TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1744/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ,), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1
studio dell'avv. Carlo La Spina che la rappresenta e difende con l'avv. Assunta Lombardo per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 14 ottobre 2020 , lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda di conferma presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 3858/2020 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno CP_2
stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 28 marzo 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico CP_1
di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “artrosi polidistrettuale a scarsa incidenza funzionale – diabete mellito tipo II in trattamento con ADO – emicrania con aura in trattamento farmacologico – allegata cardiopatia ipertensiva – ipertrofia prostatica benigna - iniziali segni di patologia scleroateromasica a carico dei tronchi sovraortici” che tuttavia nel complesso non ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In merito ai motivi di opposizione e alla luce della più recente certificazione prodotta ha precisato che essa “è identica a quella già presentata e valutata nel precedente procedimento ATP, ed cui nulla ho da aggiungere e valutare, ad eccezione di un ecocardiogramma del 14.03.2024, che evidenzia i segni dell'ipertensione arteriosa di cui è affetto il ricorrente e la presenza di una ectasia dell'aorta ascendente. Occorre evidenziare, comunque, che di fronte ad una domanda amministrativa, risalente al 24.04.2019, gli accertamenti, ad eccezione di qualcuno che non appare assolutamente significativo per l'oggetto del ricorso, gli altri risalgono al 2015, non dimostrando certo una continuità specialistico-terapeutica !!!
L'ecocardiogramma allegato documenta un cuore efficiente con un'ottima frazione di eiezione (55%) e mostra i segni indiretti dell'ipertensione arteriosa (ipertrofia del SIV ed ectasia dell'aorta ascendente), che certamente non condizionano l'abituale attività lavorativa, limitando eventualmente la sola movimentazione manuale dei carichi (fattore di rischio insito nella mansione pregressa svolta dal ricorrente).
2 … In merito alla patologia a carico dell'apparato osteoarticolare, come già risposto in sede di ATP, il ricorrente presenza un quadro artrosico generalizzato, prevalentemente localizzato a carico della colonna vertebrale e delle ginocchia;
tanto risulta sufficientemente documentato dalle indagini radiologiche in atti. Tuttavia, quello che bisogna valutare è l'incidenza funzionale della patologia che, in atto ha una scarsa espressività funzionale. Infatti l'esame clinico odierno
(colonna con atteggiamento scoliotico;
non contrattura dei muscoli paravertebrali. Dolente la digitopressione delle apofisi spinose dei corpi vertebrali cervico – lombo - sacrali. Movimenti del rachide limitati e riferiti dolenti ai gradi estremi. Lasegue negativa bilateralmente. Buono
l'accosciamento. EO spalla dx e sx: movimenti di elevazione completi. EO ginocchia dx e sx: asciutte, stabili, di articolarità limitata e riferita dolente ai gradi estremi. EO anca dx e sx: movimenti di intra ed extra rotazione completi. Buona la forza di prensione), dimostra una scarsa incidenza funzionale, peraltro compatibile con l'andamento clinico della patologia, caratterizzato da fase di acuzie (suscettibili di trattamento farmacologico sintomatico) che si alternano a fasi di stabilità della patologia.
Per quanto attiene il paventato disturbo d'ansia vorrei ribadire che in atti non si trova alcuna documentazione attestante tale infermità e che la stessa non viene riferita in sede anamnestica dal ricorrente, il quale peraltro non dichiara in anamnesi di assumere terapia farmacologica specifica. L'obiettività riscontrata in sede di consulenza (soggetto normoevoluto in ragione del sesso, dell'età e del grado di istruzione. Curato nell'aspetto. Vigile ed orientato nei parametri spazio-temporali. Partecipa al colloquio dal quale non emergono elementi psicopatologici degni di nota clinica. Eloquio fluido. Non deficit dell'attenzione e della memoria) dimostra un ottimale compenso psichico.
Ai fini del giudizio medico-legale, le infermità diagnosticate sono state valutate correlando la loro incidenza funzionale, ex legge 222/84, ovvero nello stabilire se le condizioni pisco-fisiche del ricorrente determinano una riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, al fine di conseguire l'assegno ordinario di invalidità.
Considerata l'attività lavorativa del ricorrente, anche se pregressa, ovvero quella di carrozziere in pensione dal 01.06.2022, la tipicità del lavoro, il titolo di studio, le attitudini e gli intrinseci fattori di rischio, tipici del lavoro svolto e valutata l'incidenza funzionale delle patologie in esame, non viene certamente ridotta in modo permanente a meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Bisogna altresì sottolineare che, nella valutazione della concessione dell'assegno ordinario di invalidità nel caso di un soggetto precedentemente occupato, oltre all'attività specifica, devono essere prese in considerazione tutte le possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini nell'ambito aziendale o in altre realtà
3 lavorative. Il signor , in relazione alle infermità da cui è affetto, può essere ricollocato senza Pt_1 che le patologie incidano sulle attività confacenti alle sue attitudini personali. …”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
4