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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/12/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
77
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 74 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 25/6/2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
UC Di LO in forza di procura speciale datata 22/5/2023 e trasmessa per via tele- matica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto infor- matico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentato e difeso dagli Avv.UC Iero e LO Bonetti in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024 Rep.n.37875/Racc.n.7313 del Notaio in Fiumicino dott. Per_1
[...]
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.103/2024 del Tribunale di Trieste - accertamento del diritto a detassazione della pensione.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/10/2025. Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza im pugnata, adottati i provvedimenti di rito, accertare e dichiarare il diritto del ricor-
CP_ rente alla detassazione delle pensioni erogate dall' (Gestione Privata n. 001-8500
Per
-10056620 Cat. e n. 073 8500-01011295 Cat. in forza della Conven- Per_3
zione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990 e per l'effetto condan-
CP_ nare l' a restituire le somme illegittimamente trattenute pari all'imposta lorda trattenuta di € 11.901,67=, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazio- ne monetaria da ciascuna trattenuta al saldo. Con vittoria delle spese di lite di entram- bi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: rigettare l'appello. Spese e compensi di lite, compresa la maggiora- zione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 14/6/2023 il sig. premesso di essere titolare Parte_1
di due pensioni erogate dall' (VO n. 001-850010047617 e n. 073-85 CP_1 Per_3
0001012379), esponeva che, essendo residente in [...]dal 2019, per questo fatto e in base all'art.16 della Convenzione stipulata da Italia e Bulgaria per evitare le dop- pie imposizioni, da allora le sue pensioni non erano più state tassate in Italia;
che però nel 2023 l' , a seguito di una risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate, CP_1
aveva modificato la sua posizione, affermando che ai fini della detassazione era ne- cessario anche il possesso della cittadinanza bulgara;
che l' aveva quindi pro- CP_1
ceduto a riliquidare la sua pensione applicando, da giugno 2023, la ritenuta IRPEF ed aveva altresì recuperato le imposte relative ai mesi da gennaio del medesimo anno.
Affermava il ricorrente che l'Agenzia delle Entrate aveva fatto coincidere il concetto di nazionalità, presente nella Convenzione stipulata da Italia e Bulgaria il
21/9/1988, con quello di cittadinanza;
che l' , pur avendo distinto questi due con- CP_1
cetti in un suo comunicato in materia di immigrazione, nonostante ciò li aveva stru-
Pag.2 mentalmente confusi in materia di fiscalità internazionale;
che la Convenzione di
Vienna del 23/5/1969, regolando l'interpretazione dei trattati internazionali, ha supe- rato il tradizionale criterio letterale;
che in ogni caso anche sul piano letterale il termi- ne nazionalità, utilizzato anche nella versione francese della Convenzione fra Italia e
Bulgaria, ha un significato diverso dal termine cittadinanza, poichè il primo indica l'appartenenza di una persona ad una comunità, gruppo, popolo mentre il secondo im- plica un rapporto con lo Stato e il suo ordinamento;
che comunque la Convenzione di Vienna impone di fare riferimento a un criterio di interpretazione logico-sistema- tico e teleologico-assiologico; che la Convenzione stipulata da Italia e Bulgaria ha lo scopo di evitare le doppie imposizioni e quindi deve essere interpretata coerentemen- te con questa finalità; che l'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate e dal-
l' ottiene il risultato opposto, favorendo proprio la doppia imposizione;
che in CP_1
base alla normativa introdotta negli anni 2007 e 2008 la Bulgaria assoggetta a tassa- zione tutti i redditi ovunque prodotti dalle persone ivi residenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza o nazionalità; che anche in Italia la tassazione dipende dalla residenza fiscale;
che questa situazione normativa può dare origine a varie situazioni di doppia imposizione e quindi la Convenzione del 1988 deve essere interpretata in modo da evitare tale effetto;
che inoltre in Italia sono in vigore numerose Conven- zioni contro la doppia imposizione, di solito conformi all'apposito modello OC;
che quindi anche la Convenzione fra Italia e Bulgaria va interpretata coerentemente con questo contesto oltre che con il diritto europeo e la Costituzione italiana;
che in particolare la tesi dell' comporterebbe la violazione dei principi sanciti dagli artt. CP_1
18, 21, 45, 49, 56 e 63 del TFUE nonchè dagli artt.9, 15, 20, 21, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e anche dal Regolamento (CE) del Parla- mento Europeo e del Consiglio n.883/2004; che inoltre vi sarebbe contrasto con gli artt.3, 11, 23, 35, 42, 97 e 117 della Costituzione;
che per tutti questi motivi le pen- sioni percepite dai pensionati italiani residenti in [...]devono essere sottoposte esclusivamente alla legislazione (anche fiscale) dello Stato bulgaro;
e infine che la condotta dell' ha violato anche il legittimo affidamento dei pensionati. CP_1
Pag.3 Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di giu- CP_1
risdizione del Giudice Ordinario, poichè la controversia riguardava non il trattamento pensionistico in sè ma il suo operato come sostituto d'imposta; e perciò di non essere legittimato dal lato passivo rispetto all'azione esercitata dal sig. il quale Pt_1
avrebbe dovuto convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Nel merito l' esponeva che il criterio di interpretazione letterale non è CP_1
stato affatto superato dalla Convenzione di Vienna, essendo anzi il primo da applicare anche riguardo ai trattati internazionali;
che i termini utilizzati nella Convenzione fra
Italia e Bulgaria non lasciano spazio a dubbi, stabilendo chiaramente che, per la Bul- garia, si intende come ivi residente solo la persona che possiede la nazionalità di quel- lo Stato;
che il termine francese "nationalité" indica senza dubbio la cittadinanza;
che comunque il sig. non poteva essere ritenuto soggetto appartenente alla nazio- Pt_1
ne bulgara, non avendo con quella nazione uno specifico legame storico-culturale; che l'interpretazione del termine nazionalità come cittadinanza non produce alcuna incongruenza interna alla Convenzione;
e che neppure sussiste una qualche violazio- ne dei principi fondamentali di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento previsti dalla Costituzione e dalla c.d. Carta di Nizza.
Con sentenza emessa il 15/5/2024 il Tribunale di Trieste, affermata la propria
Pt_ giurisdizione, respingeva nel merito il ricorso osservando che la Convenzione fra
[..
e Bulgaria richiede, affinchè la pensione sia soggetta al regime impositivo bul- garo, che il pensionato possieda la cittadinanza dello Stato estero;
che non vi sono ra- gioni per superare il dato testuale;
che da questa interpretazione non deriva il pericolo di una doppia imposizione;
e che neppure era invocabile, a sostegno della pretesa azionata, la violazione del principio di affidamento.
