CASS
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/07/2024, n. 28364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28364 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE ND NI ZO nato a [...] il [...] TI SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE o visti gli atti, il provvedimento impugnato e .ij ricorsop;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore di TI, Avv. ANGELO NICOTERA, che ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
udito il difensore di TI, Avv. MARIA ANTONIETTA TORTORA, in sostituzione dell'Avv. NICOTERA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di DE ND, Avv UGO LE DONNE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28364 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATrO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 ottobre 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto De GR DO NC e IZ RE responsabili dei reati di rapina aggravata e furto aggravato. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di De GR, eccependo la illegittimità della sentenza per omessa motivazione in relazione al secondo motivo dell'atto di appello e l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 comma 2 n.3, 628 comma 1 cod. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena inflitta: nei motivi dell'atto di gravame era stato infatti osservato che al fine di aumentare la pena base erano stati enfatizzati i precedenti giudiziari, le modalità della condotta e la gravità del danno patrimoniale, ovvero tutte quelle circostanze aggravanti contestate nell'atto di accusa che il giudice aveva già valutato ai fini dell'irroganda pena, ritenendole equivalenti alle attenuanti generiche;
inoltre, la motivazione del giudice di primo grado appariva fortemente contraddittoria poiché dapprima il giudice per l'udienza preliminare aveva enfatizzato la piena confessione di De GR per il riconoscimento delle attenuanti generiche, salvo poi, di fatto, trasformare tale confessione in una circostanza dalla quale trarre argomento per discostarsi dal minimo edittale;
ancora, il giudice di primo grado, al fine di aumentare la pena, aveva utilizzato le stesse circostanze aggravanti che erano state ritenute equivalenti alle attenuanti generiche;
su tutti tali aspetti, nulla aveva motivato la Corte di appello. 2. Propone ricorso il difensore di IZ RE. 2.1 Il difensore lamenta l'inutilizzabilità patologica e l'assoluta inattendibilità della relazione tecnica di genetica forense, considerato che la Corte di appello aveva fortemente valorizzato l'esito della comparazione tra le "presunte cellule epiteliali" rinvenute su un cappello e sugli occhiali da sole indossati da una delle due persone cha avevano perpetrato la rapina presso l'ufficio postale di Prato e il profilo genetico di IZ: la difesa aveva evidenziato che il valore relativo al rapporto di verosimiglianza tra i reperti utilizzati per la comparazione era abbondantemente al di sotto del valore minimo per l'identificazione del profilo o dell'identità genetica, ma la Corte di appello aveva affermato che la difesa avrebbe voluto applicare parametri di riferimento che invece erano stati indicati nella relazione di genetica forense ed aveva effettuato operazioni incomprensibili per giustificare il proprio convincimento, senza rispondere alle criticità della relazione 2 tecnica evidenziate dalla difesa, tra le quali: il fatto che i reperti erano stata esposti a lungo sulla scena del crimine, al cui interno erano presenti diverse persone, per cui non era stata garantita la genuinità dei campioni;
la contaminazione poteva essere avvenuta anche durante il trasporto e la conservazione dei reperti, visto che erano passati ben otto mesi dal giorno della rapina a quello dell'accertamento effettuato;
era stata eccepita una serie di puntuali e specifiche doglianze sulla scorta delle "Raccomandazioni genetisti forensi italiani nella indagini di identificazione personale", ma le regole poste dalle linee guida erano state ignorate;
la Corte di appello aveva palesemente violato l'art. 192 cod. proc. pen. anche con riguardo all'eccezione relativa alla tenuta della cosidetta "catena di custodia". Relativamente alle intercettazioni telefoniche valorizzate dalla Corte di appello, il difensore evidenzia che l'utenza 3297344193, asseritamente in uso a IZ, era intestata a tale DI BD ed era stata spenta dalle 23.00 del 27.02.2020 alle 15.16 del 28.02.2020, per cui non era possibile stabilire la presenza di IZ sul luogo del delitto;
inoltre, le intercettazioni telefoniche dalle quali, secondo la Corte di appello, si evinceva che l'utenza era in uso a IZ, erano tutte successive di due mesi rispetto ai fatti;
quanto alle intercettazioni ambientali del 29 settembre 2020 ed alle dichiarazioni etero e ed auto accusatorie di De GR, le stesse non trovavano alcun riscontro. 2.2 Il difensore lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio comminato: non si comprendeva come fosse stato possibile che la Corte di appello non avesse valutato una proposta risarcitoria che era presente nel fascicolo di ufficio;
