Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026REG.PROV.COLL.
N. 05407/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5407 del 2024, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Silvia Sommazzi e Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Dotti e Federica Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1007/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della dott.ssa -OMISSIS- e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. TO SO e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Il dott. -OMISSIS- ha impugnato presso il TAR Liguria il provvedimento del Questore di Savona del 21 maggio 2019 che lo ha ammonito (ai sensi dell’art. 8, d.l. n. 11 del 2009) a tenere una condotta conforme alla legge nei suoi rapporti con la coniuge separata (dott.ssa -OMISSIS-), che aveva chiesto al Questore l’adozione del provvedimento impugnato, segnalando alcune condotte moleste e persecutorie che sarebbero state poste in essere nei suoi confronti dall’ex marito successivamente alla separazione.
2. Con il ricorso il dott. -OMISSIS- sosteneva, in sostanza, che la Questura avesse adottato il provvedimento esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dall’odierna controinteressata, senza svolgere alcuna istruttoria e senza tenere conto delle controdeduzioni da lui presentate.
3. Con sentenza n. 1007/2023, il TAR ha rigettato il ricorso, evidenziando, tra l’altro, che lo standard probatorio necessario per l’adozione di un decreto di ammonimento è inferiore a quello che caratterizza il processo penale.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il dott. -OMISSIS-.
Con il I motivo, l’appellante contesta l’atipicità del provvedimento impugnato, che sarebbe stato adottato in assenza delle condizioni previste dalla legge, anche ove si volesse dar credito alle prospettazioni della ex moglie. In ogni caso neppure queste ultime sarebbero fondate e, pertanto, l’appellante denuncia un difetto di istruttoria perché la Questura non avrebbe verificato la veridicità delle circostanze poste a base dell’ammonimento.
Con il II e il III motivo si ribadiscono le ragioni per le quali le prospettazioni della ex moglie sarebbero infondate o comunque irrilevanti, denunciando anche le presunte carenze motivazionali della sentenza appellata. Su tali profili si tornerà nella parte in diritto.
5. Si è costituita la dott.ssa -OMISSIS-, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’ammonimento di cui all’art. 8, d.l. n. 11 del 2009, per quanto di interesse, si basa sugli stessi presupposti del reato di cui all’art. 612-bis c.p., che punisce “ chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ”.
2. Nel caso di specie, secondo il provvedimento del Questore, l’odierno appellante avrebbe messo in atto una serie di comportamenti molesti e di pedinamenti, facendosi trovare nei pressi della casa della richiedente a ogni ora del giorno e (ancor più frequentemente) della notte, e scegliendo perfino come proprio medico di base la ex moglie, medico chirurgo dell’-OMISSIS-.
Nel provvedimento si dà anche conto del ritrovamento, da parte della -OMISSIS-, nel comodino dell’ex coniuge, di un “ tracker gps ” che, potenzialmente (ma senza che fosse mai stato effettivamente utilizzato) sarebbe servito ai pedinamenti.
La -OMISSIS-, poi, aveva denunciato di essere stata seguita da un uomo a bordo di un’utilitaria in data 4 aprile 2019. Tale vettura era stata vista anche il successivo 2 maggio, nei pressi dell’abitazione di un amico della denunciante, il quale aveva provveduto ad allertare le forze dell’ordine. All’esito di un controllo dei Carabinieri era risultato che l’occupante del veicolo segnalato fosse, fino a pochi mesi prima, titolare di un’agenzia di investigazioni.
Inoltre il decreto di ammonimento riporta che, sempre secondo la -OMISSIS-, l’odierno appellante si sarebbe rivolto alla ex moglie sostenendo che la stessa non sarebbe potuta “ essere di nessun altro uomo ”.
Quanto alle conseguenze, il provvedimento dà conto del fatto che le circostanze su riportate ingeneravano nella -OMISSIS- uno stato di paura che la induceva anche ad avvalersi di un supporto psicologico, con conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (in particolare per quanto riguarda gli spostamenti).
Le difese svolte in sede procedimentale dall’odierno appellante non erano ritenute idonee a modificare sostanzialmente il quadro generale dei fatti.