1. Contro questa decisione ha proposto appello il sig. affermando: a) che Pt_1
mediante la Convezione del 1988, ratificata con legge 389/1990, lo Stato Ita- liano ha regolato la ripartizione dei poteri impositori e in particolare ha rinun- ciato in favore dello Stato Bulgaro al potere di tassare le pensioni private, sta-
Pag.4 bilendo quale unico requisito per godere del beneficio della defiscalizzazione il possesso della residenza in Bulgaria;
b) che pretendere anche il requisito della cittadinanza bulgara, come per le pensioni pubbliche (cui peraltro si rife- risce la risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n.244 dell'8/3/2024), significherebbe applicare la medesima disciplina a situazioni giuridiche diver- se;
c) che non ha valore dirimente la sentenza della Corte di Cassazione citata dal Tribunale;
d) che l'interpretazione seguita dal Giudice di primo grado con- trasta con i criteri dettati dagli artt.31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna;
e) che questa interpretazione viola anche l'art.3 della Costituzione e gli artt.18
e 21 del TFUE, poichè in Italia non gli è consentito di avvalersi del Servizio
Sanitario Nazionale (salvo i trattamenti urgenti di Pronto Soccorso); f) che il
Tribunale ha erroneamente escluso la rilevanza del principio dell'affidamento.
2. L'appellante sig. ha riproposto anche in questo grado di giudizio la tesi Pt_1
secondo cui il Tribunale, aderendo all'interpretazione data dall' alla Con- CP_1
venzione di Sofia del 21/9/1988, avrebbe violato le regole dettate dalla Con- venzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.
2.1. A sostegno di questa censura il sig. non ha ribadito in modo esplicito Pt_1
gli argomenti già svolti in primo grado riguardo alla (pretesa) differenza di significato fra i termini "nazionalità" (traduzione in lingua italiana del termine
"nationalité" utilizzato nella versione in lingua francese della Convenzione di
Sofia) e "cittadinanza".
2.1.1. Solo per completezza si può osservare che il termine "nationalité" indica, nel diritto francese1, il legame giuridico (e politico) tra un individuo e lo Stato so- vrano di appartenenza e quindi ha il medesimo significato del termine italiano
"cittadinanza".
2.1.2. E comunque - se anche al termine "nazionalità" si dovesse attribuire (solo) il significato di appartenenza a una comunità di persone unite da elementi comu- ni quali origine, lingua, storia, cultura e tradizioni condivise - il sig. Pt_1
non avrebbe allegato nè dimostrato fatti concreti idonei a provare che egli, dal
2019, fa parte della nazione bulgara (nel senso appena evidenziato).
Nè si può ritenere utile ad attribuire all'appellante la nazionalità bulgara il me- ro assoggettamento alla legislazione fiscale vigente in Bulgaria, sia perchè il concetto di nazionalità (comunque lo si voglia intendere) è ben più ampio di quello di residenza ai fini fiscali;
sia perchè l'argomento sarebbe poco logico e contraddittorio: da una parte infatti si dovrebbe ritenere il sig. appar- Pt_1
tenente alla nazione bulgara perchè soggetto alla potestà impositiva della
[...]
Per_
e dall'altra lo si dovrebbe ritenere soggetto a tale potestà per il fatto di essere di nazionalità bulgara.
2.1.3. L'appellante non ha neppure richiamato - a sostegno della tesi secondo cui il termine di nazionalità va inteso come sinonimo di residenza e non di cittadi- nanza - il modello di Convenzione sulla doppia imposizione fiscale predispo- sto dall'OC (consultabile nel sito https://www.finanze.gov.it/), nel quale è appunto utilizzato, per individuare i soggetti cui la normativa convenzionale si applica, il criterio della residenza2.
Si tratta peraltro di un dato di scarso rilievo: è evidente infatti che gli Stati contraenti sono del tutto liberi di utilizzare o meno, e all'occorrenza di modifi- care e adattare alle loro specifiche esigenze, il modello OC;
ed è appunto ciò che è accaduto nel caso dell'Italia e della Bulgaria, che, avvalendosi della loro assoluta libertà contrattuale, hanno scelto di fare uso - quanto alla Bulga- ria - di un criterio diverso dalla residenza e cioè quello della cittadinanza.
clarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité."1 2 testualmente: "This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Con- tracting States."
Pag.6 2.1.4. Si deve perciò concludere che la nazionalità richiesta dall'art.1 comma 2 lette- ra b) della Convenzione di Sofia del 1988 ("Ai sensi della presente Conven- zione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa: [...] b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita' bulgara nonche' qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e' ivi registrata") coincide con la citta- dinanza.
In concreto è pacifico che il sig. non possiede la cittadinanza bulgara, Pt_1
per cui egli non può essere considerato residente in [...]in base al testo della citata Convenzione.
2.2. Rimane da valutare se l'Agenzia delle Entrate, l' e il Tribunale di Trieste CP_1
abbiano violato i criteri interpretativi dettati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati perchè si sono attenuti al dato letterale e così facendo hanno attribuito - almeno secondo l'appellante - al combinato disposto degli artt.1 comma 2 lettera b) e 16 della Convenzione italo-bulgara del 1988 un signifi- cato contrario al contesto, all'oggetto e allo scopo della Convenzione stessa.
2.2.1. L'art.31 della Convenzione di Vienna del 1969, intitolato "Regola generale di interpretazione", così disciplina la materia:
1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi:
a. ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;
b. ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusio- ne del trattato e accettato dalle parti come strumento in connessione col trattato.
3. Si terrà conto, oltre che del contesto:
a. di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni;
b. di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attra- verso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo;
c. di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile
Pag.7 nei rapporti fra le parti.
4. Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'inten- zione delle parti.
2.2.2. In base alla norma appena citata il testo di un trattato internazionale fa eviden- temente parte del "contesto" e quindi si deve escludere che il dato letterale sia stato del tutto superato (e privato di valore) come criterio interpretativo.
Nè vale richiamare - sempre nell'ambito del contesto - il raffronto tra l'art.16
e l'art.17 della Convenzione di Sofia, sostenendo che - ove il termine naziona- lità fosse inteso come sinonimo di cittadinanza - le due norme finirebbero per regolare allo stesso modo situazioni diverse.
Sul punto si deve osservare che Italia e Bulgaria erano libere di adottare - ai fini dell'individuazione dello Stato impositore - il medesimo criterio sia per le pensioni private che per quelle pubbliche, con gli unici vincoli di evitare le doppie imposizioni e di garantire la parità di trattamento ai sensi dell'art.23 della Convenzione.