IZ avrebbe voluto provvedere al risarcimento del danno e intraprendere un percorso di giustizia riparativa, per il quale aveva effettuato la richiesta ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen.; il difensore osserva inoltre che al coimputato De GR erano state concesse le attenuanti generiche sulla scorta delle sue dichiarazioni, che erano state suggerite proprio da IZ, come emergeva dalla intercettazione ambientale sopra richiamata, per cui era evidente la disparità di trattamento tra i due imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di De GR deve essere dichiarato inammissibile. 3 1.1 Si deve infatti ribadire che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., mentre negli altri casi l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); nel caso in esame, vi era un'ampia motivazione sulla dosimetria della pena nella sentenza di primo grado (pag.31), nella quale non si era tenuto conto soltanto delle aggravanti contestate, ma anche di una serie di altri elementi (la pianificazione della rapina, la professionalità dimostrata, la gravità della condotta, il danno patrimoniale); la Corte di appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado osservando che non vi erano elementi per una mitigazione della pena, visto che la confessione resa da De GR era stata già valutata per la concessione delle attenuanti generiche, con motivazione congrua ed esente da censure. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IZ è infondato. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso di specie, la Corte di appello ha valorizzato diversi elementi per giungere alla conferma della sentenza di condanna, tra cui non solo la comparazione tra il profilo genetico di IZ e quello dei reperti rinvenuti sul luogo della rapina;
con riguardo a tale elemento, la Corte di appello ha osservato che la scelta del rito abbreviato ha comportato la piena utilizzabilità degli atti di indagine e che la bontà 4 del metodo utilizzato risulta anche dal fatto che il valore di comparazione del coimputato De GR, inferiore a quello di IZ, ha trovato conferma nella confessione resa dal primo, argomento quest'ultimo con il quale il ricorso non si confronta affatto. L'eccezione relativa al fatto che erroneamente era stata attribuita a IZ l'utenza intestata ad altro soggetto è inammissibile per non essere stata proposta in appello: alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. Deve infine rilevarsi che la Corte di appello ha anche valorizzato la confessione resa da De GR e l'intercettazione ambientale del 29 settembre 2020, nella quale IZ parla del cappellino, del dna e dell'autovettura rubata, sulla quale in realtà il ricorso nulla dice, non precisando perché tale conversazione non possa essere ritenuta prova della commissione del fatto da parte di IZ;
la Corte di appello ha pertanto valutato correttamente tutti gli elementi di prova a carico di IZ, giungendo all'affermazione della sua responsabilità. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, a fronte della richiesta che è stata presentata dal ricorrente di invio a un Centro per la giustizia riparativa, occorre individuare l'autorità giudiziaria alla quale spetta la competenza a decidere al riguardo. Come precisato da Sez.2, n.9940 del 16/02/2024, Hessler, n.m., a ciò provvede l'art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen. (anch'esso applicabile decorsi sei mesi dal 30/12/2022), il quale, per quanto qui interessa, stabilisce che, «durante la pendenza del ricorso per cassazione», la competenza a provvedere in ordine all'accesso alla giustizia riparativa spetta al «giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (ultima frase del secondo periodo dell'unico comma); la ratio di tale previsione appare ravvisabile nel fatto che la decisione in ordine all'accesso a un programma di giustizia riparativa implica un giudizio di merito (si 5 veda, in particolare, il comma 3 dell'art. 129-bis cod. proc. pen.) che è estraneo al giudizio di legittimità. Da quanto si è detto consegue che, poiché la richiesta di IZ è stata da lui avanzata non in sede di appello, ma contestualmente alla presentazione del ricorso per cassazione (la quale determina la pendenza dello stesso ricorso), per il citato disposto dell'art. 45- ter disp. att. cod. proc. pen., la medesima richiesta avrebbe dovuto essere presentata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e, quindi, alla Corte d'appello di Firenze;
da ciò consegue l'inammissibilità della stessa richiesta, in quanto presentata a un'autorità giudiziaria priva di competenza a decidere al riguardo. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve ribadire che il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); pertanto, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, alla gravità dei fatti ed ai plurimi precedenti specifici dell'imputato, con motivazione esente da censure. 2. Il ricorso di De GR deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, mentre quello di IZ deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della 6 (' causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di IZ RE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di De GR DO NC, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/07/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore di TI, Avv. ANGELO NICOTERA, che ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
