenza proponeva appello , chiedendo, in via preliminare, di Parte_1
dichiarare il vizio di ultrapetizione e di mancata pronuncia del Giudice di prime cure nella parte in cui superava i limiti oggettivi della domanda proposta;
in via principale, chiedeva di dichiarare nullo – ovvero di annullare – il decreto n. 1900080929 di revoca della patente di guida n. emesso NumeroD_1
dal Prefetto di Catania.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c..
L'appello è infondato per le ragioni di cui si dirà.
Va preliminarmente esaminata la doglianza relativa al vizio di mancata pronuncia, in quanto il suddetto vizio si verifica nell'ipotesi in cui manchi del tutto il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione;
quindi, tale vizio ricorre in tutte quelle ipotesi in cui manca una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/04/2015, n. 8393).
Nel caso in esame, invece, non si pone un problema di omessa pronuncia, in quanto il Giudice di Pace ha tenuto conto della proposta domanda di nullità e annullamento del decreto di revoca e l'ha respinta.
Va altresì rigettata la doglianza relativa al vizio di ultrapetizione.
Ed invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il vizio di ultrapetizione ex art. 112
c.p.c. ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emette un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (cfr. Cassazione civile, sez. III,
09/04/2024, n. 9589).
Al riguardo va osservato che il Giudice di Pace, limitandosi ad esaminare l'impugnato decreto di revoca alla luce della normativa vigente in materia, ha fatto corretta applicazione dell'art. 219 C.d.s., ai sensi del quale il destinatario di un provvedimento di revoca della patente non può conseguire un nuovo titolo abilitativo se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.
Pertanto, non si rileva alcun vizio di ultrapetizione del Giudice di prime cure, stante che Parte_1
, avuta ritirata la patente di guida “cat. B” n. in data 06.05.2019, non avrebbe
[...] NumeroDi_2 neppure dovuto ottenere la patente di guida cat. “AM - B” n. (rilasciata in data NumeroDi_3
pagina 2 di 3 25.02.2020) prima del decorso di un biennio dal momento in cui era divenuto definitivo il provvedimento di revoca della patente di guida “cat. B” n. . NumeroDi_2
Nel merito, per le argomentazioni di cui sopra, va dunque rigettata la domanda di nullità e di annullamento del decreto n. 1900080929 di revoca della patente di guida cat. “AM - B” n.
, confermando integralmente la sentenza di primo grado. NumeroD_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta, avendo riguardo a quanto previsto dai valori minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, applicabile alle controversie di valore indeterminato.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 1-quater dell'art. 13 T.U. spese di giustizia (a mente del quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1700,00 per
[...]
compensi oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
- attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Catania, il 13.2.2025
Il Giudice dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 9678/2022 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAPPALARDO EZIO giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
, (C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal Viceprefetto Aggiunto Dott. NICOLÒ PAPPALARDO giusta procura in atti;
APPELLATA
Avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello, impugnava la sentenza n. 539/2021 del Giudice di Pace di Parte_1
Acireale Dott. , che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di revoca della Persona_1
patente di guida n. , emesso dal Prefetto di con il n. qualificativo . NumeroD_1 CP_1 NumeroD_1
pagina 1 di 3 Avverso la superiore sentenza proponeva appello , chiedendo, in via preliminare, di Parte_1
dichiarare il vizio di ultrapetizione e di mancata pronuncia del Giudice di prime cure nella parte in cui superava i limiti oggettivi della domanda proposta;
in via principale, chiedeva di dichiarare nullo – ovvero di annullare – il decreto n. 1900080929 di revoca della patente di guida n. emesso NumeroD_1
dal Prefetto di Catania.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c..
L'appello è infondato per le ragioni di cui si dirà.
Va preliminarmente esaminata la doglianza relativa al vizio di mancata pronuncia, in quanto il suddetto vizio si verifica nell'ipotesi in cui manchi del tutto il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione;
quindi, tale vizio ricorre in tutte quelle ipotesi in cui manca una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/04/2015, n. 8393).
Nel caso in esame, invece, non si pone un problema di omessa pronuncia, in quanto il Giudice di Pace ha tenuto conto della proposta domanda di nullità e annullamento del decreto di revoca e l'ha respinta.
Va altresì rigettata la doglianza relativa al vizio di ultrapetizione.
Ed invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il vizio di ultrapetizione ex art. 112
c.p.c. ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emette un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (cfr. Cassazione civile, sez. III,
09/04/2024, n. 9589).
Al riguardo va osservato che il Giudice di Pace, limitandosi ad esaminare l'impugnato decreto di revoca alla luce della normativa vigente in materia, ha fatto corretta applicazione dell'art. 219 C.d.s., ai sensi del quale il destinatario di un provvedimento di revoca della patente non può conseguire un nuovo titolo abilitativo se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.
Pertanto, non si rileva alcun vizio di ultrapetizione del Giudice di prime cure, stante che Parte_1
, avuta ritirata la patente di guida “cat. B” n. in data 06.05.2019, non avrebbe
[...] NumeroDi_2 neppure dovuto ottenere la patente di guida cat. “AM - B” n. (rilasciata in data NumeroDi_3
pagina 2 di 3 25.02.2020) prima del decorso di un biennio dal momento in cui era divenuto definitivo il provvedimento di revoca della patente di guida “cat. B” n. . NumeroDi_2
Nel merito, per le argomentazioni di cui sopra, va dunque rigettata la domanda di nullità e di annullamento del decreto n. 1900080929 di revoca della patente di guida cat. “AM - B” n.
, confermando integralmente la sentenza di primo grado. NumeroD_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta, avendo riguardo a quanto previsto dai valori minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, applicabile alle controversie di valore indeterminato.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 1-quater dell'art. 13 T.U. spese di giustizia (a mente del quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1700,00 per
[...]
compensi oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
- attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Catania, il 13.2.2025
Il Giudice dott.ssa Gaia Di Bella
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