Non risulta però - e neppure è stato specificamente dedotto - che l'uso del me- desimo criterio della cittadinanza (sia nell'art.16, per effetto dell'art.1 comma
2 lettera b, che nell'art.17 coma 2 lettera b della Convenzione) possa produrre di per sè una discriminazione fra i cittadini italiani in Bulgaria e i cittadini bulgari in Italia;
quanto all'ipotesi che possa causare una duplicità di imposi- zione fiscale, di questo tema si tratterà nei prossimi punti.
2.2.3. Il principale argomento fatto valere dall'appellante a sostegno della sua prete- sa consiste nell'affermazione che - ove la Convenzione di Sofia fosse interpre- tata nel senso voluto dall , come ha fatto il Tribunale - egli verrebbe tas- CP_1
sato due volte, in contrasto con lo scopo perseguito dagli Stati contraenti, e cioè sia dall'Italia, quale Paese di produzione del reddito pensionistico, sia dalla Bulgaria, essendo ivi residente ai fini fiscali (indipendentemente dal pos- sesso della cittadinanza di quello Stato).
In teoria l'argomento potrebbe essere condiviso, a condizione però che la dop- pia imposizione riferita alle pensioni di cui è titolare il sig. fosse non Pt_1
Pag.8 solo possibile in astratto (nel senso che più Stati potrebbero, in ipotesi, eser- citare la loro potestà impositiva in forza di un qualche criterio di collegamento con la persona fisica), ma anche effettiva (nel senso che in concreto lo stesso reddito fosse fiscalmente imponibile sia in Italia che in Bulgaria secondo le rispettive leggi dei due Stati e quindi assoggettabile più volte a tassazione).
Dell'esistenza di questo presupposto il sig. non ha però fornito alcuna Pt_1
prova: non ha dimostrato cioè che il trattamento pensionistico di cui è CP_1
titolare costituisca reddito imponibile (anche) in Bulgaria;
cosa che era suo onere fare, trattandosi, in ultima analisi, del fatto costitutivo della sua pretesa di essere esonerato dalla tassazione in Italia.
Nessun esito ha avuto la richiesta di informazioni rivolta all'Ambasciata di
Bulgaria in Italia;
nè si può fare riferimento esclusivo al principio di non con- testazione, poichè questo vale solo per i fatti rientranti nella sfera di conoscibi- lità della parte interessata a contestarli3 e non può quindi essere esteso alle circostanze estranee a questa sfera (in quanto appartenenti all'ambito della vita privata e personale di chi le allega, come nel caso di specie il trattamento fi- scale riservato dalla Bulgaria alle pensioni dell'appellante).
In questo giudizio il sig si è limitato a produrre i certificati di residen- Pt_1
za fiscale in Bulgaria rilasciati a suo nome negli anni dal 2018 al 2024 dalla
Agenzia Nazionale delle Entrate, Direzione territoriale di Burgas;
è evidente però che questi documenti non dimostrano che le pensioni erogate dall' CP_1
all'appellante siano state (e siano tuttora) considerate dalla legge bulgara quale reddito imponibile;
e anzi di ciò pare logico dubitare tenendo conto di quanto risulta dal doc.1 allegato alla nota di deposito autorizzata con ordinanza del 23/1/2025, contenente la traduzione (informale) in lingua italiana della disci- plina fiscale bulgara, da cui risulta che, in base all'art.13 comma 1 punti 6 e
15 di questa normativa, non sono soggetti a tassazione in Bulgaria i redditi da assicurazione obbligatoria e i benefici e indennità di assistenza sociale.
3. In primo grado l'appellante ha affermato che l'interpretazione adottata dal Tri- bunale di Trieste sarebbe in contrasto con numerose norme comunitarie e co- stituzionali, mentre in questo grado si è limitato a dedurre la violazione del-
l'art.3 della Costituzione e degli att.18 e 21 del TFUE.
3.1. Sul punto si deve osservare innanzitutto che sono estranei alla materia del contendere l'art.45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in sigla TFUE), relativo alla libera circolazione e soggiorno dei lavoratori, e l'art. 56 del medesimo trattato, relativo alla libera prestazione dei servizi, nonchè
l'art.15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riguardante il diritto di lavorare, esercitare una professione e prestare servizi: il sig. Pt_3
[... infatti è un pensionato e mai ha dedotto di essersi trasferito in Bulgaria per ragioni di lavoro.
Va peraltro detto che il (preteso) ostacolo allo stabilimento professionale del sig. in Bulgaria potrebbe derivare non tanto dall'essere il suo reddito Pt_1
pensionistico tassato in Italia, quanto piuttosto dalla contemporanea imposi- zione fiscale anche in Bulgaria: e, come già detto, non esiste alcuna prova che questa situazione si sia verificata (non essendo dimostrato che le pensioni di cui è titolare l'appellante costituiscano reddito imponibile anche nello Stato estero).
3.2. Quanto appena detto vale anche per altre norme comunitarie invocate dall'ap- pellante e cioè quelle che garantiscono ai cittadini in generale la libertà di cir- colazione e di soggiorno (art.21 TFUE e 45 della Carta europea dei diritti), la libertà di stabilimento (art.49 TFUE), la libertà di movimentazione dei capitali
(art.63 TFUE), la libertà di sposarsi e costituire una famiglia (art.9 della Carta
Pag.10 europea dei diritti).
Anche in questi casi l'ostacolo all'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti ai cittadini europei potrebbe derivare dalla doppia imposizione, non meramente ipotetica e teorica ma effettiva e concreta: e, come si ripete, non esiste alcuna prova certa che le pensioni del sig. siano qualificate come reddito im- Pt_1
ponibile dalla legislazione bulgara.
3.3. Il sig. lamenta poi la violazione del diritto di uguaglianza (art.20 della Pt_1
Carta europea) e del divieto di discriminazione (art.18 TFUE e art.21 della
Carta) e ancora del diritto ad un trattamento equo e imparziale da parte della
Pubblica Amministrazione (art.41 della Carta).
In realtà il sig. venendo assoggettato a tassazione in Italia, non riceve Pt_1
solo per questo un trattamento diverso (e deteriore) rispetto a quello riservato a qualunque altro cittadino e pensionato italiano;
una disparità potrebbe veri- ficarsi solo se, a causa della sua (contemporanea) residenza fiscale in Bulga-
Pt_ ria, fosse tassato (in relazione alle pensioni erogate dall' ) non solo in CP_1
[..
ma anche nello Stato estero: ancora una volta però si deve ribadire che que- sto fenomeno è rimasto privo di dimostrazione.