udito il difensore di TI, Avv. MARIA ANTONIETTA TORTORA, in sostituzione dell'Avv. NICOTERA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di DE ND, Avv UGO LE DONNE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28364 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATrO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 ottobre 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto De GR DO NC e IZ RE responsabili dei reati di rapina aggravata e furto aggravato. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di De GR, eccependo la illegittimità della sentenza per omessa motivazione in relazione al secondo motivo dell'atto di appello e l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 comma 2 n.3, 628 comma 1 cod. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena inflitta: nei motivi dell'atto di gravame era stato infatti osservato che al fine di aumentare la pena base erano stati enfatizzati i precedenti giudiziari, le modalità della condotta e la gravità del danno patrimoniale, ovvero tutte quelle circostanze aggravanti contestate nell'atto di accusa che il giudice aveva già valutato ai fini dell'irroganda pena, ritenendole equivalenti alle attenuanti generiche;
inoltre, la motivazione del giudice di primo grado appariva fortemente contraddittoria poiché dapprima il giudice per l'udienza preliminare aveva enfatizzato la piena confessione di De GR per il riconoscimento delle attenuanti generiche, salvo poi, di fatto, trasformare tale confessione in una circostanza dalla quale trarre argomento per discostarsi dal minimo edittale;
ancora, il giudice di primo grado, al fine di aumentare la pena, aveva utilizzato le stesse circostanze aggravanti che erano state ritenute equivalenti alle attenuanti generiche;
su tutti tali aspetti, nulla aveva motivato la Corte di appello. 2. Propone ricorso il difensore di IZ RE. 2.1 Il difensore lamenta l'inutilizzabilità patologica e l'assoluta inattendibilità della relazione tecnica di genetica forense, considerato che la Corte di appello aveva fortemente valorizzato l'esito della comparazione tra le "presunte cellule epiteliali" rinvenute su un cappello e sugli occhiali da sole indossati da una delle due persone cha avevano perpetrato la rapina presso l'ufficio postale di Prato e il profilo genetico di IZ: la difesa aveva evidenziato che il valore relativo al rapporto di verosimiglianza tra i reperti utilizzati per la comparazione era abbondantemente al di sotto del valore minimo per l'identificazione del profilo o dell'identità genetica, ma la Corte di appello aveva affermato che la difesa avrebbe voluto applicare parametri di riferimento che invece erano stati indicati nella relazione di genetica forense ed aveva effettuato operazioni incomprensibili per giustificare il proprio convincimento, senza rispondere alle criticità della relazione 2 tecnica evidenziate dalla difesa, tra le quali: il fatto che i reperti erano stata esposti a lungo sulla scena del crimine, al cui interno erano presenti diverse persone, per cui non era stata garantita la genuinità dei campioni;
la contaminazione poteva essere avvenuta anche durante il trasporto e la conservazione dei reperti, visto che erano passati ben otto mesi dal giorno della rapina a quello dell'accertamento effettuato;
era stata eccepita una serie di puntuali e specifiche doglianze sulla scorta delle "Raccomandazioni genetisti forensi italiani nella indagini di identificazione personale", ma le regole poste dalle linee guida erano state ignorate;
la Corte di appello aveva palesemente violato l'art. 192 cod. proc. pen. anche con riguardo all'eccezione relativa alla tenuta della cosidetta "catena di custodia". Relativamente alle intercettazioni telefoniche valorizzate dalla Corte di appello, il difensore evidenzia che l'utenza 3297344193, asseritamente in uso a IZ, era intestata a tale DI BD ed era stata spenta dalle 23.00 del 27.02.2020 alle 15.16 del 28.02.2020, per cui non era possibile stabilire la presenza di IZ sul luogo del delitto;
inoltre, le intercettazioni telefoniche dalle quali, secondo la Corte di appello, si evinceva che l'utenza era in uso a IZ, erano tutte successive di due mesi rispetto ai fatti;
quanto alle intercettazioni ambientali del 29 settembre 2020 ed alle dichiarazioni etero e ed auto accusatorie di De GR, le stesse non trovavano alcun riscontro. 2.2 Il difensore lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio comminato: non si comprendeva come fosse stato possibile che la Corte di appello non avesse valutato una proposta risarcitoria che era presente nel fascicolo di ufficio;