3. In primo luogo, il Collegio osserva che gli elementi di fatto posti a base del provvedimento questorile sono complessivamente idonei ad integrare la condotta di cui all’art. 612-bis c.p.
Occorre, quindi soffermarsi sulle deduzioni dell’odierno appellante (disattese dal TAR) per verificare se esse permettono di smentire la sussistenza di fatti o comunque di dare agli stessi una diversa interpretazione.
4. Quanto ai pedinamenti e agli appostamenti nei pressi dell’abitazione dell’ex coniuge, l’appellante sostiene che la denuncia della dott.ssa -OMISSIS- non sarebbe attendibile. Infatti l’appellante avrebbe continuato a svolgere regolarmente il proprio lavoro, che (considerando anche il tempo necessario per gli spostamenti) lo tiene lontano da casa per tutta la giornata.
Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé dirimente, anche perché nel provvedimento del Questore si legge che tali eventi si verificavano soprattutto in orario notturno, né può escludersi che episodi del genere si siano verificati nel corso di giornate non lavorative.
D’altra parte devono essere dichiarate inammissibili le allegazioni documentali depositate dalla difesa della dott.ssa -OMISSIS-, contenenti testimonianze di amici e conoscenti di quest’ultima. Alla valutazione delle stesse si oppone, infatti, l’art. 104 c.p.a. sul divieto della produzione di nuovi documenti in appello. Peraltro si tratta di elementi di fatto che neppure l’Amministrazione può aver preso in considerazione, poiché non risultano acquisiti in sede procedimentale.
5. Quanto alla scelta dell’ex coniuge come medico di base, si tratta di un comportamento che non può, di per sé, essere qualificato come molestia perché, come evidenziato dall’appellante, si è trattato di una scelta che il dott. -OMISSIS- aveva preventivamente comunicato alla dott.ssa -OMISSIS-, la quale, inizialmente, non si era opposta.
6. Anche il ritrovamento del “ tracker gps ” potrebbe indurre a conclusioni non univoche. Lo strumento è stato rinvenuto nel comodino in passato utilizzato dall’odierno appellante e, dunque, a seguito della separazione e del trasferimento, non era più nella disponibilità del dott. -OMISSIS-, né, in ogni caso, risultava essere mai stato utilizzato, quale che fosse la ragione per cui era stato originariamente acquistato (secondo l’appellante il dispositivo serviva ad evitare lo smarrimento del proprio zaino, che a volte dimenticava in treno nel tragitto casa-lavoro).
7. In tale quadro l’aspetto più significativo della vicenda è proprio quello relativo ai pedinamenti da parte del soggetto già titolare di agenzia di investigazioni. L’ipotesi più plausibile risulta senz’altro quella che l’investigatore fosse effettivamente stato ingaggiato dall’odierno appellante, anche perché quest’ultimo, tanto in sede procedimentale, quanto nel presente giudizio, ha svolto, sul punto, deduzioni elusive e contraddittorie.
A prescindere dalla circostanza che il soggetto in questione risultava privo di licenza, è il fatto stesso che l’appellante si sia rivolto a un investigatore per avere notizie sugli spostamenti e le frequentazioni della ex coniuge ad illuminare gli altri elementi su richiamati. Infatti emerge dagli atti che la separazione era avvenuta in modo consensuale e quindi neppure può ipotizzarsi la necessità di raccogliere elementi da utilizzare nel relativo giudizio.
8. Una volta acquisita l’evidenza che il dott. -OMISSIS- manteneva la volontà di invadere la sfera privata dell’ex coniuge, le conclusioni cui è giunto il Questore appaiono credibili.
Del resto, come già evidenziato dal TAR, il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore ha una natura spiccatamente preventiva e cautelare ed è finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e a prevenire la commissione di reati contro la persona. Non richiede una prova rigorosa come nel procedimento penale, ma basta la sola probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi possano presagire reati ai sensi dell’art. 612-bis c.p. ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, Sent. 18/11/2024, n. 9211).
9. Per le esposte ragioni l’appello deve essere rigettato. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e degli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CH RR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
TO SO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO SO | CH RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.