E anzi, a ben vedere, l'accoglimento della tesi dell'appellante produrrebbe una discriminazione al contrario: in base a questa tesi infatti il sig. - a dif- Pt_1
ferenza degli altri pensionati italiani - non dovrebbe pagare le tasse nè in Italia
(perchè residente a fini fiscali in Bulgaria), nè in Bulgaria (perchè, per quanto
è dato sapere, la legislazione bulgara non considera la pensione italiana un reddito imponibile).
Così facendo si trasformerebbe la Convenzione di Sofia del 1988 da accordo finalizzato ad evitare la doppia imposizione ad accordo di esenzione da ogni tassa.
3.4. Non è infine utile il richiamo al Regolamento (CE) n.884/2004 del 29 aprile
2004, che si occupa di sicurezza sociale e non di imposizione fiscale.
Se poi si volesse fare riferimento a questa disciplina - sul presupposto che la
Pag.11 controversia non riguarda il rapporto tributario ma quello fra creditore e debi- tore della prestazione pensionistica (ed è per questo soggetta alla giurisdizione del Giudice civile ordinario, come ha affermato il Tribunale, la cui pronuncia sul punto non è stata oggetto di impugnazione) - la norma cui fare riferimento sarebbe l'art.50 del suddetto Regolamento, dove è previsto che "tutte le istitu- zioni competenti" (e quindi, nel caso di specie, l' ) "determinano il diritto CP_1
alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali
l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liqui- dazione", con la conseguenza che l' previdenziale avrebbe corretta- CP_1
mente applicato la normativa italiana (essendo stato il sig. pacifica- Pt_1
mente assicurato in Italia).
3.5. Le considerazioni sopra svolte portano ad escludere che l'orientamento inter- pretativo seguito dal Tribunale di Trieste produca un contrasto fra la Conven- zione italo-bulgara del 1988 e gli artt.3, 11, 35, 97 e 117 della Costituzione.
Sembrano poi estranei alla materia del contendere gli altri articoli della Costi- tuzione richiamati dal sig. e cioè l'art.23 (poichè non risulta che vi sia Pt_1
stata una violazione della riserva di legge ivi prevista) e l'art.42 (non essendo stato l'appellante destinatario di una qualche forma di indebita espropriazio- ne).
4. L'ultimo argomento difensivo sviluppato dal sig si basa sull'osserva- Pt_1
zione che l' per molti anni ha interpretato la Convenzione del 1988 nel CP_1
senso di ritenere che in base ad essa le pensioni erogate ai cittadini italiani re- sidenti fiscalmente in Bulgaria sono soggette ad imposizione solo in quello
Stato; e che nel 2023 l' ha improvvisamente cambiato opinione, così CP_1
violando il suo legittimo affidamento riguardo al diritto di non essere tassato in Italia.
4.1. A questo proposito si deve osservare preliminarmente che la controversia ri- guarda esclusivamente il diritto a pensione (perchè solo sotto questo profilo
Pag.12 essa appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario) e più in particolare la questione se l' , erogando la prestazione al netto della ritenuta fiscale ope- CP_1
rata quale sostituto d'imposta, adempia o no al suo obbligo (e cioè corrisponda la pensione nella misura corretta dovuta in base alla legislazione vigente, fra cui anche la legge 389/90 di ratifica della Convenzione fra Italia e Bulgaria del 1988.).
E ancora si deve tenere presente che il procedimento amministrativo di liqui- dazione della pensione ha natura meramente ricognitiva4: in questo ambito non vi sono perciò provvedimenti ampliativi (ovvero attributivi di vantaggi economici) ma solo atti di accertamento della esistenza del diritto alla presta- zione previdenziale e della misura di questa.
Ne deriva che i principi, le regole e le norme richiamate dall'appellante a so- stegno della sua pretesa non hanno rilevanza decisiva: l'affidamento del pen- sionato, come anche il trascorrere del tempo, non valgono infatti a costituire un diritto inesistente ab origine e quindi a rendere corretta una liquidazione illegittima o ad impedire all' di correggere l'errore commesso. CP_1
5. Riassumendo, si deve concludere che in base all'art.1 comma 2 lettera b) della
Convezione di Sofia del 21 settembre 1988 persona "residente" in Bulgaria è solo quella che possiede la cittadinanza bulgara;
che il termine "cittadinanza" non può nè deve essere interpretato, in senso evolutivo-teleologico, come si- nonimo di residenza fiscale al fine di rendere il testo coerente con lo scopo della Convenzione di impedire le doppie imposizioni, mancando la prova che la legislazione vigente in Bulgaria consideri le pensioni come reddito imponi- bile;
e quindi che il sig. non potendo invocare l'art.16 della Conven- Pt_1
zione per essere esonerato da ogni tassazione in Italia, rimane soggetto alla regola generale dell'art.3 del D:P.R. 917/86 secondo cui "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti" (quale il sig. afferma di essere) "soltanto da quelli prodotti Pt_1
nel territorio dello Stato" (come sono appunto le pensioni di cui è titolare l'ap- pellante).
5.1. L'impugnazione proposta dal sig. deve essere quindi respinta. Pt_1
Considerata la complessità delle questioni trattate, e l'esistenza di un notevole contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione della già citata Convenzione, sussistono validi motivi per compensare anche le spese di lite di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste n.103/2024 di data 15/5/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
com- pensa fra le parti anche le spese di questo grado di giudizio;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002.
Trieste, 23/10/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Code Civil francese (consultabile all'indirizzo ufficiale https://www.legifrance.gouv.fr), così infatti regola la materia. L'art.17 del Livre Ier, Des personnnes, Titre Ier bis, De la nationalité française, Chapitre Ier, Disposi- tions générales, così recita: "La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les di- spositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements inter-nationaux de la France"; l'art.22 del Chapitre III, Section 2, Des effets de l'acquisition de la nationalité française, stabilisce che "La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition"; e infine l'art.28 del Chapitre V, Section 3, Des mentions sur les registres de l'état civil, prevede che "Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des dé-
Pag.5 3 "Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, va operata una summa divisio, a seconda che il fatto sia riferibile anche alla controparte e sia stato specificamente allegato o no. Invero, mentre quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della con- troparte, non viene espunto dal materiale probatorio a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima e va, quindi, comunque, provato da chi lo deduce, nell'ipotesi inversa deve essere provato solo in presenza di una contestazio- ne specifica" (così in motivazione Cassazione Sez.2, Ordinanza n.2223 del 25/01/2022; nello stesso senso Sez.3, Sentenza n.3576 del 13/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Sez. L, Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
Pag.9 4 "Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamen- to, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta. Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva restando l'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., di una domanda CP_1 di risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell' medesimo" (così, in massima, CP_1 Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2804 del 24/02/2003; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 20604 del 30/09/2014).