IZ avrebbe voluto provvedere al risarcimento del danno e intraprendere un percorso di giustizia riparativa, per il quale aveva effettuato la richiesta ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen.; il difensore osserva inoltre che al coimputato De GR erano state concesse le attenuanti generiche sulla scorta delle sue dichiarazioni, che erano state suggerite proprio da IZ, come emergeva dalla intercettazione ambientale sopra richiamata, per cui era evidente la disparità di trattamento tra i due imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di De GR deve essere dichiarato inammissibile. 3 1.1 Si deve infatti ribadire che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., mentre negli altri casi l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); nel caso in esame, vi era un'ampia motivazione sulla dosimetria della pena nella sentenza di primo grado (pag.31), nella quale non si era tenuto conto soltanto delle aggravanti contestate, ma anche di una serie di altri elementi (la pianificazione della rapina, la professionalità dimostrata, la gravità della condotta, il danno patrimoniale); la Corte di appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado osservando che non vi erano elementi per una mitigazione della pena, visto che la confessione resa da De GR era stata già valutata per la concessione delle attenuanti generiche, con motivazione congrua ed esente da censure. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IZ è infondato. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso di specie, la Corte di appello ha valorizzato diversi elementi per giungere alla conferma della sentenza di condanna, tra cui non solo la comparazione tra il profilo genetico di IZ e quello dei reperti rinvenuti sul luogo della rapina;
con riguardo a tale elemento, la Corte di appello ha osservato che la scelta del rito abbreviato ha comportato la piena utilizzabilità degli atti di indagine e che la bontà 4 del metodo utilizzato risulta anche dal fatto che il valore di comparazione del coimputato De GR, inferiore a quello di IZ, ha trovato conferma nella confessione resa dal primo, argomento quest'ultimo con il quale il ricorso non si confronta affatto. L'eccezione relativa al fatto che erroneamente era stata attribuita a IZ l'utenza intestata ad altro soggetto è inammissibile per non essere stata proposta in appello: alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. Deve infine rilevarsi che la Corte di appello ha anche valorizzato la confessione resa da De GR e l'intercettazione ambientale del 29 settembre 2020, nella quale IZ parla del cappellino, del dna e dell'autovettura rubata, sulla quale in realtà il ricorso nulla dice, non precisando perché tale conversazione non possa essere ritenuta prova della commissione del fatto da parte di IZ;
la Corte di appello ha pertanto valutato correttamente tutti gli elementi di prova a carico di IZ, giungendo all'affermazione della sua responsabilità. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, a fronte della richiesta che è stata presentata dal ricorrente di invio a un Centro per la giustizia riparativa, occorre individuare l'autorità giudiziaria alla quale spetta la competenza a decidere al riguardo. Come precisato da Sez.2, n.9940 del 16/02/2024, Hessler, n.m., a ciò provvede l'art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen. (anch'esso applicabile decorsi sei mesi dal 30/12/2022), il quale, per quanto qui interessa, stabilisce che, «durante la pendenza del ricorso per cassazione», la competenza a provvedere in ordine all'accesso alla giustizia riparativa spetta al «giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (ultima frase del secondo periodo dell'unico comma); la ratio di tale previsione appare ravvisabile nel fatto che la decisione in ordine all'accesso a un programma di giustizia riparativa implica un giudizio di merito (si 5 veda, in particolare, il comma 3 dell'art. 129-bis cod. proc. pen.) che è estraneo al giudizio di legittimità. Da quanto si è detto consegue che, poiché la richiesta di IZ è stata da lui avanzata non in sede di appello, ma contestualmente alla presentazione del ricorso per cassazione (la quale determina la pendenza dello stesso ricorso), per il citato disposto dell'art. 45- ter disp. att. cod. proc. pen., la medesima richiesta avrebbe dovuto essere presentata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e, quindi, alla Corte d'appello di Firenze;
da ciò consegue l'inammissibilità della stessa richiesta, in quanto presentata a un'autorità giudiziaria priva di competenza a decidere al riguardo. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve ribadire che il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); pertanto, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, alla gravità dei fatti ed ai plurimi precedenti specifici dell'imputato, con motivazione esente da censure. 2. Il ricorso di De GR deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, mentre quello di IZ deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della 6 (' causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di IZ RE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di De GR DO NC, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/07/2024