Pag.13
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 74 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 25/6/2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
UC Di LO in forza di procura speciale datata 22/5/2023 e trasmessa per via tele- matica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto infor- matico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentato e difeso dagli Avv.UC Iero e LO Bonetti in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024 Rep.n.37875/Racc.n.7313 del Notaio in Fiumicino dott. Per_1
[...]
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.103/2024 del Tribunale di Trieste - accertamento del diritto a detassazione della pensione.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/10/2025. Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza im pugnata, adottati i provvedimenti di rito, accertare e dichiarare il diritto del ricor-
CP_ rente alla detassazione delle pensioni erogate dall' (Gestione Privata n. 001-8500
Per
-10056620 Cat. e n. 073 8500-01011295 Cat. in forza della Conven- Per_3
zione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990 e per l'effetto condan-
CP_ nare l' a restituire le somme illegittimamente trattenute pari all'imposta lorda trattenuta di € 11.901,67=, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazio- ne monetaria da ciascuna trattenuta al saldo. Con vittoria delle spese di lite di entram- bi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: rigettare l'appello. Spese e compensi di lite, compresa la maggiora- zione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 14/6/2023 il sig. premesso di essere titolare Parte_1
di due pensioni erogate dall' (VO n. 001-850010047617 e n. 073-85 CP_1 Per_3
0001012379), esponeva che, essendo residente in [...]dal 2019, per questo fatto e in base all'art.16 della Convenzione stipulata da Italia e Bulgaria per evitare le dop- pie imposizioni, da allora le sue pensioni non erano più state tassate in Italia;
che però nel 2023 l' , a seguito di una risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate, CP_1
aveva modificato la sua posizione, affermando che ai fini della detassazione era ne- cessario anche il possesso della cittadinanza bulgara;
che l' aveva quindi pro- CP_1
ceduto a riliquidare la sua pensione applicando, da giugno 2023, la ritenuta IRPEF ed aveva altresì recuperato le imposte relative ai mesi da gennaio del medesimo anno.
Affermava il ricorrente che l'Agenzia delle Entrate aveva fatto coincidere il concetto di nazionalità, presente nella Convenzione stipulata da Italia e Bulgaria il
21/9/1988, con quello di cittadinanza;
che l' , pur avendo distinto questi due con- CP_1
cetti in un suo comunicato in materia di immigrazione, nonostante ciò li aveva stru-
Pag.2 mentalmente confusi in materia di fiscalità internazionale;
che la Convenzione di
Vienna del 23/5/1969, regolando l'interpretazione dei trattati internazionali, ha supe- rato il tradizionale criterio letterale;
che in ogni caso anche sul piano letterale il termi- ne nazionalità, utilizzato anche nella versione francese della Convenzione fra Italia e
Bulgaria, ha un significato diverso dal termine cittadinanza, poichè il primo indica l'appartenenza di una persona ad una comunità, gruppo, popolo mentre il secondo im- plica un rapporto con lo Stato e il suo ordinamento;
che comunque la Convenzione di Vienna impone di fare riferimento a un criterio di interpretazione logico-sistema- tico e teleologico-assiologico; che la Convenzione stipulata da Italia e Bulgaria ha lo scopo di evitare le doppie imposizioni e quindi deve essere interpretata coerentemen- te con questa finalità; che l'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate e dal-
l' ottiene il risultato opposto, favorendo proprio la doppia imposizione;
che in CP_1
base alla normativa introdotta negli anni 2007 e 2008 la Bulgaria assoggetta a tassa- zione tutti i redditi ovunque prodotti dalle persone ivi residenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza o nazionalità; che anche in Italia la tassazione dipende dalla residenza fiscale;
che questa situazione normativa può dare origine a varie situazioni di doppia imposizione e quindi la Convenzione del 1988 deve essere interpretata in modo da evitare tale effetto;
che inoltre in Italia sono in vigore numerose Conven- zioni contro la doppia imposizione, di solito conformi all'apposito modello OC;
che quindi anche la Convenzione fra Italia e Bulgaria va interpretata coerentemente con questo contesto oltre che con il diritto europeo e la Costituzione italiana;
che in particolare la tesi dell' comporterebbe la violazione dei principi sanciti dagli artt. CP_1
18, 21, 45, 49, 56 e 63 del TFUE nonchè dagli artt.9, 15, 20, 21, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e anche dal Regolamento (CE) del Parla- mento Europeo e del Consiglio n.883/2004; che inoltre vi sarebbe contrasto con gli artt.3, 11, 23, 35, 42, 97 e 117 della Costituzione;
che per tutti questi motivi le pen- sioni percepite dai pensionati italiani residenti in [...]devono essere sottoposte esclusivamente alla legislazione (anche fiscale) dello Stato bulgaro;
e infine che la condotta dell' ha violato anche il legittimo affidamento dei pensionati. CP_1
Pag.3 Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di giu- CP_1
risdizione del Giudice Ordinario, poichè la controversia riguardava non il trattamento pensionistico in sè ma il suo operato come sostituto d'imposta; e perciò di non essere legittimato dal lato passivo rispetto all'azione esercitata dal sig. il quale Pt_1
avrebbe dovuto convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Nel merito l' esponeva che il criterio di interpretazione letterale non è CP_1
stato affatto superato dalla Convenzione di Vienna, essendo anzi il primo da applicare anche riguardo ai trattati internazionali;
che i termini utilizzati nella Convenzione fra
Italia e Bulgaria non lasciano spazio a dubbi, stabilendo chiaramente che, per la Bul- garia, si intende come ivi residente solo la persona che possiede la nazionalità di quel- lo Stato;
che il termine francese "nationalité" indica senza dubbio la cittadinanza;
che comunque il sig. non poteva essere ritenuto soggetto appartenente alla nazio- Pt_1
ne bulgara, non avendo con quella nazione uno specifico legame storico-culturale; che l'interpretazione del termine nazionalità come cittadinanza non produce alcuna incongruenza interna alla Convenzione;
e che neppure sussiste una qualche violazio- ne dei principi fondamentali di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento previsti dalla Costituzione e dalla c.d. Carta di Nizza.
Con sentenza emessa il 15/5/2024 il Tribunale di Trieste, affermata la propria
Pt_ giurisdizione, respingeva nel merito il ricorso osservando che la Convenzione fra
[..
e Bulgaria richiede, affinchè la pensione sia soggetta al regime impositivo bul- garo, che il pensionato possieda la cittadinanza dello Stato estero;
che non vi sono ra- gioni per superare il dato testuale;
che da questa interpretazione non deriva il pericolo di una doppia imposizione;
e che neppure era invocabile, a sostegno della pretesa azionata, la violazione del principio di affidamento.
1. Contro questa decisione ha proposto appello il sig. affermando: a) che Pt_1
mediante la Convezione del 1988, ratificata con legge 389/1990, lo Stato Ita- liano ha regolato la ripartizione dei poteri impositori e in particolare ha rinun- ciato in favore dello Stato Bulgaro al potere di tassare le pensioni private, sta-
Pag.4 bilendo quale unico requisito per godere del beneficio della defiscalizzazione il possesso della residenza in Bulgaria;
b) che pretendere anche il requisito della cittadinanza bulgara, come per le pensioni pubbliche (cui peraltro si rife- risce la risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n.244 dell'8/3/2024), significherebbe applicare la medesima disciplina a situazioni giuridiche diver- se;
c) che non ha valore dirimente la sentenza della Corte di Cassazione citata dal Tribunale;
d) che l'interpretazione seguita dal Giudice di primo grado con- trasta con i criteri dettati dagli artt.31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna;
e) che questa interpretazione viola anche l'art.3 della Costituzione e gli artt.18
e 21 del TFUE, poichè in Italia non gli è consentito di avvalersi del Servizio
Sanitario Nazionale (salvo i trattamenti urgenti di Pronto Soccorso); f) che il
Tribunale ha erroneamente escluso la rilevanza del principio dell'affidamento.
2. L'appellante sig. ha riproposto anche in questo grado di giudizio la tesi Pt_1
secondo cui il Tribunale, aderendo all'interpretazione data dall' alla Con- CP_1
venzione di Sofia del 21/9/1988, avrebbe violato le regole dettate dalla Con- venzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.
2.1. A sostegno di questa censura il sig. non ha ribadito in modo esplicito Pt_1
gli argomenti già svolti in primo grado riguardo alla (pretesa) differenza di significato fra i termini "nazionalità" (traduzione in lingua italiana del termine
"nationalité" utilizzato nella versione in lingua francese della Convenzione di
Sofia) e "cittadinanza".
2.1.1. Solo per completezza si può osservare che il termine "nationalité" indica, nel diritto francese1, il legame giuridico (e politico) tra un individuo e lo Stato so- vrano di appartenenza e quindi ha il medesimo significato del termine italiano
"cittadinanza".
2.1.2. E comunque - se anche al termine "nazionalità" si dovesse attribuire (solo) il significato di appartenenza a una comunità di persone unite da elementi comu- ni quali origine, lingua, storia, cultura e tradizioni condivise - il sig. Pt_1
non avrebbe allegato nè dimostrato fatti concreti idonei a provare che egli, dal
2019, fa parte della nazione bulgara (nel senso appena evidenziato).
Nè si può ritenere utile ad attribuire all'appellante la nazionalità bulgara il me- ro assoggettamento alla legislazione fiscale vigente in Bulgaria, sia perchè il concetto di nazionalità (comunque lo si voglia intendere) è ben più ampio di quello di residenza ai fini fiscali;
sia perchè l'argomento sarebbe poco logico e contraddittorio: da una parte infatti si dovrebbe ritenere il sig. appar- Pt_1
tenente alla nazione bulgara perchè soggetto alla potestà impositiva della
[...]
Per_
e dall'altra lo si dovrebbe ritenere soggetto a tale potestà per il fatto di essere di nazionalità bulgara.
2.1.3. L'appellante non ha neppure richiamato - a sostegno della tesi secondo cui il termine di nazionalità va inteso come sinonimo di residenza e non di cittadi- nanza - il modello di Convenzione sulla doppia imposizione fiscale predispo- sto dall'OC (consultabile nel sito https://www.finanze.gov.it/), nel quale è appunto utilizzato, per individuare i soggetti cui la normativa convenzionale si applica, il criterio della residenza2.
Si tratta peraltro di un dato di scarso rilievo: è evidente infatti che gli Stati contraenti sono del tutto liberi di utilizzare o meno, e all'occorrenza di modifi- care e adattare alle loro specifiche esigenze, il modello OC;
ed è appunto ciò che è accaduto nel caso dell'Italia e della Bulgaria, che, avvalendosi della loro assoluta libertà contrattuale, hanno scelto di fare uso - quanto alla Bulga- ria - di un criterio diverso dalla residenza e cioè quello della cittadinanza.
clarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité."1 2 testualmente: "This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Con- tracting States."
Pag.6 2.1.4. Si deve perciò concludere che la nazionalità richiesta dall'art.1 comma 2 lette- ra b) della Convenzione di Sofia del 1988 ("Ai sensi della presente Conven- zione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa: [...] b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita' bulgara nonche' qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e' ivi registrata") coincide con la citta- dinanza.
In concreto è pacifico che il sig. non possiede la cittadinanza bulgara, Pt_1
per cui egli non può essere considerato residente in [...]in base al testo della citata Convenzione.
2.2. Rimane da valutare se l'Agenzia delle Entrate, l' e il Tribunale di Trieste CP_1
abbiano violato i criteri interpretativi dettati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati perchè si sono attenuti al dato letterale e così facendo hanno attribuito - almeno secondo l'appellante - al combinato disposto degli artt.1 comma 2 lettera b) e 16 della Convenzione italo-bulgara del 1988 un signifi- cato contrario al contesto, all'oggetto e allo scopo della Convenzione stessa.
2.2.1. L'art.31 della Convenzione di Vienna del 1969, intitolato "Regola generale di interpretazione", così disciplina la materia:
1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi:
a. ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;
b. ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusio- ne del trattato e accettato dalle parti come strumento in connessione col trattato.
3. Si terrà conto, oltre che del contesto:
a. di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni;
b. di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attra- verso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo;
c. di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile
Pag.7 nei rapporti fra le parti.
4. Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'inten- zione delle parti.
2.2.2. In base alla norma appena citata il testo di un trattato internazionale fa eviden- temente parte del "contesto" e quindi si deve escludere che il dato letterale sia stato del tutto superato (e privato di valore) come criterio interpretativo.
Nè vale richiamare - sempre nell'ambito del contesto - il raffronto tra l'art.16
e l'art.17 della Convenzione di Sofia, sostenendo che - ove il termine naziona- lità fosse inteso come sinonimo di cittadinanza - le due norme finirebbero per regolare allo stesso modo situazioni diverse.
Sul punto si deve osservare che Italia e Bulgaria erano libere di adottare - ai fini dell'individuazione dello Stato impositore - il medesimo criterio sia per le pensioni private che per quelle pubbliche, con gli unici vincoli di evitare le doppie imposizioni e di garantire la parità di trattamento ai sensi dell'art.23 della Convenzione.
Non risulta però - e neppure è stato specificamente dedotto - che l'uso del me- desimo criterio della cittadinanza (sia nell'art.16, per effetto dell'art.1 comma
2 lettera b, che nell'art.17 coma 2 lettera b della Convenzione) possa produrre di per sè una discriminazione fra i cittadini italiani in Bulgaria e i cittadini bulgari in Italia;
quanto all'ipotesi che possa causare una duplicità di imposi- zione fiscale, di questo tema si tratterà nei prossimi punti.
2.2.3. Il principale argomento fatto valere dall'appellante a sostegno della sua prete- sa consiste nell'affermazione che - ove la Convenzione di Sofia fosse interpre- tata nel senso voluto dall , come ha fatto il Tribunale - egli verrebbe tas- CP_1
sato due volte, in contrasto con lo scopo perseguito dagli Stati contraenti, e cioè sia dall'Italia, quale Paese di produzione del reddito pensionistico, sia dalla Bulgaria, essendo ivi residente ai fini fiscali (indipendentemente dal pos- sesso della cittadinanza di quello Stato).
In teoria l'argomento potrebbe essere condiviso, a condizione però che la dop- pia imposizione riferita alle pensioni di cui è titolare il sig. fosse non Pt_1
Pag.8 solo possibile in astratto (nel senso che più Stati potrebbero, in ipotesi, eser- citare la loro potestà impositiva in forza di un qualche criterio di collegamento con la persona fisica), ma anche effettiva (nel senso che in concreto lo stesso reddito fosse fiscalmente imponibile sia in Italia che in Bulgaria secondo le rispettive leggi dei due Stati e quindi assoggettabile più volte a tassazione).
Dell'esistenza di questo presupposto il sig. non ha però fornito alcuna Pt_1
prova: non ha dimostrato cioè che il trattamento pensionistico di cui è CP_1
titolare costituisca reddito imponibile (anche) in Bulgaria;
cosa che era suo onere fare, trattandosi, in ultima analisi, del fatto costitutivo della sua pretesa di essere esonerato dalla tassazione in Italia.
Nessun esito ha avuto la richiesta di informazioni rivolta all'Ambasciata di
Bulgaria in Italia;
nè si può fare riferimento esclusivo al principio di non con- testazione, poichè questo vale solo per i fatti rientranti nella sfera di conoscibi- lità della parte interessata a contestarli3 e non può quindi essere esteso alle circostanze estranee a questa sfera (in quanto appartenenti all'ambito della vita privata e personale di chi le allega, come nel caso di specie il trattamento fi- scale riservato dalla Bulgaria alle pensioni dell'appellante).
In questo giudizio il sig si è limitato a produrre i certificati di residen- Pt_1
za fiscale in Bulgaria rilasciati a suo nome negli anni dal 2018 al 2024 dalla
Agenzia Nazionale delle Entrate, Direzione territoriale di Burgas;
è evidente però che questi documenti non dimostrano che le pensioni erogate dall' CP_1
all'appellante siano state (e siano tuttora) considerate dalla legge bulgara quale reddito imponibile;
e anzi di ciò pare logico dubitare tenendo conto di quanto risulta dal doc.1 allegato alla nota di deposito autorizzata con ordinanza del 23/1/2025, contenente la traduzione (informale) in lingua italiana della disci- plina fiscale bulgara, da cui risulta che, in base all'art.13 comma 1 punti 6 e
15 di questa normativa, non sono soggetti a tassazione in Bulgaria i redditi da assicurazione obbligatoria e i benefici e indennità di assistenza sociale.
3. In primo grado l'appellante ha affermato che l'interpretazione adottata dal Tri- bunale di Trieste sarebbe in contrasto con numerose norme comunitarie e co- stituzionali, mentre in questo grado si è limitato a dedurre la violazione del-
l'art.3 della Costituzione e degli att.18 e 21 del TFUE.
3.1. Sul punto si deve osservare innanzitutto che sono estranei alla materia del contendere l'art.45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in sigla TFUE), relativo alla libera circolazione e soggiorno dei lavoratori, e l'art. 56 del medesimo trattato, relativo alla libera prestazione dei servizi, nonchè
l'art.15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riguardante il diritto di lavorare, esercitare una professione e prestare servizi: il sig. Pt_3
[... infatti è un pensionato e mai ha dedotto di essersi trasferito in Bulgaria per ragioni di lavoro.
Va peraltro detto che il (preteso) ostacolo allo stabilimento professionale del sig. in Bulgaria potrebbe derivare non tanto dall'essere il suo reddito Pt_1
pensionistico tassato in Italia, quanto piuttosto dalla contemporanea imposi- zione fiscale anche in Bulgaria: e, come già detto, non esiste alcuna prova che questa situazione si sia verificata (non essendo dimostrato che le pensioni di cui è titolare l'appellante costituiscano reddito imponibile anche nello Stato estero).
3.2. Quanto appena detto vale anche per altre norme comunitarie invocate dall'ap- pellante e cioè quelle che garantiscono ai cittadini in generale la libertà di cir- colazione e di soggiorno (art.21 TFUE e 45 della Carta europea dei diritti), la libertà di stabilimento (art.49 TFUE), la libertà di movimentazione dei capitali
(art.63 TFUE), la libertà di sposarsi e costituire una famiglia (art.9 della Carta
Pag.10 europea dei diritti).
Anche in questi casi l'ostacolo all'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti ai cittadini europei potrebbe derivare dalla doppia imposizione, non meramente ipotetica e teorica ma effettiva e concreta: e, come si ripete, non esiste alcuna prova certa che le pensioni del sig. siano qualificate come reddito im- Pt_1
ponibile dalla legislazione bulgara.
3.3. Il sig. lamenta poi la violazione del diritto di uguaglianza (art.20 della Pt_1
Carta europea) e del divieto di discriminazione (art.18 TFUE e art.21 della
Carta) e ancora del diritto ad un trattamento equo e imparziale da parte della
Pubblica Amministrazione (art.41 della Carta).
In realtà il sig. venendo assoggettato a tassazione in Italia, non riceve Pt_1
solo per questo un trattamento diverso (e deteriore) rispetto a quello riservato a qualunque altro cittadino e pensionato italiano;
una disparità potrebbe veri- ficarsi solo se, a causa della sua (contemporanea) residenza fiscale in Bulga-
Pt_ ria, fosse tassato (in relazione alle pensioni erogate dall' ) non solo in CP_1
[..
ma anche nello Stato estero: ancora una volta però si deve ribadire che que- sto fenomeno è rimasto privo di dimostrazione.
E anzi, a ben vedere, l'accoglimento della tesi dell'appellante produrrebbe una discriminazione al contrario: in base a questa tesi infatti il sig. - a dif- Pt_1
ferenza degli altri pensionati italiani - non dovrebbe pagare le tasse nè in Italia
(perchè residente a fini fiscali in Bulgaria), nè in Bulgaria (perchè, per quanto
è dato sapere, la legislazione bulgara non considera la pensione italiana un reddito imponibile).
Così facendo si trasformerebbe la Convenzione di Sofia del 1988 da accordo finalizzato ad evitare la doppia imposizione ad accordo di esenzione da ogni tassa.
3.4. Non è infine utile il richiamo al Regolamento (CE) n.884/2004 del 29 aprile
2004, che si occupa di sicurezza sociale e non di imposizione fiscale.
Se poi si volesse fare riferimento a questa disciplina - sul presupposto che la
Pag.11 controversia non riguarda il rapporto tributario ma quello fra creditore e debi- tore della prestazione pensionistica (ed è per questo soggetta alla giurisdizione del Giudice civile ordinario, come ha affermato il Tribunale, la cui pronuncia sul punto non è stata oggetto di impugnazione) - la norma cui fare riferimento sarebbe l'art.50 del suddetto Regolamento, dove è previsto che "tutte le istitu- zioni competenti" (e quindi, nel caso di specie, l' ) "determinano il diritto CP_1
alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali
l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liqui- dazione", con la conseguenza che l' previdenziale avrebbe corretta- CP_1
mente applicato la normativa italiana (essendo stato il sig. pacifica- Pt_1
mente assicurato in Italia).
3.5. Le considerazioni sopra svolte portano ad escludere che l'orientamento inter- pretativo seguito dal Tribunale di Trieste produca un contrasto fra la Conven- zione italo-bulgara del 1988 e gli artt.3, 11, 35, 97 e 117 della Costituzione.
Sembrano poi estranei alla materia del contendere gli altri articoli della Costi- tuzione richiamati dal sig. e cioè l'art.23 (poichè non risulta che vi sia Pt_1
stata una violazione della riserva di legge ivi prevista) e l'art.42 (non essendo stato l'appellante destinatario di una qualche forma di indebita espropriazio- ne).
4. L'ultimo argomento difensivo sviluppato dal sig si basa sull'osserva- Pt_1
zione che l' per molti anni ha interpretato la Convenzione del 1988 nel CP_1
senso di ritenere che in base ad essa le pensioni erogate ai cittadini italiani re- sidenti fiscalmente in Bulgaria sono soggette ad imposizione solo in quello
Stato; e che nel 2023 l' ha improvvisamente cambiato opinione, così CP_1
violando il suo legittimo affidamento riguardo al diritto di non essere tassato in Italia.
4.1. A questo proposito si deve osservare preliminarmente che la controversia ri- guarda esclusivamente il diritto a pensione (perchè solo sotto questo profilo
Pag.12 essa appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario) e più in particolare la questione se l' , erogando la prestazione al netto della ritenuta fiscale ope- CP_1
rata quale sostituto d'imposta, adempia o no al suo obbligo (e cioè corrisponda la pensione nella misura corretta dovuta in base alla legislazione vigente, fra cui anche la legge 389/90 di ratifica della Convenzione fra Italia e Bulgaria del 1988.).
E ancora si deve tenere presente che il procedimento amministrativo di liqui- dazione della pensione ha natura meramente ricognitiva4: in questo ambito non vi sono perciò provvedimenti ampliativi (ovvero attributivi di vantaggi economici) ma solo atti di accertamento della esistenza del diritto alla presta- zione previdenziale e della misura di questa.
Ne deriva che i principi, le regole e le norme richiamate dall'appellante a so- stegno della sua pretesa non hanno rilevanza decisiva: l'affidamento del pen- sionato, come anche il trascorrere del tempo, non valgono infatti a costituire un diritto inesistente ab origine e quindi a rendere corretta una liquidazione illegittima o ad impedire all' di correggere l'errore commesso. CP_1
5. Riassumendo, si deve concludere che in base all'art.1 comma 2 lettera b) della
Convezione di Sofia del 21 settembre 1988 persona "residente" in Bulgaria è solo quella che possiede la cittadinanza bulgara;
che il termine "cittadinanza" non può nè deve essere interpretato, in senso evolutivo-teleologico, come si- nonimo di residenza fiscale al fine di rendere il testo coerente con lo scopo della Convenzione di impedire le doppie imposizioni, mancando la prova che la legislazione vigente in Bulgaria consideri le pensioni come reddito imponi- bile;
e quindi che il sig. non potendo invocare l'art.16 della Conven- Pt_1
zione per essere esonerato da ogni tassazione in Italia, rimane soggetto alla regola generale dell'art.3 del D:P.R. 917/86 secondo cui "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti" (quale il sig. afferma di essere) "soltanto da quelli prodotti Pt_1
nel territorio dello Stato" (come sono appunto le pensioni di cui è titolare l'ap- pellante).
5.1. L'impugnazione proposta dal sig. deve essere quindi respinta. Pt_1
Considerata la complessità delle questioni trattate, e l'esistenza di un notevole contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione della già citata Convenzione, sussistono validi motivi per compensare anche le spese di lite di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste n.103/2024 di data 15/5/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
com- pensa fra le parti anche le spese di questo grado di giudizio;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002.
Trieste, 23/10/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Code Civil francese (consultabile all'indirizzo ufficiale https://www.legifrance.gouv.fr), così infatti regola la materia. L'art.17 del Livre Ier, Des personnnes, Titre Ier bis, De la nationalité française, Chapitre Ier, Disposi- tions générales, così recita: "La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les di- spositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements inter-nationaux de la France"; l'art.22 del Chapitre III, Section 2, Des effets de l'acquisition de la nationalité française, stabilisce che "La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition"; e infine l'art.28 del Chapitre V, Section 3, Des mentions sur les registres de l'état civil, prevede che "Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des dé-
Pag.5 3 "Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, va operata una summa divisio, a seconda che il fatto sia riferibile anche alla controparte e sia stato specificamente allegato o no. Invero, mentre quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della con- troparte, non viene espunto dal materiale probatorio a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima e va, quindi, comunque, provato da chi lo deduce, nell'ipotesi inversa deve essere provato solo in presenza di una contestazio- ne specifica" (così in motivazione Cassazione Sez.2, Ordinanza n.2223 del 25/01/2022; nello stesso senso Sez.3, Sentenza n.3576 del 13/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Sez. L, Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
Pag.9 4 "Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamen- to, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta. Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva restando l'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., di una domanda CP_1 di risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell' medesimo" (così, in massima, CP_1 Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2804 del 24/02/2003; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 20604 del 30/09/2014).
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